ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01217

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 205 del 17/09/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 17/09/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
D'ELIA SERGIOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
BELTRANDI MARCOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
MELLANO BRUNOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
PORETTI DONATELLALA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
BUGLIO SALVATORELA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
PIAZZA ANGELOLA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
DEL BUE MAURODCA-DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE - PARTITO SOCIALISTA-NUOVO PSI19/09/2007
CREMA GIOVANNILA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
BUEMI ENRICOLA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
ANTINUCCI RAPISARDOLA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
MANCINI GIACOMOLA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
TURCI LANFRANCOLA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
DATO CINZIALA ROSA NEL PUGNO19/09/2007
PELLEGRINO TOMMASOVERDI19/09/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/09/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/09/2007
SOLLECITO IL 02/10/2007
SOLLECITO IL 22/10/2007
SOLLECITO IL 12/11/2007
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01217
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 17 settembre 2007 nella seduta n.205

TURCO, D'ELIA, BELTRANDI, MELLANO, PORETTI, BUGLIO, ANGELO PIAZZA, DEL BUE, CREMA, BUEMI, ANTINUCCI, MANCINI, TURCI, DATO e PELLEGRINO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
la procedura di divorzio congiunto, prevista dall'articolo 4 comma 16 della legge n. 898 del 1970, ha comportato sino ad oggi la possibilità che i coniugi separati possano stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore;
su questo vi è interpretazione giurisprudenziale difforme su tutto il territorio nazionale, per la quale alcuni Tribunali emettono sentenze di divorzio senza l'assistenza legale, altri respingono invece i ricorsi dei coniugi che ne siano privi;
tale caos si traduce anche nella prassi delle singole cancellerie dei Tribunali di accettare o non accettare l'iscrizione a ruolo dei ricorsi dei coniugi che intendono divorziare senza avvocato, tanto che si è creata una lista sui maggiori siti Internet delle prassi dei singoli uffici giudiziari; emerge infatti da siti quali www.divorziofacile.it e www.separazione-divorzio.com una lista non ufficiale di tribunali quali Crema, Cremona, Sondrio, Trento Rovereto, Gorizia, Tolmezzo, Chiavari Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, Firenze, Grosseto, Massa, Pistoia, Siena, Lanciano, Pescara, Cassino, Frosinone, Rieti, Ancona, Camerino, Fermo, Isernia, Larino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi, Bari, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Enna, Marsala, Modica, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Cagliari, Lanusei;
la legge di modifica della procedura di separazione consensuale (legge n. 80 del 2005), che ha reintrodotto l'obbligo dell'assistenza del difensore, non ha modificato la legge sul divorzio e pertanto l'obbligo suddetto non si ritiene estendibile ai divorzi congiunti;
tale difformità applicativa lede i diritti di chi intende divorziare congiuntamente senza legale e di fatto crea una ingiustizia e diseguaglianza di trattamento intollerabile -:
se e quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della giustizia affinché sia chiarito, anche mediante circolare ministeriale diretta al personale delle Cancellerie, che nulla inibisce di procedere nell'iscrizione a ruolo delle domande congiunte di divorzio presentate personalmente dai coniugi senza l'assistenza di un legale.
(3-01217)
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
DIVORZIO, PATROCINIO LEGALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:
L 1970 0898, L 2005 0080