TURCO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
nell'estate del 2001, il dottor Marco Tronchetti Provera acquista Telecom, comprando da Bell - holding con sede legale al 73 di Cote d'Eich, Lussemburgo - il 22,5 per cento delle azioni Olivetti che ne garantiscono il controllo; i soci della Bell raccolgono dalla transazione plusvalenze esentasse per due miliardi di euro, pari a circa 3.500 miliardi di vecchie lire;
il 31 luglio 2007 la Guardia di Finanza notifica un accertamento della Agenzia delle Entrate, che fa capo al Ministero dell'Economia, di circa 1,8 miliardi di euro (comprendenti imposte evase, sanzioni e interessi) agli azionisti della Bell che detenevano il pacchetto di controllo di Telecom, in quanto lo Stato non avrebbe incassato le tasse sui profitti: i due miliardi di euro di plusvalenze della vendita Telecom sarebbero stati sottratti alla tassazione attraverso una «esterovestizione», termine tecnico con cui viene definita la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia;
il 27 novembre 2007 i pubblici ministeri milanesi Carlo Nocerino e Letizia Mannella, nell'avviso di conclusione delle indagini sull'omessa dichiarazione dei redditi nei confronti del finanziere bresciano Emilio Gnutti e di Alex Schmitt, rispettivamente amministratori di fatto e di diritto della società Bell utilizzata per la scalata a Telecom, sostengono che la società Bell solo formalmente era lussemburghese, ma era in realtà domiciliata a Milano presso la sede dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, sita in via dei Giardini n. 7;
il 21 gennaio 2008 la finanziaria lussemburghese Bell annuncia che «La società ha sottoscritto un verbale di contraddittorio con l'Agenzia coi termini per la definizione conclusiva, tramite accertamento con adesione, della contestazione per presunta evasione fiscale relativamente alla plusvalenza conseguita per effetto della cessione ad Olimpia della partecipazione Olivetti, perfezionata nel 2001 (...) La decisione di pervenire alla definizione concordataria della vertenza comporta l'abbandono da parte dell'Agenzia stessa anche delle pretese avanzate nei confronti dei soci - tra cui Hopa - e degli amministratori a titolo di coobbligati solidali per i debiti fiscali di Bell comunque riconducibili all'operazione accertata. Per effetto dell'atto di cui sopra, le controversie già instaurate presso le sedi giudiziarie competenti saranno reciprocamente e definitivamente abbandonate» -:
se risponda a verità che l'entità della cosiddetto maxi multa ammontava a 1,8 miliardi di euro;
se risponda a verità, come diffuso dalla nota della Bell del 21 gennaio scorso, che la Bell e l'Agenzia delle Entrate hanno «sottoscritto un verbale di contraddittorio con l'Agenzia con i termini per la definizione conclusiva, tramite accertamento con adesione, della contestazione per presunta evasione fiscale relativamente alla plusvalenza conseguita per effetto della cessione ad Olimpia della partecipazione Olivetti, perfezionata nel 2001», per cui la Bell stessa pagherà all'Agenzia delle Entrate una cifra pari a circa un decimo a quella prevista dalla maxi multa;
quali siano le ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate, dipendente dal Ministero dell'Economia, sia addivenuta alla soluzione concordataria di cui sopra, e se il Ministero ne fosse a conoscenza;
chi siano i soci e gli amministratori a titolo di coobbligati solidali per i debiti fiscali di Bell comunque riconducibili all'operazione accertata che, a seguito della definizione concordataria della vertenza, si vedranno cancellare le pretese avanzate dall'Agenzia delle entrate;
quali siano le controversie già instaurate dalle due parti presso le sedi giudiziarie competenti che saranno reciprocamente e definitivamente abbandonate.(4-06233)