Legislatura: XI
Ramo: Camera
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Numero atto: 4/22234
Data presentazione: 11-03-1994
Seduta di presentazione: 309
PRESENTATORE : TARADASH Marco, BONINO Emma, CICCIOMESSERE Roberto, PANNELLA Marco, VITO Elio FEDER.EUROPEO PR (FED-EUR)
STATO ITER : Iter in corso
DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 11-03-1994
Testo dell'Atto
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Calcedonio Bruno, imputato per associazione mafiosa articolo 416-bis, in seguito, nel maggio 1993 è stato raggiunto da ordine di custodia per reati di omicidio in seguito alle rivelazioni di Baldassare Di Maggio ed è attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Pianosa, dopo un lungo periodo trascorso nella casa circondariale di Trapani;
il processo per associazione mafiosa si svolgerà il 14 aprile 1994;
il 29 gennaio 1994, con provvedimento ministeriale, al signor Calcedonio è stato applicato l'articolo 41-bis, con la conseguenza di essere trasferito in isolamento e con la possibilità di avere colloqui con la famiglia una volta al mese della durata di un'ora, separati da divisori di vetro e comunicando solo attraverso il citofono;
il signor Calcedonio è padre di una bimba di nove anni affetta da leucemia, le cui condizioni sono notevolmente peggiorate da quando non ha più la possiblità di poter abbracciare e parlare direttamente con il padre;
le condizioni della bambina negli ultimi tempi sono talmente peggiorate da rendere necessario il ricovero in ospedale anche a causa di una forma di apatia e non reattività che la caratterizza da quando è costretta ad incontrarsi con il padre in questo modo;
il recente trasferimento a Pianosa, deciso nonostante le ripetute istanze dei familiari tendenti ad ottenere la possibilità di un rapporto più umano fra padre e bambina, indispensabile per evitare il peggioramento delle sue condizioni di salute, rende ancora più drammatica la situazione sopra descritta -:
1) se non ritenga che sia illegittimo e disumano non concedere ad una bambina, in queste gravi condizioni, di poter abbracciare il proprio padre, non essendo del resto la procedura del colloquio con vetro divisorio prevista dall'articolo 41-bis;
2) se non ritenga di revocare il trasferimento a Pianosa, anche in relazione alla data ravvicinata di svolgimento del processo;
3) se non creda necessario intervenire per concedere alla bimba di avere un rapporto diretto con il padre durante i colloqui, senza vetri divisori e senza citofono, onde evitare che la sua condizione peggiori ulteriormente e la bambina soffra irrimediabilmente a causa di un trattamento particolarmente afflittivo nonostante che sia destinato ad un detenuto in attesa di giudizio.
(4-22234)