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2001 07 11 * Relazione sull’esistenza di un sistema d’intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d’intercettazione ECHELON)

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RELAZIONE     
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11 luglio 2001
PE PE 305.391   A5-0264/2001
sull’esistenza di un sistema d’intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d’intercettazione ECHELON) (2001/2098 (INI))
Parte 1: Proposta di risoluzione 
Motivazione
Parte 2: Pareri di minoranza 
Allegati
Commissione temporanea sul sistema d’intercettazione Echelon
Relatore: Gerhard Schmid
“Sed quis custodiet ipsos custodes?”
Giovenale (circa 60-130 d. C.), Satire, 6, 347
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top_doc arrow_orange PAGINA REGOLAMENTARE
  arrow_orange PROPOSTA DI RISOLUZIONE
  arrow_orange MOTIVAZIONE
  arrow_orange PARERE DI MINORANZA di Giuseppe di Lello,
  arrow_orange PARERE DI MINORANZA di Patricia McKenna e Ilka Schröder
  arrow_orange PARERE DI MINORANZA di Jean-Charles Marchiani
  arrow_orange PARERE DI MINORANZA di Maurizio Turco
  arrow_orange Allegato I: Elenco degli esperti che hanno fornito informazioni in commissione
  arrow_orange Allegato II.: Bibliografia
  arrow_orange Allegato III: Definizioni e note esplicative sull'intercettazione di comunicazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale
  arrow_orange ALLEGATO IV

arrow_title_docPAGINA REGOLAMENTARE
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Nella riunione del 5 luglio 2000 il Parlamento europeo, a norma dell’articolo 150, paragrafo 2 del regolamento, ha approvato una decisione in merito alla costituzione di una commissione temporanea sul sistema d’intercettazione ECHELON e ne ha definito il mandato come riportato al capitolo 1, 1.3. della motivazione. Per ottemperare a tale mandato, nella riunione costituente del 6 luglio 2000 la commissione temporanea ha nominato relatore Gerhard Schmid.

Nelle riunioni del 29 maggio, 20 giugno e 3 luglio 2001 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell’ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 27 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Coelho (presidente), Elly Plooij-van Gorsel (vicepresidente), Neil MacCormick (vicepresidente), Giuseppe Di Lello Finuoli (vicepresidente), Gerhard Schmid (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Bastiaan Belder, Maria Berger, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Giorgios Dimitrakopoulos, Robert Evans, Colette Flesch, Pernille Frahm, Anna Karamanou, Eva Klamt, Alain Krivine, Torben Lund, Erika Mann, Jean-Charles Marchiani, Hughes Martin, Patricia McKenna, William Francis Newton Dunn (in sostituzione di Jorge Salvador Hernández Mollar, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Reino Paasilinna, Bernd Posselt (in sostituzione di Hubert Pirker), Jacques Santkin (in sostituzione di Catherine Lalumière), Ilka Schröder, Gary Titley (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Maurizio Turco, Gianni Vattimo, W.G. van Velzen, Christian von Bötticher, Jan Marinus Wiersma e Christos Zacharakis (in sostituzione di Enrico Ferri).

Il parere di minoranza e gli allegati sono pubblicati separatamente (A5-0264/2001-Par2).

La relazione è stata presentata l’11 luglio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.


arrow_title_doc PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Risoluzione del Parlamento europeo sull’esistenza di un sistema d’intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d’intercettazione ECHELON) (2001/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti la sua decisione del 5 luglio 2000 di costituire una commissione temporanea sul sistema d’intercettazione ECHELON e il relativo mandato(1),

–   visto il trattato CE che mira all’istituzione di un mercato comune caratterizzato da un elevato livello di competitività,

–   visti gli articoli 11 e 12 del trattato UE, che vincolano gli Stati membri all'obbligo di rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica,

–   visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, che sancisce l’obbligo per l’Unione europea a rispettare i diritti fondamentali, e al suo titolo V, che riguarda le disposizioni in merito a una politica estera e di sicurezza comune,

–   visto l'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 7 tutela la vita privata e la vita familiare e cita espressamente il diritto al rispetto delle comunicazioni e il cui articolo 8 prevede il diritto alla protezione dei dati di carattere personale,

–   vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in particolare l’articolo 8 che tutela la vita privata e la riservatezza della corrispondenza, nonché gli altri numerosi accordi internazionali che contemplano la tutela della vita privata,

–   viste le attività svolte dalla commissione temporanea sul sistema d'intercettazione ECHELON, che ha tenuto numerose audizioni e riunioni con esperti di ogni tipo, e in particolare con i responsabili dei settori pubblico e privato in materia di telecomunicazioni e protezione dei dati, con personale dei servizi di informazione, giornalisti, avvocati esperti della materia, deputati dei parlamenti nazionali degli Stati membri, ecc.,

–   visto l’articolo 150, paragrafo 2 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione temporanea sul sistema d’intercettazione ECHELON (A5-0264/2001),

Sull’esistenza di un sistema di intercettazione globale per comunicazioni private ed economiche (sistema di intercettazione ECHELON)

A.   considerando che non si può nutrire più alcun dubbio in merito all’esistenza di un sistema di intercettazione delle comunicazioni a livello mondiale, cui cooperano in proporzione gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda nel quadro del patto UKUSA; che, sulla base degli attuali indizi e di numerose dichiarazioni concordanti provenienti da ambienti molto diversi, comprese fonti americane, si può presumere che il sistema o parte di esso sia stato, almeno per qualche tempo, denominato in codice "ECHELON”,

B.   considerando che attualmente non sussiste alcun dubbio sul fatto che il sistema non è destinato all’intercettazione delle comunicazioni di carattere militare, bensì quantomeno di quelle private ed economiche, anche se dall’analisi riportata nella relazione è emerso che le capacità tecniche di questo sistema non sono probabilmente così ampie come sostenuto da una parte dei media,

C.   considerando che è pertanto sconcertante, per non dire inquietante, che molti dei responsabili comunitari ascoltati, in particolare commissari europei, abbiano dichiarato di non essere a conoscenza di questo fenomeno,

Sui limiti del sistema di intercettazione

D.   considerando che il sistema di sorveglianza si basa in particolare sull’intercettazione globale delle comunicazioni via satellite; che tuttavia nelle aree ad elevata densità di comunicazioni solo un volume estremamente ridotto di queste viene trasmesso tramite satellite; che in tal modo la maggior parte di esse non può essere intercettata dalle stazioni di terra, bensì solo inserendosi nei cavi o captando le trasmissioni via radio, operazioni, queste, che - come hanno dimostrato le ricerche riportate nella relazione - sono possibili solo entro limiti ristretti; che l’impiego di personale per l’analisi finale delle comunicazioni intercettate comporta ulteriori limiti; che di conseguenza gli Stati UKUSA hanno accesso solo ad una parte molto esigua delle comunicazioni via cavo e via radio e sono in grado di analizzare solo una percentuale ancor più ridotta delle comunicazioni; che, per ingenti che siano le risorse disponibili e le capacità di intercettazione delle comunicazioni, il numero elevatissimo delle stesse rende in pratica impossibile un controllo esaustivo e dettagliato di tutte le comunicazioni,

Sulla possibile esistenza di altri sistemi di intercettazione

E.   considerando che l’intercettazione di comunicazioni costituisce un usuale strumento di spionaggio impiegato nell’ambito dei servizi di informazione e che anche altri Stati potrebbero gestire un simile sistema, nella misura in cui dispongano delle corrispondenti risorse finanziarie e delle circostanze geografiche adeguate; che grazie ai suoi Territori d'Oltremare e alle sue infrastrutture tecniche ed organizzative - la Francia è l’unico Stato membro dell’Unione europea geograficamente e tecnicamente in grado di operare autonomamente un sistema di intercettazione globale; che inoltre vi sono numerosi elementi che fanno ritenere probabile che anche la Russia operi un sistema di questo genere,

Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea

F.   considerando che la questione attinente alla compatibilità di un sistema del tipo ECHELON con il diritto dell’Unione europea richiede di operare una distinzione: se il sistema viene impiegato solo nell’ambito dei servizi di informazione, non si pone alcun elemento di contrasto con la normativa europea, in quanto le attività di sicurezza degli Stati non sono contemplate dal trattato CE, ma rientrerebbero nel titolo V del trattato sull’Unione europea (PESC), benché al momento non sia prevista ancora alcuna regolamentazione pertinente e quindi manchino punti di contatto. Per converso, se l’impiego del sistema è abusivo, quest’ultimo è in contrasto con l’obbligo di lealtà degli Stati membri e con il concetto di un mercato comune caratterizzato dalla libera concorrenza, e quindi uno Stato membro che vi partecipi agisce in violazione del diritto dell’Unione europea,

G.   considerando le dichiarazioni del Consiglio in seduta plenaria del 30 marzo 2000 secondo le quali "il Consiglio non può ammettere la creazione o l’esistenza di un sistema di intercettazione delle telecomunicazioni che non rispetti le norme giuridiche degli Stati membri e che violi i principi fondamentali di tutela della dignità umana",

Sulla compatibilità con il diritto fondamentale alla vita privata (articolo 8 della CEDU)

H.   considerando che tutte le intercettazioni di comunicazioni rappresentano una profonda ingerenza nella vita privata del singolo; che l’articolo 8 della CEDU tutela la vita privata e ammette queste interferenze solo se sono necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale, nella misura in cui le disposizioni in materia siano previste dalla legge nazionale e accessibili in generale, e stabiliscano in quali circostanze e a quali condizioni l’autorità pubblica può ricorrervi; che inoltre le ingerenze nella vita privata devono essere proporzionate rispetto all’interesse da tutelare, e quindi conformemente a quanto sancito dalla CEDU non è sufficiente che siano meramente utili o auspicabili,

I.   considerando che un sistema del servizio di informazione che captasse a caso e in permanenza qualsiasi comunicazione violerebbe il principio di proporzionalità e non sarebbe compatibile con la CEDU; che parimenti si sarebbe in presenza di una violazione della CEDU nel caso in cui la normativa che disciplina la sorveglianza delle comunicazioni non preveda alcuna base giuridica, non sia accessibile in generale o sia formulata in maniera tale da non poter ipotizzare quali siano le eventuali conseguenze per i singoli ovvero l'interferenza non sia proporzionale; che le norme che disciplinano l’attività dei servizi di informazione americani all’estero sono in gran parte riservate, pertanto vi è ragione almeno di dubitare che il principio di proporzionalità venga rispettato e di sostenere che si è in presenza di una violazione dei principi di accessibilità del diritto e di prevedibilità del rispetto sanciti dalla CEDU,

J.   considerando che gli Stati membri non si possono sottrarre agli obblighi che incombono loro in virtù della CEDU, in quanto consentono di operare sul loro territorio ai servizi di informazione di altri Stati che prevedono normative meno rigide, poiché altrimenti il principio di legalità verrebbe privato delle sue due componenti, l’accessibilità e la prevedibilità del rispetto, e quanto sancito dalla CEDU svuotato di contenuto,

K.   considerando che la compatibilità con i diritti fondamentali dell’attività dei servizi di informazione legittimata in virtù di una legislazione in materia richiede la presenza di sistemi di controllo adeguati, in modo da controbilanciare il pericolo insito nell’azione segreta di una parte dell’apparato amministrativo; che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato espressamente la necessità di avvalersi di un sistema di controllo efficiente nell’ambito dell’attività dei servizi di informazione, e pertanto desta preoccupazioni il fatto che alcuni Stati membri non dispongano di alcun proprio organo parlamentare di controllo che si occupi dei servizi segreti,

Sulla questione se i cittadini dell’Unione europea siano tutelati in modo adeguato nei confronti dei servizi di informazione

L.   considerando che la tutela dei cittadini dell’Unione europea dipende dalla situazione giuridica propria dei singoli Stati membri, i quali sono tuttavia strutturati in modo diverso, e a volte non dispongono di alcun organo parlamentare di controllo, tanto da rendere quasi impossibile sostenere che sia garantita una tutela sufficiente; che i cittadini europei hanno un interesse fondamentale a che i rispettivi parlamenti nazionali siano dotati di una commissione di controllo speciale strutturata formalmente, che sorvegli e controlli le attività dei servizi di informazione; che persino laddove un organo di controllo è presente questo è più interessato ad occuparsi dell’attività dei servizi di informazione nazionali che non di quelli esteri, in quanto normalmente i cittadini del proprio Stato rientrano solo nel primo caso; che se i servizi d'informazione fossero obbligati a notificare successivamente al cittadino il fatto che le sue comunicazioni sono state intercettate, ad esempio cinque anni dopo l'avvenuta intercettazione, ciò costituirebbe un incoraggiamento ad adottare pratiche di interferenza proporzionale,

M.   considerando che, tenuto conto delle loro dimensioni, le stazioni di ricezione satellitare non possono essere costruite sul territorio di un paese senza il suo consenso,

N.   considerando che qualora i servizi di informazione cooperino nel quadro della PESC o della GAI, si chiede alle istituzioni di creare condizioni di protezione sufficienti a favore dei cittadini europei,

Sullo spionaggio economico

O.   considerando che rientra nell’attività dei servizi di informazione esteri occuparsi di dati economici, quali sviluppi settoriali, andamento dei mercati delle materie prime, rispetto di embarghi economici, rispetto delle regole di fornitura di beni a duplice uso, e così via, e che questi elementi spiegano il motivo per cui spesso le imprese pertinenti vengano sorvegliate,

P.   considerando che i servizi informativi degli Stati Uniti non si limitano a far luce su questioni economiche di ordine generale, ma ascoltano nei dettagli anche le comunicazioni fra imprese al momento dell'assegnazione di appalti, giustificandosi con la lotta contro i tentativi di corruzione; che con un'intercettazione dettagliata si rischia che le informazioni non vengano utilizzate per lottare contro la corruzione, ma a fini di spionaggio nei confronti della concorrenza, anche se gli Stati Uniti e il Regno Unito sostengono di non farlo; che il ruolo dell'Advocacy Center del ministero per il Commercio statunitense continua ad essere poco chiaro e che è stato annullato un incontro con lo stesso che avrebbe dovuto chiarirne la funzione,

Q.   considerando che nel quadro dell'OCSE 1997 era stato approvato un accordo per la lotta contro la corruzione di funzionari, che prevedeva la possibilità di perseguire legalmente a livello internazionale i casi di corruzione, e che pertanto anche sotto questo aspetto la corruzione non può giustificare nei singoli casi la prassi di intercettare le comunicazioni,

R.   considerando che non è in alcun caso tollerabile che i servizi di informazione, nello svolgimento di indagini su imprese estere, vengano sfruttati per lo spionaggio economico al fine di avvantaggiare la concorrenza sul territorio nazionale; che tuttavia non vi è alcun elemento a sostegno del fatto che il sistema d’intercettazione globale sia stato creato a tale scopo, benché sia stato affermato più volte,

S.   considerando che, nel corso della visita della delegazione della commissione temporanea sul sistema d'intercettazione ECHELON negli USA, delle fonti autorizzate hanno confermato la relazione Brown del Congresso degli Stati Uniti, indicando che il 5% delle informazioni raccolte attraverso fonti non pubbliche è utilizzato per scopi economici; che le stesse fonti stimano che tale sistema di controllo delle informazioni potrebbe consentire alle imprese statunitensi di guadagnare fino a 7 miliardi di dollari in termini di contratti,

T.   considerando che spesso i dati aziendali sensibili si trovano all’interno delle stesse imprese, e pertanto lo spionaggio della concorrenza si traduce segnatamente nel tentativo di ottenere informazioni dai dipendenti o tramite soggetti introdotti clandestinamente e, sempre più, cercando di inserirsi nelle reti informatiche interne; che solo nel caso in cui i dati sensibili vengano trasmessi all’esterno via cavo o via radio (satellite) si può impiegare un sistema di sorveglianza delle comunicazioni a fini di spionaggio della concorrenza e che tale situazione si verifica in modo sistematico solo nei seguenti tre casi:

    • imprese che operano in tre aree geografiche con fuso orario diverso, i cui risultati intermedi vengono inviati dall’Europa verso l’America e quindi trasmessi in Asia;
    • videoconferenze di gruppi multinazionali trasmesse tramite sistemi V-sat o via cavo;
    • ordini importanti le cui trattative si svolgono in loco (ad esempio costruzione di impianti, installazione di infrastrutture delle telecomunicazioni, costruzione di nuovi sistemi di trasporto e così via) e da lì devono essere definiti con la sede centrale,
  • U.   considerando che la consapevolezza in materia di rischio e sicurezza nelle piccole e medie imprese è spesso insufficiente e che esse non si rendono conto dei pericoli connessi con lo spionaggio economico e l'intercettazione di comunicazioni,

    V.   considerando che presso le istituzioni europee (ad eccezione della Banca centrale europea, della Direzione generale per le relazioni estere del Consiglio e della Direzione generale per le relazioni estere della Commissione) la consapevolezza in materia di sicurezza non è molto sviluppata e che occorre pertanto intervenire,

    Sulle possibilità di autotutelarsi

    W.   considerando che la sicurezza delle imprese si può conseguire solo rendendo sicuro l’intero ambiente di lavoro e proteggendo tutte le vie di comunicazione attraverso le quali vengono trasmesse le informazioni sensibili; che il mercato europeo offre sistemi di cifratura sufficientemente sicuri e a prezzi convenienti; che anche i privati devono ricorrere con urgenza alla crittazione dei messaggi di posta elettronica; che un messaggio non crittato è alla stregua di una lettera senza busta; che in Internet sono disponibili gratuitamente per gli utenti privati sistemi di uso relativamente facile,

    Sulla cooperazione dei servizi di informazione nell’ambito dell’Unione europea

    X.   considerando che l’Unione europea ha comunicato la propria intenzione di coordinare la raccolta di informazione da parte dei servizi di informazione nel quadro di una propria politica di sicurezza e di difesa, senza tuttavia interrompere la cooperazione in questi settori con altri partner,

    Y.   considerando che il Consiglio europeo ha deciso nel dicembre 1999 ad Helsinki di dotarsi di una capacità militare europea più efficiente al fine di poter assolvere a tutte le missioni di Petersberg a sostegno della PESC; che ha inoltre deciso, per raggiungere entro il 2003 tale obiettivo, che l’Unione deve essere in grado di disporre rapidamente di contingenti di 50.000-60.000 unità che dovranno essere autosufficienti e disporre delle necessarie capacità di comando, controllo e di informazioni necessarie; che i primi passi verso una tale capacità autonoma in materia di informazioni sono già stati effettuati nel quadro della UEO e del Comitato permanente politico e di sicurezza,

    Z.   considerando che una cooperazione dei servizi di informazione nell’ambito dell’Unione europea sarebbe indispensabile, poiché, da un lato, una politica di sicurezza comune che escluda la partecipazione dei servizi segreti non sarebbe sensata, e, dall’altro, vi sarebbero collegati non pochi vantaggi sotto il profilo professionale, finanziario e politico; che essa corrisponderebbe più adeguatamente al concetto di un partner che si pone di fronte agli USA su un piano di parità e potrebbe riunire tutti gli Stati membri in un sistema pienamente compatibile con quanto sancito dalla CEDU; che ovviamente il controllo di tale cooperazione deve essere affidato al Parlamento europeo,

    AA.   considerando che il Parlamento europeo ha in programma di applicare il regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione attraverso l’adattamento delle disposizioni del suo regolamento che disciplinano l’accesso a documenti sensibili,

    Sulla conclusione e modifica di accordi internazionali sulla tutela dei cittadini e delle imprese

    1.   afferma, sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione temporanea che è indubbia l'esistenza di un sistema di intercettazione globale delle comunicazioni che funziona con la partecipazione degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda nel quadro del patto UKUSA;

    2.   invita il Segretario generale del Consiglio d’Europa a presentare al comitato dei ministri una proposta per adeguare la tutela della vita privata garantita ai sensi dell’articolo 8 della CEDU ai moderni metodi di comunicazione e alle possibilità di intercettazione inserendola in un protocollo addizionale o considerandola insieme alla normativa sulla tutela dei dati nel quadro di una revisione della convenzione sulla tutela dei dati, a condizione di non ridurre il livello di protezione giuridica conseguito attraverso il tribunale né di diminuire il grado di flessibilità necessaria per gli adeguamenti agli sviluppi futuri;

    3.   chiede agli Stati membri - le cui leggi che regolano le capacità di intercettazione dei servizi segreti contengono tali discriminazioni in materia di protezione della privacy - di assicurare a tutti i cittadini europei le stesse garanzie legali relative alla tutela della vita privata e della riservatezza delle corrispondenze;

    4.   esorta gli Stati membri dell'Unione europea a istituire una piattaforma europea, composta di rappresentanti degli organismi nazionali incaricati di controllare i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di rispetto dei diritti fondamentali e dei cittadini, al fine di verificare se le disposizioni nazionali concernenti i servizi in materia di informazioni sono compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, allo scopo di esaminare le disposizioni di legge per quanto riguarda il rispetto del segreto epistolare e delle comunicazioni, e ad accordarsi su una raccomandazione, destinata agli Stati membri, concernente un codice di condotta che garantisca a tutti i cittadini europei la tutela della vita privata sull’intero territorio degli Stati membri in conformità di quanto stabilito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che garantisca altresì che l’attività dei servizi di informazione sia compatibile con i diritti fondamentali, nonché esercitata in base alle condizioni di cui all’articolo 8 della CEDU, indicate al capitolo 8 della relazione, in particolare al punto 8.3.4;

