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2008 07 12 * Antimafiaduemila * Il Ros ha sbagliato tutto ed ha depistato i magistrati di Catanzaro * Gioacchino Genchi

http://www.antimafiaduemila.com/content/view/11410/48/

Ritengo di poter diffondere questa parte della relazione che ho inviato a Salerno e che risulta solo in parte riportata nel decreto.


Come dimostrato il ROS non ha saputo nemmeno acquisire correttamente l'intestario dell'utenza cellulare di Mastella, che non era da tempo intestata alla "Camera dei Deputati" ma al D.A.P. (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) quando ne sono stati acquisiti i tabulati.

La SIM non era nemmeno la stessa (vedi il codice IMSI) ed era pure passata più volte dalla TIM alla WIND e viceversa.

All'epoca delle intercettazioni con Saladino, che ho esaminato e considerato mesi dopo, l'utenza era invece intestata alla "Camera dei Deputati". La SIM aveva un codice IMSI (International Mobile Station Identity) diverso, operante sulla TIM e non sulla WIND, come risultava dagli ultimi tabulati di Saladino.

Ora posso aggiungere che dall'esame delle intercettazioni (più recenti) dell'indagine "Toghe Lucane", Mastella era stato pure indirettamente intercettato, mentre trattava di alcune faccende con locali esponennti del centro-sinistra, su un altro numero.

Mai e poi mai avrei potuto ipotizzare e/o supporre, quando ho acquisito il tabulato, che quel numero fosse di Mastella.

Peraltro non mi sarebbe servito a nulla, posto che ove avessi voluto dimostrare i contatti di Mastella con Saladino questi sarebbero già emersi dal suo tabulato.

Quindi o io sono troppo bravo - come sostiene oggi con cattiveria Giuseppe D'Avanzo, visto che mi stavo pure occupando di qualche amico suo - o io sono un idiota.

Allo stato l'unica certezza - a volere riconoscere la buona fede dei Magistrati di Catanzaro, che si sono comportati comunque con prudenza, senza nemmeno iscrivermi nel registro degli indagati - è che il ROS ha fatto un accertamento completamente sbagliato, guardando solo il vecchio intestatario TIM dell'utenza e non quello WIND (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), che è poi risultato alla data di acquisizione dei tabulati e nell'epoca precedente (dall'08-09-2006), che interessava proprio il decreto di acquisizione incriminato del 20-04-2007, emesso a Palermo dal dr. Luigi de Magistris - presso il mio studio - subito dopo avere letto la relazione che ho riprodotto, stampato e firmato in sua presenza (lo stesso giorno).

Su chi e come, poi, ha svolto gli accertamenti sul mio conto e su cosa stavo io accertando ed avevo già accertato su di lui e su alcuni suoi colleghi del ROS, sarà oggetto della prossima puntata e delle altre che seguiranno.

Intelligenti pauca. 

Saluti

Gioacchino Genchi



- OMISSIS -

A questo punto è necessario aprire una parentesi, per approfondire dei particolari molto importanti del processo trattamentale dei dati di traffico telefonici, delle utenze e della riferibilità delle stesse a dei soggetti determinati.

La mia attività, com'è noto, si svolge in un ambito giudiziario.

Dagli "accertamenti telefonici" si ricavano degli elementi che possono incidere in modo irreversibile nella valutazione del quadro indiziario a carico di soggetti indagati, o imputati, con delle conseguenze processuali assai gravi, anche con riguardo alla libertà personale degli indagati ed ai giudizi di condanna, o di assoluzione degli imputati.

In tale contesto le cautele non sono mai eccessive, specie quando queste finiscono per riguardare la tutela di beni giuridici fondamentali per ogni essere umano, qual è appunto la liberta personale.

Su questo non è il caso che mi dilunghi più di tanto, posto che sono sicuro di trovarmi in perfetta sintonia con l'Ufficio giudiziario che mi legge.

Vediamo, quindi, il perché di questi accertamenti così minuziosi e di acquisizioni così estese, fino al punto da sembrare ridondanti, se non invasive.

Il fine, come si vedrà, è del tutto opposto ed in tal senso ampiamente garantistico, specie con riguardo alla posizione soggettiva dei terzi non indagati.   

Una volta le utenze telefoniche (specie quelle cellulari) erano di immediata riferibilità all'azienda telefonica di appartenenza, già solo dal prefisso teleselettivo.

Si sapeva, ad esempio, che le utenze che iniziavano con 0337, 0336, 0333 o 0335, erano tutte della TIM.

Così come quelle con prefisso 0347 e 0348 erano della OMNITEL-VODAFONE e quelle con prefisso 0320, o 0328 erano della WIND.

Con l'avvento della "number portability", o meglio della c.d. "portabilità del numero", qualunque utente ha avuto la possibilità di cambiare gestore telefonico, portandosi con sé il proprio numero di cellulare.

Quando questo avviene - con l'attivazione del servizio di "portabilità" - il nuove gestore consegna all'utente una nuova SIM, che opera nella rete con lo stesso numero telefonico con cui operava nella precedente rete di appartenenza.

