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1999 01 20 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta orale - concluso * CENTO Pier Paolo - MISTO (verdi)

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Numero atto: 3/03274

Data presentazione: 20-01-1999

Seduta di presentazione: 467

PRESENTATORE : CENTO Pier Paolo (MISTO)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 20-01-1999

RISPOSTA DEL GOVERNO: 27-10-1999

ITER CONCLUSO: 27-10-1999

RISPOSTA GOVERNO: SCOCA Maretta GIUSTIZIA

REPLICA: CENTO Pier Paolo MISTO

Testo dell'Atto

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la signora Maria Filippa Messina, tratta in arresto in data 1^ febbraio 1995 per il reato di cui all'articolo 416-bis, condannata ad anni 8 e ora detenuta presso la Casa circondariale di Rebibbia, veniva sottoposta, dopo 20 mesi di carcerazione, al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario per il periodo di un anno e tale provvedimento veniva reiterato di sei mesi in sei mesi per altre tre volte, essendo quindi la Messina sottoposta a tale regime da due anni e tre mesi;

questa condizione sottopone la Messina ad uno stato di quasi totale isolamento;

solo da pochi mesi la direzione del carcere ha autorizzato, vista la scarsa ossigenazione dell'ambiente e le precarie condizioni fisiche della detenuta, l'apertura dalle ore 13,30 alle ore 16,00 della porta blindata che prima era chiusa ventiquattro su ventiquattro, nonostante su quel tratto di corridoio non vi siano altre celle;

la detenuta può accedere all'aria per due ore al giorno sempre da sola e alla presenza di un agente che la segue nel perimetro di un metro di distanza e con le stesse modalità le è stato "concesso" l'ingresso alla palestra;

tale situazione provoca un profondo disagio alla predetta che ha chiesto alla direzione che le venisse escluso il controllo a vista almeno in palestra, locale munito di telecamere per il controllo esterno;

la Messina avrebbe diritto ad usufruire della socialità a pranzo e a cena con altre due detenute ma la direzione ha autorizzato la visita di una sola detenuta da lei prescelta che si è limitata ad andare a pranzo una sola volta la settimana, solo da poco tempo si reca un po' più frequentemente;

è stato fatto divieto alla detenuta di utilizzare la radio e persino il lettore di musicassette;

il decreto ministeriale riduce i colloqui della Messina da quattro a due mensili e autorizza una sola telefonata mensile. La direzione l'ha autorizzata ad effettuare un solo colloquio di un'ora e nessuna telefonata;

le è stato fatto divieto di acquistare generi alimentari crudi attraverso l'amministrazione, quindi la detenuta non può seguire una dieta appropriata e, vista anche l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività fisica la stessa è aumentata negli ultimi due anni di circa 20 chili;

la detenuta soffre inoltre di continue cefalee ed è sottoposta a terapia neurologica con gocce di Larox e Fluxeten;

nelle carceri maschili vi sono delle sezioni riservate ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis con la possibilità per gli stessi di andare all'aria a piccoli gruppi e di fare socialità a pranzo mentre la predetta risulta essere l'unica donna sottoposta a Rebibbia al trattamento differenziato in assenza di altre "donne di mafia" con cui poterla fare incontrare, quindi non può usufruire della compagnia di altre persone e di fatto è stata "sepolta viva";

il regime che concretamente le viene applicato è contrario ad ogni senso di umanità ed in evidente contrasto con i principi costituzionali e con l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale all'articolo 41-bis;

la sentenza n. 349 del 1993 della Corte Costituzionale infatti richiede che il provvedimento ministeriale di sospensione delle regole dell'ordinamento penitenziario rechi una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui si rivolge; non può disporre di trattamenti contrari al senso di umanità e deve dar conto dei motivi di una eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena;

la Messina da quattro anni non effettua colloqui con il marito e tutta la sua corrispondenza è sottoposta al visto della censura;

il ministero non ha mai decretato l'esclusione della socialità o il fatto che la Messina debba usufruirne dell'aria da sola, inoltre non ha mai decretato che la stessa non possa tenere la radio e il lettore di musicassette;

l'amministrazione penitenziaria è comunque tenuta ad uniformarsi nell'applicazione dell'articolo 41-bis all'interpretazione della norma formulata dalla Corte Costituzionale che con sentenza 376/97 ha stabilito che l'applicazione del regime differenziato ex articolo 41-bis "non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive, e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità previste dall'articolo 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento tende ad evitare";

tali principi sono stati riconosciuti e fatti propri dal Dap con la circolare 7 febbraio 1997 prot. n. 531938.1.1.41-bis/7975 ma sembrano essere totalmente disattesi dalla direzione del carcere femminile di Rebibbia -: se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto delle sue competenze, affinché vengano verificate le condizioni in cui è costretta la Messina e la possibilità che le vengano offerte concrete attività trattamentali e rieducative. (3-03274)