    5.   invita gli Stati membri ad approvare, nel corso della prossima Conferenza intergovernativa, la Carta europea dei diritti fondamentali quale atto legislativo vincolante ed esigibile per vie legali, in modo da innalzare il livello di protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione della sfera privata;

    6.   invita gli Stati membri ad approvare un protocollo addizionale che consenta alle Comunità europee di aderire alla CEDU, oppure a riflettere su altre eventuali misure intese ad ovviare ai conflitti giurisprudenziali tra la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo;

    7.   invita nel frattempo le istituzioni della UE ad applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, i diritti fondamentali contenuti nella Carta;

    8.   invita il Segretario generale dell’ONU ad incaricare la commissione responsabile di presentare proposte intese ad adeguare alle innovazioni tecniche l’articolo 17 del patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce la tutela della vita privata;

    9.   ritiene necessario che venga negoziata e firmata una convenzione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in base alla quale ciascuna delle due parti rispetti nei confronti dell'altra le disposizioni di tutela della vita privata dei cittadini e di riservatezza delle comunicazioni delle imprese applicabili ai propri cittadini e alle proprie imprese;

    10.   esorta gli Stati Uniti a firmare il protocollo addizionale al patto internazionale sui diritti civili e politici, affinché, in caso di sua violazione, sia possibile presentare ricorsi individuali contro gli Stati Uniti dinanzi alla tradizionale commissione per i diritti umani; sollecita le ONG americane di pertinenza, in particolare l’ACLU (American Civil Liberties Union) e l’EPIC (Electronic Privacy Information Center) ad esercitare la dovuta pressione sul governo americano;

    Sulle misure legislative nazionali intese a tutelare cittadini e imprese

    11.   esorta gli Stati membri a rivedere e se necessario adottare una legislazione nazionale in materia di attività dei servizi di informazione che sia compatibile con i diritti fondamentali come definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della stessa;

    12.   invita gli Stati membri a dotarsi di strumenti vincolanti che garantiscano una tutela effettiva delle persone fisiche e giuridiche da qualsiasi forma di intercettazione extra-legale delle loro comunicazioni;

    13.   sollecita gli Stati membri, elaborando a tal fine un codice di condotta (come menzionato al paragrafo 4), ad adoperarsi per conseguire l’obiettivo, riguardo all’attività dei servizi di informazione, di una tutela comune, il cui livello corrisponda al più elevato tra quelli garantiti dagli Stati dell’Unione europea, poiché i soggetti interessati dall’attività di un servizio di informazione estero sono di solito i cittadini di paesi terzi e pertanto anche di altri Stati membri;

    14.   invita gli Stati membri a negoziare con gli Stati Uniti un codice di condotta simile a quello dell'UE;

    15.   invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a garantire un controllo parlamentare e giurisdizionale adeguato dei loro servizi segreti;

    16.   esorta il Consiglio e gli Stati membri a istituire in via prioritaria un sistema di monitoraggio e controllo democratico della capacità europea autonoma in materia di servizi di informazione e delle altre attività coordinate in materia di informazione a livello europeo; propone che il Parlamento europeo svolga un ruolo importante all'interno di questo sistema di monitoraggio e controllo;

    17.   invita gli Stati membri a mettere in comune i loro mezzi di intercettazione delle comunicazioni al fine di rafforzare l'efficacia della PESC nei settori dell'informazione, della lotta contro il terrorismo, della proliferazione nucleare o del traffico internazionale di stupefacenti nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione della vita privata dei cittadini e della riservatezza delle comunicazioni delle aziende, sotto il controllo del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

    18.   invita gli Stati membri, al fine di aumentare la protezione della sfera privata dei cittadini dell'UE, a stipulare un accordo con i paesi terzi in cui tutte le parti contraenti si impegnino a informare il paese, nei confronti del quale si attuino misure di intercettazione, delle misure in questione;

    Sulle misure legislative speciali volte alla lotta contro lo spionaggio industriale

    19.   esorta gli Stati membri a riflettere sul modo in cui sia possibile in forza di normative del diritto europeo e di quello internazionale lottare contro lo spionaggio economico e la corruzione come mezzo per assicurarsi appalti, in particolare valutare se sia possibile elaborare una regolamentazione nel quadro dell’OMC che tenga conto delle distorsioni della concorrenza imputabili a un tale comportamento, ad esempio considerando nulli simili accordi; invita gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada ad aderire a tali iniziative;

    20.   sollecita gli Stati membri ad impegnarsi ad inserire nel trattato CE una clausola che vieti lo spionaggio economico, a non condurre alcuna attività di spionaggio economico gli uni nei confronti degli altri, direttamente o per il tramite di una potenza straniera operante sul loro territorio, né a consentire a una potenza straniera alcuna operazione di spionaggio dal territorio di uno Stato membro dell'UE, al fine di rispettare lo spirito e le disposizioni del trattato CE;

    21.   sollecita gli Stati membri ad impegnarsi con un esplicito e vincolante strumento a non condurre alcuna attività di spionaggio economico e a dimostrare di conseguenza di essere in armonia con lo spirito e le disposizioni del trattato CE; sollecita gli Stati membri a trasporre questo principio vincolante nella loro legislazione nazionale sui servizi d'informazione;

    22.   invita gli Stati membri e il governo degli Stati Uniti ad avviare un dialogo aperto UE-USA sulla raccolta di informazioni di tipo economico;

    Sulle misure intese all’applicazione del diritto e loro controllo

    23.   esorta i parlamenti nazionali che non dispongono di un proprio organo di controllo incaricato di sorvegliare i servizi d’informazione a istituirne uno;

    24.   invita gli organi di controllo nazionali dei servizi segreti ad attribuire grande peso alla tutela della vita privata nell’esercizio dell’attività di controllo a loro affidata, a prescindere dal fatto che si tratti di sorvegliare i cittadini del proprio Stato, di un altro Stato membro o di paesi terzi;

    25.   si invitano gli Stati membri ad assicurare che non si verifichino abusi dei loro sistemi di intelligence al fine di raccogliere informazioni in materia concorrenziale ("competitive intelligence"), andando contro al dovere di lealtà tra Stati membri e al concetto di un mercato comune basato sulla libera concorrenza;

    26.   sollecita la Germania e il Regno Unito a subordinare l’ulteriore autorizzazione sul loro territorio di intercettazioni di comunicazioni ad opera dei servizi di informazione degli USA alla compatibilità con la CEDU, vale a dire tali attività devono soddisfare il principio di proporzionalità, avere base giuridica accessibile e conseguenze prevedibili per il singolo, ed esorta altresì i due Stati ad esercitare un controllo efficiente, poiché sono responsabili sul loro territorio della compatibilità dell’attività dei servizi di informazione, sia essa autorizzata o anche solo tollerata;

    Sulle misure intese a promuovere l’autotutela di cittadini e imprese

    27.   invitano la Commissione e gli Stati membri a informare i loro cittadini e le loro imprese della possibilità che le loro comunicazioni internazionali, in determinate circostanze, siano intercettate; ribadisce che tale informazione deve essere accompagnata da un sostegno pratico all'elaborazione e all'attuazione di concetti di protezione di ampia portata, inclusa la tecnologia della sicurezza dell'informazione;

    28.   invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad elaborare e mettere in atto una politica efficace ed attiva in materia di sicurezza nella società dell'informazione; ribadisce che, nel quadro di questa politica, deve essere rivolta un'attenzione specifica al rafforzamento della consapevolezza di tutti gli utenti dei moderni sistemi di comunicazione, al fine di proteggere le informazioni riservate; chiede inoltre che sia istituita una rete coordinata di agenzie a livello europeo in grado di fornire sostegno pratico all'elaborazione e all'attuazione di strategie di protezione di ampia portata;

    29.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad elaborare misure adeguate intese a promuovere, sviluppare e realizzare tecnologie e software di cifratura europei e volte soprattutto a sostenere i progetti incentrati sullo studio di software di crittazione di facile uso il cui testo sorgente sia noto;

    30.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare software di cui sia reso pubblico il testo sorgente, in modo da poter garantire l’assenza di eventuali “backdoor” (cosiddetti “open-source software” o “software liberi”);

    31.   invita la Commissione a definire una qualificazione del livello di sicurezza del software destinato allo scambio di corrispondenza elettronica collocando il software con un codice sorgente non pubblicato nella categoria meno affidabile;

    32.   invita le istituzioni europee e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a ricorrere in modo sistematico alla cifratura dei messaggi di posta elettronica, in modo che nel lungo periodo la crittazione diventi un procedimento consueto;

    33.   invita le istituzioni comunitarie e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a prevedere la formazione del proprio personale e la sua familiarizzazione con le nuove tecnologie e tecniche di crittazione mediante la realizzazione delle pratiche e dei corsi di formazione necessari;

    34.   chiede che sia prestata particolare attenzione alla posizione dei paesi candidati; chiede che sia dato loro sostegno qualora non siano in grado di dotarsi delle misure di protezione necessarie a causa di una mancanza di indipendenza tecnologica;

    Su altre misure

    35.   sollecita le imprese a rafforzare la cooperazione con i servizi di controspionaggio e a informarli in merito a particolari attacchi dall’esterno a fini di spionaggio industriale, in modo da potenziare l’efficienza di detti servizi;

    36.   incarica la Commissione di elaborare un'analisi della sicurezza, dalla quale emerga ciò che deve essere protetto, e di sviluppare un progetto relativo alla protezione;

    37.   invita la Commissione ad aggiornare il proprio sistema di cifratura, essendo urgentemente necessario ammodernarlo, e invita l'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento) a stanziare le risorse necessarie a tal fine;

    38.   invita la competente commissione ad elaborare una relazione di iniziativa sulla sicurezza e la protezione della segretezza presso le istituzioni europee;

    39.   invita la Commissione a garantire la protezione dei dati al momento dell'elaborazione degli stessi e ad intensificare la protezione della segretezza di documenti non accessibili al pubblico;

    40.   invita la Commissione e gli Stati membri a investire, nel quadro del Sesto programma quadro di ricerca, in nuove tecnologie relative alle tecniche di crittazione e decrittazione;

    41.   chiede che, in caso di distorsioni della concorrenza dovute ad aiuti di Stato o a un utilizzo economico abusivo dello spionaggio, gli Stati penalizzati ne informino le autorità e gli organi di controllo dello Stato a partire dal quale sono intraprese queste attività di modo che sia posto termine alle attività di distorsione;

    42.   esorta la Commissione a presentare una proposta volta a istituire, in stretta collaborazione con l'industria e gli Stati membri, una rete coordinata a livello europeo di centri di consulenza, in particolare in quegli Stati membri nei quali tali centri non esistano ancora, nel settore della sicurezza delle informazioni delle imprese, volta non solo ad accrescere la sensibilizzazione in tale ambito, ma anche ad offrire un sostegno pratico;

    43.   ritiene opportuno organizzare un congresso transeuropeo sulla tutela della vita privata contro la sorveglianza delle telecomunicazioni, affinché ONG europee, statunitensi e di altri Stati creino una piattaforma che consenta di confrontarsi su aspetti transfrontalieri e internazionali e di coordinare i settori di attività e gli interventi;

    44.   incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, i governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesioneagli Stati Uniti, all'Australia, alla Nuova Zelanda e al Canada.

    hr
    (1) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 36.


    arrow_title_doc MOTIVAZIONE
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    1.   INTRODUZIONE

    1.1.   Istituzione della commissione

    Il 5 luglio 2000 il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commissione temporanea sul sistema ECHELON. All’origine di questa decisione vi è il dibattito sullo studio commissionato dallo STOA(1) in merito al cosiddetto sistema ECHELON(2), presentato dall’autore Duncan Campbell in occasione di un’audizione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni sull’argomento “Unione europea e tutela dei dati”.

    1.2.   Le tesi dei due studi STOA su un sistema globale d’intercettazione denominato ECHELON

    1.2.1. La prima relazione STOA del 1997

    In una relazione commissionata nel 1997 alla Omega Foundation dallo STOA, per conto del Parlamento europeo, sulla tematica “Valutazione delle tecnologie di controllo politico”, nel capitolo “Reti nazionali ed internazionali di sorveglianza delle telecomunicazioni” veniva descritto anche ECHELON. Il redattore dello studio vi affermava che, in ambito europeo, tutte le comunicazioni tramite e-mail, telefono e fax sono oggetto di regolari intercettazioni da parte dell’NSA (il servizio statunitense d’informazione estera)(3). Questa relazione ha reso nota l’esistenza di ECHELON quale sistema globale di intercettazione, presumibilmente onnicomprensivo, a livello europeo.

    1.2.2. Le relazioni STOA del 1999

    Per ottenere maggiori informazioni in materia, nel 1999 la STOA ha commissionato uno studio in cinque volumi relativo a “Sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e rischio di impiego abusivo di informazioni economiche”. Il volume 2/5, redatto da Duncan Campbell, riguardava l’esame delle potenzialità dei servizi d’informazione esistenti all’epoca, ed in particolare le modalità operative di ECHELON.(4)

    Ha suscitato particolare attenzione l’affermazione, contenuta nella relazione, secondo cui ECHELON ha abbandonato l’obiettivo originario, vale a dire la difesa dall’Oriente, per essere oggi utilizzato a fini di spionaggio economico. Questa tesi è confortata, nella relazione, da esempi di presunto spionaggio economico, che avrebbero in particolare arrecato pregiudizio all’Airbus e a Thomson CFS. Campbell fa riferimento a notizie apparse sulla stampa statunitense.(5)

    A seguito dello studio STOA, ECHELON è stato oggetto di dibattito in quasi tutti i parlamenti degli Stati membri, e in Francia e Belgio sono state persino elaborate relazioni in merito.

    1.3.   Il mandato della commissione

    Contestualmente alla decisione sull’istituzione di una commissione temporanea, il Parlamento europeo ne ha deciso il mandato.(6) Di conseguenza, alla commissione temporanea si è attribuito mandato di:

    “-   verificare l’esistenza del sistema d’intercettazione delle comunicazioni noto come ECHELON, la cui attività è descritta nella relazione STOA sullo sviluppo della tecnologia di sorveglianza e i rischi di abuso dell’informazione economica;

    -   verificare la compatibilità di tale sistema con la legislazione comunitaria, in particolare l’articolo 286 del trattato CE e le direttive 95/46/CE e 97/66/CE nonché l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, alla luce dei seguenti quesiti:

    - i diritti dei cittadini europei sono tutelati nei confronti delle attività di servizi segreti?
    - la cifratura costituisce una protezione adeguata e sufficiente per garantire la privacy dei cittadini o sarebbe opportuno adottate misure aggiuntive e, in caso affermativo, di quale tipo?
    - come sviluppare la consapevolezza delle istituzioni europee riguardo ai rischi connessi a tali attività e quali misure adottare?

    -   verificare se l'industria europea è esposta a rischi a causa dell'intercettazione globale delle comunicazioni;

    -   eventualmente, formulare proposte relative ad iniziative politiche e legislative.”

    1.4.   Perché non è stata istituita una commissione d’inchiesta

    Il Parlamento europeo si è quindi pronunciato a favore dell’istituzione di una commissione temporanea, in quanto l’insediamento di una commissione d’inchiesta è previsto soltanto per verificare le infrazioni al diritto comunitario nell’ambito del trattato CE (articolo 193 TCE), ed essa può quindi occuparsi esclusivamente delle questioni ivi disciplinate. Sono esclusi i settori che rientrano nei titoli V (PESC) e VI TUE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Inoltre, le prerogative particolari di una commissione d’inchiesta in materia di citazione ed esame della pratica, ai sensi dell’accordo interistituzionale(7), sussistono soltanto qualora non vi si oppongano motivi di segretezza o di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, il che esclude comunque l’indagine sui servizi segreti. Inoltre, una commissione d’inchiesta non può estendere le proprie attività a paesi terzi, in quanto, per definizione, questi ultimi non possono infrangere il diritto comunitario. L’istituzione di una commissione d’inchiesta avrebbe quindi comportato soltanto una limitazione di contenuti senza diritti aggiuntivi, per cui è stata respinta dalla maggioranza dei deputati del Parlamento europeo.

    1.5.   Metodi di lavoro e piano di lavoro

    Per poter svolgere appieno il proprio mandato, la commissione ha scelto la procedura riportata qui di seguito. In un programma di lavoro proposto dal relatore ed approvato dalla commissione sono state elencate le seguenti aree tematiche di rilievo: 1. Conoscenze certe su ECHELON, 2. Discussione a livello di parlamenti nazionali e governi, 3. Servizi d’informazione e loro attività, 4. Sistemi di comunicazione e possibilità d’intercettarli, 5. Cifratura, 6. Spionaggio economico, 7. Obiettivi spionistici e misure di tutela, 8. Condizioni quadro giuridiche e tutela della vita privata e 9. Conseguenze per le relazioni esterne dell'UE. Questi argomenti sono stati trattati nell’ordine nelle singole riunioni, per cui la sequenza si è incentrata sui punti di vista pratici e non consente di desumere alcunché sul valore delle singole priorità tematiche. Nei lavori preparatori delle singole riunioni, il relatore ha esaminato e valutato in modo sistematico il materiale disponibile. Inoltre, in considerazione delle peculiarità dei vari argomenti, alle riunioni sono stati invitati rappresentanti delle amministrazioni nazionali (in particolare dei servizi segreti) e dei parlamenti nella loro funzione di organi di controllo, nonché esperti giuridici e nei settori delle tecniche di comunicazione ed intercettazione, della sicurezza d’impresa e della cifratura, a livello teorico e pratico. Si sono altresì tenuti incontri con giornalisti che avevano svolto ricerche in merito. Le riunioni si sono in genere svolte pubblicamente, ma talvolta anche a porte chiuse, laddove è sembrato opportuno per lo scambio d’informazioni. Inoltre, il presidente della commissione ed il relatore si sono recati congiuntamente a Londra e Parigi per incontrare persone impossibilitate, per vari motivi, a partecipare alle riunioni della commissione, il cui coinvolgimento nei lavori sembrava comunque necessario. Per lo stesso motivo il presidente della commissione, i coordinatori ed il relatore si sono recati negli USA. A ciò si aggiunga che il relatore ha avuto numerosi incontri individuali, talvolta confidenziali.

    1.6.   Le caratteristiche attribuite al sistema ECHELON

    Il sistema d’intercettazione denominato “ECHELON” si differenzia da altri sistemi dei servizi d’informazione in virtù di due caratteristiche che dovrebbero renderlo peculiare:

    La prima caratteristica è la capacità di consentire una sorveglianza pressoché totale. Ogni informazione trasmessa via telefono, telefax, Internet o e-mail, indipendentemente dal soggetto che la invia, deve poter essere intercettata in particolare da stazioni di ricezione satellitare e da satelliti spia, allo scopo di venire a conoscenza dei contenuti della stessa.

    La seconda caratteristica di ECHELON è che il sistema funziona globalmente, grazie all’interazione di diversi Stati (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda), circostanza che rappresenta un valore aggiunto rispetto ai sistemi nazionali: gli Stati che aderiscono al sistema ECHELON (Stati UKUSA)(8) possono mettere reciprocamente a disposizione le apparecchiature di intercettazione, accollarsi assieme le relative spese ed utilizzare assieme le informazioni di cui vengono a conoscenza. Questa interazione internazionale risulta particolarmente indispensabile per la sorveglianza a livello mondiale delle comunicazioni via satellite, perché solo in tal modo è possibile assicurare l’intercettazione di entrambi gli interlocutori nelle comunicazioni internazionali. È infatti evidente che le stazioni di ricezione satellitare, in considerazione delle loro dimensioni, non possono essere installate sul territorio di uno Stato senza l’autorizzazione dello stesso. È quindi indispensabile il reciproco consenso e l’interazione di vari Stati in diverse aree del mondo.

    I possibili pericoli per la vita privata e l’economia derivanti da un sistema del tipo ECHELON non vanno tuttavia individuati solo nel fatto che si tratta di un sistema d’intercettazione particolarmente potente, ma piuttosto nel fatto che esso opera spesso in assenza di diritto. Un sistema d’intercettazione destinato alle comunicazioni internazionali non riguarda solitamente gli abitanti del proprio Stato. La persona intercettata non gode quindi, quale straniero, di alcuna protezione giuridica nazionale. I soggetti intercettati sarebbero quindi totalmente esposti a tale sistema. In questo settore anche la sorveglianza parlamentare è insufficiente, dal momento che gli elettori, ritenendo che il sistema non riguardi loro bensì “esclusivamente” persone all’estero, non sono particolarmente interessati ed i rappresentanti eletti difendono in primo luogo gli interessi dei loro elettori. Non ci si deve quindi meravigliare del fatto che le consultazioni condotte in seno al Congresso statunitense sull’attività dell’NSA vertano esclusivamente sulla questione se dalle intercettazioni sono interessati anche cittadini statunitensi, mentre l’esistenza di un tale sistema non provoca di per sé ulteriori riflessioni. Sembra quindi assumere particolare importanza confrontarsi a livello europeo.

