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1997 10 22 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta scritta - concluso * D'IPPOLITO VITALE Ida - Forza Italia

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/13236

Data presentazione: 22-10-1997

Seduta di presentazione: 259

PRESENTATORE : D'IPPOLITO VITALE Ida (FORZA ITALIA)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 22-10-1997, MINISTERO DELL'INTERNO 22-10-1997

RISPOSTA DEL GOVERNO : 18-12-1997

ITER CONCLUSO : 19-01-1998

RISPOSTA GOVERNO : FLICK Giovanni Maria GIUSTIZIA (MIN.)

Testo dell'Atto

Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

- Per sapere

- premesso che:

l'assemblea della camera penale "avvocato Fausto Gullo", riunitasi in data 18 gennaio 1997 in ordine alle dichiarazioni rese da imputati del processo c.d. "Garden", ha ritenuto di formalizzare una protesta contro il "perverso progetto di intimidire l'avvocatura cosentina con l'arma della calunnia non disgiunta da quella della possibile eliminazione fisica di avvocati" (si cita testualmente dalla nota trasmessa dalla camera penale "avvocato Fausto Gullo" di Cosenza, rispettivamente al presidente del tribunale di Cosenza, al pretore dirigente di Cosenza ed al giudice delle indagini preliminari di Cosenza;

essa ha lo scopo unanimemente deliberato: "l'astensione degli avvocati penalisti cosentini da ogni attività professionale, nell'intera regione, per il giorno 20 gennaio 1997; l'astensione da tutte le udienze penali fino al 25 gennaio 1997 impegnandosi, comunque, a garantire la presenza in udienza di un proprio rappresentante per consentire il rinvio dei procedimenti" (si veda la nota precitata);

essa ha, inoltre, richiesto: "immediata udienza al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti delle Commissioni giustizia presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, al procuratore nazionale antimafia, al presidente della regione Calabria, al presidente della provincia, al sindaco di Cosenza, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, al procuratore antimafia di Catanzaro, al coordinatore antimafia presso il distretto di Catanzaro, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica di Cosenza, al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratore di Cosenza";

le decisioni assunte dalla precitata assemblea appaiono di straordinaria gravità -: quale sia lo stato delle conoscenze dei Ministri interrogati in ordine alla situazione rappresentata e quali iniziative intendano adottare per ripristinare un sereno rapporto tra istituzioni e società civile ed evitare per il futuro situazioni analoghe, certamente lesive del normale svolgimento della vita democratica. Tanto per dovere istituzionale e senza entrare nel merito della fondatezza delle ragioni addotte. (4-13236)

