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1997 12 03 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta scritta - concluso * MATACENA Amedeo - Forza Italia

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/14247

Data presentazione: 03-12-1997

Seduta di presentazione: 280

PRESENTATORE : MATACENA Amedeo (FORZA ITALIA)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 03-12-1997, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 03-12-1997

INTERLOCUTORIE : da PRES. CONSIGLIO a GIUSTIZIA il 23/12/97 tramite lettera

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE : 11-12-1997 19-12-1997 02-04-1998 07-07-1998 01-12-1998 06-06-1999 03-02-2000

RISPOSTA DEL GOVERNO : 05-08-2000

ITER CONCLUSO : 25-09-2000

RISPOSTA GOVERNO : FASSINO Piero GIUSTIZIA (MIN.)

Testo dell'Atto

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.

- Per sapere

- premesso che:

il 13 agosto 1997 la Corte d'Assise di Reggio Calabria, presieduta dal dottor Roberto Lucisano, ha affidato ai dottori Giovanni Bruno, perito medico legale - specialista in medicina legale, di Cosenza - e Simonetta Costanzo, perito psicologo - psicologo clinico, psicoanalista, di Roma - l'incarico di svolgere perizia medico legale e psichiatrica sulla persona di Latella Saverio, detenuto, ponendo i seguenti quesiti: "accertino i periti le attuali condizioni di salute in cui versa Latella Saverio ed, in particolare, verifichino se esse si presentino di tale gravità da determinare incompatibilità con lo stato di detenzione";

tale perizia è stata disposta dalla Corte d'assise a seguito dell'istanza dei familiari del Latella, allarmati dal suo stato di prostrazione psico-fisica, per ottenerne almeno il ricovero in ospedale;

l'allarme dei familiari scaturisce dal fatto che Saverio Latella, incensurato, accusato dal "pentito" Giovanni Riggio di essere mafioso e mandante di due omicidi, sottoposto al regime del "41-bis", entrato in carcere (6 aprile 1993) con i suoi piedi e ridotto, oggi, su una sedia a rotelle, incapace di camminare e di provvedere perfino ai propri bisogni fisiologici, versa in uno stato di gravissima depressione al punto di manifestare, nel corso dei colloqui, la volontà di morire piuttosto che accettare disumane ed umilianti condizioni di vita;

la perizia dei dottori Bruno e Costanzo trae le seguenti conclusioni: "In particolare riteniamo di avere accertato che tali infermità si presentino nel periziando in forma tale da determinare, almeno in teoria, una condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione; riteniamo altresì che il periziando debba essere ricoverato sin da oggi in un centro clinico di alta specializzazione psichiatrica che dopo congrua osservazione possa confermare nel modo più certo ed oggettivo tale condizione di incompatibilità determinando anche il quadro terapeutico adeguato per il soggetto";

tale perizia segue altre due disposte, sempre, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria (la prima del 31 ottobre 1996, redatta dal dottor Giovanni Bruno, la seconda del 22 marzo 1997, redatta dai professori Alfonso Colosimo e Carmela Calandra) e due di parte (una a firma del professor Rocco Zoccali dell'11 giugno 1997, l'altra a firma del professor Nicola Alberti dell'11 luglio 1997) che riconoscono, tutte, il Latella non idoneo al regime carcerario;

nonostante l'esito delle cinque perizie, il signor Saverio Latella viene trattenuto ancora in carcere poiché la Corte d'assise, invece di consentire il ricovero in un centro clinico specializzato, ha inviato gli atti al Dap che, ad oggi, non si è pronunciato, ed al medico del carcere, che, così, viene a ricoprire di fatto un ruolo superiore rispetto ai periti;

la Costituzione della Repubblica tutela il diritto alla salute, e uno Stato in cui prevalga la certezza del diritto non può, e non deve, avallare "vendette" ed inumane ingiustizie -: se si ritenga tollerabile che un detenuto che ad avviso dell'interrogante appare già privato in quanto sottoposto al regime previsto dal "41-bis", del diritto alla dignità, venga fatto morire lentamente in carcere pur in presenza di perizie medico-legali che sanciscono l'incompatibilità con il regime carcerario e l'urgenza del ricovero ospedaliero;