La conseguenza di tutto questo è che, rilevato un numero di una utenza in una indagine (come è stato per i numeri nelle memorie dei cellulari-palmari del Saladino, che presentavano già riferimenti ed annotazioni diverse), la richiesta di intestatario va rivolta a tutte le aziende telefoniche, onde accertare e verificare quale è stata, nel tempo, la reale intestazione di una data utenza.

A ciò si aggiunga che le utenze telefoniche – specie le SIM GSM – subiscono nel tempo un continuo mutamento di intestatari, per via del rapido evolversi delle vicende contrattuali che li caratterizzano.

Una utenza cellulare, infatti, viene dapprima attivata da un soggetto, da una azienda o da un ente.

Poi, anche a distanza di poco tempo, il contratto viene disdetto dall'utente, o cessato di diritto dalle aziende telefoniche.

Un caso notorio e molto frequente per le SIM GSM – specie prima del famoso decreto Bersani – era la "cessazione alla scadenza del tredicesimo mese", dopo l'ultima ricarica eseguita dall'utente.

In questo modo, le aziende telefoniche - che avevano e che hanno grossa penuria di numeri - riuscivano a reperire rapidamente delle numerazioni di utenza libere, che  riassegnavano ad altri utenti, generando delle nuove SIM.

Oltre alla diffusione dei cellulari ed alla proliferazione di più utenze in capo allo stesso soggetto, la non utilizzazione di alcune utenze determinava e determina un rapido esaurirsi degli archi di numerazione, assegnati a ciascuna azienda telefonica (sulla base dei prefissi).

Il rapido esaurirsi degli archi di numerazione e le esponenziali richieste degli utenti, rendono altrettanto rapida la riassegnazione dei numeri delle utenze ad altri utenti.

La conseguenza di tutto questo è che una utenza GSM, come pure una utenza di telefonia di base, può appartenere ad un determinato soggetto in un dato periodo e, in un periodo successivo o precedente, ad un soggetto completamente diverso, anche se il numero dell'utenza è lo stesso..

Il soggetto può poi trasferire il proprio numero da una compagnia all'altra, disdettando o cessando il contratto e stipulandone un altro.

La conseguenza di tutto ciò è che, poi, la compagnia subentrante mantiene delle nominali numerazioni di utenze, appartenenti agli archi di numerazione di altre compagnie telefoniche.

In poche parole, da un solo numero telefonico (specie se di un cellulare), non si può mai stabilire chi lo utilizzava, né sotto quale rete ha operato, specie se quell'utenza ha subito nel tempo più intestazioni del contratto, con dei subentri e delle attivazione del servizio di "portabilità".

Oltre alla corretta acquisizione degli intestatari storici dell'utenza (presso tutte le aziende telefoniche dove sono stati attivati i contratti ed i servizi di "portabilità"), è fondamentale disporre dei tabulati telefonici, per tentare di avviare un percorso di approfondimento, volto all'individuazione del reale usuario dell'utenza.

In molti casi, nonostante l'approfondito sviluppo dei tabulati e l'acquisizione degli intestatari, non si riesce nemmeno a stabilire il reale utilizzatore di una data SIM GSM, e sono necessari complementari accertamenti di polizia giudiziaria.   

Quando il numero dell'utenza si rileva da un tabulato, o da una intercettazione telefonica, è facile stabilire la data del contatto telefonico e, quindi, indirizzare gli accertamenti sull'intestatario dell'utenza, nel range temporale corrispondente all'epoca delle conversazioni intercettate, o dei contatti telefonici rilevati nei tabulati.

Quando il numero dell'utenza si acquisisce in altro modo (dalle memorie dei cellulari, dagli appunti cartacei o dalle rubriche telefoniche), non si può mai stabilire l'epoca dei contatti telefonici e dei rapporti fra i due soggetti, specie se l'utenza del terzo ha subito, nel tempo, sostanziali modificazioni dell'intestatario e dei rapporti contrattuali con l'azienda telefonica di appartenenza.

Non osservare queste cautele (minimali) in questo tipo di investigazioni, può avere – come vedremo – delle conseguenze disastrose nelle indagini giudiziarie.

Non a caso, come potrà notarsi, le richieste che indirizzo alle aziende telefoniche recano – per ciascuna utenza – la data minima e massima, così delimitando il periodo (range) per il quale si richiede  l'accertamento dell'intestatario dell'utenza, sulla base del numero dei contatti telefonici rilevati in quel periodo nei tabulati.

Il periodo caratterizza per l'appunto il "range temporale", nel quale si circoscrive la richiesta, onde evitare l'acquisizione di dati ridondanti..

Quando, però, il numero di una utenza viene rilevato in degli appunti, o nelle memorie di un cellulare o di un palmare (solitamente interfacciato e sincronizzato con dei personal computer), non è possibile stabilire – in carenza dei tabulati telefonici – quale è stato il periodo effettivo dei contatti telefonici, con il soggetto a cui risulta sequestrato l'appunto cartaceo, la rubrica o il cellulare.

