ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01415-A/071

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 185 del 10/06/2009
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
BERNARDINI RITAPARTITO DEMOCRATICO10/06/2009
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTAPARTITO DEMOCRATICO10/06/2009
MECACCI MATTEOPARTITO DEMOCRATICO10/06/2009
Stato iter:
CONCLUSO il 11/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE10/06/2009
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO10/06/2009
CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO GIUSTIZIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE11/06/2009
Resoconto TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 10/06/2009
NON ACCOLTO IL 10/06/2009
PARERE GOVERNO IL 10/06/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 10/06/2009
DISCUSSIONE IL 11/06/2009
RESPINTO IL 11/06/2009
CONCLUSO IL 11/06/2009
Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1415-A/71
presentato da
MAURIZIO TURCO
testo di
giovedì 11 giugno 2009, seduta n.186

La Camera,
premesso che:
la normativa vigente, ribadita nel provvedimento in esame, prevede un particolare riguardo nel caso in cui l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, prevedendo che l'informazione sia inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato;
tale previsione di legge ha le sue radici nella legge 25 marzo 1985, n.121, (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) dove al punto 2, lettera b), si legge: «La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici» e nella modifica dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, approvata dal Governo Prodi;
questa norma fa degli appartenenti al clero cattolico dei cittadini che rispondono prima alle autorità ecclesiastiche che a quelle civili,

impegna il Governo

a rivedere la normativa sopraindicata affinché lo Stato non interferisca nella libera testimonianza della Chiesa o di qualsiasi altra comunità di fede e al tempo stesso garantisca che la Chiesa non sia coinvolta nell'azione di un organo dello Stato quale la magistratura.
9/1415-A/71.Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
chiesa, potere giudiziario, procedimento giudiziario, procedura penale