ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00130

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 37 del 19/09/2006
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 19/09/2006
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/09/2006
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 19/04/2007
SOLLECITO IL 10/05/2007
SOLLECITO IL 05/07/2007
SOLLECITO IL 25/07/2007
SOLLECITO IL 10/09/2007
SOLLECITO IL 01/10/2007
SOLLECITO IL 22/10/2007
SOLLECITO IL 12/11/2007
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008

Atto Camera

Interpellanza 2-00130
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 4273 del 1o marzo 2000 (imp. Montagnana), ha espressamente affermato che tutte le norme fasciste che sanciscono l'obbligatorietà dell'esposizione del simbolo religioso del crocifisso - ivi inclusa la circolare del Ministro Rocco, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 - debbono ritenersi tacitamente abrogate ex articolo 15 disp. prel. codice civile, perché assolutamente incompatibili col principio di laicità dello Stato delineato dalla Carta costituzionale, che si compendia nell'obbligo di tutte le Pubbliche Amministrazioni - e, a maggior ragione, dell'Amministrazione della Giustizia - di essere ed apparire imparziali, nonché del rispetto del diritto all'eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione, che non tollera dunque privilegi a favore della fede cattolica e discriminazioni ai danni degli atei, degli agnostici e dei credenti in altre religioni;

il magistrato ordinario del tribunale di Camerino Luigi Tosti ha vanamente e ripetutamente chiesto che venissero rimossi dalle aule giudiziarie di tutti gli uffici giudiziari i crocifissi in ottemperanza alla pronuncia della Cassazione, o che, in alternativa, venissero esposti tutti gli altri simboli e, in particolare, la menorah della religione ebraica;

l'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, consacra il diritto di qualsiasi persona a credere o non credere e il successivo articolo 14 impone agli Stati contraenti l'obbligo di non operare discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione;

l'articolo 25 della Costituzione dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per la legge;

l'articolo 7-ter dell'Ord. Giud. (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) dispone che «l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri oggettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura»;

l'articolo 49 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura per la formazione delle tabelle relative al biennio 2004-2005 dispone che «il dirigente dell'Ufficio, il presidente della sezione, ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente»;

il punto 23.3 della circolare n. P-2513/2003 del Consiglio Superiore della Magistratura ribadisce la direttiva costante ed ancorata all'incompatibilità sancita dall'articolo 34 del codice di procedura penale, che «ai magistrati destinati alla sezione GIP-GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti»;

le vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 13) che il collegio per il dibattimento sia formato soltanto dai seguenti magistrati: dr. Antonio Villani, presidente; dr. Romano Gargarella, giudice; dr. Mario Montanaro, giudice; dr. Buzzelli, giudice supplente; dr. De Filippis, giudice supplente; dr. Ferrari, giudice supplente; dr. Grimaldi, giudice supplente;

infine, le tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 4) che «il modesto numero dei procedimenti... consente che i giudici incaricati delle funzioni di GIP e GUP svolgano, all'occorrenza, anche funzioni di giudice del dibattimento monocratico per i procedimenti a citazione diretta...» -:

per quali validi motivi il ministero di giustizia si ostini ad ignorare la pronuncia della Cassazione e, in ogni caso, a calpestare il principio supremo di laicità dello Stato e i diritti di eguaglianza religiosa di tutti coloro che non si identificano nel simbolo dei cattolici, imponendo la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie e vietando, secondo l'interpellante, in modo apertamente discriminatorio, l'esposizione di tutti gli altri simboli positivi e/o negativi;

per quali validi motivi - che, secondo l'interrogante, non siano quelli di discriminazione razziale, odio e disprezzo degli ebrei e della religione ebraica - il Ministero interrogato ha negato al dott. Tosti Luigi di esporre a fianco del crocifisso la menorah, usufruendo così degli stessi diritti religiosi e della stessa dignità che l'Amministrazione fascista italiana accordò e che quella repubblicana seguita ad accordare ai cattolici;

per quali motivi l'esposizione di un solo simbolo religioso - attuato dalla dittatura fascista quando la religione cattolica era considerata «religione di Stato» - e la contestuale negazione dell'esposizione di tutti gli altri simboli possano ritenersi compatibili con i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa che la predetta Convenzione accorda a qualsiasi singola persona;

per quali validi motivi il GUP dott. Carlo Tatozzi, che non risulta assegnato in alcun modo, in base alle tabelle vigenti per il Tribunale dell'Aquila, al collegio penale e che presenta altresì motivi di incompatibilità a causa delle funzioni di GUP ricoperte, sia stato chiamato a presiedere il Collegio penale che ha giudicato Luigi Tosti in data 18 novembre 2005, e per quali altri validi motivi il dott. Mario Montanaro, che doveva tabellarmente far parte di quel collegio, sia stato escluso e sostituito dalla dott.ssa Elvira Buzzelli;

se per queste irregolarità, segnalate dal dott. Luigi Tosti con esposto del 26 febbraio 2006 inoltrato al Ministro di giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura, siano stati adottati provvedimenti e/o iniziative disciplinari, così come espressamente previsto dalle Circolari del CSM.

(2-00130)«Turco».
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
CHIESA CATTOLICA, EBRAISMO, EGUAGLIANZA, MAGISTRATI, RELIGIONE
GEO-POLITICO:
CAMERINO, MACERATA - Prov, MARCHE, L'AQUILA, L'AQUILA - Prov, ABRUZZI