ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01218

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 205 del 17/09/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 17/09/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
D'ELIA SERGIOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
BELTRANDI MARCOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
MELLANO BRUNOLA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
PORETTI DONATELLALA ROSA NEL PUGNO17/09/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/09/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 02/10/2007
SOLLECITO IL 22/10/2007
SOLLECITO IL 12/11/2007
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01218
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 17 settembre 2007 nella seduta n.205

TURCO, D'ELIA, BELTRANDI, MELLANO e PORETTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:




il cosiddetto «pacchetto Bersani» sulle liberalizzazioni approvato con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, prevede il via libera alla vendita dei farmaci - se non soggetti a prescrizione medica - nei supermercati e in tutti gli esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Unico vincolo: la presenza di un laureato in farmacia;



sono state molteplici negli ultimi dieci anni le segnalazioni al Parlamento e al Governo dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in materia;


già nella segnalazione n. 144 dell'11 giugno 1998 l'Autorità sosteneva che l'eliminazione del monopolio delle farmacie sui medicinali senza l'obbligo di prescrizione medica e la conseguente possibilità di acquistarli anche presso altri canali, sarebbe di tutto vantaggio per il consumatore in termini di migliore servizio e di più basso prezzo, così come accade in vari Paesi europei;


inoltre, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha espresso un giudizio negativo sia sul contingentamento numerico delle farmacie sia sulla regolamentazione relativa ai vincoli di orari, turni e ferie;



in linea generale, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nel corso dell'audizione parlamentare sulla riforma delle professioni dell'8 marzo 2007, ha ricordato che: «Una delle più gravi restrizioni esistenti nell'attuale disciplina delle professioni è la limitazione numerica degli accessi prevista per alcune professioni (notai e farmacisti titolari). Sarebbe opportuno affermare la regola generale per cui l'accesso ad una professione e, dunque, la possibilità di prestare i relativi servizi, sono liberi in linea di principio, salve le ipotesi in cui dimostrate esigenze di tutela di interessi generali richiedano che siano stabiliti particolari requisiti di ordine morale e/o tecnico. L'opportunità di inserire tali requisiti, ad opera del legislatore delegato e solo dopo le analisi che si stanno descrivendo, dovrebbe essere valutata alla luce di effettive e dimostrate esigenze di interesse generale, non altrimenti perseguibili»;



«a tale scopo, continua l'Autorità, si potrebbe ipotizzare la necessità di una valutazione di adeguatezza e proporzionalità che prenda in considerazione anche la cosiddetta ipotesi zero, cioè l'eventualità di non imporre, in relazione a determinati servizi, l'obbligatorietà di alcun requisito, lasciando la selezione dei professionisti migliori alle normali dinamiche di mercato e la tutela degli utenti e dei consumatori alle ordinarie regole in tema di responsabilità contrattuale. Sarebbe opportuno prendere in seria considerazione l'eventualità di eliminare tali restrizioni, la cui esistenza, come attualmente disciplinata, non sembra funzionale alla protezione di alcun interesse generale»;






inoltre, con una segnalazione approvata il 3 agosto 2007, l'Antitrust torna ad evidenziare le difficoltà che sta incontrando la riforma del settore, sia per quanto riguarda la possibilità di aprire punti vendita di farmaci da banco da parte di società di farmacisti sia per quanto riguarda i nomi e i simboli che possono essere utilizzati in tali punti vendita;


sulla prima questione, l'Antitrust sottolinea «la necessità di chiarire in via normativa che la possibilità di aprire punti vendita di farmaci da banco vale non solo per i farmacisti ma anche per le società di farmacisti. Infatti, mentre ai singoli farmacisti è consentito di essere titolari sia di farmacie che dei nuovi esercizi (ovvero di prestare la propria attività presso entrambe le tipologie di esercizi) la stessa opportunità sembrerebbe essere preclusa alle società di farmacie. L'Autorità auspica pertanto un intervento normativo che scongiuri ogni discriminazione tra le prerogative riconosciute ai singoli farmacisti e quelle spettanti alle società di farmacie. In questo modo, le opportunità imprenditoriali offerte dalle nuove norme potrebbero essere prese in considerazione anche dalle società di farmacie con conseguenti vantaggi per il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore, anche in termini di prezzi offerti agli utenti»;




sulla seconda questione, relativa ai nomi e ai simboli che possono essere utilizzati dai negozi che vendono farmaci da banco, la circolare del Ministero della salute 3 ottobre 2006, n. 3, all'articolo 9 (Insegna), dispone che: «In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere consentito l'uso della denominazione "Parafarmacia"...»;


l'Antitrust segnala invece che: «In questo modo, si vincola ingiustificatamente la libertà di scelta economica dei farmacisti che intendano avvalersi appieno delle opportunità loro offerte dal nuovo contesto normativo. In questa fase di evoluzione del settore della vendita di farmaci SOP e OTC, i nuovi operatori, secondo l'Antitrust, devono esser messi in condizione di sfruttare le leve concorrenziali disponibili, incluse quelle relative alla promozione della propria attività tramite insegne e simboli. Gli utenti devono in sostanza sapere che in quei negozi c'è un farmacista e si vendono farmaci da banco»;


