Ramo: Camera
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Numero atto: 4/04419
Data presentazione: 21-10-1994
Seduta di presentazione: 80
PRESENTATORE : TARADASH Marco BONINO Emma, CALDERISI Giuseppe, VIGEVANO Paolo, VITO Elio, STRIK LIEVERS Lorenzo FORZA ITALIA (F-ITA)
STATO ITER : Iter concluso
DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 21-10-1994
RISPOSTA DEL GOVERNO: 24-06-1995
ITER CONCLUSO: 03-07-1995
RISPOSTA GOVERNO: MANCUSO Filippo GIUSTIZIA (MIN.)
Testo dell'Atto
Al Ministro di grazia e giustizia.
- Per sapere
- premesso che:
il signor Giuseppe Piromalli, nato a Gioia Tauro l'1^ marzo 1921, detenuto dal 24 febbraio 1984 presso la casa circondariale di Palmi, risulta attualmente trasferito presso il centro clinico di San Vittore sezione 41 bis;
le condizioni di salute del Piromalli, tenuto conto dell'età (73 anni), sono alquanto precarie come ampiamente dimostrato dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ufficio sanitario del carcere;
nonostante la lunga carcerazione, la buona condotta (non ha subito alcun provvedimento disciplinare) e l'età avanzata il Piromalli è sottoposto al regime di massima sicurezza (41 bis) in seguito alle relazioni delle interforze, che ravvisano la possibilità per il Piromalli di tenere contatti con la criminalità organizzata;
in data 19 luglio 1994 il tribunale di Reggio Calabria (sezioni ex articoli 309-324 c.p.p.) ha ordinato la revoca del provvedimento di custodia cautelare in carcere adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria il 2 giugno 1993 nei confronti del Piromalli;
con la stessa ordinanza del 19 luglio 1994 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha ordinato la scarcerazione del Piromalli, se non detenuto per altre cause;
il Piromalli sta scontando una pena di 24 anni di reclusione per essere stato riconosciuto mandante di un omicidio e quindi la sua detenzione prosegue, ma non sembrano più sussistere le condizioni necessarie per la sua sottoposizione al regime speciale di sorveglianza ex articolo 41 bis -: se il Ministro sia a conoscenza del caso riportato in premessa;
se non ritenga illegittimo il mantenimento a carico del signor Piromalli in regime di custodia speciale ex articolo 41 bis O.P., qualora non sussistano altre accuse ex articolo 416 bis a suo carico. (4-04419)
RISPOSTA DEL GOVERNO
In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il detenuto Piromalli Giuseppe, nato a Gioia Tauro (RC) il 1^ marzo 1921, che risulta appartenere ad una attiva organizzazione criminale di stampo mafioso, nella quale riveste un ruolo di vertice, è assegnato ad una apposita sezione di alto indice di sicurezza della Casa Circondariale di Milano, dove gli è consentito di ricevere tutte le cure necessarie in relazione alle patologie manifestate, potendo fruire dell'assistenza e delle attrezzature sanitarie del Centro Diagnostico annesso all'istituto. Il Piromalli è attualmente sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario la cui applicazione è stata rinnovata con Decreto Ministeriale del 4 febbraio u.s. I motivi che hanno determinato l'emissione del provvedimento di cui sopra si fondano, oltre che sulla sussistenza, in capo al Piromalli, dei reati indicati nel primo comma dell'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, sulle notizie circa il suo spessore criminale ed il ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, fornite dalle competenti Autorità Giudiziarie e dagli altri organi informativi (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza -, Direzione Investigativa Antimafia, Carabinieri dell'Ufficio di Coordinamento dei servizi di sicurezza degli Istituti di Prevenzione e Pena). Per completezza d'informazione va, infine, evidenziato che il precedente decreto di sottoposizione del Piromalli al regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'O.P., emesso in data 1^ agosto 1994 con scadenza fissata al 31 gennaio 1995, è stato impugnato dall'interessato dinanzi ai Tribunali di sorveglianza di Milano e Reggio Calabria, i quali si sono pronunciati, il primo rigettando il ricorso, ed il secondo dichiarandolo inammissibile. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.