    2.   L’attività dei servizi d’informazione esteri

    2.1.   Introduzione

    La maggior parte dei governi gestisce, per garantire la sicurezza del paese, servizi d’informazione oltre a quelli di polizia. Poiché la loro attività è per lo più segreta, essi sono anche denominati servizi segreti. Questi servizi sono destinati

    - ad ottenere informazioni volte a sventare pericoli per la sicurezza dello Stato
    - al controspionaggio in genere
    - a sventare pericoli che possano minacciare le forze armate
    - ad ottenere informazioni su questioni all’estero

    2.2.   Cos’è lo spionaggio

    I governi hanno bisogno di raccogliere e valutare sistematicamente informazioni su determinate situazioni degli altri Stati: si tratta di elementi fondamentali per prendere decisioni in materia militare, di politica estera ecc. È per questo che essi gestiscono servizi d’informazione esteri, che procedono anzitutto alla valutazione sistematica di fonti informative accessibili al pubblico. Il relatore dispone di affermazioni che provano che ciò costituisce, in media, perlomeno l’80% dell’attività dei servizi d’informazione.(9) Tuttavia, le informazioni particolarmente rilevanti nei suddetti settori vengono tenute segrete da governi o imprese e non sono quindi accessibili al pubblico. Chi tuttavia voglia entrare in loro possesso deve sottrarle: lo spionaggio non è altro che il furto organizzato di informazioni.

    2.3.   Obiettivi dello spionaggio

    Gli obiettivi classici dello spionaggio sono i segreti militari, altri segreti di Stato o informazioni sulla stabilità dei governi o le minacce che incombono su di essi. Ciò riguarda, ad esempio, i nuovi sistemi di armamenti, le strategie militari od informazioni sullo stazionamento delle truppe. Altrettanto rilevanti sono le informazioni sulle decisioni a venire in materia di politica estera, decisioni in materia valutaria o informazioni privilegiate su tensioni all’interno di un governo. Vi è altresì un interesse per informazioni rilevanti sotto il profilo economico: vi possono rientrare, oltre alle informazioni settoriali, anche dettagli sulle nuove tecnologie o su affari esteri.

    2.4.   I metodi dello spionaggio

    Spionaggio significa creare accesso alle informazioni che il loro possessore intende tutelare dall’accesso da parte di estranei. La tutela deve essere quindi elusa e violata, il che avviene sia nello spionaggio politico che in quello economico. Perciò, per lo spionaggio si pongono gli stessi problemi in entrambi i settori; ne consegue che in entrambi si applicano le stesse tecniche di spionaggio. Logicamente non vi sono differenze, ma il livello di tutela nel contesto economico è per lo più inferiore, per cui lo spionaggio di questo tipo è talvolta più semplice. In particolare, la consapevolezza del rischio cui si va incontro quando si ricorre a comunicazioni intercettabili in economia è meno accentuata di quella delle autorità governative nei settori della sicurezza.

    2.4.1. Impiego del fattore umano nello spionaggio

    La tutela delle informazioni segrete è organizzata sempre nello stesso modo:

    solo poche controllate persone hanno accesso alle informazioni segrete
    esistono regole fisse per l’accesso a queste informazioni
    le informazioni non lasciano in genere l’ambiente protetto, o lo lasciano soltanto secondo modalità sicure o crittate. Di conseguenza, lo spionaggio organizzato mira anzitutto ad ottenere accesso alle informazioni volute, in modo diretto, tramite le persone (cosiddetta “human intelligence”). Può trattarsi di
    persone infiltrate (agenti) del proprio servizio/impresa
    persone acquisite dal settore bersaglio

    Le persone reclutate lavorano per servizi/imprese stranieri per lo più per i seguenti motivi:

    adescamento sessuale
    corruzione con denaro o prestazioni pecuniarie
    concussione
    appello alle ideologie
    conferimento di un particolare significato od onore (appello all’insoddisfazione o senso d’inferiorità)

    Un caso limite è costituito dalla collaborazione involontaria tramite “raggiro”: i collaboratori di autorità o imprese vengono indotti a confidenze facendo appello all’orgoglio personale o a sentimenti analoghi, in situazioni apparentemente innocue (discussioni al tavolo di conferenze, in congressi specializzati, al bar dell’albergo).

    Il ricorso alle persone presenta il vantaggio dell’accesso diretto alle informazioni desiderate. Esso comporta tuttavia anche svantaggi:

    il controspionaggio si concentra sempre sulle persone o sugli agenti-guida
    nel caso delle persone reclutate, i punti deboli utilizzati per acquisirle alla propria causa possono produrre un effetto “boomerang”
    le persone possono pur sempre commettere errori e finire quindi nella rete del controspionaggio.

    Laddove possibile si cerca quindi di sostituire il ricorso ad agenti o persone reclutate con forme di spionaggio anonime ed indipendenti dalle persone. Ciò è particolarmente semplice nella valutazione di segnali radio di dispositivi o veicoli di rilevanza militare.

    2.4.2. Analisi dei segnali elettromagnetici

    La forma di spionaggio più nota al pubblico che ricorre alla tecnologia è la fotografia scattata da satellite. Oltre ad essa, vengono captati e valutati segnali elettromagnetici di ogni tipo (la cosiddetta “signal intelligence”, SIGINT).

    2.4.2.1. Segnali elettromagnetici non utili alla comunicazione

    Determinati segnali elettromagnetici, ad esempio le trasmissioni delle stazioni radar, possono fornire in ambito militare informazioni utili in merito all’organizzazione della contraerea nemica (cosiddetta “electronic intelligence”, ELINT). Vi sono poi le trasmissioni elettromagnetiche, che possono fornire informazioni sulla posizione di truppe, aerei, navi o sottomarini, e costituiscono una fonte preziosa per i servizi d’informazione. È altresì importante individuare i satelliti spia di altri Stati, intenti ad effettuare riprese, nonché registrare e decifrare i segnali di tali satelliti.

    I segnali vengono captati da stazioni fisse, da satelliti in orbita a livelli più bassi o da satelliti SIGINT semigeostazionari. Questo settore delle attività dei servizi d’informazioni collegate ai segnali elettromagnetici costituisce una parte quantitativamente significativa delle capacità d’intercettazione dei servizi. Ma con questo non sono esaurite le possibilità di ricorrere alla tecnologia.

    2.4.2.2. Analisi delle comunicazioni intercettate

    I servizi d’informazione esteri di molti Stati intercettano le comunicazioni militari e diplomatiche di altri paesi. Alcuni di questi servizi sorvegliano inoltre, nella misura in cui vi abbiano accesso, le comunicazioni civili di altri Stati. In alcuni Stati, i servizi d’informazione hanno il diritto di sorvegliare anche le comunicazioni in entrata o in uscita dal proprio paese. Nelle democrazie, la sorveglianza delle comunicazioni fra i propri cittadini ad opera dei servizi d’informazione è soggetta a determinati controlli e disposizioni. Gli ordinamenti giuridici nazionali tutelano comunque in generale soltanto i cittadini e le persone che si trovino nel proprio ambito territoriale (cfr. capitolo 8).

    2.5.   L’attività di determinati servizi d’informazione

    Il dibattito pubblico si è incentrato in particolare sull’attività d’intercettazione dei servizi d’informazione statunitensi e britannici. Oggetto di diatriba è l’intercettazione e la valutazione delle comunicazioni (conversazioni, fax, e-mail). Una valutazione politica di tale attività necessita di un parametro; il parametro di riferimento scelto è l’attività d’intercettazione dei servizi d’informazione nell’ambito dell’Unione europea. La tabella 1, riportata appresso, fornisce una panoramica in merito: ne emerge che l’intercettazione delle comunicazioni private da parte dei servizi d’informazione esteri non è una peculiarità dei servizi statunitensi o britannici.

    Tabella 1: Attività d’intercettazione dei servizi d’informazione
    nell’ambito dell’UE e negli Stati UKUSA
    Paese Comunicazioni
    estere
    Comunicazioni
    nazionali
    Comunicazioni
    civili
    Austria + + -
    Belgio + + +
    Danimarca + + +
    Finlandia + + +
    Francia + + +
    Germania + + -
    Grecia - - -
    Irlanda + + +
    Italia - - -
    Lussemburgo + + +
    Paesi Bassi + + -
    Portogallo + + -
    Regno Unito + + +
    Spagna + + +
    Svezia + + +
    USA + + +
    Canada + + +
    Australia + + +
    Nuova Zelanda + + +
    Legenda delle singole colonne:

    Colonna 1: Paese
    Colonna 2: Comunicazioni estere, che comprendono le comunicazioni civili,
    militari o diplomatiche destinate all'estero e provenienti dall'estero(10)
    Colonna 3: Comunicazioni nazionali (militari, messaggi ecc.)
    Colonna 4: Comunicazioni civili

    “+“ = la comunicazione è intercettata
    “-“ = la comunicazione non è intercettata


    3.   Condizioni generali di carattere tecnico per l’intercettazione delle telecomunicazioni

    3.1.   L’intercettabilità di diversi supporti di comunicazione

    Per chi voglia comunicare ad una certa distanza è necessario un supporto di comunicazione. Può trattarsi di:

    • aria (onde sonore)
    • luce (segnali Morse, cavi in fibre ottiche)
    • corrente elettrica (telegrafo, telefono)
    • onda elettromagnetica (impulso radio nelle forme più svariate)
  • Chiunque si procuri l’accesso quale terzo al supporto della comunicazione, può intercettarla. L’accesso può essere agevole o difficile, possibile da qualsiasi punto o soltanto da determinate posizioni. Qui appresso vengono discussi due casi estremi: le possibilità tecniche di una spia in loco, da un lato, e le possibilità di un sistema d’intercettazione a livello mondiale, dall’altro.

    3.2.   Le possibilità dell’intercettazione in loco(11)

    In loco può essere intercettata ogni comunicazione, se l’intercettatore è risoluto ad infrangere la legge e il soggetto intercettato non si tutela.

    • Le conversazioni in locali possono essere intercettate tramite microfoni installati (le cosiddette cimici) o esplorando le vibrazioni dei vetri delle finestre con il laser.
    • Gli schermi inviano radiazioni che possono essere captate sino a 30 m di distanza; ciò ne rende visibile il contenuto.
  • Telefono, telefax ed e-mail possono essere intercettati se l’intercettatore si inserisce nei cavi che si diramano dall’edificio.

  • Un telefono cellulare può, anche se la cosa è tecnicamente assai complessa, essere intercettato, se la stazione d'ascolto si trova nella stessa cella (diametro in città 300 m, in campagna 30 km).

  • La radio aziendale può essere intercettata entro la portata delle onde UKW.
  • In loco le condizioni d’utilizzo di strumenti tecnici per lo spionaggio sono ideali, in quanto le misure d’intercettazione si limitano ad una persona o ad un obiettivo e praticamente si può intercettare qualsiasi comunicazione. L’unico svantaggio è che in caso di installazione di “cimici” o di inserimento nei cavi si corre il rischio di essere scoperti.

    3.3.   Le possibilità di un sistema d’intercettazione che funzioni a livello mondiale

    Oggigiorno, per le comunicazioni intercontinentali vi sono vari supporti per tutti i tipi di comunicazione (conversazioni, fax e dati). Le possibilità di un sistema d’intercettazione che funzioni a livello mondiale sono limitate da due fattori:

  • la limitata accessibilità al supporto di comunicazione
  • la necessità di filtrare le comunicazioni pertinenti dall’enorme volume di comunicazioni in corso.

  • 3.3.1. Accesso ai supporti di comunicazione

    3.3.1.1. Comunicazione via cavo

    I cavi veicolano ogni tipo di comunicazione (conversazioni, fax, e-mail, dati). La comunicazione via cavo può essere intercettata solo quando è possibile accedere al cavo; tale accesso è comunque possibile al punto terminale di un collegamento via cavo, se questo si trova sul territorio dello Stato che intercetta. A livello nazionale è quindi tecnicamente possibile intercettare tutti i cavi, se l’intercettazione è consentita dalla legge. Tuttavia, i servizi d’informazione esteri non hanno per lo più alcun accesso legale a cavi che si trovano sul territorio soggetto alla sovranità di altri Stati; comunque, tramite vie illegali essi possono procurarsi un accesso ad un punto specifico, correndo il grande rischio di essere scoperti.

    I collegamenti intercontinentali via cavo sono realizzati, sin dall’era del telegrafo, tramite cavi sottomarini. Un accesso a tali cavi è sempre possibile nel punto in cui fuoriescono dall’acqua. Qualora diversi Stati cooperino nell’ambito di un’unione d’intercettazione, si ha un accesso a tutti i punti terminali dei collegamenti via cavo che percorrono questi paesi. Ciò si è rivelato di portata storica in quanto sia i cavi telegrafici sottomarini sia i primi cavi coassiali telefonici sottomarini tra l’Europa e l’America emergevano in superficie a Terranova (territorio canadese) ed i collegamenti con l’Asia attraversavano l’Australia, poiché erano necessari ripetitori intermedi. Oggigiorno, i cavi in fibre ottiche vengono posati sotto il livello del mare, trascurando i rilievi orografici, e i ripetitori intermedi sul percorso diretto, senza tappe intermedie in Australia o Nuova Zelanda.

    Sui cavi elettrici è possibile inserirsi anche tramite induzione (ossia, elettromagneticamente con una bobina annessa al cavo) fra i punti terminali di un collegamento senza creare un collegamento elettrico diretto. Ciò è possibile, con notevole dispendio, anche in caso di cavi elettrici sottomarini, operando da sommergibili. Questa tecnica è stata utilizzata dagli USA per allacciarsi ad un determinato cavo sottomarino dell’URSS, tramite il quale venivano trasmessi ordini non cifrati ai sommergibili atomici sovietici. Un utilizzo estensivo di questa tecnica è proibitivo, non fosse altro che per motivi di costi.

    Nei cavi in fibre ottiche della vecchia generazione utilizzati attualmente è possibile realizzare un allacciamento induttivo solo nei ripetitori intermedi. In tali ripetitori, il segnale ottico viene trasformato in segnale elettrico, che si amplifica e poi viene di nuovo trasformato in segnale ottico. Si tratta comunque di capire in quale modo trasmettere gli enormi quantitativi di dati, veicolati da tale cavo, dal luogo d’intercettazione al luogo di valutazione senza ricorrere ad un proprio cavo in fibre ottiche. L’impiego di un sommergibile con a bordo una dotazione di analisi è contemplabile soltanto in rarissimi casi, ad esempio in guerra, per l’intercettazione di comunicazioni militari strategiche del nemico. Il relatore non ritiene che il sommergibile sia adatto alla normale sorveglianza delle comunicazioni internazionali. I cavi in fibre ottiche della nuova generazione utilizzano come ripetitore intermedio il laser all’erbio, ma un collegamento elettromagnetico per l’intercettazione a questi ripetitori non è più possibile. Tali cavi possono quindi essere oggetto d’intercettazione soltanto in corrispondenza dei punti terminali del collegamento.

    Sotto il profilo pratico, ciò significa, per l’unione d’intercettazione dei cosiddetti Stati UKUSA, che essi possono intercettare, con un dispendio di risorse sostenibile, solo in corrispondenza dei punti terminali dei cavi sottomarini che si trovano sul loro territorio. Sostanzialmente, essi possono quindi captare soltanto le comunicazioni via cavo in entrata o in uscita dal loro paese. Questo significa che il loro accesso alle comunicazioni via cavo ricevute o trasmesse dal paese, in Europa si limita al territorio del Regno Unito. Infatti, le comunicazioni nazionali si effettuano sinora per lo più sulla rete via cavo nazionale; con la privatizzazione delle telecomunicazioni vi possono essere eccezioni, ma sono parziali e non prevedibili.

    Ciò vale perlomeno per telefono e telefax; per le comunicazioni via cavo tramite Internet valgono altre condizioni-quadro. Riassumendo, ci si può limitare a quanto di seguito riportato:

  • La comunicazione via Internet avviene tramite pacchetti di dati, per cui i pacchetti inviati ad un destinatario possono prendere diverse vie nella rete.

  • All’inizio dell’era di Internet venivano utilizzate nicchie libere della rete scientifica pubblica per la trasmissione di e-mail. Il percorso di un’informazione era quindi del tutto imprevedibile, ed i singoli pacchetti percorrevano vie caotiche e non predefinibili. All’epoca il più importante collegamento internazionale era la “spina dorsale scientifica” tra Europa ed America.

  • Alla commercializzazione di Internet ed alla creazione degli “Internet provider” (fornitori di servizi di connessione ad Internet) ha fatto seguito una commercializzazione della rete. Gli “Internet provider” gestiscono o noleggiano reti proprie. Essi hanno quindi cercato di mantenere sempre più le comunicazioni nell’ambito della propria rete per evitare il pagamento di commissioni d’utilizzo ad altri partecipanti alla rete. Di conseguenza, il percorso di un pacchetto di dati all’interno della rete non è oggi determinato esclusivamente dal suo carico, ma anche da considerazioni di costi.

  • Una e-mail inviata dal cliente di un “provider” a quello di un altro “provider” rimane generalmente all’interno della rete dell’impresa, anche quando non si tratta della via più rapida. I computer che decidono del trasporto di pacchetti di dati, posizionati in corrispondenza dei nodi della rete (cosiddetti “router”) organizzano il passaggio ad altre reti, in determinati punti di transito (cosiddetti “switch”).

  • All’epoca della spina dorsale scientifica gli “switch” della comunicazione globale via Internet si trovavano negli USA. Di conseguenza, i servizi d’informazione del paese potevano accedere ad una parte rilevante delle comunicazioni europee via Internet. Oggi, per contro, solo una parte limitata delle comunicazioni interne europee via Internet avviene tramite gli Stati Uniti.(12)<

  • Una parte ridotta delle comunicazioni interne europee avviene tramite uno “switch” a Londra, cui ha accesso - trattandosi di comunicazioni estere - il servizio d’informazione britannico GCHQ. La parte preponderante delle comunicazioni non lascia il continente europeo: ad esempio, oltre il 95% delle comunicazioni tedesche interne via Internet avviene tramite uno “switch” a Francoforte.
  • In pratica questo significa che gli Stati UKUSA possono accedere solo ad una parte estremamente limitata della comunicazione di Internet via cavo.

    3.3.1.2. Comunicazione via radio(13)

    L’intercettabilità della comunicazione via radio dipende dalla portata delle onde elettromagnetiche utilizzate. Se le onde radio emesse corrono lungo la superficie terrestre (cosiddette onde dirette), la loro portata è limitata e dipende dalla struttura del terreno, dalle costruzioni e dalla vegetazione; se invece tali onde si muovono in direzione dello spazio (cosiddette onde indirette), possono superare considerevoli distanze, in seguito alla riflessione contro gli strati della ionosfera. Le riflessioni molteplici ampliano considerevolmente la portata.

    La portata dipende dalla lunghezza d’onda:

    Le onde lunghissime e lunghe (3kHz – 300kHz) si diffondono soltanto lungo l’onda diretta, in quanto l’onda indiretta non viene riflessa. Esse hanno una portata ridotta.
    Le onde medie (300kHz-3 MHz) si diffondono lungo l’onda diretta e, di notte, anche lungo l’onda indiretta; hanno una portata intermedia.
    Le onde corte (3MHz-30 MHz) si diffondono per lo più lungo l’onda indiretta e consentono, per via delle riflessioni molteplici, una ricezione che avvolge il globo.
    Le onde ultracorte (30 MHz-300MHz) si diffondono soltanto come onde dirette, perché le onde indirette non vengono riflesse. Si diffondono in modo relativamente rettilineo come la luce, per cui la loro portata, a causa della curvatura terrestre, dipende dall’altezza delle antenne di trasmettitore e ricevitore. A seconda delle prestazioni, esse hanno una portata sino a circa 100 km (circa 30 km per i telefoni cellulari).
    Le onde decimetriche e centimetriche (30MHz-30 GHz) si diffondono, ancor più delle onde ultracorte, in modo quasi-ottico. Si possono raggruppare facilmente e consentono quindi trasmissioni orientate con poco dispendio (ponti radio collegati a terra). Possono essere captate soltanto con un’antenna che si trovi nell’immediata prossimità del ponte radio e sia ad esso parallela o si trovi sul percorso stesso o sul suo prolungamento.

    Le onde lunghe e medie vengono utilizzate soltanto per emittenti radio, radiofari ecc. Le comunicazioni militari e civili via radio utilizzano le onde corte e soprattutto le onde ultracorte e decimetriche/centimetriche.

    Dalle precedenti osservazioni emerge che un sistema d’intercettazione che funzioni globalmente per le comunicazioni può avere accesso soltanto alle comunicazioni su onde corte. Per tutti gli altri tipi di comunicazioni via radio, la stazione d’intercettazione deve essere a una distanza pari o inferiore a 100 chilometri (ad esempio su un’imbarcazione, in un’ambasciata).

    In pratica questo significa che gli Stati UKUSA possono accedere solo ad una parte estremamente limitata della comunicazione via radio.

    3.3.1.3. Comunicazione tramite satelliti geostazionari per telecomunicazioni(14)

    Le onde decimetriche e centimetriche, come indicato in precedenza, si raggruppano molto facilmente in ponti radio. Se si costruisce un ponte radio verso un satellite di comunicazione stazionario collocato ad una notevole altezza, che riceva, converta e rinvii a terra il segnale radio, si possono coprire grandi distanze senza utilizzare cavi. La portata di tale collegamento è limitata soltanto dal fatto che il satellite non può ricevere e trasmettere intorno al globo terrestre. Di conseguenza, per la copertura a livello globale si utilizzano più satelliti (cfr. capitolo 4). Se gli Stati UKUSA gestiscono stazioni d’intercettazione nelle regioni del globo pertinenti, in linea di massima possono intercettare tutte le comunicazioni via telefono e fax e tutti i flussi di dati veicolate tramite questi satelliti.

