ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05161

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 220 del 09/10/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 09/10/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 09/10/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008
SOLLECITO IL 08/04/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05161
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 9 ottobre 2007 nella seduta n.220

TURCO. -
Al Ministro della pubblica istruzione.
- Per sapere - premesso che:

il Centro Holos di Siracusa è una Scuola di Formazione accreditata dal Ministro della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola ai sensi del decreto ministeriale n. 177 del 2000 e ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva n. 90 del 2003;

lanormativa, su citata stabilisce che gli enti che possono fare formazione al personale della scuola sono: gli enti accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, gli enti qualificati e gli enti qualificati di diritto come le università, i consorzi universitari, i consorzi interuniversitari, gli IRRE, e gli istituti pubblici di ricerca;

tali disposizioni sono ripetute in modo molto chiaro anche nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola che, all'articolo 66, recita: «Le parti (organizzazioni sindacali-Ministero della pubblica istruzione) confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative formative»;

in data 27 ottobre 2005 con protocollo 2004 il M.I.U.R. Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio VI Dirigente ha comunicato alla Scuola in oggetto, la conferma nell'accreditamento comunicando, altresì, che le Iniziative Formative degli Enti Accreditati o Qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione;

nonostante tali premesse in fatto ed in diritto, il «mercato» della formazione del personale della Scuola è, ad avviso dell'interrogante, falsato da una disparità di trattamento degli attestati rilasciati. Cioè vi è, a parere dell'interrogante, un abuso di posizione dominante degli Enti Qualificati di diritto (Università) ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

ciò significa che dalla normativa citata (decreto ministeriale n. 177 del 2000 e articoli 2 e 3 della direttiva n. 90 del 2003) si evince il riconoscimento agli Enti Accreditati Qualificati e Qualificati di diritto che possono fare formazione al personale della Scuola mentre, in una distinta normativa (decreto ministeriale n. 27 del 2007) si dichiara che gli unici titoli che «fanno punteggio» nelle varie graduatorie presenti negli Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi) sono quelli rilasciati dagli Enti Qualificati di diritto (Università);

poiché l'istituto in oggetto non svolge corsi di specializzazione o master universitari o poiché di perfezionamento universitari, è poiché il personale della scuola deve, ad avviso dell'interrogante, poter scegliere l'offerta formativa più consona al suo bisogno, tra tutti gli Enti Accreditati, Qualificati o Qualificati di diritto (Università) preposti alla loro formazione senza timore che l'Attestato rilasciato da un Ente Accreditato dal Ministero della pubblica istruzione non faccia, poi, punteggio nelle graduatorie è necessario non falsare, di fatto, il mercato, obbligando il personale della scuola e soprattutto i docenti in servizio, non di ruolo, a formarsi presso gli Enti Qualificati di diritto (Università). Ciò è in grado di creare un monopolio formativo per i docenti in servizio e, quindi, una concorrenza sleale nei confronti degli Enti Accreditati dal Ministero della pubblica istruzione;

la medesima questione è stata segnalata dalla stessa Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con una segnalazione/parere indirizzata al Ministro della pubblica istruzione onorevole Fioroni ed al Parlamento il 28 maggio di quest'anno senza aver sortito alcun effetto -:

per quale motivo lo stesso Ministero della pubblica istruzione nonostante le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 177 del 2000 e la direttiva n. 90 del 2003, in grado di garantire il pieno rispetto dei principi della concorrenza, consentendo una pluralità di offerte formative da parte di soggetti qualificati come le università e di soggetti accreditati, senza alcuna distinzione tra di essi successivamente, ex lettera c) della tabella approvata con il decreto ministeriale n. 27 del 2007, intitolata «Altri titoli», non è consentita una effettiva pluralità di offerte formative poiché in essa è stabilito il principio opposto in virtù dei quale non si riconosce alcun punteggio ai corsi di formazione realizzati dai soggetti accreditati, generando il fenomeno discorsivo del mercato segnalato dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (4-05161)
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
CONCORRENZA SLEALE, ENTI PRIVATI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GRADUATORIA, PERSONALE DELLA SCUOLA, UNIVERSITA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:
AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ANTITRUST), L 1990 0287
GEO-POLITICO:
SIRACUSA, SIRACUSA - Prov, SICILIA