interrogazioni ed interpellanze
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presentate alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica
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convenzioni internazionali
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contro la tortura e le pene disumane e degradanti
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antimafia? antiproibizionismo
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Atti della Sessione speciale del Consiglio generale del COoordinamento Radicale Antiproibizionista
Bologna 14 settembre 1991
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Antiproibizionismo sulla droga e politica criminale contro la mafia dopo l'assassinio di Libero Grassi. |
tortura democratica
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Inchiesta di Sergio D'Elia e Maurizio Turco sulla 'Comunità reale del 41bis
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Paolo Mieli, Corriere della Sera
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Il 41bis è tortura
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la7 dibattito sul 41bis
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4 ottobre 2002 - "8 e mezzo" trasmissione condotta da Giuliano Ferrara e Luca Sofri.
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dossier denuncia
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5 dicembre 2003 - Dossier denuncia agli organismi internazionali
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Tutto ha inizio nell’estate del 1992 quando nel giro di due mesi, dal 23 maggio al 19 luglio, in due attentati furono uccisi i due più popolari e capaci giudici antimafia, Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tre uomini della scorta e Paolo Borsellino insieme a cinque poliziotti.
La risposta delle istituzioni non si fece attendere. L’8 giugno 1992, con un decreto legge, venne introdotto nell’ordinamento penitenziario l’articolo 41bis, il circuito di detenzione più duro del sistema penitenziario italiano. Si era previsto che tale regime avrebbe cessato di avere effetto dopo tre anni ma, nel 1995, una legge ne prorogò l’efficacia fino al 31 dicembre 1999 e un successivo provvedimento fino al 31 dicembre 2002.
In vista di questa scadenza, nella seconda metà del 2002, la Commissione antimafia dedicherà diverse sedute a discutere “sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.“
Leggendo il libro si comprenderà in tutta la sua valenza negativa e distruttiva di principi costituzionali fondamentali e dello stato di diritto, il termine “speciale”, usato per definire il regime carcerario del 41bis. Speciale non solo per le condizioni di detenzione.
Valga come esempio. Leggendo il libro capirete che non è difficile entrare in 41bis e che esiste un modo “speciale” per restarci. Lo illustra l’Onorevole Giuseppe Ayala, già sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al 41bis, intervenendo il 9 luglio nella seconda seduta della Commissione antimafia: “come ho detto per molto tempo (saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato), le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica. Si può certamente ovviare a questo inconveniente. Non mi piace dire che occorre stabilire una sorta di inversione dell’ordine della prova: la cultura che possediamo ci fa sentire in difficoltà di fronte all’inversione dell’onere della prova. Siamo portatori sani di culture garantiste vere e l’inversione dell’onere della prova è una questione sempre molto border line, se non oltre il border line rispetto a questo tipo di impostazione; però, tutto questo va accompagnato a una riflessione molto precisa che fa parte del nostro patrimonio di conoscenza.”
Si è trattato di una delle tante aberrazioni pronunciate in quella sede, che hanno indotto i membri della Commissione antimafia a proporre la stabilizzazione del 41bis. L’intero dibattito meriterebbe, da solo, un libro a parte.
Il 18 luglio del 2002 si concludono i lavori e la Commissione antimafia, all’unanimità, “auspica che il Parlamento pervenga rapidamente all’approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata”.
Il 23 dicembre 2002 sulla Gazzetta ufficiale numero 300, veniva pubblicata la legge numero 279. Con pochissime eccezioni, deputati e senatori avevano trasformato in ordinario il “regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario”.
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A nulla sono valse le sentenze della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, le critiche del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d’Europa. La “tortura democratica” del 41bis, pur avendo acquisito forza di legge, è pur sempre tortura.
dalla prefazione di Maurizio Turco
“L'art. 41 bis Ord. Pen. e le garanzie del detenuto” - edizioni Giappichelli, 2007
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