    3.3.1.4. Possibilità d’intercettare da aerei e navi

    È risaputo da tempo che aerei speciali del tipo AWACS vengono utilizzati per individuare a distanza altri velivoli. Il radar di questi apparecchi viene integrato da un sistema computerizzato di rilevamento per l’identificazione di bersagli riconosciuti, in grado di rilevare, classificare e correlare con contatti radar le radiazioni elettroniche. Non è disponibile un sistema SIGINT separato.(15) Per contro, l’aereo spia a volo lento EP-3 della US-Navy dispone di possibilità d’intercettazione per microonde, onde corte ed ultracorte. I segnali vengono analizzati direttamente a bordo, e l’aereo viene utilizzato a scopi esclusivamente militari.(16)

    Inoltre, per l’intercettazione delle comunicazioni militari via radio si ricorre anche a navi di superficie e sottomarini destinati all’uso in prossimità della terraferma.(17)

    3.3.1.5. Possibilità d’intercettare da satelliti spia

    Fintantoché non sono collegate alle antenne corrispondenti, le onde radio vengono emesse in tutte le direzioni, quindi anche nello spazio. I satelliti di “signal intelligence” posizionati su orbite basse possono captare i relativi trasmettitori da individuare solo per pochi minuti. Nelle aree ad elevata concentrazione demografica e fortemente industrializzate, l’intercettazione è resa difficile dall’alta densità di trasmettitori della medesima frequenza, per cui è pressoché impossibile filtrare i singoli segnali.(18) Questi satelliti non sono adatti alla sorveglianza continua della comunicazione civile via radio.

    Vi sono inoltre i cosiddetti satelliti quasi-stazionari SIGINT degli USA, posizionati in altitudine (42000km).(19) Diversamente dai satelliti di comunicazione geostazionari, essi hanno un’inclinazione che varia dai 3 ai 10 gradi, un apogeo compreso tra 39000 e 42000 km ed un perigeo compreso tra 30000 e 33000 km. I satelliti non sono quindi immobili in orbita, ma si muovono su un’orbita ellittica complessa. Di conseguenza, nel corso della giornata essi coprono una regione più vasta e consentono di scandagliare le sorgenti radio. Tutto ciò, e le caratteristiche accessibili al pubblico dei satelliti, denotano un utilizzo puramente militare.

    I segnali ricevuti vengono trasmessi alla stazione ricevente con una tratta di discesa fortemente connessa ad un punto, a 24 GHz.

    3.3.2. Possibilità di analisi automatica delle comunicazioni intercettate: l’utilizzo di filtri

    In caso di intercettazione di comunicazioni estere non si sorveglia in modo mirato un collegamento telefonico. Si procede piuttosto ad intercettare tutta o parte della comunicazione che avviene tramite il satellite o il cavo sorvegliato, e a filtrarla con l’ausilio di computer e di concetti chiave. Di fatto, la valutazione dell’intera comunicazione captata è del tutto impossibile.

    Filtrare le comunicazioni lungo determinati collegamenti è semplice. Con concetti chiave si possono anche elaborare in modo specifico telefax e messaggi di posta elettronica. Anche una determinata voce può essere captata, se il sistema è addestrato a riconoscere le voci.(20) Per contro, il riconoscimento automatico di parole pronunciate da una qualsiasi voce non è ancora possibile con sufficiente precisione, stando a quanto è a conoscenza del relatore. Le possibilità di filtrare le comunicazioni sono inoltre limitate anche da altri fattori: la ridotta capacità dei computer, i problemi linguistici e soprattutto il numero esiguo di addetti all’analisi che possano leggere e valutare le notizie cifrate.

    Nella valutazione delle possibilità dei sistemi per filtrare le comunicazioni si deve anche tener conto del fatto che le piene possibilità tecniche di tale sistema d’intercettazione, che funziona secondo il principio dell’”aspiratore”, si ripartiscono su diverse temi. Parte delle parole chiave riguarda la sicurezza militare, parte il traffico di droga ed altre forme di criminalità internazionale, parte il mondo del commercio con i beni a duplice uso e parte il rispetto di un embargo. Alcuni concetti chiave riguardano anche l’economia, il che significa che le potenzialità del sistema si suddividono fra più settori. Una limitazione delle parole chiave ai settori rilevanti sotto il profilo economico sarebbe in conflitto con le esigenze della leadership politica dei servizi, e non si è mai verificata dalla fine della guerra fredda.(21)

    3.3.3. L’esempio del servizio d’informazione federale tedesco

    Il Dipartimento n. 2 del servizio d’informazione federale tedesco (BND) fornisce informazioni intercettando comunicazioni estere: tale attività è stata oggetto di una verifica da parte della Corte costituzionale tedesca. I dettagli resi pubblici nel corso del processo(22), insieme alle affermazioni rese dinanzi alla commissione ECHELON il 21.11.2000 dal coordinatore per i servizi segreti presso la Cancelleria federale Ernst Uhrlau, forniscono una panoramica delle potenzialità dei servizi d’informazione nell’intercettazione delle comunicazioni via satellite (fino al maggio 2001 l'intercettazione di comunicazioni estere via cavo da parte del BND non era autorizzata).

    Può essere che nei dettagli le possibilità di altri servizi d’informazione, tenendo conto dei diversi presupposti giuridici o del maggior numero di analisti, siano anche più elevate. In particolare, tenendo conto del traffico via cavo aumenta la probabilità statistica, ma non necessariamente il numero di traffici valutabili. Sostanzialmente, l’esempio del BND chiarisce al relatore in modo esemplare quali sono le possibilità e le strategie di cui dispongono i servizi d’informazione esteri nell’intercettazione delle comunicazioni, anche quando non le espongono apertamente.

    Il servizio d’informazione federale tenta, tramite il controllo strategico delle telecomunicazioni, di procurarsi informazioni dall’estero e sull’estero. A tal fine, si intercettano le comunicazioni via satellite con una serie di concetti chiave per la ricerca (che in Germania devono essere autorizzati preventivamente dalla cosiddetta commissione G10)(23). I flussi si strutturano come segue (dati dell’anno 2000): dei circa 10 milioni di comunicazioni internazionali/giorno da e verso la Germania, circa 800 000 avvengono tramite satellite; appena il 10% di queste (75 000) viene filtrato da un motore di ricerca. Secondo il relatore, questa limitazione non deriva dalla legge (teoricamente, almeno prima del processo dinanzi alla Corte costituzionale, sarebbe stato consentito il 100%), ma da altre restrizioni di carattere tecnico, ad esempio la ridotta capacità d’analisi.

    Anche il numero dei concetti-chiave gestibili è limitato tecnicamente e con riserva d’autorizzazione. Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale, oltre ai concetti meramente formali (collegamenti di stranieri o imprese straniere all’estero), si riportano 2 000 concetti in materia di proliferazione, 1 000 in materia di commercio di armamenti, 500 in materia di terrorismo e 400 in materia di narcotraffico. Per il terrorismo ed il narcotraffico, tuttavia, la procedura non si è rivelata particolarmente fruttuosa.

    Il motore di ricerca verifica se i telefax e i telex contengono concetti autorizzati. Un sistema di riconoscimento automatico delle parole non è attualmente possibile nei collegamenti vocali. Se i concetti non vengono reperiti, le richieste vengano automaticamente cestinate: non possono essere valutate in quanto non sussiste la base giuridica per farlo. Quotidianamente, si hanno circa 5 comunicazioni di utenti delle telecomunicazioni che rientrano nella tutela accordata dalla Costituzione tedesca. La linea strategica del servizio d’informazione federale mira a trovare le tessere del mosaico quali punti d’appoggio per ulteriori chiarimenti: esso non si prefigge assolutamente la sorveglianza assoluta delle comunicazioni estere. Secondo gli elementi a disposizione del relatore, ciò vale anche per l’attività di SIGINT di altri servizi d’informazione esteri.

    4.   La tecnica della comunicazione via satellite

    4.1.   Il ruolo dei satelliti per le comunicazioni

    Attualmente i satelliti per le comunicazioni costituiscono un elemento irrinunciabile della rete globale di telecomunicazioni e della diffusione di programmi televisivi e radiofonici nonché di servizi multimediali. Tuttavia, negli scorsi anni, nell’Europa centrale la quota del traffico via satellite sulle comunicazioni internazionali si è fortemente ridotta e va dallo 0,4 al 5%(24). Ciò è dovuto ai vantaggi offerti dai cavi in fibre ottiche, che possono assorbire molto più traffico, con una maggiore qualità di collegamento.

    Oggi le comunicazioni avvengono per via digitale anche in ambito vocale. La capacità dei collegamenti digitali via satellite si limita, per ogni trasponditore di satellite, a 1890 canali vocali con standard ISDN (64 kbits/sec). Per contro, su un’unica fibra ottica possono essere trasmessi, oggi, ben 241920 canali vocali con il medesimo standard. Ciò corrisponde ad un rapporto di 1:128!

    A ciò si aggiunga che la qualità dei collegamenti via satellite è inferiore a quella tramite cavi marini in fibre ottiche. Le perdite in termini di qualità, dovute ai lunghi tempi di transito dei segnali - varie centinaia di millisecondi - sono pressoché impercettibili in una normale trasmissione vocale, anche se il ritardo è avvertibile. Nei collegamenti via fax e negli scambi di dati che avvengono tramite una complessa “procedura handshaking”, il cavo presenta chiari vantaggi quanto alla sicurezza del collegamento. Tuttavia, al contempo solo il 15% della popolazione mondiale è connessa alla rete globale via cavo(25).

    Per determinate applicazioni, i sistemi satellitari sono quindi, a lungo termine, più vantaggiosi dei cavi. Alcuni esempi in ambito civile:

    Comunicazioni telefoniche e scambi di dati nazionali, regionali ed internazionali nelle aree con scarso flusso di comunicazioni, ossia laddove non varrebbe la pena attuare un collegamento via cavo, per mancanza di saturazione.
    Comunicazioni limitate nel tempo in caso di catastrofi, rappresentazioni, cantieri ecc.
    Missioni ONU in regioni con infrastruttura per le comunicazioni non adeguatamente sviluppata.
    Comunicazione economica flessibile/mobile con microstazioni radio di terra (V-SAT, cfr. infra).

    Questo spettro d’utilizzo dei satelliti nel campo delle comunicazioni è dovuto alle seguenti caratteristiche: l’irraggiamento di un unico satellite geostazionario può coprire quasi il 50% della superficie terrestre, anche le zone impraticabili. In questa regione viene coperto il 100% degli utenti, su terra, mare o nell’aria. I satelliti sono operativi in pochi mesi, indipendentemente dall’infrastruttura della località, sono più affidabili dei cavi e possono essere eliminati con meno dispendio.

    Vanno considerate negative le seguenti caratteristiche della comunicazione via satellite: i tempi di transito del segnale relativamente lunghi; la degradazione di propagazione; la durata di vita di 12-15 anni, inferiore a quella del cavo; la maggiore vulnerabilità nonché la facile intercettabilità.

    4.2.   Funzionamento di un collegamento via satellite(26)

    Le microonde, come già indicato in precedenza (cfr. capitolo 3), si raggruppano bene con le antenne corrispondenti: perciò si possono sostituire i cavi con ponti radio. Se le antenne di trasmissione e di ricezione non si situano sullo stesso livello, ma, come nel caso del globo terrestre, sulla superficie di una collina, l’antenna di ricezione “sparisce” dall’orizzonte, a causa della curvatura, a partire da una determinata distanza. Entrambe le antenne, a questo punto, non si “vedono” più: ciò accadrebbe, ad esempio, anche ad un ponte radio intercontinentale fra Europa ed USA. Le antenne dovrebbero situarsi su pilastri alti 1,8 km, in modo da poter creare un collegamento: ciò basta a rendere inattuabile tale ponte radio intercontinentale, a prescindere dall’attenuazione del segnale, a causa dell’aria e del vapore, lungo il percorso. Qualora si dovesse invece riuscire a creare nello spazio, a notevole altezza, una sorta di specchio in una “posizione fissa” per il ponte radio, si potrebbero superare, nonostante la curvatura terrestre, notevoli distanze, proprio come uno specchietto retrovisore consente di vedere dietro l’angolo. Il principio appena descritto viene realizzato con l’utilizzo dei cosiddetti satelliti geostazionari.

    4.2.1. Satelliti geostazionari

    Se un satellite, parallelamente all’Equatore, effettua in 24 ore un’orbita circolare intorno alla Terra, segue esattamente la rotazione del nostro pianeta. Visto dalla superficie terrestre, esso è immobile a circa 36 000 km di altezza – ha una posizione geostazionaria. La maggior parte dei satelliti per le comunicazioni e televisivi rientrano in questa categoria.

    4.2.2. Il percorso del segnale in un collegamento per le comunicazioni via satellite

    La trasmissione dei segnali via satellite si può descrivere nel modo riportato di seguito.

    Il segnale proveniente da una linea viene inviato al satellite da una stazione radio di terra con un’antenna parabolica, attraverso un ponte radio rivolto verso l’alto, il cosiddetto uplink. Il satellite riceve il segnale, lo amplifica e lo rinvia attraverso un ponte radio rivolto verso il basso, il cosiddetto downlink, ad un’altra stazione radio di terra. Da quest’ultima, il segnale torna ad una rete cablata.

    In caso di comunicazione mobile (GSM), il segnale viene trasmesso direttamente dall’unità mobile di comunicazione al satellite, da dove, tramite una stazione radio di terra, può essere nuovamente immesso in una linea, o essere direttamente ritrasmesso ad un’altra unità mobile.

    4.2.3. I più importanti sistemi di comunicazione via satellite esistenti

    La comunicazione proveniente dalle reti cablate accessibili al pubblico (non necessariamente statali) viene eventualmente trasmessa tramite sistemi satellitari di diversa ampiezza da e verso stazioni radio di terra in posizioni fisse, e viene poi nuovamente immessa nella rete cablata. Si distinguono sistemi satellitari:

    -   globali (ad esempio INTELSAT)

    -   regionali (continentali) (ad esempio EUTELSAT)

    -   nazionali (ad esempio ITALSAT)

    La maggior parte di questi satelliti si trova in una posizione geostazionaria; a livello mondiale, 120 società private gestiscono circa 1000 satelliti(27).

    Inoltre, per i paesi dell’estremo Nord vi sono satelliti dotati di un’orbita speciale ad elevata eccentricità (orbite russe di Molnyia), in cui i satelliti sono visibili all’utente nell’estremo Nord per più della metà del tempo di rotazione. Con due satelliti può essere ottenuta quindi in linea di principio una copertura regionale,(28) non attuabile da una posizione geostazionaria sopra l’Equatore. Nel caso dei satellitirussi di Molnyia, in servizio dal 1974 come satelliti di comunicazione (il prototipo è del 1964), tre satelliti con tempi di rotazione di 12 ore e distanti 120° l'uno dall'altro circumnavigano la Terra e garantiscono così una trasmissione continua di comunicazioni.(29)

    Inoltre, con il sistema INMARSAT che funziona globalmente vi è un sistema di comunicazione mobile, creato inizialmente per l’utilizzo in mare, con cui si possono realizzare in tutto il mondo comunicazioni via satellite. Detto sistema funziona anche con satelliti geostazionari.

    Il sistema satellitare che opera a livello mondiale, sulla base di diversi satelliti situati in orbite inferiori con sfasamento temporale, noto come IRIDIUM ha smesso di recente di funzionare per motivi economici, per mancanza di saturazione.

    Esiste inoltre un mercato in rapida evoluzione per i cosiddetti collegamenti VSAT (VSAT = very small aperture terminal). Si tratta di microstazioni radio di terra, con antenne di diametro compreso fra 0,9 e 3,7 m, utilizzate dalle aziende per esigenze specifiche (ad esempio videoconferenze) o da fornitori di servizi mobili per esigenze di collegamento limitate nel tempo (ad esempio riunioni). Nel 1996 erano attive nel mondo 200 000 microstazioni radio di terra. La Volkswagen AG gestisce 3 000 unità VSAT, la Renault 4 000, la General Motors 100 000 e la maggiore impresa europea di oli minerali 12 000. La comunicazione è libera se non è il cliente stesso a cifrarla(30).

    4.2.3.1. Sistemi satellitari globali

    Questi sistemi satellitari coprono l’intero globo grazie al posizionamento di vari satelliti nella zona atlantica, indiana e pacifica.

    INTELSAT(31)

    INTELSAT (International Telecomunications Satellite Organisation) è stata fondata nel 1964 quale autorità dotata di una struttura organizzativa analoga a quella delle Nazioni Unite e con l’obiettivo di gestire comunicazioni internazionali. Ne facevano parte gli operatori postali nazionali statali; oggi sono membri di INTELSAT 144 governi. Nel 2001 INTELSAT verrà privatizzata.

    Nel frattempo INTELSAT gestisce una flotta di 20 satelliti geostazionari, che collegano oltre 200 paesi, di cui affitta le prestazioni ai propri membri, i quali gestiscono le proprie stazioni di terra. Dal 1984 il Business Service (BS) di INTELSAT permette anche ai non membri (ad esempio società telefoniche, grandi imprese, multinazionali) di utilizzare i satelliti. INTELSAT offre, a livello globale, servizi in diversi settori quali la comunicazione, la televisione ecc. La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda C e Ku (cfr. infra).

    I satelliti INTELSAT sono i più importanti satelliti di comunicazione internazionali, che consentono la trasmissione della maggior parte delle comunicazioni internazionali via satellite.

    I satelliti coprono la zona dell’Oceano atlantico, indiano e pacifico (cfr. tabella, capitolo 5, 5.3).

    Sopra l’Oceano Atlantico ci sono 10 satelliti fra i 304° E e i 359° E, sopra l’Oceano Indiano 6 satelliti fra i 62° E e i 110,5° E, sopra l’Oceano Pacifico 3 satelliti fra i 174° E e i 180° E. L’intenso traffico sull’area atlantica è coperto da diversi satelliti singoli.

    INTERSPUTNIK(32)

    Nel 1971 9 paesi fondarono l’organizzazione internazionale di comunicazione via satellite INTERSPUTNIK, agenzia dell’ex Unione Sovietica, con un compito analogo a quello di INTELSAT. Oggi INTERSPUTNIK è un’organizzazione interstatale i cui membri possono essere governi di uno Stato: essa annovera 24 membri (fra cui la Germania) e circa 40 utenti (fra l’altro Francia e Regno Unito), rappresentati dalle loro amministrazioni postali o Telecom. Ha sede a Mosca.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda C e Ku (cfr. infra).

    I satelliti (Gorizont, Express, Express A della Federazione russa e LMI-1 dell’impresa comune Lockhead-Martin) coprono altresì l’intero globo: nell’area atlantica vi è 1 satellite, e ne è previsto un secondo; nell’area indiana vi sono 3 satelliti; nell’area del Pacifico ve ne sono 2 (cfr. tabella, capitolo 5, 5.3).

    INMARSAT(33)

    INMARSAT (Interim International Maritime Satellite) mette a disposizione dal 1979, con un sistema satellitare, comunicazioni mobili a livello mondiale via mare, aria e terra, nonché un sistema di emergenza radio. INMARSAT è nata da un’iniziativa della “International Maritime Organisation” quale organizzazione internazionale; nel frattempo, è stata privatizzata. Ha sede a Londra.

    Il sistema INMARSAT è formato da nove satelliti in orbite geostazionarie. Quattro di essi, appartenenti alla generazione INMARSAT-III, coprono l’intero globo sino ai territori estremi dei Poli. Ogni singolo satellite copre circa 1/3 della superficie terrestre; il loro posizionamento nelle quattro regioni oceaniche (Atlantico occidentale, Atlantico orientale, Pacifico, Indiano) consente una copertura totale. Nel contempo, ogni INMARSAT presenta anche un certo numero di “spot-beam”, che consentono il raggruppamento di energia in aree con un flusso di comunicazioni più intenso.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda L e Ku (cfr. infra, paragrafo 4.2.4.).

    PANAMSAT(34)

    PanAmSat è stata fondata nel 1988 come offerente commerciale di un sistema satellitare globale e ha sede negli USA. Nel frattempo PanAmSat può contare su una flotta di 21 satelliti, offrendo a livello mondiale, ma soprattutto negli USA, diverse prestazioni come collegamenti televisivi e via internet e telecomunicazioni.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda C e Ku. Dei 21 satelliti, 7 coprono lo spazio atlantico, 2 quello pacifico e 2 quello indiano. Le zone di copertura dei satelliti restanti riguardano l'America (settentrionale e meridionale). Per quanto concerne le comunicazioni in Europa i satelliti della PanAmSat svolgono un ruolo minore.

    4.2.3.2. Sistemi satellitari regionali

    Le zone di copertura dei sistemi satellitari regionali coprono singole regioni/continenti. Di conseguenza, le comunicazioni trasmesse tramite essi possono essere ricevute soltanto all’interno di queste regioni.

    EUTELSAT(35)

    EUTELSAT è stata fondata nel 1977 da 17 amministrazioni postali europee, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche dell’Europa nell’ambito della comunicazione satellitare e di appoggiare l’industria spaziale europea. Ha sede a Parigi e circa 40 Stati membri. Nel 2001 EUTELSAT sarà privatizzata.

