ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05466

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 234 del 30/10/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 30/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
BELTRANDI MARCOLA ROSA NEL PUGNO30/10/2007
D'ELIA SERGIOLA ROSA NEL PUGNO30/10/2007
MELLANO BRUNOLA ROSA NEL PUGNO30/10/2007
PORETTI DONATELLALA ROSA NEL PUGNO30/10/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/10/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008
SOLLECITO IL 08/04/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05466
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 30 ottobre 2007 nella seduta n.234

TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

è tuttora in vigore il Trattato contenuto nei patti Lateranensi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano;

l'articolo 17 del Trattato stabilisce che «le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1o gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente»;

la legge nazionale ha dato attuazione a tale norma, da ultimo, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il quale dispone, che «Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché noti stabili, sono esenti dall'lrpef». Disposizione che si applica al personale religioso e ai dipendenti «civili» della Santa Sede (nonché dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma) -:

se al Governo risulti quante siano le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, che sarebbero soggetti alla disciplina sull'IRPEF in assenza della predetta esenzione e a quanto ammonti il mancato introito per le casse dello Stato negli anni 2003, 2004 e 2005.
(4-05466)
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI, RAPPORTI TRA STATO E CHIESA, RETRIBUZIONE, SANTA SEDE, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
DPR 1973 0601