Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni

2007 06 27 * Conferenza episcopale italiana - comitato per gli enti e i beni ecclesiastici * circolare n. 35 - Parere previo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero nel caso di rapporti patrimoniali fra gli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e altri enti ecclesiastici

L’Istituto Centrale per il sostentamento del clero [ICSC], che ha il compito specifico di verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero [IDSC], ha segnalato a questo Comitato situazioni in cui taluni IDSC, nell’ambito della gestione dei loro patrimoni, hanno posto atti non coerenti con le loro finalità istituzionali. Nella quasi totalità dei casi, tali atti traggono origine da rapporti posti in essere con enti ecclesiastici.

Poiché i predetti rapporti hanno configurato situazioni che, nella sostanza, paiono in contrasto con la normativa vigente, la Presidenza della CEI, a cui il Comitato ha rimesso la questione ai sensi dell’art. 12 della delibera n. 58 del 1° agosto 1991[1], ha ritenuto che in futuro simili comportamenti debbano essere opportunamente corretti.

1. Inquadramento della problematica

È opportuno ricordare che, all’origine, gli IDSC furono dotati del patrimonio già appartenente agli enti beneficiali e che il passaggio dei beni avvenne a condizioni fiscalmente agevolate rispetto a quelle normalmente applicabili nel caso di trasferimento di beni, in considerazione del fatto che la legge affida agli Istituti la finalità primaria di provvedere ad assicurare, con i redditi dei propri patrimoni, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi[2].

Proprio per differenziare nettamente tale finalità da quelle perseguite dagli altri enti ecclesiastici, la stessa legge[3] – tenuto conto che nei patrimoni degli enti beneficiali erano confluiti, nel corso del tempo, beni la cui finalità non rispondeva alla funzione istituzionale degli enti beneficiali, quella cioè di sostenere il sacerdote titolare dell’ufficio beneficiato – riconobbe ai Vescovi diocesani la facoltà di assegnare a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi i soli beni destinati a finalità pastorali e che non erano destinati al sostentamento dei sacerdoti.

La facoltà di “ritrasferire” mediante decreto vescovile, avente anche effetto civile, beni dall’IDSC a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi è venuta meno in seguito all’Intesa tra la Santa Sede ed il Governo italiano, raggiunta attraverso uno Scambio di note in data 13 novembre – 14 dicembre 2000[4].

Depurati così dai beni aventi scopi pastorali, i patrimoni degli IDSC devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di reddito con il quale assicurare la finalità del sostentamento del clero, che è loro propria. Per questa ragione, in linea di principio, non possono essere alienati a titolo gratuito o agevolato, o comunque rimessi nella disponibilità di altri enti ecclesiastici per conseguire un asserito “vantaggio pastorale”, che di fatto ne riduce o addirittura ne annulla la redditività. D’altra parte, deve essere accuratamente evitato ogni intento speculativo nella locazione di unità immobiliari a uso abitativo. È altresì da escludersi l’acquisizione, anche mediante l’accettazione di donazioni disposte da altri enti ecclesiastici, di fabbricati non redditizi o gravati da oneri modali che li rendono di fatto improduttivi.

Da un punto di vista più generale si deve infatti osservare che i patrimoni degli Istituti, costituiti dai beni ex-beneficiali nonché da quelli acquisiti successivamente alla loro erezione, sono connotati da tratti di specificità originale, che richiedono una particolare attenzione nella gestione. Si tratta, infatti, di beni che, per decisione della Chiesa e dello Stato, sono finalizzati all’esclusivo scopo del sostentamento del clero. Già sottoposti a diretta tutela statale, sono stati affrancati dalla medesima e affidati alla libera gestione della Chiesa a partire dal presupposto che sarebbero stati mantenuti nelle finalità loro proprie, concorrendo così con la loro redditività ad alimentare i flussi di un sistema bilanciato tra fonti ecclesiali (remunerazioni a carico degli enti ecclesiastici e redditi prodotti dai patrimoni degli Istituti per il sostentamento del clero) e interventi agevolativi dello Stato (erogazioni liberali fiscalmente deducibili e quota dell’otto per mille dell’IRPEF), sì che la loro gestione risulta indirettamente sottoposta a periodica verifica paritetica[5]. È peraltro evidente che la valutazione delle offerte deducibili e dei flussi dell’otto per mille non può prescindere dalla considerazione dell’apporto proveniente al sistema dalla gestione dei beni ex-beneficiali.