Quando poi negli appunti, nelle rubriche o nei cellulari, si rilevano, per lo stesso numero, diverse annotazioni del tutto discordanti fra loro (come è poi emerso, da una più approfondita trattazione delle annotazioni rilevate nei cellulari-palmari di Saladino), i problemi di effettiva riconducibilità delle utenze e dei correlati contatti telefonici, diventano ancora più complessi. 

Non ci sono criteri discriminanti, infatti, per stabilire se l'annotazione si riferiva al soggetto che utilizzava l'utenza un giorno prima, un anno prima, due anni prima o cinque anni prima.

In periodi così estesesi – specie per le utenze di enti pubblici, istituzioni e aziende – possono essere avvenuti diversi cambi di mano dell'utenza, con riferibilità soggettiva dei rapporti a persone del tutto diverse fra loro.

Solo attraverso l'acquisizione e lo sviluppo dei tabulati si può cercare di capire qualcosa, isolando i bacini dei contatti comuni e delineando, per una stessa utenza, i periodi di utilizzo dei diversi usuari.

In mancanza di dati precisi sugli intestatari e sui tabulati dell'utenza, il dato non viene nemmeno considerato dal sistema di analisi da me allestito, se non sotto il profilo della mera corrispondenza, del solo numero telefonico, registrato nel cellulare e come tale inserito nel sistema..

Su questo, come ho detto, non si può procedere per approssimazioni.

Proprio il caso della SIM XXX (poi risultata in uso al sen. Clemente Mastella), sembra scelto appositamente per la migliore esplicazione della problematica, che si presenta sempre con maggiore frequenza nelle indagini giudiziarie.

E' appena il caso di premettere che, in un procedimento penale, non si può certo indugiare con dei pressappochismi nell'attribuzione di una data utenza ad un dato soggetto, specie quando dall'attribuzione in uso dell'utenza possono discendere delle conseguenze, anche per soggetti non direttamente coinvolti nelle indagini.

A parte i clamorosi errori giudiziari a cui hanno portato le frettolose attribuzioni delle utenze, con la carcerazione di soggetti poi risultati del tutto estranei ai fatti contestati (solo sulla base di un numero telefonico), sono pure notorie le conseguenze disagevoli che questi errori hanno determinato per i terzi estranei alle vicende giudiziarie, per gli inquirenti e per gli stessi magistrati che hanno istruito i procedimenti.

Senza volere riportare in questa sede i riferimenti di esperienze processuali partecipate direttamente, dico solo che, più volte, mi sono trovato a rilevare questo tipo di errori.

L'esito dei miei approfondimenti ha portato in più occasioni alla scarcerazione ed al proscioglimento di indagati sottoposti a custodia cautelare detentiva ed all'assoluzione di imputati innocenti, incriminati sulla base di accertamenti telefonici sbagliati.

In taluni casi gli errori scaturivano proprio da accertamenti condotti in modo frettoloso ed incompleto, da acquisizioni parziali e da risultanze apparenti, non sufficientemente verificate.

Gli approfondimenti sulle utenze (e su chi effettivamente le utilizzava), oltre al proscioglimento, o all'assoluzione, di imputati innocenti, hanno pure portato, in alcuni casi, all'individuazione dei veri colpevoli.

Non voglio accennare, però, ai casi giudiziari a cui ho partecipato direttamente e mi limito solo a richiamare un episodio che, più di tutti, ha fatto scuola, in fatto di conseguenze correlate alla individuazione dell'effettivo usuario di una utenza telefonica.

Il precedente che cito non ha riguardato solo l'ambito processuale della vicenda, ma anche i giudizi disciplinari che ne sono conseguiti, a carico del magistrato che ha istruito il procedimento e dell'intestatario dell'utenza telefonica oggetto della presuntiva attribuzione (pur esso un alto magistrato).

Il caso è quello delle indagini sulla c.d. «banda della Magliana», nel corso delle quali ebbe ad emergere un numero telefonico contenuto in un appunto, ritrovato sul cadavere di Danilo Abbruciati, ritenuto esponente di spicco della criminalità romana ed autore dell'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, dottor Roberto Rosone.

Secondo quanto riportato dal giudice istruttore dell'epoca (il dr. Otello Lupacchini) nel mandato di cattura, l'utenza rilevata nell'appunto – chiamata da Abbruciati mentre si accingeva a compiere l'attentato nei confronti del banchiere Rosone - corrispondeva a quella dell'abitazione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione di quel tempo, il dr. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca.

Per come si legge dagli atti di sindacato ispettivo, infatti, in data 22 aprile 1982 Danilo Abbruciati, poco prima di essere ucciso, avrebbe chiamato dal Motel Agip di Assago il numero 06.317.888, dell'abitazione del dottor Zucconi Galli Fonseca, di Via Tacito 42, a Roma, eseguendo una conversazione della durata di ben sei scatti teleselettivi.

La scheda del Motel Agip - relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982 - avrebbe riportato elementi che hanno indotto gli investigatori della Criminalpol di Milano ed il Giudice Istruttore Lupacchini, a ritenere la fondatezza del riscontro, palesato nel provvedimento giudiziario dell'epoca (1993).

