ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00929

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 271 del 22/01/2008
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: SOCIALISTI E RADICALI-RNP
Data firma: 22/01/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
BELTRANDI MARCOSOCIALISTI E RADICALI-RNP22/01/2008
PORETTI DONATELLASOCIALISTI E RADICALI-RNP22/01/2008
D'ELIA SERGIOSOCIALISTI E RADICALI-RNP22/01/2008
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/01/2008
Stato iter:
IN CORSO

Atto Camera

Interpellanza 2-00929
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 22 gennaio 2008 nella seduta n.271

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:

dal 25 al 27 ottobre 2007 si è svolto a Lecce un convegno sulle energie rinnovabili ed in particolare sull'eolico, patrocinato dall'Associazione giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi (Agatif);

dal documento di convocazione risulta che il Convegno ha inteso «...approfondire insieme i percorsi seguiti dalla giurisprudenza nella graduazione fra di loro dei molteplici interessi pubblici e privati, che emergono con la realizzazione di strutture eoliche (ambiente, paesaggio, beni ambientali, energia rinnovabile, urbanistica, edilizia e immissioni). Sul piano giuridico l'uso delle fonti rinnovabili innesca, infatti, con riguardo all'uso di quelle prodotte dal sole e dal vento, problematiche complesse dovute principalmente ad un contrasto del tutto nuovo fra interessi che fino a ieri sembravano convergere verso un unico obiettivo con riguardo alla tutela dell'ambiente e del territorio. A comprova, poi, dell'utilità di un confronto comparato su questi vitali temi della nostra società vi è da dire che l'esperienza realizzata nella Repubblica federale tedesca è ormai molto matura, essendo stati realizzati in quel paese ben 19.000 impianti di energia eolica, sovente raggruppati nei cosiddetti parchi del vento, la cui produzione oggi è pari a quella delle centrali atomiche in funzione, il che pone in evidenza il rilievo che assume sul piano anche economico una retta soluzione dei problemi connessi con la costruzione degli impianti eolici...»;

a giudizio degli interpellanti è invalsa negli ultimi anni in taluni settori della giurisprudenza amministrativa italiana la tendenza, per quel che riguarda i problemi paesaggistici ed ambientali connessi alla realizzazione di impianti eolici, a considerare prevalenti gli interessi economici e di attuazione del Protocollo di Kyoto e dei suoi atti applicativi, rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e di altri interessi anche economici, e comunque ad assumere come riferimento elementi che gli interpellanti non considerano effettivamente fondati;

la direttiva comunitaria n. 2001/77/CE prevede che gli Stati adottino iniziative per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili lasciando libera la scelta sulla tipologia di impianti: ad esempio è chiaro che l'Italia con altissima insolazione ed una media di vento di sole 1430 ore per anno, dovrebbe adottare metodi di produzione diversi dalla Germania, dove le ore, di vento/anno sono oltre 3.000, ma tale principio non appare sempre riconosciuto dalle autorità competenti in materia;

gli impianti eolici non sono inquinanti, perché lo è tutta la loro realizzazione, con strade e scassi abnormi e proporzionalmente commisurati all'altezza degli impianti, oltre agli elettrodotti necessari, e ciò è in particolare vero per le zone paesaggisticamente sensibili, che sono in genere a ridotto impatto umano, e per le aree montane tutelate dalla vecchia legge Galasso;

la tutela del paesaggio, espressa nella sua forma più alta dall'articolo 9 della Costituzione non deve comunque cedere di fronte alle esigenze del Protocollo di Kyoto o di direttive comunitarie e men che mai di fronte ad interessi economici privati;

sulla base della pubblica utilità concessa dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo della direttiva n. 2001/77/CE, anche agli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile realizzati da privati, l'interesse privato non deve oltrepassare l'interesse collettivo, persino nelle sue forme meramente speculative, quale quello relativo agli impianti eolici che devono la loro esistenza solo a contributi per la realizzazione, a sovrapprezzi sulla produzione ed alla attribuzione dei cosiddetti Certificati Verdi;

