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2000 06 12 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta scritta - concluso * CENTO Pier Paolo - MISTO

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/30233

Data presentazione: 12-06-2000

Seduta di presentazione: 738

PRESENTATORE : CENTO Pier Paolo (MISTO)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 12-06-2000

RISPOSTA DEL GOVERNO : 09-02-2001

ITER CONCLUSO : 26-02-2001

RISPOSTA GOVERNO : FASSINO Piero GIUSTIZIA (MIN.)

Testo dell'Atto

Al Ministro della giustizia.

- Per sapere

- premesso che:

il signor Ospina, è stato tratto in arresto il 24 settembre 1992 per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, condannato a 14 anni di reclusione è attualmente recluso nella Casa circondariale de L'Aquila ed è sottoposto al regime del 41-bis;

in questi anni non ha mai riportato alcun rapporto disciplinare e potrà usufruire della liberazione anticipata maturando fra circa 3 anni il fine pena;

il regime imposto dall'articolo 41-bis risulta nei confronti dell'Ospina particolarmente duro, infatti lo stesso essendo cittadino straniero ha necessità di un interprete per poter usufruire della telefonata mensile essendo la sua famiglia residente in Colombia che non ha la possibilità economica di affrontare i due viaggi mensili per svolgere i colloqui che non possono essere cumulati come avviene nel regime di trattamento ordinario;

il magistrato di sorveglianza ha sequestrato un libro ÿove si descrive l'evasione dal carcere del noto trafficante colombiano Pablo EscobarØ e citata nel provvedimento ministeriale in ordine al reclamo del detenuto come ÿuna scelta di lettura alquanto anomalaØ -: se non ritenga che nella sospensione delle regole di trattamento ordinario si sia instaurato un trattamento contrario al senso di umanità e al rispetto delle finalità rieducative della pena e in caso affermativo quali iniziative intenda intraprendere per permettere all'Ospina di poter usufruire di attività culturali, ricreative e sportive al fine della sua rieducazione. (4-30233)

RISPOSTA DEL GOVERNO

Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente che il detenuto Ospina Vargas Celied Orlando è stato sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis/2 O.P. sulla base di informazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al momento della predisposizione del relativo decreto, il detenuto era considerato elemento di primaria importanza nell'ambito delle organizzazioni criminali colombiane dedite al traffico degli stupefacenti ed al riciclaggio del denaro di provenienza illecita e, secondo le informazioni fornite, continuava a svolgere la propria attività delinquenziale attraverso i colloqui con i familiari. Successivamente sono state richieste notizie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia - la quale ha trasmesso, per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione penitenziaria, una nota redatta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nella quale, tra l'altro, si rappresentava che Ospina Vargas, avrebbe continuato ad organizzare dal carcere trasporti di sostanze stupefacenti, avvalendosi di parenti da tempo stabilitisi in Italia, e si faceva rilevare la possibilità di un tentativo di evasione dello stesso detenuto. Considerazioni analoghe sono state formulate dalla Autorità a ciò preposta in occasione dei successivi rinnovi del provvedimento di applicazione del regime speciale. Per quanto concerne gli ulteriori quesiti, si ritiene sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'applicazione del regime speciale ex articolo 41-bis/2 O.P., non dà luogo di per sé a trattamenti contrari al senso di umanità, né esclude il fine rieducativo della pena. Con la sentenza n. 376 del 1997, la stessa Corte ha anche stabilito, tra l'altro, che l'applicazione del regime differenziato ex 41-bis/2 O.P. non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato, previste dall'articolo 13 O.P., né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità e previste dall'articolo 27 O.P. Tali attività devono essere organizzate, per i detenuti soggetti al predetto regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare; provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile con i rimedi di legge. Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.