ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00283

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 85 del 12/12/2006
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 12/12/2006
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/12/2006
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 19/04/2007
SOLLECITO IL 10/05/2007
SOLLECITO IL 05/07/2007
SOLLECITO IL 25/07/2007
SOLLECITO IL 10/09/2007
SOLLECITO IL 01/10/2007
SOLLECITO IL 22/10/2007
SOLLECITO IL 12/11/2007
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008

Atto Camera

Interpellanza 2-00283
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 12 dicembre 2006 nella seduta n.085

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, per sapere - premesso che:

nell'anno 1995 è stata approvata la legge di riforma del sistema elettorale regionale (legge n. 43 del 1995) che ha modificato ed integrato il testo base del 1968, n. 108;

la discussione in Commissione ed Aula ha visto posizioni concordanti tra maggioranza ed opposizione e, nel merito, ha evidenziato come la stessa legge avesse come obiettivo quello della governabilità, con rapporti prestabiliti all'interno dei consigli regionali tra forze di maggioranza e di o posizione come si evince dagli atti parlamentari;

sul tema della riforma elettorale regionale è successivamente intervenuta, nell'anno 1999, la modifica del Titolo V della Costituzione italiana che ha sancito la possibilità per le regioni di approvare una propria legge regionale, ed ha sancito l'elezione diretta del Presidente della Regione;

molte Regioni non hanno, alla data odierna, approvato i nuovi statuti regionali né le leggi elettorali, né hanno adottato con atto del consiglio regionale la legge elettorale nazionale n. 43 del 1995, lasciando quindi di fatto le competenze in materia elettorale, come previsto dalle norme transitorie della modifica costituzionale del 1999, in capo alla legge nazionale;

dal 1995 si sono svolte in Italia 3 tornate elettorali generali per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della regione, che hanno messo in evidenza alcuni limiti interpretativi sulla legge stessa delle commissioni elettorali circondariali presso la corte d'appello;

i risultati di tali interpretazioni hanno portato a dei risultati distorti e contraddittori, al punto che in alcune regioni al calo esponenziale dei voti in termini assoluti o percentuali da parte di una coalizione (la vincente) un'elezione rispetto alla precedente, è corrisposto un aumento di seggi altrettanto esponenziale in consiglio regionale;

complessivamente i consigli regionali interessati da questa interpretazione della legge sono un numero limitato, essendo intervenute in alcuni casi leggi approvate dai consigli regionali di modifica, come previsto dalla Costituzione, ma in questi casi è generato un grave pregiudizio soprattutto per le minoranze e per le funzioni del consiglio stesso, tra cui quella basilare di sfiducia;

la legge n. 108 del 1968 (e successive modificazioni) ha nel suo stesso testo, se interpretato in modo letterale, la soluzione ai problemi sorti, soluzione che solo la erronea interpretazione delle commissioni adducendo un generico «spirito della legge» ha inficiato. In maniera certa, infatti, all'articolo 15, comma 14, punti 7 e 8, la legge prevede un rapporto certo all'interno del Consiglio regionale, laddove afferma che, sostanzialmente, se il totale dei seggi ottenuti dalla lista vincente con meno del 40 per cento dei voti non sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi del consiglio, ovvero che, se il totale dei seggi ottenuti dalla lista vincente con più del 40 per cento dei voti non sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi del consiglio, a queste possano essere attribuiti seggi ulteriori rispetto alla rigida composizione del consiglio fino alla concorrenza, appunto, del 55 per cento dei seggi per liste vincenti con meno del 40 per cento o 60 per cento per quelle vincenti con più del 40 per cento. All'ultimo periodo del punto 7, però, il legislatore precisa che non solo le liste di maggioranza, ma anche le liste di minoranza concorrano all'assegnazione dei seggi di riequilibrio, qualora le proporzioni siano a loro sfavore. E lo dice con chiarezza estrema laddove, all'ultimo periodo appunto del punto 7, dice testualmente: «tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi dei numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto, sesto periodo». Orbene, il numero 3 al secondo e terzo periodo parlano prevalentemente delle liste non collegate a quella vincente, come si evince dalla semplice lettura dello stesso punto 3, non disgiunta da quella del punto 2, che viene riportato integralmente: « 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria»;

le commissioni elettorali presso le Corti d'appello non applicano, anche sulla base della modulistica disponibile, la norma nei termini su descritti e questo porta in taluni casi a risultati illogici e suppostamene anticostituzionali, come di seguito evidenziato;

sussiste, in materia, la competenza di tre ministri, e segnatamente del Ministro dell'interno (per la competenza in materia elettorale), del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (per la competenza in materia di regioni), ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (per il mancato recepimento della riforma costituzionale da parte delle Regioni interessate) -:

se non intendano adottare altre iniziative volte a fornire con urgenza la definizione di un'interpretazione autentica dei punti in questione e sopra riportati dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 con gli strumenti a loro disposizione.

(2-00283) «Turco».
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI, ELEZIONI REGIONALI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, SISTEMI ELETTORALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
L 1968 0108, L 1995 0043