Alla luce di quanto premesso, la Presidenza della CEI, nella seduta del 19 giugno 2007, ha preso atto delle problematiche emergenti e ha dato mandato al Comitato di impartire all’Istituto Centrale e agli Istituti diocesani le opportune direttive, idonee a regolare gli atti patrimoniali posti in essere dagli IDSC con altri enti ecclesiastici, al fine di impedire che queste operazioni depauperino il patrimonio dei predetti Istituti mettendo così a rischio il sistema di sostentamento del clero.

Il Comitato ha quindi formulato le seguenti disposizioni, che attribuiscono all’ICSC il compito di esaminare previamente le operazioni sotto elencate, per valutarne la congruità con le finalità istituzionali degli IDSC.

2. Disposizioni operative

A far data dal 1° agosto 2007, gli IDSC dovranno sottoporre al parere previo dell’ICSC le seguenti operazioni da loro poste in essere con altri enti ecclesiastici:

a.contratti di locazione, di comodato o altri atti di disposizione di beni immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20[6];

b.partecipazioni in società e associazioni in partecipazione;

c.accettazione di donazioni di beni immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

d.acquisti di beni immobili, quale che sia il loro valore;

e.alienazioni di beni immobili, quale che sia il loro valore;

f.costituzione di diritti reali.

Il parere previo dovrà essere richiesto all’ICSC con le modalità che lo stesso Istituto renderà note con apposita comunicazione.

L’ICSC è tenuto a rilasciare il parere, per la cui formulazione potrà esercitare i necessari poteri di istruttoria, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Al fine del computo di tale termine, sarà considerato neutro il periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 10 gennaio e l’intero mese di agosto. In caso di silenzio entro i termini prefissati, il parere deve intendersi positivo.

L’ICSC comunicherà il proprio parere al Presidente dell’IDSC richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’IDSC e al Vescovo competente.

L’IDSC dovrà fare espressa menzione del parere rilasciato dall’ICSC nella richiesta di autorizzazione da presentare al Vescovo competente.

Nel caso di parere negativo, il Presidente dell’IDSC, previa delibera del Consiglio di amministrazione e con l’autorizzazione del Vescovo diocesano, potrà chiedere entro trenta giorni il riesame dell’istanza al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

All’attuazione operativa (individuazione dei supporti informativi, tempistica, connessione con gli stati di previsione, ecc.) delle disposizioni contenute nella presente circolare provvederà l’ICSC, a cui è anche demandata la valutazione dell’opportunità di promuovere incontri con gli amministratori e revisori dei conti degli IDSC, al fine di illustrare il significato e la portata dei nuovi adempimenti.

[1] L’art. 12 della delibera n. 58 (“Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi”) attribuisce alla Presidenza della CEI la competenza a decidere gli interventi necessari qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non sono state applicate correttamente.

[2] Cfr legge 20 maggio 1985, n. 222, artt. 24 e 35.

[3] Cfr art. 29, quarto comma.

[4] A seguito dell’Intesa, l’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 2 del 6 aprile 2001, comunicò alle Agenzie del Territorio locali che a far tempo dal 14 dicembre 2000 non potevano più essere accolte eventuali domande di trascrizione dei decreti vescovili di ritrasferimento, anche se adottati in data anteriore al 14 dicembre 2000.

[5] Cfr legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 49.

[6] Attualmente pari a euro 250.000