    EUTELSAT gestisce 18 satelliti geostazionari, che coprono l’Europa, l’Africa e gran parte dell’Asia, e consentono il collegamento con l’America. I satelliti si situano fra i 12,5° O e i 48°E. EUTELSAT offre per lo più collegamenti televisivi (850 canali digitali ed analogici) e radiofonici (520 canali), ma serve anche alla comunicazione, soprattutto in ambito europeo (ivi inclusa la Russia): ad esempio, per videoconferenze, reti private di grandi imprese (fra l’altro, General Motors, Fiat), agenzie di stampa (Reuters, AFP), operatori di dati finanziari nonché servizi mobili di trasmissione dati.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda Ku.

    ARABSAT(36)

    ARABSAT è l’equivalente di EUTELSAT nel mondo arabo, ed è stata fondata nel 1976: ne sono membri 21 paesi arabi. I satelliti ARABSAT vengono utilizzati sia per la trasmissione televisiva che per la comunicazione.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene per lo più in banda C.

    PALAPA(37)

    Il sistema indonesiano PALAPA è attivo dal 1995 ed è l’equivalente di EUTELSAT nel Sud-Est asiatico. La sua zona di copertura comprende Malesia, Cina, Giappone, India, Pakistan ed altri paesi della regione.

    La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda C e Ku.

    4.2.3.3. Sistemi satellitari nazionali(38)

    Molti Stati, per soddisfare le esigenze nazionali, utilizzano propri sistemi satellitari con zone di copertura limitate.

    Il satellite di comunicazione francese TELECOM serve fra l’altro a collegare con la madrepatria i dipartimenti francesi di Africa e Sudamerica. La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda C e Ku.

    ITALSAT gestisce satelliti di comunicazione, che coprono l’intera penisola italiana con zone di copertura adiacenti e delimitate. Lo si riceve quindi soltanto in Italia. La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda Ku.

    AMOS è un satellite israeliano, la cui zona di copertura (“footprint”) copre il Medio Oriente. La trasmissione delle telecomunicazioni avviene in banda Ku.

    I satelliti spagnoli HISPASAT coprono Spagna e Portogallo (Ku-Spot) e veicolano i programmi televisivi spagnoli verso il Nordamerica e il Sudamerica.

    4.2.4. Ripartizione delle frequenze

    Per la ripartizione delle frequenze è competente l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per motivi logistici, si è suddiviso il globo in tre regioni, ai fini delle comunicazioni via radio:

    1. Europa, Africa, ex Unione Sovietica, Mongolia
    2. Nordamerica e Sudamerica nonché Groenlandia
    3. Asia, esclusi i paesi della regione 1, Australia e Pacifico del Sud

    Questa suddivisione acquisita storicamente è stata adottata ai fini della comunicazione satellitare e porta ad un accumulo di satelliti in determinate zone geostazionarie.

    Le principali bande di frequenza per la comunicazione via satellite sono:

    -   banda L (0,4 - 1,6 GHz) per la comunicazione satellitare mobile, ad es. tramite INMARSAT

    -   banda C (3,6 - 6,6 GHz) per stazioni radio di terra, ad es. tramite INTELSAT e altri satelliti di telecomunicazioni civili

    -   banda Ku (10 - 20GHz) per stazioni radio di terra, ad es. INTELSAT-Ku-Spot ed EUTELSAT

    -   banda Ka (20 - 46 GHz) per stazioni radio di terra, ad es. satelliti di comunicazioni militari (vedi capitolo 4, 4.3.)

    -   banda V (46 - 56 GHz) per microstazioni radio di terra (V-SAT).

    4.2.5. Zone di copertura dei satelliti (footprint)

    Per zona di copertura o “footprint” si intende la zona della Terra illuminata dall’antenna del satellite: può estendersi sino al 50% della superficie terrestre oppure essere limitata, a seguito del raggruppamento dei segnali, a piccoli “spot” a livello regionale.

    Quanto più è elevata la frequenza del segnale irradiato, tanto più si può raggruppare, e tanto più si riduce, di conseguenza, la zona di copertura. Il raggruppamento del segnale satellite irradiato in zone di copertura più minore estensione consente di aumentare la capacità del segnale. Quanto più la zona di copertura è limitata, tanto più forte può essere il segnale, e tanto più piccole le antenne di ricezione.

    Per un satellite INTELSAT,(39) si può illustrare brevemente questo principio come segue:


    1 Le zone di copertura dei satelliti INTELSAT sono ripartite in diversi “beam”:

    Il “Global-Beam” (G) di ogni satellite copre circa un terzo della superficie terrestre.

    Gli “Hemi-Beam” (H) coprono una superficie leggermente inferiore alla metà del “Global-Beam”. Gli “Zone-Beam” (Z) sono “spot” in determinate zone della Terra; sono più piccoli degli Hemi-Beams. Inoltre vi sono i cosiddetti Spot-Beam, ossia piccole e precise zone di copertura o impronte (cfr. infra).

    2

    3

    4


    Le frequenze della banda C si trovano nei Global-, Hemi- e Zone-Beams. Negli Spot-Beams si trovano le frequenze della banda Ku.

    4.2.6. Requisiti dimensionali per un’antenna di una stazione radio di terra

    Le antenne riceventi di terra sono antenne paraboliche di un diametro che va da 0,5 a 30 m. Lo specchio parabolico riflette tutte le onde in entrata e le raggruppa nel suo punto focale: in tale punto si trova il sistema di ricezione vero e proprio. Maggiore è la capacità del segnale nel punto di ricezione, inferiore sarà il diametro dell’antenna parabolica.

    Ai fini della ricerca condotta con questa relazione, è determinante che parte delle comunicazioni intercontinentali avvenga sulla banda C nei Global-Beam dei satelliti INTELSAT e di altri satelliti (ad es. INTERSPUTNIK), per la cui ricezione sono talvolta necessarie antenne satellitari dal diametro di circa 30 m (cfr. capitolo 5). Le antenne da 30 m erano necessarie anche per le prime stazioni d’intercettazione di satelliti per le comunicazioni, in quanto la prima generazione INTELSAT disponeva soltanto di Global-Beam e la trasmissione del segnale era molto meno sofisticata rispetto ad oggi. Queste parabole, con diametri che talvolta superano i 30 m, vengono ancora utilizzate, nelle rispettive stazioni, anche se non sono più necessarie tecnicamente (vedi anche capitolo 5, 5.2.3.).

    Le antenne tipiche, che sono oggi necessarie per la comunicazione INTELSAT nella banda C, hanno un diametro che varia da 13 a 20 m.

    Per gli spot Ku dei satelliti INTELSAT ma anche di altri satelliti (banda Ku di EUTELSAT, banda Ku di AMOS ecc.) sono necessarie antenne dal diametro compreso tra 2 e 15 m.

    Per le microstazioni radio di terra, che operano nella banda V ed il cui segnale può essere raggruppato maggiormente rispetto alla banda Ku, date le elevate frequenze, bastano diametri d’antenna che variano da 0,5 a 3,7 m (ad es. VSAT di EUTELSAT o INMARSAT).

    4.3.   Comunicazione satellitare a fini militari

    4.3.1. Aspetti generali

    Anche nel settore militare, i satelliti di comunicazione svolgono un ruolo importante. Molti paesi, tra cui gli USA, il Regno Unito, la Francia e la Russia, gestiscono propri satelliti geostazionari per le comunicazioni militari, con il cui aiuto è possibile una comunicazione globale a prescindere da altri vettori. Con le loro 32 posizioni orbitali circa, gli Stati Uniti hanno installato in media un satellite ogni 10°. In parte, però, si fa ricorso a satelliti geostazionari commerciali anche per le comunicazioni militari.

    4.3.2. Frequenze impiegate a fini militari

    Le bande di frequenza, nel cui ambito si svolgono le comunicazioni militari, si trovano nello spettro fra 4 GHz e 81 GHz. Bande tipicamente impiegate dai satelliti per comunicazioni di tipo militare sono la banda X (SHF) 3-30 GHz e la banda KA (EHF) 20-46 GHz.

    4.3.3. Portata delle stazioni riceventi

    Per quanto concerne le stazioni riceventi impiegate, si deve fare una differenza tra stazioni mobili, che possono avere dimensioni di pochi decimetri, e stazioni fisse che, di norma, non superano un diametro di 11 m. Esistono tuttavia due tipi di antenne (per la ricezione di satelliti DSCS) con un diametro di 18 m.

    4.3.4. Esempi di satelliti per comunicazioni a fini militari

    Il programma USA MILSTAR (Military Strategy, Tactical and Relay Satellite System), che nel complesso gestisce 6 satelliti geostazionari, consente alle forze armate statunitensi di comunicare tra loro con piccoli apparecchi trasmittenti, aerei, navi e man-pack, nonché globalmente a livello di comando. Mediante il collegamento dei satelliti tra loro si mantiene la disponibilità globale anche quando non sono funzionanti tutte le stazioni di terra fuori dall’America.

    Il DSCS (Defense Satellite Communications System) consente anche una comunicazione globale con 5 satelliti geostazionari. Il sistema di comunicazione viene utilizzato dai servizi militari degli Stati Uniti, nonché dalle autorità governative.

    Il sistema satellitare britannico usato a fini militari SKYNET è anch’esso disponibile a livello globale.

    Il sistema francese SYRACUSE e il sistema italiano SICRAL, nonché il sistema spagnolo, vengono convogliati sui satelliti per le comunicazioni civili nazionali come „passeggeri“ e mettono a disposizione una comunicazione militare sulla banda X, che comunque è limitata a livello regionale.

    I russi garantiscono, attraverso trasponditori sulla banda X dei satelliti Molnyia, la comunicazione delle loro forze armate.

    La NATO gestisce i propri satelliti di comunicazione (NATO IIID, NATO IVA e IVB). I satelliti trasmettono messaggi parlati, telex e dati tra le diverse unità militari.

    5.   La prova indiziale dell’esistenza di almeno un sistema globale d’intercettazione

    5.1.   Perché una prova indiziale

    Naturalmente, i servizi segreti non espongono i dettagli del loro lavoro: non vi sono quindi dichiarazioni ufficiali dei servizi d’informazione estera degli Stati UKUSA circa il fatto che essi gestiscano congiuntamente un sistema globale d’intercettazione. Si deve quindi procedere raccogliendo il maggior numero possibile di indizi che possano fornire una prova convincente.

    A questo riguardo, la catena di indizi si compone di tre elementi:

    - la prova che negli Stati UKUSA i servizi d’informazione intercettano le comunicazioni private e commerciali;
    - la prova che in determinate regioni della Terra, in considerazione del funzionamento del sistema satellitare di comunicazione civile, sono reperibili stazioni d’intercettazione gestite da uno degli Stati UKUSA;
    - la prova che vi è un raggruppamento dei servizi d’informazione di questi Stati che va ben oltre la collaborazione consueta. Che ciò si spinga sino a far sì che i partner accettino mandati d’intercettazione e che il materiale grezzo intercettato venga loro trasmesso direttamente, senza analisi propria, è irrilevante ai fini della dimostrazione dell’esistenza di tale struttura. Questo quesito è pertinente solo qualora si vogliano chiarire i rapporti gerarchici all’interno di tale raggruppamento.
    5.1.1. La prova dell’attività d’intercettazione dei servizi d’informazione esteri

    Perlomeno nelle democrazie, i servizi d’informazione operano sulla base di leggi che ne descrivono scopi e/o poteri. Se ne evince agevolmente che in molti di questi Stati vi sono servizi che intercettano le comunicazioni civili: ciò vale anche per i cinque cosiddetti Stati UKUSA, che gestiscono tutti questi servizi. Per ognuno di questi Stati è superfluo addurre ulteriori prove del fatto che essi intercettano le comunicazioni in entrata e in uscita dal paese. Nelle comunicazioni via satellite, dal proprio territorio si può anche intercettare parte dei flussi di notizie destinati a riceventi all’estero: in tutti e cinque gli Stati UKUSA, ai servizi non sono frapposte limitazioni giuridiche in tal senso. Dalla logica interna del metodo di controllo strategico delle comunicazioni con l’estero e dal suo scopo, in parte pubblico, risulta inevitabile che i servizi agiscano in tal modo.(40)

    5.1.2.   La prova dell’esistenza di stazioni nelle aree geograficamente rilevanti

    La sola limitazione al tentativo di elaborare a livello mondiale una sorveglianza della comunicazione via satellite è dovuta alla tecnica di questa comunicazione. Non vi è alcuna località da cui si possano captare tutti i flussi via satellite a livello mondiale (cfr. capitolo 4, 4.2.5).

    Un sistema d’intercettazione globale potrebbe essere creato a tre condizioni:

    - il gestore ha un proprio territorio statale in tutte le parti del mondo rilevanti a tal fine;
    - il gestore ha, in tutte le parti del mondo rilevanti a tal fine, in parte un territorio proprio, nonché un diritto d’ospite nelle altre regioni del mondo, e può gestirvi o coutilizzare stazioni;
    - il gestore è un raggruppamento di servizi d’informazione di vari Stati e gestisce il sistema nelle parti del mondo rilevanti.

    Nessuno degli Stati UKUSA potrebbe gestire un sistema globale. Gli USA, perlomeno formalmente, non hanno colonie. Il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, a loro volta, non esercitano alcuna sovranità territoriale al di fuori dei confini nazionali strictu sensu. Neppure il Regno Unito potrebbe gestire da solo un sistema globale d’intercettazione (cfr. capitolo 6).

    5.1.3.   La prova della stretta collaborazione fra servizi d’informazione

    Viceversa, non è chiarito pubblicamente se e come gli Stati UKUSA collaborino nell’ambito dei servizi d’informazione. In genere, una collaborazione dei servizi avviene bilateralmente e sulla base dello scambio di materiale analizzato. Un raggruppamento multilaterale è già di per sé assai inconsueto; se vi si aggiunge lo scambio regolare di materiale grezzo, ne emerge una qualità del tutto nuova. L’esistenza di un raggruppamento di questo tipo può essere dimostrata soltanto con indizi.

    5.2.   Come riconoscere una stazione d’intercettazione per comunicazioni via satellite

    5.2.1.   Criterio 1: l’accessibilità dell’impianto

    Gli impianti delle poste, delle radio o degli istituti di ricerca dotati di grandi antenne sono accessibili perlomeno ai visitatori su richiesta, contrariamente a quelli delle stazioni d’intercettazione. Formalmente, essi vengono per lo più gestiti da militari, che procedono anche tecnicamente almeno ad una parte dell’intercettazione. Ad esempio, negli USA le stazioni sono gestite, insieme alla NSA, dal Naval Security Group (NAVSECGRU), dall’United Statés Army Intelligence and Security Command (INSCOM) o dall’Air Intelligence Agency dell’US Airforce (AIA). Quanto alle stazioni britanniche, è il servizio d’informazione nazionale GCHQ a gestire gli impianti, insieme alla Royal Airforce britannica (RAF). Questo accordo consente una rigorosa sorveglianza militare dell’impianto e contribuisce nel contempo al suo occultamento.

    5.2.2.   Criterio 2: il tipo di antenna

    Negli impianti che soddisfano il criterio 1 si possono reperire diversi tipi di antenne, la cui struttura si differenzia. La loro forma fornisce informazioni sullo scopo dell’impianto: ad esempio, si utilizzano configurazioni circolari di antenne ad asta alte, con diametro ampio (cosiddette “antenne del tessitore”), per individuare l’orientamento dei segnali radio. Analogamente, configurazioni anulari di antenne a forma di rombo (cosiddette antenne “pusher”) soddisfano lo stesso obiettivo. Le antenne destinate alla ricezione da ogni direzione o le antenne direzionali, che hanno l’aspetto di antenne televisive gigantesche, servono ad intercettare segnali radio non direzionati.Viceversa, per la ricezione di segnali satellitari si utilizzano esclusivamente antenne paraboliche. Se le antenne paraboliche sono all’aperto, conoscendone ubicazione, inclinazione (elevazione) e angolo goniometrico (azimut) si può calcolare quale satellite viene ricevuto. Ciò sarebbe possibile a Morwenstow (Regno Unito) o a Yakima (USA) o Sugar Grove (USA). Tuttavia, le antenne paraboliche sono per lo più nascoste sotto rivestimenti bianchi di forma rotondeggiante, i cosiddetti radomi, che servono a proteggerle e, al tempo stesso, ad occultarne l’orientamento.

    Se si trovano antenne paraboliche o radomi sul terreno di una stazione d’intercettazione, senz’altro vi si captano segnali satellitari. Peraltro, non è ancora chiaro di che tipo di segnali si tratti.

    5.2.3.   Criterio 3: le dimensioni dell’antenna

    Le antenne di ricezione satellitare in un impianto che soddisfi il criterio 1 possono essere destinate a diversi obiettivi:

    -   stazioni di ricezione per satelliti per le comunicazioni militari

    -   stazioni di ricezione per satelliti spia (immagini, radar)

    -   stazioni di ricezione per satelliti SIGINT

    -   stazioni di ricezione per l’intercettazione di satelliti per le comunicazioni civili

    Dall’esterno non è chiaro lo scopo delle antenne/radomi. Peraltro, si può in parte evincere la funzione delle antenne dal loro diametro. In relazione ai satelliti per le comunicazioni civili, i cosiddetti “global beam”, nella banda C della comunicazione civile internazionale via satellite, esistono misure minime tecnicamente fissate. Nella prima generazione di satelliti di questo tipo, erano necessarie antenne aventi un diametro di circa 25-30 m, mentre oggi bastano 15-18 m. Il filtraggio automatico dei segnali intercettati tramite computer consente una qualità del segnale ottimale, per cui, ai fini dell’intercettazione, si sceglie la grandezza d’antenna al limite superiore della gamma.

    Anche per la comunicazione militare esistono nelle centrali di comando due tipi di antenne, con un diametro di circa 18 m (AN/FSC-78 e AN/FSC-79). La maggior parte delle antenne per le comunicazioni militari ha tuttavia un diametro molto più piccolo, in quanto devono essere trasportabili (stazioni tattiche).

    Nelle stazioni terrestri dei satelliti SIGINT sono necessarie solo antenne piccole, vista la struttura del segnale rinviato alla stazione (elevata concentrazione e alta frequenza). Ciò vale anche per le antenne che ricevono segnali da satelliti di spionaggio.

    Qualora in un impianto si trovino almeno due antenne satellitari più grandi di 18 m, è certo che si procede all’intercettazione di comunicazioni civili. Nel caso di una stazione che ospita forze militari USA, una delle antenne può anche servire a scopi militari.

    5.2.4.   Criterio 4: attestazioni ufficiali

    Per alcune stazioni vengono fornite descrizioni esatte dei compiti a livello ufficiale. Si considerano fonti ufficiali le informazioni governative e le informazioni fornite dalle unità militari. Fissato questo criterio, non sono necessari gli altri criteri citati per classificare una stazione quale stazione d’intercettazione delle comunicazioni civili.

    5.3.   Riscontri accessibili al pubblico su stazioni d’intercettazione note

    5.3.1. Metodi

    Per appurare quali stazioni soddisfino i criteri indicati al Capitolo 5.2 e facciano parte del sistema d’intercettazione globale e quali siano i loro compiti, si sono consultati la letteratura pertinente, in parte contradditoria (Hager(41), Richelson(42), Campbell(43)), documenti derubricati(44), la homepage della Federation of American Scientists(45) nonché le homepage degli utenti(46) (NSA, AIA, u.a.) ed altre pubblicazioni Internet. Per la stazione neozelandese di Waihopai, esiste una descrizione ufficiale dei compiti da parte del governo del paese(47). Inoltre, si sono registrate le zone di copertura dei satelliti per comunicazioni, si sono calcolate le dimensioni d’antenna necessarie e le si è riportate sulle cartine del globo con le possibili stazioni.

    5.3.2. Analisi esatta

    Per l’analisi valgono i seguenti principi della fisica della comunicazione via satellite (cfr. anche capitolo 4):

    -   Un’antenna per satellite può registrare soltanto ciò che si trova all’interno della zona di copertura in cui si situa. Per poter ricevere comunicazioni che avvengono principalmente nella banda C e Ku, un’antenna deve situarsi entro le zone di copertura che contengono la banda C o Ku.

    -   Per ogni Global-Beam è necessaria un’antenna per satellite, anche se i beam di due satelliti si sovrappongono.

    -   Se un satellite dispone di più zone di copertura rispetto al semplice Global-Beam, il che è tipico delle attuali generazioni di satelliti, con un’unica antenna satellitare non è più possibile registrare l’intera comunicazione effettuata tramite questo satellite, poiché una sola antenna satellitare non può rientrare in tutte le zone di copertura del satellite stesso. Per captare gli Hemi-Beam ed il Global-Beam di un satellite sono quindi necessarie due antenne satellitari in ubicazioni diverse (cfr. la raffigurazione delle zone di copertura nel capitolo 4). Se si vengono ad aggiungere altri beam (Zone-Beam e Spot-Beam), sono necessarie ulteriori antenne. Diversi beam di un satellite che si sovrappongano possono in via di principio essere captati da un’antenna satellitare, in quanto è tecnicamente possibile separare alla ricezione diverse bande di frequenza, ciò comporta tuttavia un peggioramento del rapporto segnale/rumore.

    Valgono inoltre i requisiti di cui al Capitolo 5.2: la non accessibilità degli impianti, in quanto sono gestiti da militari(48) il fatto che per la ricezione dei segnali via satellite sono necessarie antenne paraboliche ed il fatto che le dimensioni delle antenne per satelliti destinate a captare la banda C del Global-Beam per la prima generazione INTELSAT devono essere di almeno 30 m, e per le generazioni successive devono superare i 15-18 m. Le descrizioni ufficiali delle mansioni per una parte delle stazioni sono state utilizzate come prova del ruolo delle stesse.