I presunti contatti telefonici del boss della "Magliana", con l'utenza dell'abitazione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, hanno alimentato delle indagini, conclusesi con un nulla di fatto, per la verosimile errata rilevazione del numero e dell'intestatario dell'utenza, annotata nell'appunto in sequestro.

Allora, come adesso, la vicenda ha suscitato numerosi interventi parlamentari, atti di sindacato ispettivo, interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, impugnative del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione, iniziative disciplinari del Ministro della Giustizia, oltre alle polemiche politiche, alle querele ed agli strascichi giudiziari e parlamentari, protrattisi per quasi venti anni, dal lontano aprile 1982, quando Danilo Abbruciati – poco prima di essere ucciso – avrebbe chiamato l'abitazione del dr. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca.

Sta di fatto che le indagini hanno dissipato ogni sospetto sul dr. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, escludendo in modo categorico l'esistenza di contatti telefonici con l'Abbruciati.

Il magistrato - che si è fidato dell'incauto approfondimento della polizia giudiziaria - ha subito un grave procedimento disciplinare, con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l'impugnativa del Ministro della Giustizia, su un primo proscioglimento disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Quello che è rimasto della vicenda sono le polemiche ed i processi per diffamazione, ai giornalisti ed ai direttori dei giornali, che hanno pubblicato con enfasi la notizia ("Un giudice amico del killer": vedi il titolo del Messaggero del 27-01-1996).

Tutto questo per un numero di una utenza telefonica, per di più di un telefono fisso, installato in una abitazione.

Gli approfondimenti sul numero, sull'intestatario e sull'utenza effettivamente chiamata da Danilo Abbruciati, si sarebbero potuti compiere in poco tempo e si sarebbe evitato un clamoroso errore, che per vent'anni ha tenuto sulla corda due autorevoli magistrati e le Istituzioni dello Stato.

Questo è il primo caso, che, per l'appunto, riguarda l'errata e frettolosa riferibilità di un numero telefonico ad una utenza sbagliata.

In un'altra vicenda, come si ricorderà, l'incompleta acquisizione di alcuni tabulati telefonici, oltre a depistanti risultati investigativi, ha di fatto determinato le dimissioni di un Ministro dell'Interno.

Non voglio nemmeno considerare le altre conseguenze che l'errato accertamento sui tabulati ha determinato, per il prestigio morale e per la stessa incolumità personale della persona di cui tatto: il prof. Marco Biagi, ucciso dalle "Brigate Rosse".


Il Ministro dell'Interno, costretto alle dimissioni, è stato Claudio Scajola, a seguito delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni giornalisti sul conto del Prof. Marco Biagi.

Marco Biagi, come si ricorderà, prima di essere ucciso aveva denunciato di avere ricevuto delle minacce telefoniche.

Delle minacce, peraltro, Biagi aveva pure informato vari politici, oltre al Presidente della Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini (15-07-2001).

Oltre alle minacce denunciate da Biagi, la situazione del momento era davvero incandescente. Il ricordo della tragica uccisione del prof. Massimo D'Antona, giuslavorista come Biagi, rappresentava più di un presagio, per mettere in allarme tutti.

Dopo l'omicidio D'Antona, il 06-07-2000 si erano avute le prime avvisaglie, col fallito attentato alla sede della Cisl di Milano, di Via Tadino.

Il documento di rivendicazione era firmato dal Nucleo Proletario Rivoluzionario e conteneva un passaggio specifico all'attività di consulente ministeriale, svolta da Marco Biagi: il cosiddetto "Patto di Milano per il lavoro".

Erano scattati i primi provvedimenti di protezione.

Il questore di Roma Giovanni Finazzo (un astuto poliziotto, che ne primi anni della sua carriera aveva già avuto esperienze di terrorismo) aveva comunicato al questore di Bologna – il dr. Romano Argento - che Marco Biagi, insieme agli estensori del "Patto", erano nel mirino dei terroristi.

A Marco Biagi veniva data la scorta.

Dal 25 luglio all'11 settembre, il servizio scorta si estendeva a Bologna, Milano, Roma e Modena.

Il 09-06-2001, però, veniva improvvisamente tolto il servizio di scorta al prof. Biagi.

Il 02-07-2001 Marco Biagi inviava un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al ministero del Welfare, Maurizio Sacconi.

Lo stesso giorno, Biagi spediva una e-mail dello stesso tenore a Stefano Parisi, direttore di Confindustria.

Il 15 luglio 2001 inviava le sue preoccupazioni al Presidente della Camera Pierferdinando Casini.

Marco Biagi non aveva alcuna protezione.

Il 20-07-2001 il prof. Biagi denunciava la prima minaccia telefonica.

Cinque giorni dopo, la Procura di Bologna apriva un fascicolo e richiedeva i tabulati del traffico telefonico in entrata e in uscita, dei cellulari e delle utenze di telefonia di base del prof. Biagi.

Gli accertamenti svolti sui tabulati acquisiti, confermavano che non vi era alcuna traccia delle minacce telefoniche, denunciate dal prof. Biagi.

