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1987 07 18 * La Repubblica * Nulli i mandati di cattura contro i dirigenti dello IOR * Franco Scottoni

I mandati di cattura per concorso in bancarotta fraudolenta, emessi dai magistrati milanesi il 20 febbraio scorso, nei confronti dei tre dirigenti dello Ior, Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel sono stati annullati dalla Cassazione. E' stata anche annullata senza rinvio l' ordinanza del Tribunale della libertà del 13 aprile scorso con cui si confermavano i mandati di cattura. I motivi dell' annullamento saranno depositati nei prossimi giorni: la decisione della Suprema Corte sarà oggetto di commenti e discussioni trattandosi di un caso che investe i rapporti giurisdizionali tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Non intendo fare specifici commenti fino a quando non saranno rese note le motivazioni adottate, ha dichiarato l' avvocato Adolfo Gatti, difensore dell' arcivescovo Marcinkus. Tuttavia le tesi sostenute dal collegio di difesa dei tre dirigenti del Vaticano, a quanto sembrerebbe, sono prevalse su quelle dell' accusa, sostenuta dal Procuratore generale, Enzo Jannelli. I magistrati milanesi, titolari dell' inchiesta sul crack del vecchio Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, avevano ritenuto corresponsabili della bancarotta fraudolenta Marcinkus, Mennini e De Strobel per aver coperto una serie di operazioni di distrazioni, occultamento o dissipazione del patrimonio della banca milanese attraverso l' erogazione ad alcune società estere di ingenti somme di denaro non più rientrate in Italia. Per questo i tre dirigenti dello Ior furono colpiti da mandato di cattura, malgrado non ci fosse l' obbligatorietà dell' arresto, e ne fu richiesta l' estradizione. A quest' ultima iniziativa si oppose il Tribunale del Vaticano che rivendicò il diritto di immunità nei confronti dei tre imputati in base a quanto previsto dall' articolo 11 del Trattato Lateranense. Intanto gli avvocati Gatti, Paolo Roscioni e Dino Bonzano avevano presentato il ricorso in Cassazione per la revoca dei mandati di cattura. Ieri la Sezione Quinta Penale della Cassazione (presidente Guido Pennacchia) ha annullato i proveddimenti restrittivi dei giudici milanesi. Sulla base sia della requisitoria del Pg, dott. Jannelli, che chiedeva la conferma dei mandati di cattura e sia sulle tesi sostenute dai difensori, é possibile fare un quadro delle più importanti questioni affrontate dalla Cassazione in Camera di consiglio. Il Pg, innanzi tutto, aveva rilevato che i motivi del ricorso degli imputati non si soffermano per nulla, o quasi, sulla motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di colpevolezza. La difesa ha così replicato: In sede di ricorso al Tribunale della libertà di Milano, sono stati specificamente esaminati e confutati tutti i ritenuti indizi esposti a carico degli attuali ricorrenti, in particolare rilevando come lo stesso magistrato non avesse imputato allo Ior la riscossione di illeciti proventi, sottolinenando come numerose prove documentali rivelassero un comportamento assolutamente inconciliabile con la collusione presunta dagli inquirenti e concludendo come la posizione di supporto formidabile attribuita allo Ior circa le attività illecite attribuite agli amministratori del banco Ambrosiano, fosse manifestamente frutto di un' arbitraria quanto infondata ricostruzione, meramente congetturale. La pubblica accusa ha poi affrontato il problema dell' immunità dei tre dirigenti dello Ior in base all' articolo 11 del Trattato Lateranense, sostenendo, in sostanza, che i funzionari di una banca di uno Stato estero non possono pretendere di avvalersi di immunità penale nel contesto del diritto internazionale. Precisa il Pg che alle pluralità delle qualificazioni pubblicistiche delle persone fisiche alle quali l' ordinamento conferisce l' immunità, corrisponde una graduazione di intensità della protezione correlata allo spessore istituzionale del soggetto, in seno all' ordinamento interno e straniero. Le immunità penali, cioé, nella varietà delle loro articolazioni in punto di estensione e di intensità di deroga al principio di obbligarietà della legge penale, si riconducono, comunque, sempre, alla tutela di particolari funzioni costituzionali e di qualificate relazioni internazionali. Il Pg inoltre afferma: Appare veramente incongrua una tutela così marcata di carattere penalistico, a attività strumentali rispetto a funzioni, a tutela delle quali nessuno ha mai pensato di costruire spazi di immunità corrispondenti a quelli ipotizzati dai ricorrenti. Replica la difesa: Non sembra che questo modello interpretativo , sia pure costruito con apprezzabile scrupolo di approfondimento, risulti accettabile. Ciò in quanto l' articolo 11 dei Patti Lateranensi pone un divieto di ingerenza dello Stato italiano nelle attività degli Enti centrali della Chiesa e non si vede quale altra ingerenza possa detto Stato attuare se non quella che si realizza attraverso l' esplicazione dei poteri che possiede... Non si comprende peraltro come il requirente non abbia adeguatamente apprezzato le esigenze di tutela, eccezionalmente rilevanti, che cadono sui rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, per ragioni storiche, territoriali e funzionali che impongono di garantire alla Chiesa una particolare libertà d' azione. Da tale esigenza scaturisce quella immunità funzionale cioé riguardante l' attività degli Enti centrali della Chiesa e non le persone che le esplicano così come si é pattuito con l' articolo 11 del Trattato Lateranense. Appare evidente la diversità di interpretazione degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede. C' é, infatti, una carenza di norme interpretative. A quanto sembrerebbe la Cassazione avrebbe accolto la tesi della difesa, cioé quella che i dirigenti dello Ior godono di immunità penale da parte della magistratura italiana. Ma ci sono anche altri motivi di contrasto tra la pubblica accusa e il collegio di difesa. Ad esempio é stato fatto rilevare dai difensori che i magistrati milanesi hanno emesso, prima, i mandati di cattura contro Marcinkus, Mennini e De Strobel, accusati di aver concorso nella bancarotta, e solo successivamente sono stati colpiti i responsabili diretti del presunto reato quali sono appunto, gli ex amministratori della banca. Inoltre mentre per questi ultimi i provvedimenti restrittivi sono stati soltanto apparenti, avendo ottenuto gli imputati la libertà, sia pure con le misure di controllo da parte della polizia, ai tre dirigenti dello Ior questa concessione non é stata fatta.