    5.3.2.1. Il parallelismo fra l’evoluzione INTELSAT e la costruzione di stazioni

    Un sistema d’intercettazione globale deve progredire parallelamente alle comunicazioni. Di conseguenza, con l’inizio delle comunicazioni via satellite bisogna procedere alla creazione di stazioni, e con l’introduzione di nuove generazioni di satelliti all’installazione di nuove stazioni nonché alla fabbricazione di nuove antenne per satelliti che corrispondano alle rispettive esigenze. Il numero delle stazioni e delle antenne per satelliti deve crescere allorché ciò è necessario per la registrazione delle comunicazioni.

    Viceversa, il fatto che si creino nuove stazioni e si costruiscano nuove antenne satellitari laddove si formano nuove zone di copertura, non è un caso, ma può essere considerato un indizio della presenza di una stazione d’intercettazione delle comunicazioni.

    Poiché i satelliti INTELSAT sono stati i primi satelliti per le comunicazioni, che fra l’altro hanno coperto l’intero globo, è logico che l‘installazione e l’ampliamento di stazioni vengano effettuati con le generazioni INTELSAT.

    La prima generazione globale

    Già nel 1965 il primo satellite INTELSAT (Early Bird) è stato posto in orbita geostazionaria. La sua capacità di trasmissione era ancora ridotta e la sua zona di copertura si estendeva solo all’emisfero Nord.

    Con le generazioni INTELSAT II e III, entrate in funzione nel 1967 e 1968, si è raggiunta per la prima volta una copertura globale. I Global-Beam dei satelliti coprivano il settore atlantico, pacifico ed indiano: non vi erano ancora le zone di copertura più piccole. Per captare le intere comunicazioni erano quindi necessarie tre antenne satellitari. Poiché due dei Global-Beam si sovrapponevano sopra il territorio europeo, in quest’area una stazione dotata di due antenne satellitari di diverso orientamento poteva captare le zone di copertura globali di due satelliti.

    Prima generazione di satelliti INTELSAT globali

    Agli inizi degli anni ‘70 è stata fondata Yakima nella parte nordoccidentale degli Stati Uniti, nel 1972/73 Morwenstow nell’Inghilterra meridionale. Yakima era dotata a suo tempo di una grande antenna (orientata verso il Pacifico), Morwenstow aveva due grandi antenne (una puntata sull’Atlantico, una sull’Oceano Indiano). L’ubicazione delle due stazioni consentiva di captare l’intera comunicazione.

    La seconda generazione globale

    La seconda generazione di satelliti INTELSAT (IV e IVA) è stata sviluppata negli anni Settanta ed è stata messa in orbita geostazionaria (1971 e 1975). I nuovi satelliti, che a loro volta garantivano una copertura globale e disponevano di un numero molto maggiore di canali di comunicazione a distanza (4000 – 6000), erano dotati, oltre che di Global-Beam, anche di Zone-Beam nell’emisfero settentrionale (cfr. capitolo 4). Uno Zone-Beam copriva la parte orientale degli USA, uno la parte occidentale, uno l’Europa occidentale ed uno l’Asia orientale. Non era quindi più possibile captare l’intera comunicazione con due stazioni dotate di tre antenne satellitari. L’esistente stazione di Yakima poteva coprire lo Zone-Beam della parte occidentale degli USA, e Morwenstow lo Zone-Beam sopra l’Europa. Per captare gli altri due Zone-Beams si sono rese necessarie una stazione negli USA orientali ed una nell’area dell’Asia orientale.

    Seconda generazione di satelliti INTELSAT globali

    Alla fine degli anni Settanta è stata costituita la base di Sugar Grove nell’Est degli USA (la stazione esisteva già per intercettare le comunicazioni russe); essa è entrata in funzione nel 1980. Alla fine degli anni Settanta è stata anche fondata la stazione di Hong Kong.

    Con queste quattro stazioni - Yakima, Morwenstow, Sugar Grove ed Hong Kong - negli anni Ottanta si è reso possibile un sistema globale d’intercettazione delle stazioni INTELSAT.

    I successivi satelliti INTELSAT, con Zone-Beam e Spot-Beam oltre ai Global-Beam ed Hemi-Beam, hanno rese necessarie ulteriori stazioni in diverse regioni del mondo. A questo riguardo, è molto difficile, sulla base delle informazioni finora disponibili, documentare un nesso fra la costruzione di ulteriori stazioni e l’installazione di altre antenne satellitari.

    Poiché è inoltre assai difficile avere accesso ad informazioni sulle stazioni, non è agevole determinare con precisione quali satelliti vengono captati da quali Beam, e di quale stazione. Peraltro, si può constatare in quali Beam si situano le stazioni note.

    5.3.2.2. La copertura globale tramite stazioni che intercettano chiaramente i satelliti per le comunicazioni

    Oggigiorno, la comunicazione satellitare globale è garantita da satelliti di INTELSAT, INMARSAT e INTERSPUTNIK. La ripartizione in tre zone di copertura (settori indiano, pacifico ed atlantico) è mantenuta, come nelle prime generazioni di satelliti.

    In ognuna delle zone di coperutra si trovano stazioni per cui valgono i criteri che contraddistinguono le stazioni d’intercettazione:

    Satelliti sull’Oceano Indiano:

    INTELSAT 604 (60°E), 602 (62°E), 804 (64°E), 704 (66°E)

    EXPRESS 6A (80°E)

    INMARSAT settore indiano

    Geraldton, Australia

    Pine Gap, Australia

    Morwenstow, Inghilterra

    Menwith Hill, Inghilterra
    INTELSAT APR1 (83°), APR-2 (110,5°)

    Geraldton, Australia

    Pine Gap, Australia

    Misawa, Giappone

    Satelliti sull’Oceano Pacifico:

    INTELSAT 802 (174°), 702 (176°), 701 (180°)

    GORIZONT 41 (130°E), 42 (142°E), LM-1 (75°E)

    INMARSAT settore pacifico

    Waihopai, Nuova Zelanda

    Geraldton, Australia

    Pine Gap, Australia

    Misawa, Giappone

    Yakima, USA – solo Intelsat ed Inmarsat

    Satelliti sull’Oceano Atlantico:

    INTELSAT 805 (304,5°), 706 (307°), 709 (310°)

    601 (325,5°), 801 (328°), 511(330,5°), 605 (332,5°), 603 (335,5°), 705 (342°)

    EXPRESS 2 (14°W), 3A (11°W)

    INMARSAT settore atlantico

    Sugar Grove, USA

    Sabana Seca, Puerto Rico

    Morwenstow, Inghilterra

    Menwith Hill, Inghilte

    INTELSAT 707 (359°)

    Morwenstow, Inghilterra

    Menwith Hill, Inghilterra

    Da ciò risulta la possibilità di un sistema globale d’intercettazione delle comunicazioni.

    Vi sono inoltre altre stazioni per cui il criterio delle dimensioni d’antenna non vale e per cui non esistono altre prove univoche, ma che possono far parte del sistema globale d’intercettazione. Con tali stazioni si potrebbero ad esempio captare gli Zone-Beam o gli Spot-Beam di satelliti i cui Global-Beam vengano intercettati da altre stazioni, o per i cui Global-Beam non siano necessarie grandi antenne satellitari.

    5.3.2.3. Le stazioni nei dettagli

    Nella descrizione dettagliata delle stazioni si distingue fra stazioni che intercettano chiaramente satelliti per le comunicazioni (criteri del capitolo 5.2) e stazioni il cui compito non può essere sicuramente provato ricorrendo ai suddetti criteri.

    5.3.2.3.1. Stazioni per l’intercettazione di satelliti per le comunicazioni

    I criteri descritti al capitolo 5.2, che possono essere ritenuti indizi della presenza di una stazione d’intercettazione di satelliti per comunicazioni, valgono per le seguenti stazioni:

    Yakima, USA (120°O, 46°N)

    La stazione è stata fondata negli anni ‘70, contemporaneamente alla prima generazione di satelliti. Dal 1995, la Air Intelligence Agency (AIA) si trova in loco con il 544° Intelligence Group (Distaccamento 4). Nella stessa località è stazionato il Naval Security Group (NAVSECGRU). Sul territorio sono installate 6 antenne satellitari, sulle cui dimensioni non si può dedurre nulla dalle fonti. Hager descrive tali antenne come di grandi dimensioni, e ne indica l’orientamento sui satelliti Intelsat sopra il Pacifico (2 antenne satellitari) e sopra l’Atlantico, così come l’orientamento sui satelliti Inmarsat 2.

    La data di fondazione di Yakima, contemporanea alla prima generazione di satelliti Intelsat, nonché la descrizione generale del mandato del 544° Intelligence Group sembrano confermare il ruolo svolto dalla stazione nel sistema globale di sorveglianza delle comunicazioni. Un ulteriore indizio è la prossimità di Yakima ad una normale stazione satellitare ricevente, sita 100 miglia a nord.

    Sugar Grove, USA (80°O, 39°N)

    Sugar Grove è stata fondata contemporaneamente all’entrata in funzione della seconda generazione di satelliti Intelsat, alla fine degli anni Settanta. Qui sono stazionati il NAVSECGRU nonché l’AIA con il 544° Intelligence Group (Distaccamento 3). Secondo indicazioni di vari autori, la stazione dispone di 10 antenne satellitari, tre delle quali superano i 18m (18,2 m, 32,3 m e 46 m) e sono quindi chiaramente destinate all’intercettazione di satelliti per comunicazioni. Un compito del Distaccamento 3 del 544° IG presso la stazione è mettere a disposizione “Intelligence Support” per la raccolta di informazioni dei satelliti per comunicazioni da parte delle stazioni di campo della Navy.(49)

    Inoltre, Sugar Grove si trova in prosimità (60 miglia) della normale stazione satellitare ricevente di Etam.

    Sabana Seca, Puerto Rico (66°O, 18°N)

    Nel 1952 il NAVSECGRU è stato stazionato a Sabana Seca; dal 1995 vi si trova anche l’AIA con il 544° IG (Distaccamento 2). La stazione ha perlomeno un’antenna satellitare dal diametro di 32 m e 4 altre antenne satellitari più piccole.

    Secondo indicazioni ufficiali, compito della stazione è l’elaborazione delle comunicazioni satellitari (“performing satellite communication processing”), la fornitura di “cryptologic and communications service” nonché il supporto a compiti svolti dalla Marina USA e dal Dipartimento della Difesa (fra l’altro la raccolta di informazioni COMSAT (dalla descrizione del 544° IG)). In futuro, Sabana Seca dovrebbe divenire la prima stazione da campo per l’analisi e l’elaborazione di comunicazioni satellitari.

    Morwenstow, Inghilterra (4°O, 51°N)

    Morwenstow è stata fondata, come Yakima, contemporaneamente alla prima generazione di satelliti Intelsat, agli inizi degli anni Settanta: la gestisce il servizio d’informazione britannico (GCHQ). A Morwenstow si trovano circa 21 antenne satellitari, tre delle quali con un diametro di 30 m; non vi sono indicazioni sulle dimensioni delle altre antenne.

    Non vi sono indicazioni ufficiali circa il compito della stazione: le dimensioni ed il numero delle antenne satellitari nonché la loro ubicazione, a soli 110 km dalla stazione Telecom di Goonhilly, non lasciano dubbi circa la sua funzione quale stazione d’intercettazione di satelliti per comunicazioni.

    Menwith Hill, Inghilterra (2°O, 53°N)

    Menwith Hill è stata fondata nel 1956, e nel 1974 erano già presenti 8 antenne satellitari. Nel frattempo, le antenne satellitari sono diventate circa 30, 12 delle quali circa hanno un diametro superiore ai 20 m. Almeno una delle grosse antenne, ma certo non tutte, è un’antenna ricevente per comunicazioni militari (AN/FSC-78). A Menwith Hill operano congiuntamente britannici ed americani. Per parte USA vi operano il NAVSECGRU, l’AIA (451° IOS) nonché l’INSCOM, che detiene il comando della stazione. Il terreno su cui si trova Menwith Hill appartiene al ministero della Difesa britannico ed è dato in locazione agli USA. Secondo indicazioni ufficiali, compito di Menwith Hill è “to provide rapid radio relay and to conduct communications research” (“fornire comunicazioni radio rapide e svolgere ricerche sulle comunicazioni”). Secondo indicazioni di Richelson e della Federation of American Scientists, si tratta sia di una stazione di terra sia per satelliti spia che di una stazione di intercettazione per satelliti russi per le comunicazioni.

    Geraldton, Australia (114°E, 28°S)

    La stazione esiste dall’inizio degli anni Novanta: è sotto la direzione dei servizi segreti australiani (DSD); britannici che a suo tempo erano stazionati ad Hong Kong (cfr. supra) fanno ora parte del personale della stazione. Quattro antenne satellitari delle stesse dimensioni (diametro di circa 20 m) sono orientate, secondo indicazioni di Hager, su satelliti posti sopra l’Oceano Indiano e su satelliti sopra il Pacifico.

    Secondo indicazioni di un esperto, fornite sotto giuramento dinanzi al parlamento australiano, a Geraldton si intercettano satelliti per comunicazioni civili.(50)

    Pine Gap, Australia (133°E, 23°S)

    La stazione di Pine Gap è stata creata nel 1966, ed è diretta dal servizio segreto australiano (DSD); circa la metà delle 900 persone della stazione si compone di americani della CIA e del NAVSECGRU.(51)

    Pine Gap ha 18 antenne satellitari, di cui una con diametro di circa 30 m ed una di circa 20. Secondo indicazioni ufficiali nonché di vari autori, la stazione è sin dall’inizio stazione di terra per satelliti SIGINT. Di qui si controllano ed orientano diversi satelliti di spionaggio e se ne ricevono, elaborano ed analizzano i segnali. Le grandi antenne sembrano comprovare anche l’intercettazione di satelliti per comunicazioni, in quanto i satelliti SIGINT non richiedono l’impiego di grandi antenne satellitari. Fino al 1980, gli australiani erano esclusi dal Dipartimento di Analisi dei segnali; da allora, essi hanno libero accesso a tutte le strutture ad eccezione del Dipartimento nazionale di crittografia degli americani.

    Misawa, Giappone (141°E, 40°N)

    La stazione di Misawa è stata costruita per un’antenna HFDF nel 1948: vi sono giapponesi ed americani. Da parte USA, vi si trovano il NAVSECGRU, l’INSCOM nonché alcuni gruppi dell’AIA (544° IG, 301° IS). Sul terreno si trovano circa 14 antenne satellitari, alcune delle quali hanno un diametro di circa 20 m (stima). Misawa funge ufficialmente da “Cryptology Operations Center”. Secondo indicazioni di Richelson, con l’ausilio di Misawa si intercettano i satelliti russi Molnyia nonché altri satelliti russi per le comunicazioni.

    Waihopai, Nuova Zelanda (173°E, 41°S)(52)

    Waihopai esiste dal 1989; da allora vi è una grande antenna di 18 m di diametro, e successivamente ne è stata installata una seconda. Secondo Hager, le antenne sono orientate su Intelsat 701 sopra il Pacifico. Compito di Waihopai è, secondo le indicazioni ufficiali del GCSB (General Communications Security Bureau), intercettare i satelliti per le comunicazioni, nonché decifrare e rielaborare i segnali(53).

    Visto che la stazione dispone solo di due antenne satellitari, i servizi segreti neozelandesi possono intercettare solo una piccola parte delle comunicazioni nell’area del Pacifico. La stazione ha senso quindi solo in collegamento con un’altra stazione nella stessa area. Hager parla spesso di stazione di Waihopai “sorella” della stazione di Geraldton in Australia(54).

    Hong Kong (22°N, 114°E)

    La stazione è stata fondata alla fine degli anni Settanta congiuntamente alla seconda generazione INTELSAT, e dotata di grandi antenne satellitari. Non vi sono indicazioni circa le loro dimensioni esatte. Nel 1994 è iniziato lo smantellamento della stazione di Hong Kong, e le antenne sono state portate in Australia. Non è chiaro quale stazione abbia rilevato i compiti di Hong Kong: Geraldton, Pine Gap o Misawa in Giappone.

    I compiti sono stati probabilmente ripartiti fra diverse stazioni.

    5.3.2.3.2. Altre stazioni

    La funzione delle seguenti stazioni non può essere illustrata chiaramente con l’aiuto dei suddetti criteri:

    Leitrim, Canada (75°O, 45°N)

    Leitrim fa parte di un programma di scambio fra unità militari USA e canadesi: perciò, secondo indicazioni della Marina USA, vi sono di istanza circa 30 persone. Nel 1985 è stata installata la prima di 4 antenne satellitari, le due maggiori delle quali hanno un diametro di circa 12 m soltanto (stima).

    Secondo indicazioni ufficiali, compito della stazione è il “Cryptologic rating” e l’intercettazione delle conversazioni diplomatiche.

    Bad Aibling, Germania (12°E, 47°N)

    Nella stazione, che si trova in prossimità di Bad Aibling, lavorano attualmente circa 750 americani. Vi sono di stanza l’INSCOM (66° IG, il 718 IG), che detiene il comando, il NAVSECGRU, nonché diversi gruppi dell’AIA (402° IG, 26° IOG). Vi si trovano 14 antenne satellitari, di cui nessuna superiore ai 18 m. Secondo indicazioni ufficiali, Bad Aibling ha i seguenti compiti: “Rapid Radio Relay and Secure Commo, Support to DoD and Unified Commands, Medium and Longhand Commo HF& Satellite, Communication Physics Research, Test and Evaluate Commo Equipment”. Secondo Richelson, è una stazione di terra per satelliti SIGINT e una stazione di intercettazione per satelliti russi per le comunicazioni. Il 30 settembre 2002 la stazione deve venir chiusa in base ad una decisione del Dipartimento della difesa. Il personale deve venir ripartito fra altre unità(55).

    Ayios Nikolaos, Cipro (32°E, 35°N)

    Ayios Nikolaos, a Cipro, è una stazione britannica. I compiti della stazione, dotata di 14 antenne satellitari, di dimensioni ignote, sono ripartite fra due unità, il “Signals Regiment Radio” e la “Signals Unit” (RAF).

    L’ubicazione di Agios Nikolaos in prossimità degli Stati arabi ed il fatto che essa sia l’unica stazione all’interno di alcune zone di copertura (Spot-Beam) in questo settore provano la rilevanza del suo ruolo quanto alla raccolta d’informazioni.

    Shoal Bay, Australia (134°E, 13°S)

    Shoal Bay è una stazione gestita solo dai servizi d’informazione australiani: dovrebbe avere 10 antenne satellitari, le cui dimensioni non sono meglio descritte. Quanto alle antenne per satelliti che compaiono nelle foto, le 5 più grandi hanno un diametro massimo di 8 m, mentre la sesta visibile è ancora più piccola. Secondo indicazioni di Richelson, le antenne sono orientate sui satelliti indonesiani PALAPA. Resta in dubbio se la stazione faccia parte del sistema globale per l’intercettazione delle comunicazioni civili.

    Guam, Pacifico (144°E, 13°S)

    Guam esiste dal 1898: oggi vi si trovano una Naval Computer and Telecommunication Station, in cui sono di stanza il 544° IG dell’AIA nonché soldati della Marina USA.

    La stazione è dotata di almeno 4 antenne satellitari, due delle quali hanno un diametro di circa 15 m.

    Kunia, Hawai (158°O, 21°N)

    Questa stazione è attiva dal 1993 quale Regional Security Operation Center (RSOC), ed è gestita dal NAVSECGRU e dall’AIA. Fra i suoi compiti rientra la raccolta di informazioni e comunicazioni nonché il supporto crittologico. La sua funzione resta poco chiara.

    Buckley Field, USA, Denver Colorado (104°O, 40°N)

    La stazione è stata fondata nel 1972: vi è di istanza il 544° IG (Dist. 45). Sul terreno vi sono circa 5 antenne satellitari, 4 delle quali hanno un diametro di circa 20 m. Compito ufficiale della stazione è raccogliere, valutare ed analizzare i dati su esperimenti nucleari ottenuti tramite satelliti SIGINT.

    Medina Annex, USA Texas (98°O, 29°N)

    Medina, come Kunia, è un Regional Security Operation Center - fondato nel 1993 -, gestito dal NAVSECGRU e da unità AIA con compiti nei Caraibi.

    Fort Gordon (81°O, 31°N)

    Anche Fort Gordon è un Regional Security Operation Center, gestito da INSCOM e AIA (702° IG, 721° IB, 202° IB, 31° IS) con compiti ambigui.

    Fort Meade, USA (76°O, 39°N)

    Fort Mead è il quartier generale dell’NSA.

    5.3.3. Sintesi dei risultati

    I dati raccolti su stazioni, satelliti e i suddetti requisiti consentono di trarre le seguenti conclusioni:

    1.   In ogni zona di copertura esistono stazioni d’intercettazione per almeno alcuni Global-Beam, aventi un minimo di un’antenna con diametro superiore a 18 m, gestite dagli americani o dai britannici, ovvero dove americani o britannici svolgano attività di servizi di informazione.

    2.   Lo sviluppo delle comunicazioni INTELSAT e la parallela installazione di stazioni d’intercettazione provano l’orientamento globale del sistema.