quali iniziative si intendano intraprendere affinché il detenuto Saverio Latella venga urgentemente ricoverato in un centro clinico altamente specializzato, così come impongono, anche, le conclusioni dell'ultima perizia medico-legale dei dottori Bruno e Costanza, depositata il 5 settembre 1997;

se, nella vicenda, non si ravvisino comportamenti discutibili ed omissioni, e, in caso positivo, quali provvedimenti, di competenza del Governo, si intendano adottare nei confronti dei responsabili. (4-14247)

RISPOSTA DEL GOVERNO

Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso le competenti autorità giudiziarie e presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,. Il detenuto Saverio Latella, è ristretto presso la casa circondariale di Spoleto ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis, 2^ comma dell'ordinamento penitenziario fino alla data del 31.12.2000; la sua attuale posizione giuridica è quella di appellante avverso la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria dell'1.6.1998, con le quale è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di concorso in vari omicidi ed altro. Il Presidente della Corte suddetta, interpellato in merito ai fatti in questione, ha riferito che il 13 agosto 1997 la Corte stessa, su istanza della difesa, ha disposto accertamento medico-legale e psichiatrico nei confronti del Latella sia in relazione alla dedotta assenza di motilità attiva agli arti inferiori, sia in relazione all'asserito stato depressivo, al fine di stabilire se le condizioni di salute dell'imputato fossero o meno compatibili con la custodia cautelare in carcere: tale incarico è stato affidato ai dottori Giovanni Bruno di Cosenza, specialista in medicina legale, e Simonetta Costanzo di Roma, psicologo clinico. La perizia, che seguiva altri due accertamenti disposti dalla Corte di Assise di Reggio Calabria sempre su istanza della difesa, stabiliva che le infermità dell'imputato si presentavano in forma tale ída determinare, almeno in teoria, una condizione di incompatibilità con lo stato di detenzionež; nella relazione aggiungevano testualmente i consulenti quanto segue: ísi ritiene, altresì, che il periziando debba essere ricoverato sin da oggi in un centro clinico ad alta specializzazione psichiatrica, che, dopo congrua osservazione, possa confermare nel modo più certo ed oggettivo tale condizione di incompatibilità determinando anche il quadro terapeutico adeguato per il soggettož. Conseguentemente la competente Autorità Giudiziaria, con ordinanza del 12.9.97, adottava la misura prevista dall'articolo 11 comma 2 della Legge n. 354/1975, disponendo l'immediato ricovero del Latella nel reparto di psichiatria di un pubblico nosocomio, come richiesto dai periti di ufficio, struttura presso la quale lo stesso Latella avrebbe dovuto essere tradotto e piantonato; la Corte, con provvedimento del successivo 19.9.1997, individuava negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, segnalati dalla stessa difesa del detenuto il presidio ospedaliero psichiatrico, più idoneo in relazione alla terapia da seguire e alla possibilità per l'imputato di una più agevole partecipazione alle udienze del processo a suo carico. A seguito di ulteriore istanza del Latella in data 28.11.1997, intesa ad ottenere la revoca della misura custodiale, ovvero, in via gradata, la sostituzione con arresti domiciliari per motivi di salute, la Corte, ai sensi del comma IV-ter dell'articolo 299 del codice di procedura penale, disponeva farsi luogo ad accertamenti sanitari e nominava perito il dott. Nunziante Rosania, direttore dell'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto; il consulente escludeva tuttavia la sussistenza della dedotta incompatibilità tra le affezioni dell'imputato e lo stato di detenzione in carcere ed evidenziava possibili elementi simulativi, tali da amplificare il dato patologico effettivamente riscontrabile a carico del Latella. Su tali basi mediche l'istanza in questione veniva rigettata. Successivamente, il 20 aprile 1998 lo stesso detenuto, in occasione della sua traduzione con ambulanza presso l'aula di udienza della Corte di Assise, rimaneva coinvolto in un incidente, riportando