Atto Camera
Interpellanza 2-00128
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, introduce un nuovo testo all'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004;
i punti vendita già assegnati per la distribuzione al dettaglio dei c.d. «prodotti di gioco pubblici» (definiti all'articolo 38, comma 1, lettera c) del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006), a tutela dei quali vengono stabilite dalle lettere f) e g) del nuovo testo dell'articolo 1, comma n. 287 della legge n. 311 del 2004 distanze minime per la dislocazione dei nuovi punti vendita la cui attivazione dovrebbe venire disposta con provvedimenti emanati dal ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ricomprendono anche le concessioni delle scommesse ippiche e sportive assegnate senza gara nel 2000 e quindi rinnovate, sempre senza gara, sino al 2011, in violazione del diritto comunitario, come contestato al Governo italiano nel Parere Motivato della Commissione europea n. 1999/5352 C (2002) 3679 del 16 ottobre 2002 e, quindi, nell'azione di constatazione di infrazione ex articolo 226 Tr. CE (causa C-260/04, Commissione c. Repubblica Italiana) proposta dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia;
a tali concessioni delle scommesse ippiche e sportive preesistenti, assegnate e/o rinnovate in violazione del diritto comunitario, alle quali verrebbe ora ancorata la distanza minima dei nuovi punti vendita dei prodotti di gioco pubblici di futura assegnazione, si è espressamente riferito il Rappresentante della Commissione europea nell'udienza pubblica di discussione delle cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04 (Procuratore della Repubblica c. Massimiliano Placanica, Christian Palazzese e Angelo Sorrichio) davanti alla Corte di giustizia il 7 maggio 2006, esprimendo l'avviso che tale rinnovo senza gara sino al 2011, unito alla mancata revoca delle medesime concessioni, costituisce fonte di responsabilità dello Stato Italiano per i danni causati agli operatori comunitari esclusi dal mercato;
grava, in ogni caso, sullo Stato Italiano, in forza del principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea (Tr. CE), l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite delle accertate violazioni del diritto comunitario nell'affidamento e/o rinnovo delle predette concessioni;
tale obbligo incombe, nell'ambito delle rispettive competenze, su ciascun organo dello Stato italiano, ivi compreso l'esecutivo;
la definizione di «modalità di salvaguardia dei concessionari» preesistenti delle scommesse sportive prevista dalla lettera l) del nuovo testo dell'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004 a compensazione dell'apertura dei nuovi punti vendita, costituisce con quasi certezza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 Tr. CE;
tutte le precedenti misure di salvaguardia disposte a favore dei concessionari preesistenti dal 2002 in avanti, costituiscono oggetto di un'indagine della Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana per sospetto aiuto di Stato illecito, procedimento n. CP 107/02 -:
se il Governo sia consapevole di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare.
(2-00128) «Turco».