    3.   Alcune di queste stazioni hanno il compito, secondo la descrizione ufficiale, di intercettare satelliti di comunicazione.

    4.   I dati dei documenti derubricati e dei gestori vanno valutati come prova dell’esistenza delle stazioni ivi indicate.

    5.   Alcune stazioni si trovano contemporaneamente nei beam o negli spot di diversi satelliti, sicché si può captare gran parte delle comunicazioni.

    6.   Vi sono alcune altre stazioni che non dispongono di grandi antenne ma possono far parte del sistema, in quanto possono ricevere comunicazioni dai beam e dagli spot. Nella fattispecie, bisogna rinunciare all’indizio delle dimensioni dell’antenna e reperirne altri.

    7.   È dimostrato che alcune delle suddette stazioni si trovano nell’immediata vicinanza delle regolari stazioni di terra di satelliti per comunicazioni.

    5.4.   Il patto UKUSA

    Si definisce patto UKUSA un accordo SIGINT sotttoscritto nel 1948 fra Gran Bretagna (Regno Unito, UK), Stati Uniti (USA), Australia, Canada e Nuova Zelanda.

    5.4.1. Lo sviluppo storico del patto UKUSA(56)

    Il patto UKUSA è una continuazione della strettissima collaborazione avviata già durante la Seconda guerra mondiale da Stati Uniti e Gran Bretagna, peraltro delineatasi sin dai tempi della Prima guerra mondiale.

    L’iniziativa della creazione di un’alleanza SIGINT venne presa nell’agosto 1940, da parte US-americana, nel corso di un incontro fra americani e britannici a Londra.(57) Nel febbraio 1941 i crittoanalisti americani fornirono un dispositivo di cifratura (PURPLE) alla Gran Bretagna; nella primavera 1941 cominciò la collaborazione in materia.(58) La collaborazione fra servizi d’informazione fu rafforzata con l’utilizzo congiunto delle flotte nel Nord Atlantico nell’estate 1941. Nel giugno 1941 i britannici riuscirono a decifrare il codice della flotta tedesca ENIGMA.

    L’entrata in guerra dell’America potenziò ulteriormente la collaborazione SIGINT. Nel 1942 i crittoanalisti US-americani della “Naval SIGINT agency” cominciarono ad operare in Gran Bretagna.(59) La comunicazione fra le “Tracking-Rooms” per i sottomarini di Londra, Washington e, dal maggio 1943, anche di Ottawa, in Canada, divenne così stretta che, a detta di un collaboratore dell’epoca, queste agenzie operavano come un’unica organizzazione.(60)

    Nella primavera 1943 fu sottoscritto l’accordo BRUSA-SIGINT, ed avviato uno scambio di personale. Il contenuto dell’accordo è incentrato in particolare sulla ripartizione dei compiti e si riassume nei primi tre paragrafi: riguardano lo scambio di informazioni di ogni tipo tratte dalla scoperta, individuazione ed intercettazione di segnali nonché la capacità di decrittare codici e cifrature. Gli americani erano responsabili principalmente per il Giappone, i britannici per la Germania e l’Italia.(61)

    Dopo la guerra, l’iniziativa volta al mantenimento di un’alleanza SIGINT partì principalmente dalla Gran Bretagna: se ne concordarono le basi durante un viaggio a livello internazionale dei responsabili del servizio d’informazione britannico (fra cui Sir Harry Hinsley, i cui libri costituiscono il presupposto del citato articolo) nella primavera 1945. Uno degli obiettivi era l’invio di personale SIGINT dall’Europa al Pacifico per la guerra con il Giappone. A questo riguardo, si decise con l’Australia che si sarebbero messi a disposizione del servizio australiano risorse e personale (inglesi). Lungo il viaggio di ritorno negli Stati Uniti, vi furono tappe intermedie in Nuova Zelanda e Canada.

    Nel settembre 1945 Truman firmò un protocollo rigorosamente segreto, che costituisce la pietra miliare di un’alleanza SIGINT in tempi di pace.(62) A seguito di ciò, furono avviati negoziati fra inglesi ed americani in vista di un accordo. Una delegazione britannica prese poi contatto con canadesi ed australiani per dibattere una loro eventuale partecipazione: nel febbraio e marzo 1946 si tenne una conferenza angloamericana SIGINT altamente segreta, per discutere i dettagli. Gli inglesi ebbero l’autorizzazione di canadesi ed australiani, e la conferenza sfociò in un documento, tuttora riservato, di circa 25 pagine che suggellava i dettagli di un accordo SIGINT fra Stati Uniti e Commonwealth britannico. Nei due anni successivi seguirono altri negoziati, sicché il testo definitivo del cosiddetto patto UKUSA fu firmato nel giugno 1948.(63)

    5.4.2. Prove dell’esistenza del patto
    5.4.2.1. Relazione annuale 1999/2000 dell’Intelligence Service inglese e della commissione di sicurezza

    Sinora non vi è stato alcun riconoscimento ufficiale dell’accordo UKUSA da parte degli Stati firmatari. Tuttavia, vi sono diverse prove evidenti della sua esistenza. Per molto tempo gli Stati firmatari non hanno riconosciuto ufficialmente il patto UKUSA. Nella relazione annuale dell’Intelligence Service inglese e della commissione di sicurezza, destinata all’organo di controllo parlamentare del Regno Unito, il patto UKUSA viene tuttavia citato espressamente: „La qualità delle informazioni raccolte riflette chiaramente il valore della stretta cooperazione nell’ambito dell’accordo UKUSA. Ciò si è rivelato chiaramente di recente, quando le strutture USA della National Security Agency (NSA) hanno avuto una panne, e per tre giorni sia la clientela USA che la normale clientela inglese del GCHQ sono state servite direttamente dal GCHQ(64).

    5.4.2.2. Pubblicazione del Dipartimento neozelandese del Primo ministro

    Anche in una pubblicazione del Dipartimento neozelandese del Primo ministro dell’anno scorso sulla gestione dei servizi di sicurezza e d’informazione nazionali si fa riferimento espresso all’UKUSA: il lavoro del GCSB (Government Communications Security Bureau) avviene esclusivamente sotto la direzione del governo neozelandese. Il governo è però membro di un partenariato internazionale di lunga data che comporta la collaborazione ai fini dello scambio di intelligence straniera e dell’uso comune della tecnologia per la sicurezza della comunicazione. Gli altri membri del partenariato sono la National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, il Government Communications Headquarter (GCHQ) del Regno Unito, il Defence Signal Directorate (DSD) dell’Australia e il Communications Security Establishment (CSE) del Canada. La Nuova Zelanda trae notevoli vantaggi da tale accordo e non sarebbe possibile per il paese da solo raggiungere un’efficacia pari a quella del partenariato delle cinque nazioni(65).

    Inoltre, esistono ulteriori prove della sua esistenza.

    5.4.2.3. L’indicazione della Navy sull’acronimo

    Secondo la Marina degli USA,(66) UKUSA sta per “United Kingdom – USA” e indica un “5-nation SIGINT agreement”.

    5.4.2.4. Affermazione del direttore del DSD

    Il direttore del servizio d’informazione australiano (DSD) ha confermato l’esistenza di quest’accordo in un’intervista: secondo le sue informazioni, i servizi segreti australiani collaborano con i servizi di altri continenti nell’ambito del patto UKUSA.(67)

    5.4.2.5. Relazione del Canadian Parliamentary Security and Intelligence Committee

    In questa relazione si afferma che il Canada collabora con alcuni dei suoi alleati più stretti e di più lunga data in materia di servizi d’informazione. La relazione nomina questi alleati: Stati Uniti (NSA), Gran Bretagna (GCHQ), Australia (DSD) e Nuova Zelanda (GCSB), ma non riporta come viene indicato l’accordo.

    5.4.2.6. Affermazione dell’ex vicedirettore dell’NSA, Dr. Louis Torella

    In interviste concesse a Christopher Andrew, docente all’Università di Cambridge, nel novembre 1987 e nell’aprile 1992 l’ex vicedirettore dell’NSA, Dr. Louis Torella, presente all’atto della firma, conferma l’esistenza del patto.(68)

    5.4.2.7. Lettera dell’ex direttore del GCHQ, Joe Hooper

    L’ex direttore del GCHQ Joe Hooper menziona il patto UKUSA in una lettera del 22 luglio 1969 all’ex direttore dell’NSA Marshall S.Carter.

    5.4.2.8. Interlocutori del relatore

    Il relatore ha parlato del patto con diverse persone, necessariamente al corrente del patto UKUSA e del suo contenuto date le funzioni che ricoprivano. Di conseguenza, la sua esistenza è stata comunque indirettamente confermata dal tipo di risposte.

    5.5.   Analisi di documenti statunitensi derubricati

    5.5.1.   Tipologia dei documenti

    Nell’ambito del “Freedom of Information Acts” del 1966 (5 U.S.C. § 552) e della normativa del ministero della Difesa (DoD FOIA Regulation 5400.7-R del 1997), documenti a suo tempo riservati sono stati derubricati e resi quindi accessibili al pubblico.

    I documenti sono accessibili al pubblico tramite il National Security Archive fondato nel 1985, presso la George Washington University di Washington D.C. L’autore Jeffrey Richelson, ex membro del National Security Archive, ha reso accessibili tramite Internet 16 documenti che forniscono una panoramica su inizi, evoluzione, gestione e mandato dell’NSA (National Security Agency) (69). Inoltre, in due dei documenti si menziona “ECHELON”: questi documenti sono costantemente citati da diversi autori, che hanno scritto in merito, e addotti come prova dell’esistenza del sistema di spionaggio globale ECHELON. Inoltre, nei documenti messi a disposizione da Richelson ve ne sono alcuni che confermano l’esistenza dell’NRO (National Reconnaissance Office) e ne descrivono la funzione quale gestore e responsabile dei satelliti SIGINT(70). Successivamente al colloquio con Jeffrey Richelson a Washington, quest’ultimo ha trasmesso alla Commissione ulteriori documenti declassificati. Per quanto riguarda la presente indagine, si tiene conto dei documenti di questo tipo ad essa attinenti.

    5.5.2.   Contenuto dei documenti

    I documenti contengono descrizioni frammentarie o citazioni sugli argomenti riportati di seguito.

    5.5.2.1   Mandato e struttura dell’NSA (documenti 1, 2b, 4, 10, 16)

    Nella National Security Council Intelligence Directive 9 (NSCID 9) del 10 marzo 1950(71) si definisce il concetto di comunicazione estera ai fini del COMINT, ossia, il concetto di comunicazione estera comprende qualsiasi comunicazione governativa in senso lato (non solo militare) nonché ogni altra comunicazione che possa contenere informazioni di utilità militare, politica, scientifica od economica.

    La direttiva (NSCID 9 rev, del 29.12.1952)(72) espone chiaramente che solo l’FBI è responsabile della sicurezza interna.

    La direttiva del ministero della Difesa (DoD) del 23 dicembre 1971(73) sull’NSA e sul Central Security Service (CSS) definisce come segue il concetto di NSA:

    -   l’NSA è un servizio organizzato separatamente nell’ambito del ministero della Difesa, sotto la guida del “Secretary of Defense”;

    -   l’NSA si occupa da un canto dello svolgimento della missione SIGINT degli USA, dall’altro di mettere a disposizione sistemi di comunicazione sicuri per tutti i dipartimenti e servizi;

    -   l’attività SIGINT dell’NSA non riguarda l’elaborazione e la distribuzione di informazioni pronte. Ciò rientra nell’ambito d’attività di altri dipartimenti e servizi.

    Inoltre, la direttiva DoD del 1971 delinea la struttura dell’NSA ovvero del CSS.

    Nella sua dichiarazione al “House Permanent Select Committee on Intelligence” del 12 aprile 2000(74), il direttore dell’NSA Hayden definisce come segue i compiti dell’NSA:

    -   tramite la sorveglianza elettronica, la NSA raccoglie comunicazioni estere per militari e politici (policymaker);

    -   la NSA fornisce informazioni agli “U.S. Government consumers” su terrorismo internazionale, narcotraffico, proliferazione di armi;

    -   non rientra nei compiti dell’NSA raccogliere tutte le comunicazioni elettroniche;

    -   l’NSA può trasmettere informazioni solo a destinatari autorizzati dal governo, ma non direttamente ad imprese statunitensi.

    In un memorandum del Viceammiraglio dell’U.S. Navy W.O. Studeman, redatto per conto del governo l’8 aprile 1992(75), si fa riferimento al mandato sempre più globale (access) dell’NSA, oltre al “support of military operations”.

    5.5.2.2.   Prerogative delle Intelligence Agencies (documento 7)(76)

    Dalla United States Signals Intelligence Directive 18 (USSID 18) deriva che vengono intercettati sia i cavi che i segnali radio.

    5.5.2.3.   Cooperazione con altri servizi (documenti 2a, 2b)

    Fra i compiti dell’U.S. Communications Intelligence Board rientrano fra l’altro tutti gli “arrangements” (accordi) con governi esteri per effettuare sorveglianze in ambito COMINT. Fra i compiti del direttore dell’NSA rientra l’elaborazione di tutti i collegamenti con i servizi esteri COMINT(77).

    5.5.2.4.   Elenco di unità attive in “siti ECHELON” (documenti 9, 12)

    Nelle NAVSECGRU INSTRUCTIONs C5450.48A(78) si descrivono mandato, funzione e obiettivo del Naval Security Group Activity (NAVSECGRUACT), 544th Intelligence Group di Sugar Grove, West Virginia. Viene riprotato che un compito specifico è “maintain and operate an ECHELON-Site”; inoltre, viene indicata come compito l’elaborazione di informazioni per i servizi segreti.

    Nel documento “History of the Air Intelligence Agency – 1 January to 31 December 1994”(79), al punto “Activation of Echelon Units”, si menziona la Air Intelligence Agency (AIA), Distaccamento 2 e 3.

    I documenti non forniscono informazioni su cosa sia un “sito ECHELON”, su cosa si faccia su un “sito ECHELON”, sul significato del nome in codice ECHELON. Dai documenti non emerge nulla sul patto UKUSA.

    5.5.2.5.   Elenco di stazioni (documenti 6, 9, 12, nuovi documenti)

    -   Sugar Grove, West Virginia, definita stazione SIGINT nelle NAVSECGRU INSTRUCTIONs C5450.48A(80)

    -   Misawa Air Base, Giappone, definita stazione SIGINT in History of the Air Intelligence Agency - January to 31 December 1994(81) e nella descrizione delle attività del Naval Security Group nei documenti del Dipartimento della marina(82)

    -   Sabana Seca a Puerto Rico, definita come stazione SIGINT, ibidem e nella descrizione delle attività del Naval Security Group in documenti del Dipartimento della marina

    -   Guam, definita come stazione SIGINT, ibidem(83)

    -   Yakima, Washington, definizione con stazione SIGINT, ibidem

    -   Fort Meade, Maryland, una relazione COMINT dell’NSA da Fort George G. Meade, Maryland del 31 agosto 1972, che illustra le locali attività COMINT(84)

    -   Menwith-Hill, Gran Bretagna, descrizione delle attività del Naval Security Group nei documenti del Dipartimento della marina(85)

    -   Bad Aibling, Germania, descrizione delle attività del Naval Security Group nei documenti del Dipartimento della marina(86)

    -   Medina, Texas, descrizione delle attività del Naval Security Group nei documenti del Dipartimento della marina(87)

    -   Kunia, Hawaii, descrizione delle attività del Naval Security Group in Naval Security Group Instructions(88).

    5.5.2.6.   Tutela della vita privata dei cittadini statunitensi (documenti 7, 7a- f, 11,16)

    Nelle NAVSECGRU INSTRUCTIONs C5450.48A si afferma che si deve garantire la vita privata dei cittadini(89).

    In vari documenti si spiega la necessità di tutelare la vita privata dei cittadini USA, e le modalità per farlo (Baker, General Counsel, NSA, lettera del 9 settembre 1992, United States Signals Intelligence Directive (USSID) 18, 20 ottobre 1980, e diverse integrazioni).(90)

    5.5.2.7.   Definizioni (documenti 4, 5a,7)

    La direttiva del ministero della Difesa del 23 dicembre 1971(91) fornisce definizioni precise di SIGINT, COMINT, ELINT e TELINT, come la National Security Council Intelligence Directive n. 6 del 17 febbraio 1972(92).

    Secondo tale definizione, COMINT significa la registrazione e l’elaborazione delle comunicazioni estere (passed by electromagnetic means) esclusa l’intercettazione e l’elaborazione di comunicazioni scritte, stampa, propaganda non cifrate.

    5.5.3.   Sintesi

    1.   Già 50 anni fa l’interesse era volto ad informazioni non solo nell’ambito della politica e della sicurezza, ma anche della scienza e dell’economia.

    2.   I documenti provano che l’NSA collabora con altri servizi nel COMINT.

    3.   I documenti che forniscono indicazioni sull’organizzazione dell’NSA, sul suo mandato e sulla sua subordinazione gerarchica al ministero della Difesa, non vanno sostanzialmente oltre quanto si può dedurre da fonti accessibili al pubblico, desumibili dalla homepage dell’NSA.

    4.   I cavi possono essere intercettati.

    5.   Il 544° Intelligence Group e il Distaccamento 2 e 3 dell’Air Intelligence Agency partecipano alla raccolta di informazioni dei servizi.

    6.   La sigla “ECHELON” appare in diversi contesti.

    7.   Sugar Grove in West Virginia, la base aerea di Misawa in Giappone, Puerto Rico (ossia Sabana Seca), Guam, Yakima nello Stato di Washington vengono denominate stazioni SIGINT.

    8.   Altre stazioni, presso le quali è attivo il Naval Security Group, vengono citate senza essere definite stazioni SIGINT.

    9.   I documenti forniscono informazioni su come tutelare la vita privata dei cittadini americani.

    I documenti non forniscono prove bensì forti indizi, che permettono, congiuntamente ad altri, di formulare ipotesi.

    5.6.   Indicazioni di autori specializzati e giornalisti

    5.6.1. Il libro di Nicky Hager

    Nel libro dell’autore neozelandese Nicky Hager pubblicato nel 1996, “Secret Powers – New Zealand's role in the international spy network”, si descrive per la prima volta dettagliatamente il sistema ECHELON. L’autore si basa sull’intervista di oltre 50 persone occupate presso il Servizio informazioni neozelandese GCSB o in altre attività nel settore delle informazioni. Egli ha inoltre valutato molti documenti degli archivi nazionali, giornali e altre fonti pubblicamente accessibili. Secondo Hager, il sistema globale di intercettazione viene definito ECHELON, e i computer della rete vengono definiti dizionari ECHELON.

    Sempre secondo Hager, gli inizi della cooperazione in materia di informazioni nell’ambito del patto UKUSA risalgono al 1947, quando il Regno Unito e gli Stati Uniti, in seguito alla collaborazione bellica, concordarono di proseguire congiuntamente a livello mondiale le attività COMINT. Gli Stati dovevano collaborare alla creazione di un sistema d’intercettazione il più possibile globale, condividendo le strutture specifiche indispensabili a tal fine nonché le spese che vi sono necessariamente connesse e avendo accesso comune ai risultati. In seguito, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno aderito al patto UKUSA.

    Secondo le indicazioni di Hager, l’intercettazione delle comunicazioni via satellite costituisce il fulcro del sistema odierno. Già negli anni Settanta si era iniziato ad intercettare, tramite stazioni di terra, le notizie inviate tramite satelliti Intel, il primo sistema globale di comunicazioni via satellite(93). In queste notizie si cercano poi, tramite computer, parole chiave o indirizzi ricorrenti, per filtrarne le informazioni chiave. Successivamente, la sorveglianza è stata ampliata ad altri satelliti, ad esempio quelli di Inmarsat(94), che si concentravano sulla comunicazione marittima.

    Hager sottolinea nel suo libro che l’intercettazione delle comunicazioni via satellite costituisce solo un elemento, per quanto importante, del sistema d’intercettazione. Inoltre, vi sono numerose altre istituzioni per la sorveglianza di ponti radio e cavi, che tuttavia sono meno documentate e più difficili da dimostrare, in quanto sono meno visibili delle stazioni di terra. “ECHELON” diviene quindi sinonimo di sistema d’intercettazione globale.

    Nella sua conferenza del 24 aprile 2001 dinanzi alla commissione, Hager ha rilevato che il sistema di intercettazione non è onnipotente. Visto che le limitate risorse dovrebbero essere impiegate in modo quanto più efficace possibile, non si può intercettare tutto, ma solo quanto promette informazioni importanti. Gli obiettivi sarebbero quindi quelli di interesse politico e diplomatico. Quando si procede a intercettazioni di informazioni economiche, si tratterebbe per lo più di interessi macroeconomici piuttosto che microeconomici.

    Per quanto concerne le modalità di lavoro del sistema di intercettazione, ogni partner elabora liste proprie di parole di ricerca grazie alle quali intercettare la comunicazione. Le comunicazioni vengono anche esaminate in base a parole cifrate che gli USA immettono nel sistema attraverso il cosiddetto “dictionary manager”. I britannici, per esempio, non avrebbero alcun controllo su questo tipo di intercettazioni e non saprebbero quindi quali informazioni siano raccolte nel Morwenstow, in quanto queste vengono direttamente inviate agli USA.