Quegli accertamenti, come è poi emerso, sono stati eseguito in modo errato, con la incompleta acquisizione dei dati di traffico, dai quali sono poi risultate le chiamate anonime, denunciate da Biagi.

Il 29-08-2001 Roberto Maroni, ministro del Welfare, preoccupato per le condizioni del suo principale consulente, tornava alla carica con il Prefetto Giuseppe Romano, affinché fosse ripristinato il servizio di scorta al prof. Biagi.

Si apriva un'istruttoria.

Intanto il prof. Biagi denunciava altre minacce telefoniche.

Si sentiva sempre più solo.

Il 1 settembre spediva al Prefetto di Bologna – il dr. Sergio Iovino - una missiva dai toni forti e accesi.

Il 12-09-2001 il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti sulle denunce del prof. Biagi - decideva di non ripristinare la scorta.

Nessuno lo ha scritto, in molti lo hanno pensato e qualcuno lo ha pure detto (incautamente). Il prof. Biagi stava passando per un mitomane, che aveva denunciato le minacce per avere la scorta e beneficiare di alte considerazioni.

Il Corriere della Sera attribuiva al Ministro Scajola la seguente dichiarazione: - «era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza».

Il diniego della scorta a Biagi e la suggestione che al Governo era stata data di quelle denunce - solo sulla scorta di accertamenti tecnici su dei tabulati acquisiti in modo gravemente parziale, frettoloso ed errato - portavano il ministro dell'Interno Claudio Scajola a tagliare del 30% i servizi di tutela e scorta in tutto il paese.

Il prof. Biagi, frattanto, non aveva più alcun tipo di protezione..

Erano i giorni in cui si stava perfezionando il "Libro bianco sul mercato del lavoro". I brigatisti lo avevano già condannato a morte.

Era il 23 settembre. Marco Biagi tentava l'ultima carta. Inviava un messaggio al ministro del Welfare Roberto Maroni e per conoscenza al Prefetto di Bologna Sergio Iovino.

In quei giorni, Marco Biagi aveva parlato con gli amici e gli aveva confidato di aver paura, si era presentato alla Questura ed alla Prefettura di Bologna, implorando aiuto, ma non era successo nulla.

A queste seguivano altre imprecazioni, ma l'esito di quei tabulati aveva dato torto al prof. Biagi, facendolo passare sostanzialmente per un mitomane.

Solo le "Brigate Rosse" gli hanno dato ragione.

La sera del 19-03-2002, verso le 20, il prof. Marco Biagi veniva infatti trucidato in un agguato a Bologna, sotto casa sua, mentre rientrava da solo e senza alcuna protezione.

Mesi dopo l'omicidio e le dimissioni del ministro Scajola, si è scoperto che gli accertamenti svolti sui tabulati delle utenze del prof. Biagi erano statti fatti in modo errato e parziale e che le telefonate di minaccia vi erano state, proprio come le aveva denunciate il consulente del Governo, senza essere creduto.

Non mi dilungo oltre nel considerare quali sono state, anche in questo caso, le conseguenze di un accertamento sbagliato ed incompleto su dei tabulati telefonici.

A parte le sorti politiche del ministro Scajola – costretto alle dimissioni, per delle dichiarazioni che mai avrebbe fatto, se fosse stato correttamente informato – penso a come si sarebbe potuto certamente evitare l'omicidio del prof. Biagi, se le autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna (e di Roma) fossero state correttamente notiziate, sugli esiti dell'accertamento giudiziario.

Il vulnus di quella vicenda, infatti, sta tutto nella errata ed incompleta acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze del prof. Biagi, eseguita dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Solo l'Autorità Giudiziaria, infatti, avrebbe potuto acquisire i tabulati telefonici delle utenze del prof. Biagi, dopo le reiterate denuncie delle minacce ricevute.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza non ha potuto che prendere atto di quelle che erano le risultanze di una indagine giudiziaria che, probabilmente, se il prof. Biagi non fosse stato ucciso, avrebbe pure portato alla sua incriminazione.

Quelle acquisizioni di tabulati sono state eseguite in modo errato ed incompleto e le conseguenze che ne sono derivate sono state a di poco disastrose.

Lo confermano gli esiti delle indagini che sono seguite all'omicidio del prof. Biagi (anche con riguardo ai tabulati ed alle minacce telefoniche) ed al preciso collegamento dell'omicidio Biagi con l'omicidio del prof. Massimo D'Antona – pure lui consulente del Ministero del Lavoro – ucciso a Roma la mattina del 20-05-1999, mentre si stava recando al lavoro.

Mi sono dilungato a trattare di questi due episodi (la vicenda Lupacchini-Zucconi Galli Fonseca e la vicenda Biagi-Scajola), proprio per dimostrare come quattro persone per bene, che stavano solo svolgendo le proprie mansioni istituzionali, sono rimasti sostanzialmente vittime involontarie di "accertamenti telefonici" sbagliati.

Nel primo caso si è trattato dell'incompleto ed errato accertamento sul numero di una utenza telefonica.