per quanto riguarda le restrizioni determinate dal contingentamento definito sulla base dell'attuale pianta organica, gli effetti sono i seguenti:

a) circa l'80 per cento dei comuni italiani, pari al 27 per cento della popolazione, ha a disposizione una sola farmacia: in questo quadro assume il rilievo di vero scandalo la presenza di comuni che, con una popolazione di 8.000, 9.000, 10.000 ed anche di 16.000 abitanti, hanno una sola farmacia;


b) circa il 37 per cento dei comuni italiani con popolazione fino a 2.000 abitanti non dispone di una farmacia;



c) nei comuni che hanno una popolazione oltre i 5.000 abitanti (complessivamente 48.317.509 abitanti pari all'83 per cento della popolazione nazionale) si ha mediamente una farmacia ogni 3.950 abitanti, mentre lo stesso rapporto calcolato sui paesi europei più vicini al nostro, per legislazione e tenore di vita (Germania, Francia, Spagna, Belgio), assume il valore di 2.770 abitanti per farmacia;


d) le nuove farmacie aperte da gennaio 2005 a giugno 2007 sono state 125; nel frattempo sono state chiuse 29 farmacie, con un rapporto di crescita complessivo pari allo 0,5 per cento;



i dati sopra riportati, che sintetizzano la distribuzione delle farmacie sul territorio, evidenziano l'estrema precarietà con cui il servizio farmaceutico viene fornito alla popolazione italiana e, quindi, ancor di più preoccupa la missione di «Presidio sanitario» che il Ministero della salute vorrebbe assegnare a queste strutture, perché si verrebbero a privilegiare i comuni dove con ogni probabilità detti servizi sono già operati dalle ordinarie strutture sanitarie mentre i piccoli comuni sarebbero per gli interroganti come al solito sacrificati sull'altare di interessi corporativi di categoria;


con riferimento alla predeterminazione del numero delle farmacie attualmente operata dai comuni in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362 e alla prerogativa per la quale, secondo l'articolo 10 della stessa legge «la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti o di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune», è accaduto che le assegnazioni di nuove farmacie negli ultimi due anni (gennaio 2005-giugno 2007) sono avvenute al 40 per cento a beneficio dei comuni (50 delle 125 complessive) mentre fino al gennaio 2005 tale rapporto era fissato all'8 per cento;


in ultima analisi, i comuni stanno facendo ricorso alla leva imprenditoriale per far fronte alle esigenze di cassa, togliendo al mercato e all'iniziativa privata le opportunità di fare impresa e, fatto ancora più grave, coprendo il Comune al tempo stesso funzioni determinanti per il rilascio di una nuova concessione (in quanto detta le regole per l'apertura di una nuova farmacia) e di beneficiario della concessione stessa;


dopo aver contestato aspramente il decreto-legge, i farmacisti titolari di farmacie private cominciano a sfruttare le opportunità offerte da una legge meno vincolante anche per la loro attività, tant'è che alcuni tra questi hanno deciso di aprire una parafarmacia;


la maggior parte delle argomentazioni giuridiche, economiche e sanitarie addotte a proposito dei farmaci da banco (SOP-OTC), ha una logica e naturale estensione agli altri comparti («A» e «C-OP»), fermo restando che il farmaco con obbligo di prescrizione deve essere commercializzato da un farmacista abilitato, l'unico a cui si può affidare il consulto al cliente-paziente;


la Commissione europea ha già esplicitato il suo indirizzo (confronta i casi di Spagna e Austria) su alcuni snodi cruciali della regolazione del sistema delle farmacie, in particolare per quanto riguarda: la pianta organica; la sovrapposizione di diritto di proprietà e diritto di esercizio; l'uniformità nazionale del prezzo al consumo per i farmaci «A» e «C-OP» (impossibilità di sconti); il margine di ricavo ex lege in fascia «A»; il margine di ricavo sugli «C-OP» che, pur libero, risente dell'assetto chiuso e corporativistico della distribuzione al dettaglio (monopsonista & monopolista assieme) -:



se la circolare del Ministero della salute, relativa ai nomi e ai simboli che possono essere utilizzati dai negozi che vendono farmaci da banco, verrà modificata come richiesto dall'Antitrust;


se le norme riguardanti il contingentamento numerico delle farmacie, la sovrapposizione di diritto di proprietà e diritto di esercizio e altri punti cruciali della regolazione del sistema delle farmacie verranno adeguati secondo gli indirizzi della Commissione europea e dell'Antitrust;


se non ritenga opportuno riformare l'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 la cui applicazione ha dato luogo, per gli interroganti, ad una distorsione del mercato in quanto i comuni sono allo stesso tempo concedenti e beneficiari della concessione per l'assegnazione delle nuove farmacie togliendo al mercato ed all'iniziativa privata l'opportunità di fare impresa. (3-01218)
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, COMUNI, CONCESSIONI, FARMACIE, MEDICINALI, NEGOZI E RIVENDITE, SUPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
DECRETO LEGGE 2006 0223, L 2006 0248