TURCO, PORETTI, D'ELIA, BELTRANDI e MELLANO. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro per i diritti e le pari opportunità, al Ministro della difesa, al Ministro della solidarietà sociale.
- Per sapere - premesso che:
il 4 ottobre a Montesilvano, in provincia di Pescara, durante un controllo antiprostituzione dei Carabinieri, alcune transessuali sono state sanzionate perché vestite da donna, in base all'articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza del 1931;
che l'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773, il 18 giugno 1931, recita: «È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000» -:
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se, i Ministri della giustizia; dell'interno, della difesa, per i diritti e le pari opportunità e della solidarietà sociale, non ritengano che nel caso di specie non sussistano i requisiti per comminare l'ammenda prevista dal regio decreto del 1931 anche in considerazione della legge n.164, del 14 aprile 1982, recante: «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso» e delle necessarie maggiori attenzioni verso i bisogni e le necessità di persone che vivono drammi e difficoltà personali molto gravi;
se non ritengano anacronistico, persecutorio, discriminatorio e confliggente con lo spirito e i vincoli del diritto dell'Unione europea il contenuto e l'applicazione nel contesto descritto della norma prevista dall'articolo 85, regio decreto n. 773 del 1931;
se non ritengano necessario adottare ogni misura volta a rivedere l'articolo di legge sopra citato considerando il cambiamento dei costumi e le maggiori garanzie di tutela dei diritti delle persone transessuali rispetto al contesto in cui fu emanata tale norma;
se non ritengano che tale applicazione della legge, volta a colpire una parte della popolazione già discriminata da atteggiamenti omofobici diffusi nel paese, non costituisca una violazione dei diritti civili e umani della persona. (4-05146)