ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01634/095

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 63 del 08/10/2008
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
MECACCI MATTEOPARTITO DEMOCRATICO08/10/2008
Stato iter:
CONCLUSO il 09/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO08/10/2008
PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Fasi iter:
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 08/10/2008
PARERE GOVERNO IL 08/10/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/10/2008
CONCLUSO IL 09/10/2008
Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1634/95
presentato da
MAURIZIO TURCO
testo di
giovedì 9 ottobre 2008, seduta n.064

La Camera,
premesso che:
in Italia esiste una disparità di trattamento tra gli insegnati di religione cattolica e gli insegnanti di tutte le altre discipline, fondata su una sperequazione imputabile, da ultimo, all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che «gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento»;
l'istituzione dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica è stata prevista dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, nonostante l'insegnamento della religione cattolica non sia obbligatorio;
gli insegnanti precari di religione cattolica hanno ottenuto, sin dal 1980, uno scatto retributivo biennale pari al 2,5 per cento della retribuzione mensile totale e, dal 1988, gli scatti di anzianità normalmente previsti solo per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato;
gli insegnanti precari di religione cattolica, all'atto dell'immissione in ruolo (ossia dell'assunzione a tempo indeterminato) mantengono, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sia gli aumenti retributivi biennali precedentemente goduti, sia gli scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. Da queste agevolazioni sono esclusi gli insegnanti delle altre materie che, al momento dell'immissione, in ruolo, non mantengono quanto maturato nella precedente condizione di insegnanti precari; il complesso normativo che disciplina il trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione;
la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo 9 settembre 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, sancisce il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le misure normative necessarie ad assicurare parità di trattamento economico tra gli insegnanti di religione cattolica e tutti gli altri insegnanti del sistema nazionale di istruzione.
9/1634/95. Maurizio Turco, Mecacci.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
diritto del lavoro, insegnante, istruzione, parita' di trattamento, pubblica amministrazione, religione, retribuzione del lavoro