Nell'alto si è trattato dell'incompleto ed errato accertamento su delle chiamate telefoniche, in dei tabulati.   

I fatti (e le indagini) hanno dimostrato che - se nel primo caso si fossero approfonditi gli accertamenti sull'utenza del dr. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca e se nel secondo caso si fossero acquisiti in modo corretto (e completo) i tabulati del prof. Marco Biagi – non si sarebbe dato luogo ai gravissimi inconvenienti ai quali si è dato luogo, con le conseguenze cennate.

Ebbene, nell'indagine "Why Not" io non ho fatto altro che tesaurizzare l'esperienza di questi clamorosi errori giudiziari, oltre ai numerosissimi che io stesso ha contribuito ad accertare ed ad evitare, in altri procedimenti, sui quali non mi dilungo.

Ecco perché – su precise disposizioni ed in perfetta intesa con il Pubblico Ministero - ho impostato un programma di indagini e di acquisizione dei dati che, in primo luogo, tendesse a fare chiarezza sulla effettività dei rapporti di Antonio Saladino, per come emergevano dalle dichiarazioni della Merante e dai pochi dati che ero riuscito ad evidenziare nel poco tempo a disposizione.

In quella fase – come emerge in modo inconfutabile dalle relazioni di consulenza depositate e dalle richieste di acquisizioni indirizzate alla aziende telefoniche – quello della SIM XXX era solo un banale numero telefonico, come i diversi migliaia di altri numeri, che andavano risultando dal trattamento delle progressive acquisizioni di dati.

Senza entrare nel merito della vicenda - di cui tanto si è parlato in questi mesi, proprio con riguardo al cellulare del sen. Mastella - mi permetto solo di precisare che un numero telefonico, specie se di una SIM GSM, installata in un telefono cellulare, non è un by-pass cardiaco, installato nel condotto aorto-coronarico di un soggetto ben determinato.


La SIM GSM viene installata in un cellulare e può essere installa (come nel caso di specie è stata installata) in diversi cellulari.

Tanto i cellulari che le SIM GSM possono passare di mano in mano, possono essere ceduti, anche momentaneamente, ad amici, collaboratori, conoscenti e familiari.

L'installazione di un by-pass, la sua rimozione e l'eventuale reimpianto e dello stesso by-pass nel cuore di un altro soggetto, presuppongono almeno due interventi chirurgici, in anestesia totale.

L'installazione di una SIM GSM in un cellulare diverso, così come la cessione della SIM, o dello stesso cellulare ad un altro soggetto, o l'utilizzazione della SIM GSM e del cellulare da parte di un altro soggetto ancora diverso, rappresentano delle circostanze ordinarie del vivere comune e del normale utilizzo dei cellulari che, per quanto ritengo, non abbisognano di essere provate in un processo.

L'accertamento dei fatti cui è protesa l'indagine penale, non consente di far assurgere al rango di «prova» dell'utilizzazione di un'utenza in capo ad un soggetto, la mera intestazione di un contratto telefonico, specie quando l'utenza non è nemmeno intestata al soggetto al quale si assume di riferire l'utenza, senza avere accertato e verificato l'eventuale utilizzo occasionale, o continuativo di quella data utenza.

Proprio per le caratteristiche intrinseche delle utenze cellulari – caratterizzate per l'assoluta mobilità operativa, oltre che per la possibilità di essere utilizzate congiuntamente da parte di più soggetti, in ogni continente della terra –  occorre utilizzare particolari cautele nelle fasi di analisi del traffico telefonico, finalizzate all'accertamento della c.d. riconducibilità concreta.

Peraltro, le modalità di acquisto dei terminali telefonici, di stipula e di rinnovo dei contratti di abbonamento delle utenze (SIM GSM), come pure il pagamento dei canoni e dei servizi, sfuggono spesso ad ogni tipo di controllo e di documentazione, anche per la carenza di una precisa normativa cogente sulla materia.

Rimanendo quindi vincolati al rango di meri indizi - tanto gli elementi generici sull'intestazione del contratto, come quelli sulla occasionale utilizzazione dell'utenza - per la riconducibilità dell'utenza ad un dato soggetto devono necessariamente compiersi degli accertamenti.

In tale contesto -  a meno di non volere incorrere in errori come quelli della vicenda Zucconi Galli Fonseca e della vicenda Biagi – gli approfondimenti sulle utenze e sui tabulati devono essere eseguiti con la massima cautela, anche e specialmente nei confronti dei terzi (non indagati) e delle persone offese del reato.

Con riguardo agli indagati, poi, appare ozioso sottolineare come l'accertamento probatorio su circostanze che incidono in modo irreversibile sulla libertà della persona, non possono fondarsi sulla mera intestazione nominale di una utenza, o sulla astratta riconducibilità della stessa utenza cellulare ad un dato soggetto.

In tale contesto l'accertamento della riconducibilità concreta dell'utenza ad un dato soggetto, in un dato frangente temporale, costituisce il punto di partenza dell'investigazione, e non già il punto d'arrivo, di quanto si intende e si deve comunque dimostrare, con la tecnica d'indagine di specie.

