ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02201/037

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 132 del 22/03/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 22/03/2007
Stato iter:
CONCLUSO il 22/03/2007
Fasi iter:
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 22/03/2007
CONCLUSO IL 22/03/2007


Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2201/37
presentato da
MAURIZIO TURCO
giovedì 22 marzo 2007 nella seduta n.132

La Camera,
premesso che:
in Italia esiste una disparità di trattamento tra gli insegnati di religione cattolica e gli insegnanti di tutte le altre discipline, fondata su una sperequazione imputabile, da ultimo, all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che «gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento»;
l'istituzione dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica è stata prevista dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, nonostante l'insegnamento della religione cattolica non sia obbligatorio;
gli insegnanti precari di religione cattolica hanno ottenuto, sin dal 1980, uno scatto retributivo biennale pari al 2,5 per cento della retribuzione mensile totale e, dal 1988, gli scatti di anzianità normalmente previsti solo per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato;
gli insegnanti precari di religione cattolica, all'atto dell'immissione in ruolo (ossia dell'assunzione a tempo indeterminato) mantengono, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sia gli aumenti retributivi biennali precedentemente goduti, sia gli scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. Da queste agevolazioni sono esclusi gli insegnanti delle altre materie che, al momento dell'immissione in ruolo, non mantengono quanto maturato nella precedente condizione di insegnanti precari;
il complesso normativo che disciplina il trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione;
la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo 9 settembre 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, sancisce il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le misure normative necessarie ad assicurare parità di trattamento economico tra gli insegnanti di religione cattolica e tutti gli altri insegnanti del sistema nazionale di istruzione.
9/2201/37. Turco.

Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
EGUAGLIANZA, INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE, INSEGNANTI, TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO
SIGLA O DENOMINAZIONE:
DECRETO LEGGE 2005 0250, DL 2003 0216, L 2006 0027