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1992 11 13 * XI legislatura * Camera, Interrogazione a risposta scritta - senza risposta * RAPAGNA' Pio - Federalista europeo-Radicali

Legislatura: XI

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/07696

Data presentazione: 13-11-1992

Seduta di presentazione: 92

PRESENTATORE : RAPAGNA' Pio, TARADASH Marco, BONINO Emma, CICCIOMESSERE Roberto, PANNELLA Marco, VITO Elio FEDER.EUROPEO PR (FED-EUR)

STATO ITER : Iter in corso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 13-11-1992

Testo dell'Atto

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Pinti Alessandro, in base all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, è stato trasferito dalla casa circondariale di Trani al carcere dell'Asinara;

nel caso della disposta applicazione dell'articolo 41-bis, non essendo stata data comunicazione e/o notificazione il Pinti, non ha potuto produrre alcun reclamo e/o ricorso per Cassazione.

Infatti sia il Pinti che il suo difensore chiesero all'ufficio matricola del carcere di Trani copia del provvedimento ricevendo risposta negativa nel senso che, secondo gli addetti, le disposizioni ricevute dal Ministero non consentivano che il detenuto o il suo difensore potessero avere copia del provvedimento;

come è ben noto anche il comma 1 dell'articolo 4-bis è stato modificato, nel senso che sono stati inclusi gli articoli 575, 628, 3^ comma, 629, 2^ comma, ed altri del codice penale quali titoli di reato che comportano l'applicabilità della citata disposizione dell'articolo 41-bis;

a carico dello stesso detenuto in precedenza, in data 11 giugno 1992, era stato adottato un provvedimento del Ministero di grazia e giustizia con il quale si vietavano per sei mesi le ordinarie attività della vita carceraria;

avverso questo ultimo provvedimento il Pinti aveva proposto reclamo ed il Tribunale di Sorveglianza di Ancona aveva disposto l'annullamento del citato provvedimento;

a carico del Pinti, nei procedimenti per i quali è detenuto, non risulta mai contestato alcun reato di criminalità organizzata e, soprattutto, non risulta alcun elemento che possa far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva -:

1) se non ritenga, visto che la modifica dell'articolo 4-bis ha avuto una sua ragione dettata dal particolare momento di lotta alla criminalità organizzata, che vada rivista l'applicazione dell'articolo 41-bis solo nel caso del riconoscimento oggettivo dei predetti rapporti e non in maniera indiscriminata come nel caso sopra citato di Pinti Alessandro;

2) se corrisponda al vero che la indiscriminata applicabilità dell'articolo 41-bis, 2^ comma, ai detenuti per uno dei reati previsti dall'ultima parte dell'articolo 4-bis comporta che, pur in assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata o eversiva, al detenuto - mentre possono essere concessi benefici ben più rilevanti come assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premi e le misure alternative alla detenzione - viene sospesa l'applicazione delle regole di trattamento penitenziario ordinario, e se non si ritenga ciò, di per se stesso, un'aberrazione giuridica;

3) se non ritenga che tutta la materia in questione, fermo restando la necessità della lotta alla criminalità organizzata, abbia necessità di essere rivista.

(4-07696)