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1996 05 24 * XIII legislatura * Senato, Interrogazione a risposta scritta - concluso * MANCONI Luigi - Verdi

Ramo: Senato

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/00283

Data presentazione: 24-05-1996

Seduta di presentazione: 6

PRESENTATORE : MANCONI Luigi VERDI-ULIVO (V.-ULIVO); SCOPELLITI Francesca (FORZA ITALIA); MONTICONE Alberto PPI (PPI); SEMENZATO Stefano, RIPAMONTI Natale VERDI-ULIVO (V.-ULIVO)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 24-05-1996

RISPOSTA DEL GOVERNO: 14-11-1996

ITER CONCLUSO: 19-11-1996

RISPOSTA GOVERNO: FLICK Giovanni Maria GIUSTIZIA (MIN.)

Testo dell'Atto

- Al Ministro di grazia e giustizia.

- Premesso:

che Milena Ladu, nata a Olbia il 24 giugno 1972, è indagata in un procedimento penale innanzi alla procura della Repubblica di Sassari ed è attualmente detenuta presso la casa circondariale di Rebibbia a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Sassari in data 4 gennaio 1995;

che, secondo quanto riferito agli interroganti e constatato personalmente da alcuni di essi, la Ladu si trova sottoposta, da oltre otto mesi, a un totale regime di isolamento;

che, a quanto risulta, inoltre, la Ladu è controllata 24 ore su 24; non può vedere nè parlare con persone diverse dai magistrati e dal difensore;

che non ha permessi di colloquio nè di alcun altro tipo di contatto, neppure con i familiari; non le è consentito l'uso del televisore nè la lettura dei quotidiani;

che le numerose richieste rivolte dal difensore al pubblico ministero di Sassari, con le quali si chiedevano spiegazioni rispetto a tale trattamento, non hanno avuto risposta alcuna; la Ladu non può ricevere nè inviare nessun tipo di corrispondenza e pare siano state sequestrate anche lettere inviate al difensore; a quanto riferito, tale stato di isolamento è stato disposto dal pubblico ministero di Sassari;

che gli interroganti ritengono che tale trattamento potrebbe essere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, con l'articolo 1, ove si prevede che il trattamento dei detenuti deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona;

che qualora le disposizioni impartite dal pubblico ministero alla direzione del carcere facessero riferimento all'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario esse potrebbero essere, altresì, in contrasto anche con l'attuale normativa sulla custodia cautelare, gli interroganti chiedono di sapere: sulla base di quali norme sia stato ordinato tale trattamento;

se, più in generale, non si ritenga che il terzo comma dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario debba considerarsi tacitamente abrogato dalle leggi successive che hanno modificato l'ordinamento penitenziario e dalle vigenti norme processuali in tema di custodia cautelare;

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale - dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 - debba intendersi per "autorità giudiziaria" che può disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma, così come formulata, si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare. (4-00283)

RISPOSTA DEL GOVERNO

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue. In relazione alle indagini svolte a seguito dell'omici dio, avvenuto in agro di Ozieri il 16 agosto 1995, dei carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari, in persona del sostituto procuratore dottor Gaetano Alfredo Cau, emetteva ordine di fermo, eseguito in data 15 settembre 1995, a carico di Milena Ladu. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del pubblico ministero, disponeva in data 17 settembre 1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata, unitamente ad altre persone, per i reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'autorità giudiziaria di Sassari. Lo stesso giorno, il dottor Cau, nel rilevare l'inidoneità dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di provvedere a disporne l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento. Nel contempo la predetta autorità giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 41-"bis", comma 2, dell'ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati. Il trasferimento della Ladu dalla casa circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile è stato pertanto disposto in data 20 settembre 1995 con le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. Il 25 settembre 1995 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a richiedere al dottor Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta in questione, atteso quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248). Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro è pervenuto a tale richiesta e che solo in data 29 maggio 1996 il sostituto procuratore dottor Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia il controllo sulla corrispondenza. La detenuta è stata pertanto allocata nella sezione femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilità di fruire dei passeggi e della socialità, ed è stata altresì autorizzata a leggere i giornali, a vedere la televisione nonchè ad effettuare regolari colloqui con i familiari. Avuta notizia dalla stampa di tali fatti, è stata disposta indagine ispettiva finalizzata ad accertare le ragioni che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu, nonchè delle forme e modalità con le quali era stata disposta, prorogat a e successivamente revocata la detta misura. Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere alcuni comportamenti mantenuti dal sostituto procuratore dottor Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalità, limiti e durata dell'isolamento della detenuta in relazione al disposto dell'ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento. Poichè tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di specifiche regole ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del detto magistrato con richiesta al procuratore generale della Corte di cassazione di attivare la relativa procedura, in data 13 settembre 1996. Per quanto attiene all'autorità competente a disporre l'isolamento, pare che possa essere individuata nel giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, dell'articolo 22 del relativo regolamento di esecuzione e degli articoli 208 e seguenti delle norme di coordinamento del codice di procedura penale. Il Ministro di grazia e giustizia FLICK (11 novembre 1996)