Questo vale per ogni indagine e prescinde dagli accertamenti svolti sul conto di Antonio Saladino e, ancor di più, per l'imprevista acquisizione del tabulato del cellulare del sen. Clemente Mastella.

In presenza della esponenziale diffusione delle aziende telefoniche, nonché degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni, i rischi di errori nelle indagini telefoniche sono altissimi e le conseguenze sono ancora più gravi e diffuse.

A parte gli esempi che ho citato, gli errori nelle "indagini telefoniche" ed il forte condizionamento omertoso che caratterizza alcuni contesti sociali, hanno pure portato scientemente degli indagati innocenti all'acquiescenza ed alla confessione di azioni criminose in realtà non commesse, pur di non azionare delle adeguate attività difensive che, oltre a dimostrare l'estraneità al fatto (sulla base della errata riconducibilità di utenze e di contatti telefonici), avrebbero portato, come hanno portato, all'individuazione dei veri responsabili che, effettivamente, utilizzavano le utenze cellulari erroneamente attribuite ad altri soggetti.

Le casistiche, come dicevo, sono molteplici ed è per questo che nel mio lavoro preferisco procedere coi piedi di piombo, magari con qualche acquisizione in più, nel tentativo di evitare errori e giungere a risultati il più possibile completi ed efficaci.

In tale contesto, come ho già detto, alla data del 20-04-2007, con gli elementi acquisiti ed i dati trattati, mai avrei potuto stabilire che la SIM XXXX era in uso al sen. Clemente Mastella.

Per chiarire questa asserzione riepilogherò come ho proceduto alla redazione della relazione n. 02 del 20-04-2007 XXX, da cui è scaturita l'emissione del decreto di acquisizione dai tabulati XXXX, sottoscritto pressoché contestualmente dal Pubblico Ministero De Magistris, lo stesso 20-04-2007.

Ho riepilogato quali erano le acquisizioni di tabulati indiretti (dei soli tabulati WIND pervenuti) sulle utenze di Antonio Saladino.

Le ricorrenze riportate nel report, che costituisce la parte sostanziale della relazione n. 02 del 20-04-2007 XXXX, lo confermano.

Nella stessa relazione si rileva pure come il numero dell'utenza XXXXX è risultato rilevato in entrambe le memorie degli apparati cellulari (palmari) sequestrati ad Antonio Saladino.

A questo punto è bene precisare che, stante all'urgenza delle richieste del Pubblico Ministero ed agli sviluppi delle indagini, l'analisi delle memorie dei cellulari, come pure del carteggio documentale agli atti del procedimento, è proceduto in due fasi.

In una prima fase sono state rilevate le sole numerazioni d'utenza, al fine di velocizzare le acquisizioni degli intestatari e dei tabulati.

Nella seconda fase – quando si è avuta la disponibilità degli intestatari e dei tabulati – sono stati via via popolati i campi del data-base, con i diversi riferimenti individualizzanti man mano acquisiti.

Questo può rilevarsi da un attento esame delle relazioni depositate agli atti del procedimento, dove – in corrispondenza dell'intestatario dell'utenza – risulta riportato tra parentesi il verosimile usuario della SIM GSM, dell'IMEI e/o dell'impianto di telefonia fissa, secondo le risultanze (individualizzanti) del procedimento di analisi fino a quel momento eseguito.

Precisiamo che i riferimenti delle utenze, nel carteggio e nei cellulari di Antonio Saladino, sono nell'ordine di diverse migliaia.

Per ogni utenza figurano diversi riferimenti nominativi, con annotazioni varie di soggetti ed uffici diversi.

Man mano che i numeri venivano rilevati, venivano inoltrate le richieste di intestatari e dei tabulati, già solo sulla base della mera corrispondenza del dato di annotazione in entrambi, o in uno dei cellulari (palmari) sequestrati ad Antonio Saladino.

Le procedure di data-entry dei dati sono state eseguite in modo manuale e, come ho detto, alla data della revoca dell'incarico di consulenza (30-10-2007), oltre il 90% delle annotazioni delle rubriche e degli appunti cartacei, dovevano essere ancora trattati ed inseriti nel sistema.

Per farlo – come ho pure detto - attendevo gli esiti dei sequestri informatici, della cui attività si stava occupando un altro consulente (il dr. Francesco Muraca).

I cellulari-palmari sequestrati ad Antonio Saladino erano molto verosimilmente interfacciati e sincronizzati con dei computer e proprio da quei computer attendevo di rilevare le informazioni referenziali sulle migliaia di utenze annotate, specie con riguardo alle annotazioni sui contatti, alle e-mail ed alla restante documentazione elettronica di pertinenza.

Intanto – come ho già detto – occorreva procedere subito all'acquisizione dei tabulati telefonici (in blocco) delle utenze via via rilevate dalle memorie e dai traffici telefonici delle utenze del Saladino, indipendentemente dalle circostanze e dagli approfondimenti successivi, tutti in corso di esecuzione.

