TURCO, D'ELIA, BELTRANDI, MELLANO, PORETTI, BUGLIO, ANGELO PIAZZA, DEL BUE, CREMA, BUEMI, ANTINUCCI, MANCINI, TURCI, DATO e PELLEGRINO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
la procedura di divorzio congiunto, prevista dall'articolo 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970, ha comportato sino ad oggi la possibilità che i coniugi separati possano stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore;
su questo vi è interpretazione giurisprudenziale difforme su tutto il territorio nazionale, per la quale alcuni Tribunali emettono sentenze di divorzio senza l'assistenza legale, altri respingono invece i ricorsi dei coniugi che ne siano privi;
tale caos si traduce anche nella prassi delle singole cancellerie dei Tribunali di accettare o non accettare l'iscrizione a ruolo dei ricorsi dei coniugi che intendono divorziare senza avvocato, tanto che si è creata una lista sui maggiori siti Internet delle prassi dei singoli uffici giudiziari; emerge infatti da siti quali www.divorziofacile.it e www.separazione-divorzio.com una lista non ufficiale di tribunali quali Crema, Cremona, Sondrio, Trento Rovereto, Gorizia, Tolmezzo, Chiavari Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, Firenze, Grosseto, Massa, Pistoia, Siena, Lanciano, Pescara, Cassino, Frosinone, Rieti, Ancona, Camerino, Fermo, Isernia, Larino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi, Bari, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Enna, Marsala, Modica, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Cagliari, Lanusei;
la legge di modifica della procedura di separazione consensuale (legge n. 80 del 2005), che ha reintrodotto l'obbligo dell'assistenza del difensore, non ha modificato la legge sul divorzio e pertanto l'obbligo suddetto non si ritiene estendibile ai divorzi congiunti;
tale difformità applicativa lede i diritti di chi intende divorziare congiuntamente senza legale e di fatto crea una ingiustizia e diseguaglianza di trattamento intollerabile -:
se e quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della giustizia affinché sia chiarito, anche mediante circolare ministeriale diretta al personale delle Cancellerie, che nulla inibisce di procedere nell'iscrizione a ruolo delle domande congiunte di divorzio presentate personalmente dai coniugi senza l'assistenza di un legale.
(3-01217)