se tali valutazioni sono valide, secondo gli interpellanti occorre che le autorità competenti curino una valutazione complessiva dei fatti, sul modello di quella effettuata dalla teoria dello sviluppo sostenibile, in sostanza riducendo ad un unicum economico, in attesa di avere un migliore metro di misura, tutti gli effetti di un intervento che incida sull'ambiente;

pertanto per quel che riguarda l'installazione degli impianti eolici le autorità competenti non possono limitarsi ad accertare la legittimità della procedura o la correttezza delle «carte» o accennare ai superiori interessi di Kyoto (che superiori non sono rispetto al dettato costituzionale), ma, occorre sempre che verifichino quali benefici reali e quali danni reali apporta l'intervento;

in particolare occorrerebbe:

a) verificare qual è il beneficio economico pubblico dell'intervento e cioè in quale misura venga rispettato il Protocollo di Kyoto e gli atti da esso derivanti ed in quale misura l'intervento abbia rilevanza pubblica; trattandosi di produzione energetica da vento occorre verificare in definitiva quante ore di vento reali per anno vi sono sul sito per il quale è avanzata la richiesta di installazione, quantificandone il complessivo risultato economico (sovraprezzi energia, certificati, verdi, emission trading, ma anche oneri concessori pagati ai comuni, ampliamento dell'offerta di lavoro nell'area, ammodernamento tecnologico);

b) quantificare il beneficio privato dell'intervento (attivazione finanziamenti pubblici, guadagni derivanti dalla vendita di energia e di certificati verdi);

c) quantificare economicamente i danni prodotti dall'installazione eolica: valore del paesaggio distrutto, danni idrogeologici, faunistici ed ambientali conseguenti alla realizzazione delle strade, elettrodotti e sbanchi per le fondazioni delle turbine, riduzione delle possibilità turistiche dell'area, riduzione del valore delle abitazioni circostanti, danni alla qualità della vita dei residenti;

d) in ogni caso verificare la validità dei documenti prodotti e dei procedimenti avviati; si dà il caso infatti che molte valutazioni ambientali positive delle Regioni non sono altro che la firma di un funzionario che non sa nemmeno dov'è il sito su cui si va ad incidere;

in definitiva se le autorità competenti intendano passare «dagli atti ai risultati», occorre che tali risultati siano veritieri e non solo formalmente corretti, che il fine pubblico sia realmente e non solo nominalmente perseguito;

occorre pertanto che le autorità competenti non si limitino ad una contrapposizione parziale dei costi e dei benefici in gioco, sostanzialmente consumando un arbitrio sia in favore di non meglio identificati «interessi economici», sia in termini di sopravvalutazione dei benefici, che di sottovalutazione dei costi o addirittura di esclusione di taluni di essi; si riproporrebbe altrimenti la vecchia storia della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite;

così pure il documento di convocazione del Convegno sull'eolico dei giudici amministrativi di Francia, Italia e Germania, nel portare a modello i 19.000 impianti eolici della Germania, dove le imprese eoliche hanno potuto far causa per mancato guadagno alle amministrazioni comunali che compatte si opponevano all'istallazione e hanno ottenuto enormi risarcimenti creando difficoltà alle amministrazioni locali coinvolte sembra adombrare l'adozione di un criterio comune per sgomberare il campo dalle installazioni eoliche in ogni caso, quando invece si dovrebbe procedere ad una verifica caso per caso e complessiva per ciascuna circostanza -:

se i Ministri interpellati, alla luce delle considerazioni riportate in premessa, intendano procedere alla redazione delle linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, quale strumento fondamentale per consentire alle Autorità competenti in materia una corretta valutazione dei documenti.

(2-00929)
«Turco, Beltrandi, Poretti, D'Elia».
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
ENERGIA EOLICA, FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, PROGRAMMI E PIANI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
DL 2003 0387