RISPOSTA DEL GOVERNO

Con riguardo alla situazione processuale verificatasi davanti alla Corte di assise di Cosenza meglio descritta nella premessa della interrogazione dell'on. Armando Veneto, sono stati chiesti chiarimenti anzitutto all'Autorità giudiziaria locale anche a seguito dell'incontro tra i rappresentanti della Camera Penale e altri rappresentanti del Foro di Cosenza e rappresentanti del Ministero avvenuto a Roma il 6.2.1997. Le informazioni hanno confermato che effettivamente nel corso del processo contro Pino Franco e altri 117 imputati (cd. processo "Garden"), oltre cento dei quali in stato di detenzione, riguardante fatti criminosi commessi nel territorio di Cosenza negli ultimi venti anni e nella fase dibattimentale durata oltre un anno presso la Corte di Assise di Cosenza, alcuni imputati hanno reso dichiarazioni che hanno suscitato profondo turbamento in molti difensori con il riferimento ad istruttorie penali pendenti presso altri uffici giudiziari nelle quali sarebbero coinvolti taluni avvocati e con l'accenno a intenti di pregiudicati d'attentare alla vita di alcuni difensori. Queste dichiarazioni sono state interpretate, anche in ragione della loro asserita falsità, come tentativo d'intimidazione del Foro tutto e sono state contestate anche dalla Camera Penale locale, dopo ampio risalto sulla stampa. Sui fatti oggetto di interrogazione è stato precisato che sono state inviate relazioni dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al Procuratore Nazionale Antimafia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Procura della Repubblica di Messina, di cui non è stato rivelato il contenuto anche perché riguardante persone estranee ai fatti di cui alle interrogazioni. Da ulteriori informazioni ricevute risulta tuttavia che il processo ha proseguito regolarmente il suo corso. Per quanto riguarda la posizione dei detenuti coinvolti nella situazione processuale di cui trattasi, informazioni sono state raccolte presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria da cui è emerso quanto segue. Quanto al detenuto Francesco PERNA è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di tipo mafioso denominata N.D.R. ritenuto capo della cosca "Pino-Siena" con posizione giuridica di appellante per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale con fine pena 14.6.2006. Assegnato presso la Casa Circondariale di Voghera con provvedimento del 20.2.1996 veniva trasferito provvisoriamente presso la Casa Circondariale di Paola dove fa ingresso il 26.2.1996 per presenziare ad udienza dibattimentale fissata per il 27.2.1996 avanti la Corte di Assise di Cosenza, su richiesta del Presidente della suddetta Corte dott. Franco Morano. Con provvedimento del 18.4.1996, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - dott. Tocci - l'ufficio competente del Dipartimento dispone di trasferimento provvisorio del Perna, per il tempo strettamente necessario al compimento di atti istruttori, dalla Casa Circondariale di Paola alla Casa Circondariale di Cosenza dove fa ingresso il 20.4.1996. Al contempo viene data indicazione alla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza per idoneo allocamento del soggetto ambito sez., Alta Sicurezza/Sorveglianza anche con riguardo ad eventuali incompatibilità con i detenuti ristretti nello stesso istituto, tenendo altresì conto di eventuali divieti di incontro disposti dalle Autorità Giudiziarie procedenti. Il Perna rimane presso la Casa Circondariale di Cosenza fino al 25.5.1996 data in cui rientra presso la Casa Circondariale di Paola per la ripresa del cosiddetto Processo Garden sempre avanti la Corte di Assise di Cosenza. Quanto al detenuto Mario PRANNO, indicato dal Perna come una delle persone che lo avrebbero istigato ad accusare avvocati, magistrati e politici, risulta una posizione giuridica di appellante per il reato in concorso di estorsione continuata con fine pena 19.6.2004. Assegnato presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, il 24.2.1996 fa ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza per motivi di giustizia su richiesta del Presidente della Corte di Assise di Cosenza dott. Franco Morano, dove permane fino al 22.12.1996 data in cui viene assegnato alla Casa Circondariale di Prato sez. Collaboratori. La sua posizione di collaborazione risulta acclarata dal dott. Tocci in data 25.11.1996. Il detenuto Francesco TEDESCO, indicato dal Perna al pari di Pranno, ha come posizione giuridica quella di ricorrente per il reato di concorso in estorsione con fine pena 13.3.2006. Arrestato