lesioni che al momento il dr. Giuseppe Strati, giudicava compatibili con lo stato di detenzione. Il 13 maggio 1998, poi, il dirigente del servizio di Psichiatria degli Ospedali Riuniti, ove il Latella era ristretto, comunicava che l'assetto psicocomportamentale del paziente risultava stabilizzato e che le problematiche cliniche dallo stesso evidenziate non ne imponevano l'ulteriore gestione in ambiente ospedaliero. Disposto un supplemento di perizia, a cura del dr. Strati, le conclusioni di tale accertamento andavano in senso opposto rispetto alla diagnosi ospedaliera, atteso che il nominato Consulente Tecnico assumeva invece l'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con lo stato di detenzione in carcere. Per tali motivi la Corte di Assise rigettava sia le istanze della difesa, tese alla concessione degli arresti domiciliari, sia la richiesta formulata dal Pubblico Ministero di ripristino della custodia in carcere e disponeva che il Latella permanesse presso il reparto psichiatrico degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Il 27.7.1998, in periodo feriale, il Presidente di turno della Corte di Assise, a seguito di richiesta del direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria, che, con missiva del 25 luglio 1998, aveva sollecitato il rientro del detenuto in Istituto, concedeva il nulla-osta per il rientro del Latella nella Casa circondariale sulla base della relazione favorevole del Primario del reparto psichiatrico degli Ospedali Riuniti. A seguito di istanze della difesa in data 28 luglio e 30 luglio 1998, con le quali si chiedeva, rispettivamente, la revoca dell'ordinanza con cui il detenuto Latella era stato trasferito dagli Ospedali Riuniti alla Casa Circondariale di Reggio Calabria e la remissione in libertà dell'imputato e, in subordine, l'applicazione di misura più attenuata, veniva disposta nuova perizia ad opera del dr. Luca Ralli, all'esito della quale la Corte: a) respingeva l'istanza di rimessione in libertà ovvero di irrogazione di diversa e meno grave misura cautelare, stante l'eccezionale pericolosità del Latella e, quindi, il concreto pericolo sia della reiterazione di condotte criminali similari, sia di fuga per sottrarsi all'esecuzione della pena dell'ergastolo irrogatagli; b) disponeva trasmettersi copie delle istanze e dell'allegata documentazione, in relazione ad eventuali provvedimenti ex articolo 11 comma 2 L. n. 354/1975, al Magistrato di Sorveglianza del luogo di effettiva detenzione del Latella, ai sensi dell'articolo 240 comma 2 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, essendo stata già pronunciata a carico del prevenuto sentenza di I grado. Così sommariamente riassunta la vicenda detentiva del Latella, non può non rilevarsi che la Corte di Assise di Reggio Calabria, pur considerando l'elevatissima pericolosità sociale del Latella, ha sempre tenuto conto delle sue condizioni di salute, disponendone il ricovero presso strutture ospedaliere civili ex articolo 11 L. n. 354/1975, ovviamente con le dovute cautele (piantonamento), al fine di consentirgli di poter usufruire di tutte le più efficaci terapie. In relazione alla medesima esigenza lo stesso Latella il 7.10.98 era stato trasferito in via provvisoria presso il Centro Diagnostico Terapeutico annesso alla Casa Circondariale di Pisa;

provvedimento questo successivamente revocato per espressa rinuncia dell'interessato. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha infine riferito, quanto alle attuali condizioni di salute del Latella, che nell'istituto di Spoleto ove lo stesso si trova sono operativi tutti i presidi necessari per garantire al detenuto un monitoraggio sanitario attento e continuo (guardia medica per 24 ore giornaliere, infermeria attrezzata anche per prelievi ematici, terapie infusionali ed ossigenoterapia, specialisti in psichiatria e neuropsichiatria). E in effetti il Latella è costantemente e attentamente seguito, sotto il profilo sanitario, presso il detto istituto, che provvede altresì a tenere costantemente informata l'Autorità Giudiziaria sulle condizioni di salute del detenuto in questione. Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.