Legislatura: XIV
Ramo: Camera
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Numero atto: 4/03346
Data presentazione: 01-07-2002
Seduta di presentazione: 167
PRESENTATORE : CENTO Pier Paolo (MISTO)
STATO ITER : Iter in corso
DESTINATARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA : 01-07-2002
Testo dell'Atto
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
la legge n. 203 del 1991, con l'introduzione dell'articolo 41-bis nella "Gozzini", impedisce la concessione di pressoché tutti i benefici previsti da tale legge a chi è detenuto per gravi reati comuni (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata a traffico di stupefacenti);
il signor Augusto La Torre nato a Mondragone (Caserta) il 24 settembre 1962, sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P. presso la casa circondariale de L'Aquila, è affetto da "sindrome bordeline di tipo nevrotico in sviluppo psicotico". Tale patologia è stata riconosciuta da tutti i periti che negli anni hanno avuto l'incarico di visitarlo, ritenendo di conseguenza che il La Torre necessita di psicoterapia da svolgersi in un ambiente altamente specializzato e che la struttura carceraria non è pertanto idonea ad assicurargli le cure necessarie e incompatibile con le sue condizioni psichiche poiché si tratta di una malattia che non può essere curata solo con un approccio di tipo farmacologico né tantomeno con uno stato di "isolamento nell'isolamento" quale quello in cui si trova il detenuto attualmente, sottoposto ad un regime ancora più duro del 41-bis stesso che, se non revocato anche in considerazione del suo male, potrebbe decretarne la totale distruzione psicofisica;
al signor Salvatore Calafato, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P., è stato negato il diritto di effettuare la telefonata mensile ai familiari perché residenti all'estero e quindi evidentemente impossibilitati ad essere presenti per il colloquio visivo con il proprio familiare. Tale fatto oltre ad essere inaccettabile crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti la cui famiglia risiede in Italia;
nel caso del signor Antonino Madonia e del padre Francesco Madonia, rispettivamente detenuti in regime 41-bis presso la casa circondariale di Cuneo e presso il centro clinico di Secondigliano è stata negata la richiesta legittima di incontrarsi tra loro e cioè di ottenere un trasferimento temporaneo da parte di Antonio Madonia dal carcere dove si trova attualmente a quello di Secondigliano per poter vedere il padre ormai in età avanzata e in gravi condizioni di salute -: se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;
quali provvedimenti intendano intraprendere per verificare se esistono le condizioni per una revoca nei casi in premessa dell'applicazione dell'articolo 41-bis e comunque per garantire un trattamento rispettoso della dignità umana
(4-03346)