il 13.3.1996 e associato a Cosenza vi permane fino al 16.11.1996 data in cui venne trasferito presso la Casa Circondariale di Catanzaro a seguito della scelta di collaborazione acclarata dal dott. Tocci in data 14.11.1996. Il detenuto Aldo ACRI, pure indicato dal Perna, ha posizione giuridica di giudicabile per il reato di concorso in omicidio aggravato. Arrestato il 4.3.1996 e associato presso la Casa Circondariale di Cosenza dove permane fino al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Catania Sez. Collaboratori in data 11.11.1996 a seguito della scelta collaborativa acclarata dal dott. Tocci in data 7.11.1996. Dal quadro sopra esposto si evince che: 1) - i detenuti interessati sono stati ristretti tutti presso la Casa Circondariale di Cosenza nel marzo del 1996 e allocati, come comunicato dalla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza, al 2^ piano sez. G Alta Sicurezza. Durante le ore d'aria (socialità, passeggi e campo sportivo) hanno avuto la possibilità di avere contatti tra di loro. L'Amministrazione ha fatto presente che non esisteva a loro carico alcun divieto di incontro disposto dalle Autorità Giudiziarie procedenti e che all'epoca del loro arrivo a Cosenza non si era ancora manifestata, per quanto consta agli atti in possesso del competente ufficio, alcuna scelta di collaborazione con la giustizia. 2) - Dalla comunicazione della Direzione dell'istituto di Cosenza risulta che l'iter collaborativo è stato intrapreso dal detenuto Acri l'1.8.1996, per il detenuto Tedesco il 4.6.1996 e per il Pranno il 2.6.1996, date in cui sono stati allocati al reparto isolamento dello stesso istituto proprio in considerazione del processo collaborativo intrapreso. Tale posizione è stata successivamente acclarata dall'Autorità Giudiziaria procedente e comunicata al Dipartimento, per i provvedimenti di competenza, il 25.11.1996 per il detenuto Pranno, il 14.11.1996 per il detenuto Tedesco e il 7.11.1996 per il detenuto Acri. 3) - Il detenuto Perna ha lasciato la Casa Circondariale di Cosenza in un periodo precedente all'inizio della collaborazione degli altri soggetti precisamente il 25.5.1996 per raggiungere, come già evidenziato, la sede di Paola per presenziare alla celebrazione del processo Garden in corso avanti la Corte di Assise di Cosenza. Per quanto riguarda il detenuto Antonio Sena si rappresenta che lo stesso non ha mai fatto ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza. Per quanto concerne i riferiti incontri tra i collaboratori nel circuito carcerario finalizzati ad accordi criminosi la locale Procura Distrettuale di Catanzaro ha smentito che siano avvenuti con il consenso dell'ufficio giudiziario precisando che proprio per evitare occasioni di aggregazione mafiosa in cui sfociano spesso detti incontri lo stesso Ufficio ha presentato numerose proposte per la applicazione di regime differenziato. Peraltro come è stato più volte osservato il sovraffollamento carcerario rende assai difficile la separazione dei detenuti e la diversità dei regimi trattamentali disposti dalla magistratura di sorveglianza per i condannati rende ancora più problematica la soluzione. Nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di affermare che i detenuti collaboranti fossero stati preordinatamente allocati nello stesso carcere per concertare accuse - false o veridiche che siano spetta comunque all'A.G. acclarare - e che abbiano indotto altro detenuto a fare altrettanto. Dalle notizie raccolte risulta infatti che il detenuto Perna trascorse un periodo di circa un mese insieme agli altri detenuti e che fu trasferito altrove prima che tutti e tre, in tempi diversi manifestassero la loro volontà collaborativa. Né sull'aspetto del trasferimento carcerario asseritamente strumentale del detenuto Perna né sul merito delle dichiarazioni il Ministero ha motivo o investitura istituzionale per intervenire, avuto riguardo ai dati acquisiti e al fatto che il processo si è regolarmente svolto e che l'asserito coinvolgimento di uomini politici e avvocati e i loro comportamenti devianti sono oggetto di approfondimenti e ricerca di riscontri in apposite indagini della magistratura. Per quanto concerne poi i singoli punti di doglianza degli avvocati di Cosenza nelle richieste di intervento del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha precisato quanto segue. a) Sulla gestione deviante dei Collaboratori Essendo emerso che un ufficiale dei Carabinieri aveva consentito incontri di collaboratori tra loro e con estranei a insaputa della Direzione Distrettuale