Queste sono state le direttive d'indagine che ho ricevuto dal Pubblico Ministero dr. Luigi de Magistris e che come tali ho eseguito, anche per l'estrema urgenza di procedere all'acquisizione dei tabulati, per la imminente perenzione biennale dei dati di traffico, di cui ho già accennato.

Nel conflitto delle intestazioni rilevate, della ragione sociale di iniziale attivazione dell'utenza XXXX e di quella di subentro, come nei diversi cambi di profilo e di portabilità rilevati (dalla TIM alla WIND e dalla WIND alla TIM),  nessun elemento lasciava presagire che quella SIM GSM (come le altre), fosse stata in uso ad un membro del Parlamento e ancora meno al sen. Clemente Mastella.

Gli elementi in mio possesso che, per dire il vero, ho considerato con questa compiutezza solo dopo, erano quelli che illustrerò di seguito.

L'unico dato che ho rilevato – in modo automatico – era dato dal fatto che, nel conflitto di intestazioni apparenti e di subentri, il sistema non aveva validato l'intestatario nominale dell'utenza, restituendo sempre e comunque delle intestazioni dell'utenza riferibili a persone giuridiche di diritto pubblico, con ragioni sociali, numeri di partita IVA, subentri e reintestazioni del tutto diverse, anche con riguardo alla "portabilità" del numero, fra la Tim e la Wind e fra la Wind e la Tim, con ripetute modificazioni della ragione sociale dell'intestatario nominale del contratto.

Questo è quanto risultava negli archivi commerciali delle aziende telefoniche, con riguardo al numero dell'utenza XXXXX – corrispondente ad almeno 5 (cinque) SIM GSM diverse - che è poi risultata in uso al sen. Clemente Mastella.

La prima SIM GSM XXXX risultava attivata il 06-06-2001 presso la TIM, con contratto "corporate", per uso affari, con intestazione nominale dell'utenza alla Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, Roma (partita IVA 80442710580).

L'11-12-2001 risultava presso la TIM una ulteriore transazione sul circuito commerciale, che confermava la cessazione dell'utenza XXXXX, per portabilità del numero ad altro gestore telefonico Wind.

La Wind non confermava in nessun modo la presa in carico dell'utenza, dall'11-12-2001, riferendo solo dell'attivazione del servizio di portabilità dal dall'08-09-2006, per la durata poco meno di due settimane.

Ancora oggi, dal confronto delle anagrafiche TIM e WIND, non riesco a spiegarmi a chi sia stata intestata l'utenza dal 2001 al 2006, anche se il 19-06-2006 risultava presso la TIM una ulteriore transazione sul circuito commerciale, che confermava la intestazione della SIM GSM  XXX, ancora con contratto "corporate", per uso affari, alla Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, Roma (partita IVA 80442710580) e l'attribuzione di una nuova SIM GSM.

Il 12-07-2006 risultava presso la TIM una ulteriore transazione sul circuito commerciale, che confermava la voltura dell'utenza XXXX al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, questa volta con contratto "consumer" (partita IVA 80184430587).

L'08-09-2006, come dicevo, risultava presso la TIM una ulteriore cessazione dell'utenza XXXXX, intestata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con l'attivazione del servizio di portabilità presso Wind.

La stessa cosa risultava presso la Wind, ma solo per meno di due settimane.

Il 21-09-2006, infatti, risultava presso la TIM la riattivazione dell'utenza XXXX, con una ulteriore "portabilità" in entrata da Wind e la reintestazione del contratto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

In coincidenza di tutti i passaggi (la portabilità ed il cambio di intestazione della SIM GSM) erano avvenuti dei cambi della SIM GSM (mi riferisco al scheda fisica ed al corrispondente numero dell'IMSI), pur restando invariato il numero telefonico.

Ultimato il processo acquisitivo, il numero della SIM GSM XXXX era risultata nel tempo utilizzata (con diverse schede di vari gestori e con diverse intestazioni del tutto diverse, e comunque mai riferite al sen. Clemente Mastella) con almeno 18 cellulari (oltre agli altri cellulari utilizzati in epoca pregressa all'acquisizione dei tabulati), come meglio possiamo apprezzare dal grafico che segue.

XXXX 


Come pure emergeva dai dati di traffico indiretti - frattanto risultanti dai contatti telefonici con altre utenze - molte delle IMEI utilizzate con il numero della SIM GSM [XX], risultavano pure utilizzate con diverse altre SIM GSM, intestate ad Enti, Società e persone fisiche.

Né la SIM [XXXXX], né le utenze utilizzate con le stesse IMEI, riportavano in alcun modo nell'anagrafica l'intestazione o le generalità  del sen. Clemente Mastella, né di altro suo componente della famiglia, con cognome "Mastella", o "Lonardo", come si chiama la moglie del parlamentare, per come ho appreso dai giornali solo di recente.

Insomma, nulla che potesse lasciare ipotizzare – con i dati elaborati fino al pomeriggio del 20-04-2007 – che la SIM GSM [XXXX] fosse in uso al sen. Clemente Mastella, o ad altro membro del Parlamento.