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1997 10 30 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta in Commissione - concluso * MELONI Giovanni - Rifondazione Comunista

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

Numero atto: 5/03148

Data presentazione: 30-10-1997

Seduta di presentazione: 264

PRESENTATORE : MELONI Giovanni, PISAPIA Giuliano, DE CESARIS Walter (RIF.COM.-PROGR)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 30-10-1997

RINVIATO : 31-03-1998

RISPOSTA DEL GOVERNO : 23-04-1998

ITER CONCLUSO : 23-04-1998

RISPOSTA GOVERNO : MIRONE Antonino GIUSTIZIA

REPLICA : MELONI Giovanni RC-PROGR

Commissione assegnataria : II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Testo dell'Atto

Al Ministro di grazia e giustizia.

- Per sapere

- premesso che:

il detenuto Matteo Boe è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 8 luglio 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

tale misura comporta la sospensione delle seguenti regole di trattamento:

a) colloqui con familiari e conviventi con frequenza superiore a uno al mese;

b) colloqui con terzi;

c) corrispondenza telefonica, al di fuori di una telefonata mensile con familiari e conviventi;

d) ricezione o invio di denaro;

e) ricezione di pacchi in eccedenza a due mensili e due straordinari annuali, contenenti esclusivamente vestiario;

f) organizzazione di attività ricreative e culturali;

g) nomina e partecipazione alle rappresentanze di detenuti;

h) svolgimento di attività artigianali;

i) permanenza all'aria aperta per oltre due ore al giorno;

la sospensione delle normali regole di trattamento, di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis, non si applica nei confronti di tutti i detenuti per reati particolarmente gravi, per i quali pure persista una condizione di pericolosità, perché questi non abbiano dato segni di ravvedimento o espresso volontà di collaborare con la giustizia, bensì ha lo scopo esclusivamente di impedire che detenuti organicamente inseriti in pericolose organizzazioni criminali di stampo mafioso, che prevedono precisi ruoli di direzione e di organizzazione gerarchica possano, dall'interno del carcere, continuare a dirigere le attività criminose svolte all'esterno dalla medesima organizzazione malavitosa;

l'applicabilità del regime del comma 2 dell'articolo 41-bis al detenuto in questione è quantomeno discutibile, non essendo il medesimo certamente affiliato ad organizzazioni di stampo mafioso, né essendo legato da vincoli paragonabili a quelli esistenti in tali forme di criminalità organizzata, né risultando il medesimo essere stato condannato o accusato per reati associativi;

l'estrema gravità dei reati per i quali il detenuto ha subito condanne, o la considerazione della sua pericolosità, o l'eventuale tenuta di comportamenti che possano turbare l'ordinato svolgimento della vita carceraria non hanno rilevanza rispetto all'adozione delle misure di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 41-bis, essendo prevista per tali situazioni la misura carceraria del regime di sorveglianza particolare;

il detenuto è stato sottoposto in Francia, per tre anni, fino all'estradizione a un regime carcerario di isolamento totale sulla base di note informative devianti, come si evince dalla documentazione resa dalle autorità francesi;

sono ormai 5 anni che tale regime di isolamento in varie forme si protrae;

non risulta che altri detenuti, coimputati dei medesimi reati, siano sottoposti al regime carcerario di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis;

il tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto l'inefficacia delle limitazioni di cui al decreto ministeriale che ha applicato al detenuto la sospensione delle regole di trattamento suddette, stabilendo, al contempo, una attenuazione delle medesime;

tale disposizione non ha trovato applicazione, in quanto un nuovo decreto ministeriale ha ulteriormente prorogato per sei mesi l'applicazione del regime carcerario di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis nei confronti del detenuto, nella medesima forma già decretata;

il detenuto ha effettuato uno sciopero della fame per oltre un mese

-: per quali ragioni, nella proroga del decreto di applicazione del regime carcerario previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis, non si sia tenuto conto della decisione del tribunale per la sorveglianza di Firenze;

quali ragioni abbiano suggerito detta proroga;

se non ritenga opportuno riconsiderare l'applicabilità della suddetta misura al detenuto in questione. (5-03148)