Antimafia, quell'Ufficio aveva affidato le indagini in cui venivano utilizzati i collaboratori ad altro Servizio di Polizia Giudiziaria, con eliminazione di ogni ingerenza del reparto di tale ufficiale. Questo indirizzo della Procura Distrettuale portava, secondo le dichiarazioni rese in udienza dibattimentale nel febbraio scorso dal collaboratore Pino Francesco, come risultato sia ad una asserita attività di istigazione posta in essere dall'ufficiale dei Carabinieri estromesso dall'indagine per accusare il magistrato del P.M. Tocci sia a una denuncia dello stesso ufficiale nei confronti della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Quest'ufficio ha tuttavia confermato che il rapporto di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri non era mai venuto meno in conseguenza dei comportamenti devianti di taluni appartenenti all'Arma. Lo stesso ufficio non ha tuttavia potuto escludere che la negativa gestione dei collaboratori si sia caratterizzata anche con la predisposizione o l'agevolazione di incontri tra i collaboratori, all'insaputa dei magistrati. Per quanto riguarda il Perna la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha acclarato in particolare che stando nel carcere di Paola aveva cercato di indurre tale Greco Edgardo, appartenente al suo gruppo criminoso, a rendere false dichiarazioni per inquinare le indagini. Non essendo poi egli collaboratore, non era mai stato messo con nessun collaboratore all'interno del carcere per cui doveva escludersi ogni strumentalità nel suo trasferimento. b) Esclusione di avvocati dai colloqui tra il dott. Tocci ed alcuni imputati. La circostanza è stata smentita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con la precisazione che sarebbero stati i difensori di alcuni imputati che avrebbero preferito non essere presenti per non compromettersi. c) Incriminazione di avvocati difensori Risultano avviate indagini sui comportamenti di singoli soggetti coinvolti in più indagini e le cui posizioni non vanno confuse con quelle dell'Avvocatura. In effetti sono state acquisite dichiarazioni di collaboratori che hanno riferito di aggiustamenti di processi in Cosenza e hanno denunciato canali di veicolazione di notizie che passano attraverso studi professionali. Sulle posizioni in questione risultano indagini in corso. d) E' stato infine precisato che il rilievo degli avvocati circa diverse valutazioni delle dichiarazioni di collaboranti ad opera della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e della Procura della Repubblica di Cosenza oltre ad essere generico trova comunque spiegazione plausibile nel fatto che le dichiarazioni del collaborante portavano a conclusioni diverse sul piano processuale secondo che siano o meno confermate da riscontri. II) Osservazioni del Ministero Dall'esame degli atti ricevuti o acquisiti attraverso i competenti Servizi del Dicastero è stato rilevato uno stato di forte tensione tra il dott. Stefano Tocci, sostituto procuratore presso la D.D.A. di Catanzaro da una parte e dall'altra gli avvocati della Camera Penale di Cosenza, variamente impegnati in procedimenti penali contro la criminalità organizzata nonché il cap. Angelo Giurgola già comandante del Nucleo Operativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Quest'ultimo ha inoltrato per via gerarchica un rapporto su una serie di comportamenti anomali tenuti dal dott. Tocci nell'esercizio delle funzioni giudiziarie con particolare riguardo alla gestione dei collaboratori di giustizia, che sono stati ripresi anche con esposti dagli avvocati del Foro di Cosenza, i quali hanno evidenziato una gestione non sempre conforme alla ortodossia processuale. In particolare si lamenta che sarebbe stato consentito ai collaboratori durante il programma di protezione di avere contatti esterni finalizzati tra l'altro alla trasmissione di messaggi trasversali nei confronti di coimputati o di terzi ovvero a concertare ogni valutazione in ordine alla convenienza e alle linee della collaborazione sollecitata nel corso di colloqui investigativi. Dal rapporto del Cap. Giurgola è sorto un procedimento penale a carico del dott. Tocci presso la Procura Distrettuale di Messina e tale circostanza è stata rivelata davanti alla Corte di Assise di Cosenza nell'udienza del 5 febbraio 1997 dall'imputato collaborante Pino Francesco che presentatosi spontaneamente, dopo aver confutato le dichiarazioni rese dal coimputato Perna, indicato nella interrogazione, sul suo conto, riferì che la denuncia contro il Tocci pervenne nell'agosto '96 per competenza alla Procura di Messina e lui stesso venne invitato, da persona non meglio indicata, a deporre contro il dott. Tocci. In tale occasione il Pino ha anche dichiarato che la finalità per cui era stato contattato era quella di calunniare e delegittimare il magistrato. A seguito della rivelazione gli avvocati difensori degli imputati del processo "GARDEN" con ricorso del 7 febbraio 1997 hanno evidenziato la condizione di incompatibilità del Tocci a esercitare le funzioni di pubblico ministero d'udienza nello stesso processo, evocando uno specifico interesse personale. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha però rigettato il 10.2.97 la richiesta di sostituzione. Il procedimento penale contro il dott. Tocci risulta archiviato dal GIP del Tribunale di Messina il 3.5.97 su conforme richiesta del P.M. del 23.7.97, per i reati di cui all'articolo 323 c.p., 478 c.p., 326 c.p. La esclusione della rilevanza penale di taluni dei comportamenti enucleati a carico del dott. Tocci non ha fatto venir meno la necessità di doverose valutazioni per ogni profilo di rilevanza amministrativa che possa aver interessato la sua attività nella gestione di collaboratori di giustizia o nei rapporti con ufficiali di P.G. e difensori di imputati nei procedimenti e lui assegnati. Per questo il Ministro ha disposto una approfondita verifica per accertare la sussistenza di eventuali profili disciplinari e comunque per avere un quadro più esaustivo a mezzo inchiesta, anche a tutela del prestigio e dell'immagine del magistrato. Tali accertamenti ispettivi non sono ancora ultimati. Va tuttavia evidenziato che il magistrato risulta trasferito a domanda alla Procura Circondariale di Lucca nel luglio 1997 e che sono cessate le cause dello stato di conflittualità e contrasto determinatesi tra il dott. Tocci da un lato, l'Arma dei Carabinieri locale e il Foro di Cosenza dall'altro lato. III) La vicenda ripropone all'attenzione del Governo le problematiche poste dalla normativa vigente in tema di collaboratori di giustizia. Per quanto concerne le iniziative a proposito del loro trattamento va ricordato che è ormai all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2702/S di iniziativa governativa. La Commissione Giustizia del Senato sta ora procedendo al suo esame. Tra le novità, per limitarsi ai profili evidenziati con le interrogazioni odierne, vi è quella della situazione carceraria del collaboratore: sono previste ipotesi di soppressione della detenzione extracarceraria e circuiti differenziati all'interno del sistema. E' inoltre previsto un regime di separazione (isolamento) all'interno del carcere per il detenuto che decide di collaborare ed un termine di centottanta giorni decorrente da tale decisione per rendere le notizie. Il fine è di evitare le cosiddette dichiarazioni a rate dei pentiti e l'uso di tattiche opportunistiche dirette ad ottenere la concessione di vantaggi di diversa e crescente entità. Per quanto riguarda i colloqui investigativi previsti dall'articolo 18 bis va ricordato che il tema è tra quelli affrontati dal testo del d.d.l. in ordine al problema della asserita concertazione e compromissione della genuinità delle dichiarazioni. L'articolo 6 prevede infatti che quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione riguardino soggetti detenuti o internati la custodia debba avvenire curando che durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo della dichiarazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa, salvo che per finalità connesse ad esigenze di protezione ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica né i colloqui investigativi di cui all'articolo 18 bis comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultino collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' poi previsto l'obbligo per il collaboratore di sottoporsi sempre al contraddittorio, con possibilità in caso contrario della revoca dei benefici concessi e delle misure di protezione. Queste e altre previsioni sono finalizzate a garantire la genuinità della collaborazione e a ridurre il paventato rischio di dichiarazioni concordate ed eventualmente preordinate alla prospettazione di false accuse. Va nondimeno ricordato che siccome non appare possibile evitare del tutto che ciò accada - non essendo evidentemente prevedibile né programmabile il momento in cui una persona detenuta decide di collaborare rendendo alla autorità giudiziaria dichiarazioni indispensabili per la loro novità, attendibilità, ampiezza ai fini penali, non è neppure possibile prevedere o