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2000 10 17 * XIII legislatura * Senato, Interrogazione a risposta orale - senza risposta * SCOPELLITI Francesca - Forza Italia

Ramo: Senato

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Numero atto: 3/04008

Data presentazione: 17-10-2000

Seduta di presentazione: 928

PRESENTATORE : SCOPELLITI Francesca (FORZA ITALIA)

STATO ITER : Iter in corso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 17-10-2000, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 17-10-2000

Testo dell'Atto

Ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. Premesso che: in data 10 giugno 1992, su istanza della procura di Firenze, veniva emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti del signor Roberto Giannoni, direttore dell'agenzia di Sassetta della Cassa di risparmio di Livorno, il quale veniva rinchiuso nel carcere di Sollicciano; dopo circa venti giorni il signor Giannoni, ritenuto la mente finanziaria della mafia toscana, veniva trasferito alla nona sezione, sotto il regime dell'articolo 41-bis del nostro ordinamento penitenziario; i capi di imputazione erano associazione di tipo mafioso, usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsione; le accuse si basavano su un'intercettazione telefonica relativa ad un colloquio, inerente ad un ordinario rapporto di lavoro, con la moglie di un cliente della banca e sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, successivamente ed incontestabilmente smentite; i due "pentiti" ricevevano in cambio grossi benefici: il primo, una signora, il godimento di un appartamento e un mantenimento mensile a spese dello Stato; il secondo, un bancario, uno sconto di pena; il signor Giannoni veniva licenziato dalla banca e mai più riassunto, veniva lasciato dalla fidanzata e assisteva alla morte dei genitori;

il 10 giugno 1993, nonostante la richiesta di proroga per altri dodici mesi di custodia cautelare da parte della procura di Firenze, il signor Giannoni veniva scarcerato, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni due settimane, fino al luglio 1995;

nell'ottobre 1998, dopo otto anni di gogna, offese e isolamento, il signor Giannoni veniva assolto da ogni imputazione con formula piena;

in data 6-11 luglio 2000 la corte d'appello di Firenze, su domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata, ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale, dal signor Giannoni, decideva di liquidare 200 milioni di lire, di cui 150 milioni di lire per i mesi trascorsi in carcere sotto custodia cautelare e 50 milioni di lire per il danno morale; l'articolo 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, innalzava il tetto massimo del risarcimento da 100 milioni a un miliardo di lire; con missiva del 4 gennaio 2000 il signor Giannoni chiedeva all'INPS di poter riscattare, con versamenti volontari, il periodo detentivo, alla stregua del riscatto degli anni di università e del servizio di leva;

con raccomandata del 25 agosto 2000 l'INPS negava ogni possibilità di riscatto per il periodo di custodia cautelare, l'interrogante chiede di sapere: se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno disporre un'indagine ispettiva al fine di valutare la correttezza dell'operato degli organi giudiziari di Firenze, in particolare in ordine: alla valutazione che è stata data dall'organo inquirente alle dichiarazioni, considerate dallo stesso fortemente indizianti, in realtà contraddittorie e definitivamente smentite in fase dibattimentale, rese da due collaboratori di giustizia; alla decisione di emettere il provvedimento di custodia cautelare e mantenere lo stato di detenzione preventiva del signor Giannoni per un periodo così lungo, rilevatosi, nella specie, uno strumento di pressione utilizzato impropriamente per acquisire prove del tutto mancanti; alla decisione di risarcire il signor Giannoni nella misura di soli 200 milioni di lire per ingiusta riparazione, considerato che tale istituto, per chiara scelta di politica legislativa, è diretto ad indennizzare il soggetto sotto i profili patrimoniale e morale; in quest'ottica vanno presi in considerazione il licenziamento, il periodo di disoccupazione, la mancata retribuzione e contribuzione relativa a detto periodo e a quello futuro, la mancata reintegrazione nel posto di lavoro nonché tutte le effettive conseguenze personali patite dal detenuto, di natura morale, fisica e psicologica, ivi compresi (Cassazione - sezioni unite penali) il danno all'immagine, alla vita di relazione, all'identità personale; se il Ministro della giustizia non reputi di dover intervenire, d'urgenza, al fine di sollecitare una pronta definizione del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di collaborazione con l'autorità giudiziaria, attesa la situazione di quiescenza in cui attualmente versa lo stesso; se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non intenda adeguare la normativa vigente relativa al "diritto di riscatto", fino a ricomprendervi l'ipotesi di "ingiusta detenzione", e se in attesa di adeguamento legislativo non ritenga giusto, a mezzo di apposita circolare interpretativa, offrire tale opportunità a chi, ingiustamente, è rimasto per anni ospite della patria galera. (3-04008)