imporre un regime di separazione rispetto ad altre persone che in astratto potrebbero rendere dichiarazioni autonome sullo stesso tema ovvero di riscontro alle prime - occorre che la valutazione sulla stessa attendibilità intrinseca del collaborante venga effettuata con rigorosa professionalità e scrupolo da parte della magistratura e con particolare cura nella motivazione nell'ambito del procedimento e da parte dell'organo competente a dare il parere sulle speciali misure di protezione. In tali competenti sedi devono trovare evidentemente spazio anche le considerazioni sul significato e la rilevanza, nel comportamento del collaboratore, di incontri con altri detenuti, prima o dopo il manifestarsi della collaborazione. Quanto alla valutazione probatoria le regole attualmente previste dal codice di rito appaiono adeguate a garantire il rispetto dei diritti del cittadino. Il Governo auspica quindi che nell'esame e con il confronto sul disegno di legge trovino presto soluzione i problemi sollevati dagli interroganti e segue con estrema attenzione l'iter del disegno legislativo. IV) Per quanto concerne la dotazione e il rafforzamento degli uffici giudiziari della Calabria, con particolare riguardo a Catanzaro e Cosenza si comunicano i seguenti dati. Presso la Corte di Appello di Catanzaro sono presenti il Presidente e 6 Presidenti di Sezione, 17 Consiglieri su 22 posti con altri due in entrata. Degli altri tre posti vacanti due sono stati pubblicati il 15.5.97. Il personale di cancelleria presenta 37 posti vacanti su 87 in organico e quello ausiliario 3 posti vacanti su 23. La Procura Generale ha presenti il Procuratore Generale e i 7 Sostituti in organico. E' vacante il posto di Avvocato Generale. Il personale di cancelleria ha 11 vacanze su 30 posti e due vacanze su 10 delle qualifiche ausiliarie. Il Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante sui 19 di giudice in organico. Sono presenti altresì il Presidente e 3 Presidenti di Sezione. Il posto vacante è stato pubblicato il 21 luglio. Il personale di cancelleria presenta 9 vacanze su 60 e quello ausiliario 7 su 18. La Procura del Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante di sostituto pubblicato il 15 maggio. Il personale di cancelleria ha 7 vacanze su 50 e quello ausiliario 3 su 23. La Pretura di Catanzaro presenta 1 vacanza tra i 14 Pretori (sono presenti 11, con due in entrata). Il personale di cancelleria ha 3 vacanze su 40 mentre quello ausiliario è al completo. La Procura Circondariale ha 1 posto vacante sui 5 di Sostituto oltre il Capo, presente. Il personale di cancelleria ha 1 posto vacante su 28 e quello ausiliario 1 su 10. Il Tribunale di Cosenza ha due posti vacanti di giudice, uno dei quali pubblicato il 15 maggio. Il personale di cancelleria ha 8 posti su 41 vacanti mentre è completo il personale ausiliario. La Procura del Tribunale ha presenti il Capo e gli Otto Sostituti e vi sono solo 3 vacanze nei 33 posti di amministrativi. La Pretura non ha posti vacanti (23 posti oltre Pretore Dirigente e Consigliere Pretore) e 1 solo tra il personale amministrativo (44 posti). La Procura Circondariale di Cosenza ha 1 posto di Sostituto vacante (su 5) e 2 vacanze nel personale amministrativo e ausiliario (28 posti). L'istituzione del giudice unico comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico. La copertura degli organici dovrebbe essere assicurata dalla legge sugli incentivi economici e di altra natura per i magistrati trasferiti o assegnati in sedi disagiate di regioni come la Calabria. Per le assenze o gli impedimenti di breve durata ma superiori ai sette giorni dovrebbe provvedersi con le tabelle infradistrettuali che consentiranno una osmosi di magistrati anche se dislocati in territori diversi dello stesso distretto, previsti dallo stesso d.d.l. n. 3686. I posti vacanti non coperti da aspiranti potranno essere coperti all'esito del tirocinio prescritto con gli uditori in servizio ovvero con quelli che risulteranno vincitori dei concorsi che si stanno espletando. Si ricorda che dovrebbero essere assunti entro i primi mesi del 1998, 254 uditori vincitori del concorso con decreto ministeriale 25.2.95. Sono in corso le prove orali per i 300 posti messi a concorso con decreto ministeriale 7.10.95. A fine giugno si sono svolte le prove scritte del concorso ad altri 300 posti indetto con decreto ministeriale 16.1.97. Per il personale amministrativo ci si riserva di indicare analiticamente le modalità di copertura dei posti vacanti. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.