    In tale contesto, Hager sottolinea il pericolo che le stazioni di intercettazione britanniche potrebbero rappresentare per l’Europa continentale. Adducendo molteplici esempi, segnala che i partner UKUSA effettuano attività di spionaggio nel Pacifico su alleati e partner commerciali. Gli unici esclusi dallo spionaggio sono i partner UKUSA stessi. A suo avviso, i servizi segreti britannici, come quelli neozelandesi, non sarebbe inclini a mettere in gioco il partenariato UKUSA, rifiutandosi di cooperare e di intercettare le comunicazioni dell’Europa continentale. Non dovrebbe esservi alcun motivo per la Gran Bretagna di rinunciare a informazioni interessanti e, restando queste segrete, lo spionaggio nell’ambito del patto UKUSA non escluderebbe una politica ufficiale di lealtà nei confronti dell’Europa.

    5.6.2. Duncan Campbell

    Il giornalista britannico Duncan Campbell si fonda, nelle sue numerose pubblicazioni, sui lavori di Hager e Richelson, nonché sui colloqui tenuti con ex collaboratori dei servizi informazione e altre ricerche. In base alle sue osservazioni, ECHELON è parte del sistema globale di intercettazione, che intercetta la comunicazione satellitare internazionale e la rielabora. Ogni Stato membro dispone del computer “Dictionary”, che può esaminare le notizie captate in base a codici.

    Nello studio STOA 2/5 del 1999, che si occupa in modo approfondito degli aspetti tecnici, Duncan Campbell illustra dettagliatamente che ogni mezzo utilizzato per la trasmissione di comunicazioni può essere intercettato, e spiega con quali modalità. In una delle sue ultime relazioni precisa tuttavia che anche ECHELON ha i suoi limiti, e che l’idea originaria, ossia che fosse possibile una sorveglianza assoluta, si è rivelata erronea. “Né ECHELON né il sistema di spionaggio elettronico, di cui fa parte, lo consentono. Non è neppure disponibile un’attrezzatura che abbia la capacità di elaborare e riconoscere il contenuto di ogni comunicazione verbale o telefonata.”(95)

    Nel suo discorso del 22 gennaio 2001 dinanzi alla commissione, Campbell ha sostenuto l’ipotesi che gli Stati Uniti ricorrano ai loro servizi informazione per appoggiare le imprese USA nell’accaparrarsi contratti. Informazioni importanti vengono trasmesse alle imprese attraverso la CIA, con l’aiuto dell’Advocacy Center e dell’Office of Executive Support im Department of Commerce. Per sostenere tale tesi ha presentato documenti dai quali si evince che l’intervento dell’Advocacy Center a vantaggio delle imprese US-americane concerne la fornitura di informazione, che peraltro si trovano in gran parte anche nella homepage dell’Advocacy Center(96). Che il successo dell’Advocacy Center si fondi sull’intercettazione è una pura speculazione e non si evince dai documenti.

    Nella sua conferenza, Campbell ha sottolineato che le capacità di intercettazione di numerosi paesi europei sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, per esempio per quanto concerne la Svizzera, la Danimarca e la Francia. Si registra anche un aumento della cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore delle informazioni.

    5.6.3. Jeff Richelson

    L’autore USA Jeffrey Richelson, ex membro dei National Security Archives, ha reso accessibili tramite Internet 16 documenti in passato riservati, che forniscono una panoramica di costituzione, sviluppo, gestione e mandato dell’NSA (National Security Agency)(97).

    Egli è inoltre autore di diversi libri ed articoli sulle attività USA in materia di servizi d’informazione. Nei suoi lavori, egli si fonda su numerosi documenti declassificati, sul lavoro di ricerca di Hager, nonché su ricerche personali. Nel suo incontro con la delegazione della Commissione a Washington DC l'’1 maggio 2001, ha dichiarato che ECHELON è una rete informatica con il cui supporto vengono filtrati dati scambiati tra i servizi d'’nformazione.

    Nel suo libro pubblicato nel 1985, “The Ties That Bind”(98), descrive dettagliatamente come si è giunti al patto UKUSA e le attività dei servizi segreti che vi hanno partecipato, ossia USA, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

    Nel suo dettagliatissimo libro “The U.S. Intelligence Community”(99) del 1999, Richelson fornisce una panoramica delle attività dei servizi d’informazione negli USA, e ne descrive la struttura organizzativa nonché i metodi di raccolta ed analisi delle informazioni. Nel capitolo 8 del libro, l’autore esamina nei dettagli le capacità SIGINT dei servizi in questione e descrive alcune stazioni di terra. Nel capitolo 13 descrive i rapporti fra servizi d’informazione degli USA e di altri paesi, fra l’altro il patto UKUSA.

    Nel suo articolo, pubblicato nel 2000, “Desperately Seeking Signals”(100) Richelson riporta brevemente il contenuto del patto UKUSA, nomina impianti di intercettazione satellitare per satelliti per comunicazioni e descrive le possibilità ed i limiti dell’intercettazione delle comunicazioni civili.

    5.6.4. James Bamford

    L’autore USA James Bamford, che basa allo stesso modo i suoi lavori su ricerche presso gli archivi, nonché su interviste ai collaboratori dei servizi d’informazione, è stato uno dei primi ad occuparsi dell’attività SIGINT della NSA. Già nel 1982 ha pubblicato il libro „The Puzzle Palace“(101), il cui capitolo 8 „Partners“ descrive accuratamente il patto UKUSA. Secondo il suo nuovo libro,“Body of Secrets“(102), che si fonda sui risultati del „Puzzle Palace“, la rete informatica che collega i servizi d’informazione viene chiamata „piattaforma“. La sigla ECHELON sta invece a indicare il software impiegato in tutte le stazioni , che consente un’elaborazione unitaria e un accesso diretto ai dati(103). Nei capitoli successivi, tuttavia, la denominazione ECHELON viene impiegata anche per il sistema d’intercettazione nell’ambito del patto UKUSA.

    In „Body of Secrets“, e in particolare nel capitolo che ci interessa in questa sede „Muscle“ (Muscolo), Bamford fornisce una visione d’insieme dello sviluppo storico del controllo delle comunicazioni da parte della NSA, nonché una descrizione della potenza del sistema, del metodo di funzionamento del partenariato UKUSA e dei suoi obiettivi. Sottolinea che dalle interviste con decine di funzionari in servizio e di ex funzionari NSA emerge che la NSA non sarebbe attualmente coinvolta in spionaggio a fini di concorrenza.

    Tale affermazione ha trovato conferma nella sua audizione dinanzi alla commissione ECHELON il 23 aprile di quest’anno. La strumentalizzazione della NSA per lo spionaggio a fini di concorrenza richiederebbe una decisione politica univoca ai massimi livelli finora non adottata. Nella sua attività di ricerca ventennale, l’autore non ha mai trovato una prova secondo cui i servizi d’informazione NSA trasmetterebbero le informazioni alle imprese USA anche nel caso in cui, per esempio ai fini del mantenimento di un embargo, intercettano imprese private.

    Secondo Bamford, il problema principale dell’Europa non è quello di appurare se ECHELON rubi segreti aziendali e li trasmetta alla concorrenza, ma piuttosto la violazione del diritto fondamentale alla sfera privata. In „Body of Secrets“ descrive accuratamente come si è sviluppata la tutela di „persone USA“ (cioè cittadini USA e persone che si trattengono legalmente in tale paese) e rileva che esisterebbero limitazioni interne anche per altri „residenti UKUSA“. Nel contempo segnala che per le altre persone non esiste nessuna tutela e anche nessun obbligo di cancellare dati e che le capacità di memoria della NSA sono enormi.

    Bamford sottolinea però anche i limiti del sistema che, da una parte, derivano dal fatto che solo una piccola percentuale delle comunicazioni internazionali si svolge via satellite e che i cavi a fibre di vetro sono molto più difficili da intercettare, dall’altra, dal fatto che la NSA dispone solo di capacità limitate per la valutazione definitiva, cui si contrappone peraltro un flusso di comunicazioni sempre crescente, soprattutto via Internet.

    5.6.5. Bo Elkjaer e Kenan Seeberg

    I giornalisti danesi Bo Elkjaer e Kenan Seeberg hanno indicato al comitato, il 22 gennaio 2001, che già negli anni Ottanta ECHELON era assai progredito. Dal 1984 la Danimarca, che negli ultimi dieci anni ha notevolmente aumentato le sue capacità di intercettazione, collabora con gli USA.

    Come avevano già fatto in un articolo nell’Ekstra Bladet(104), in cui si richiamavano ad una conferenza con diapositive (25 diapositive) di un ufficiale non citato del 544° Intelligence Group dell’Air Intelligence Agency, rilevano che anche diverse ONG (tra l’altro la Croce Rossa) rappresentano obiettivi ECHELON.

    5.7.   Affermazioni di ex collaboratori dei servizi d’informazione

    5.7.1. Margaret Newsham (ex collaboratrice NSA)(105)

    Margaret Newsham è stata impiegata dal 1974 al 1984 presso la Ford e la Lockheed e, in questo periodo, stando alle sue affermazioni, ha lavorato per la NSA. E’ stata formata a tale lavoro presso il quartier generale della NSA a Fort George Meade nel Maryland, USA, e dal 1977-1981 è stata assunta a Menwith Hill, la stazione a terra US-americana su territorio britannico. In tale località ha avuto modo di constatare che veniva intercettata una conversazione del senatore USA Strohm Thurmond. Già nel 1978, ECHELON poteva intercettare le telecomunicazioni di una determinata persona, trasportate via satellite.

    Quanto al suo ruolo presso l’NSA, Margaret Newsham afferma di essere stata responsabile dell’elaborazione di sistemi e programmi, della loro configurazione e del loro adattamento ai grandi computer. I programmi software sono stati denominati SILKWORTH e SIRE, e la rete ECHELON.

    5.7.2. Wayne Madsen (ex collaboratore NSA)

    Wayne Madsen(106), ex collaboratore NSA, conferma a sua volta l’esistenza di ECHELON. A suo avviso, la raccolta di dati economici ha la massima priorità e viene utilizzata a vantaggio delle imprese statunitensi. Egli teme in particolare che ECHELON possa spiare ONG come Amnesty International o Greenpeace. A questo riguardo, egli afferma che l’NSA ha dovuto ammettere di disporre di oltre 1000 pagine d’informazioni sulla Principessa Diana, che, con la sua campagna sulle mine antiuomo, aveva assunto posizioni contrarie alla politica americana.

    In un incontro con la delegazione della Commissione a Washington DC si è dimostrato particolarmente preoccupato per il pericolo rappresentato dal sistema globale di spionaggio per la sfera privata dei cittadini europei.

    5.7.3. Mike Frost (ex collaboratore dei servizi segreti canadesi)

    Mike Frost è stato dipendente dei servizi segreti canadese CSE(107) per oltre 20 anni. Egli afferma che la stazione d’intercettazione di Ottawa costituiva soltanto una parte di una rete mondiale di stazioni di spionaggio.(108) In un’intervista con la CBS, egli ha dichiarato che “in tutto il mondo, ogni giorno, le conversazioni telefoniche, le e-mail, ed i telefax vengono sorvegliati da ECHELON, una rete segreta governativa di sorveglianza”.(109) Ciò riguarda anche le comunicazioni civili. A titolo esemplificativo, in un’intervista con un’emittente australiana egli spiega che di fatto il CSE aveva inserito in una banca dati di terroristi sospetti il nome ed il numero di telefono di una donna che, in un’innocua conversazione telefonica con un amico, aveva utilizzato un’espressione ambigua. Il computer, nell’elaborare la comunicazione, aveva reperito la parola chiave e riprodotto la comunicazione stessa, il responsabile dell’analisi non era sicuro e aveva quindi registrato i dati della persona in questione.(110)

    Risulta che i servizi d’informazione degli Stati UKUSA si aiutano reciprocamente spiando l’un per l’altro, in modo perlomeno da non poter rimproverare nulla al servizio interno. Ad esempio, il GCHQ ha incaricato il CSE di spiare per suo conto due ministri britannici, in quanto il Primo Ministro Thatcher voleva sapere se essi condividevano la sua linea politica.(111)

    5.7.4. Fred Stock (ex collaboratore dei servizi segreti canadesi)

    Fred Stock afferma di essere stato espulso dai servizi segreti canadesi CSE nel 1993 per essersi pronunciato contro il loro nuovo fulcro d’interesse, ossia le informazioni economiche e gli obiettivi civili. Le comunicazioni intercettate contenevano informazioni su transazioni con altri paesi, fra cui i negoziati NAFTA, l’acquisto di cereali dalla Cina e il traffico d’armi francese. Secondo Stock, i servizi ricevevano regolarmente informazioni anche sulle proteste ambientaliste delle navi di Greenpeace in alto mare.(112)

    5.8.   Informazioni governative

    5.8.1. Affermazioni da parte statunitense

    L’ex direttore della CIA James Woolsey ha dichiarato, in una conferenza stampa(113) concessa su richiesta del Dipartimento di Stato degli USA, che gli USA svolgono attività di spionaggio sul continente europeo. La “economic intelligence” viene comunque ottenuta al 95% dall’analisi di fonti d’informazione accessibili al pubblico, e solo nel 5% dei casi si procede alla sottrazione di informazioni segrete. I dati economici di altri paesi sono oggetto di spionaggio nei casi in cui si tratta del rispetto di sanzioni e di beni a duplice uso, nonché di lottare contro la concussione nel conferimento dei pubblici appalti. Queste informazioni non vengono tuttavia trasmesse alle imprese statunitensi. Woolsey sottolinea che, anche se durante lo spionaggio di dati economici ci si dovesse imbattere in informazioni economicamente utilizzabili, sarebbe molto dispendioso in termini di tempo, per un analista, valutare sotto questo profilo l’enorme quantitativo di dati a disposizione, e sarebbe un abuso utilizzare il tempo per spiare partner commerciali alleati. Inoltre, egli fa rilevare che, anche procedendo in tal modo, sarebbe difficile, tenendo conto delle ramificazioni internazionali, valutare quali imprese risultano essere imprese USA, e quindi se far loro pervenire le informazioni.

    5.8.2. Affermazioni da parte britannica

    Da diverse interrogazioni in seno alla Camera dei Comuni(114) risulta che la stazione RAF di Menwith Hill fa parte del ministero della Difesa britannico, ma viene messa a disposizione del ministero della Difesa statunitense, in particolare dell’NSA(115), che dirige la stazione,(116) quale struttura di comunicazione.(117) Alla metà del 2000 operavano presso la RAF di Menwith Hill 415 membri dell’esercito statunitense e 5 di quello britannico, 989 civili americani e 392 civili britannici, senza contare i collaboratori GCHQ già presenti.(118) La presenza delle truppe USA è disciplinata dal Trattato dell’Atlantico del Nord e da speciali accordi amministrativi segreti(119), ritenuti adeguati per i rapporti esistenti fra i governi di Regno Unito ed USA in vista di una difesa comune.(120) La stazione costituisce parte integrante della rete globale del Ministero della Difesa USA, che appoggia gli interessi britannici, statunitensi e NATO.(121)

    Nella relazione annuale 1999/2000 si sottolinea espressamente l’importanza della stretta cooperazione nell’ambito del patto UKUSA, che si rispecchia nella qualità dei risultati dei servizi d’informazione. In particolare, si fa rilevare che quando, per tre giorni, vennero meno i dispositivi della NSA, il GCHQ servì la clientela americana oltre a quella britannica.(122)

    5.8.3. Affermazioni da parte australiana(123)

    Martin Brady, direttore del servizio d’informazioni australiano DSD(124), confermò, in una lettera al programma “Sunday” dell’emittente australiana “Channel 9”, l’esistenza di una collaborazione fra il DSD e gli altri servizi, nell’ambito dell’accordo UKUSA. Nella stessa lettera si sottolinea che tutte le strutture dei servizi d’informazione australiani vengono gestite da questi ultimi, autonomamente o congiuntamente ai servizi americani. Nei casi in cui gli impianti vengono utilizzati congiuntamente, il governo australiano ha piena conoscenza di tutte le attività e il personale australiano è coinvolto a tutti i livelli.(125)

    5.8.4. Affermazioni da parte neozelandese

    Come già illustrato al punto 5.4.2.2, in una pubblicazione del Dipartimento neozelandese del Primo ministro, risalente allo scorso anno, sulla gestione dei servizi nazionali di sicurezza e d’informazione si fa riferimento al partenariato a cinque dei servizi d’informazione degli USA, del Regno Unito, del Canada, dell’Australia e della Nuova Zelanda e se ne mettono in evidenza i vantaggi per la Nuova Zelanda(126).

    5.8.5. Affermazioni da parte olandese

    Il 19 gennaio 2001 il ministro della Difesa olandese presenta al parlamento una relazione sugli aspetti tecnici e giuridici dell’intercettazione globale nei moderni sistemi di telecomunicazione.(127) Il governo olandese sostiene che, pur non disponendo di conoscenze proprie, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione da terzi è altamente probabile che sussista una rete ECHELON, ma che vi siano anche altri sistemi dotati delle stesse possibilità. Il governo olandese è giunto alla conclusione che l’intercettazione globale di sistemi di comunicazione non si limita agli Stati membri del sistema ECHELON, ma si estende a governi di altri paesi.

    5.8.6. Affermazioni da parte italiana

    Luigi Ramponi, ex direttore del servizio d’informazione italiano, il SISMI, non esprime dubbi sull’esistenza di “ECHELON” nella sua intervista a “Il mondo”.(128) Ramponi dichiara espressamente di essere stato al corrente di tale esistenza nella sua veste di capo del SISMI, e di essere stato informato, dal 1992, di una forte attività di intercettazione delle onde a frequenza bassa, media ed elevata. All’inizio della sua attività presso il SISMI nel 1991, si aveva soprattutto a che fare con Gran Bretagna e Stati Uniti.

    5.9.   Interrogazioni a Consiglio e Commissione

    Già il 17 febbraio 1998 la on. Elly Plooij-van Gorsel(129) aveva presentato una prima esaustiva interrogazione al Consiglio sulla relazione STOA e sull’esistenza di un sistema globale di intercettazione USA cui partecipava il Regno Unito, nonché sui danni ad esso connessi per quanto concerne gli interessi commerciali delle imprese europee. Numerose ulteriori interrogazioni sull’argomento hanno fatto seguito(130). La Presidenza del Consiglio ha risposto che il Consiglio stesso non dispone di informazioni in quanto si tratta di questioni in cui non è coinvolto e per questo non può fornire alcuna risposta.

    Le analoghe interrogazioni alla Commissione europea(131) hanno ottenuto da quest’ultima una risposta, nel senso che la Commissione era a conoscenza della relazione, ma che non esistevano prove o lagnanze da cui emergesse che uno Stato membro violava un trattato CE(132). La Commissione affermava di seguire però con attenzione l’evolversi della questione e di difendere tutti gli interessi comunitari, adoperandosi inoltre per migliorare le sicurezza della rete di dati(133). Nella seduta plenaria del 18 settembre, il Commissario Bangemann ha dichiarato che la Commissione non ha ricevuto informazioni né dagli Stati membri, né da cittadini o imprese, secondo cui il sistema di intercettazione risulterebbe essere come descritto. “Se il sistema esistesse, si tratterebbe certo di una patente violazione di diritti individuali dei cittadini e ovviamente anche di un attacco alla sicurezza degli Stati membri. Qualora vi fosse una conferma ufficiale, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento dovrebbero certo reagire”. La Commissione dovrebbe quindi procedere con tutti gli strumenti a sua disposizione contro tale situazione e indurre gli Stati membri a non procurarsi informazioni in questo modo illegale(134).

    5.10.   Relazioni parlamentari

    5.10.1. Relazioni della commissione di controllo belga “Comité Permanent R”

    La commissione di controllo belga “Comité Permanent R“ si è già pronunciata su ECHELON in due relazioni.

    Nel “Rapport d'activités 1999”, il terzo capitolo mira ad appurare come reagiscono i servizi d’informazione belgi all’eventualità di un sistema ECHELON di sorveglianza delle comunicazioni. La relazione, di 15 pagine, giunge alla conclusione che entrambi i servizi, Sûreté de l'Etat e Service général du Renseignement (SGR), hanno ottenuto informazioni su ECHELON solo tramite documenti pubblici.

    La seconda relazione, “Rapport complémentaire d'activités 1999”, si occupa molto più dettagliatamente del sistema ECHELON. Essa si pronuncia sugli studi STOA e dedica parte delle analisi alla descrizione delle condizioni quadro, di carattere tecnico e giuridico, dell’intercettazione delle telecomunicazioni. Essa conclude che ECHELON esiste realmente ed è in grado di intercettare tutte le informazioni trasmesse via satellite (circa l’1% del volume complessivo di telefonate internazionali), procedendo alla ricerca di parole chiave, e che le sue capacità in materia di decodificazione sono notevolmente superiori a quanto presunto da parte USA. Sussistono dubbi circa l’affermazione che non venga gestita un’industria dello spionaggio a Menwith Hill; si sottolinea esplicitamente che è impossibile appurare con certezza cosa fa o meno ECHELON.

    5.10.2. Relazione della commissione per la difesa nazionale dell’Assemblée Nationale francese

    In Francia, la commissione per la difesa nazionale ha presentato all’Assemblée Nationale una relazione sulla tematica dei sistemi d’intercettazione.(135) Nella seduta del 28.11.2000, il relatore Arthur Paecht ha presentato alla commissione ECHELON del PE i risultati della relazione.

    Dopo aver esposto nei dettagli i più svariati aspetti, il relatore Arthur Paecht giunge alla conclusione che ECHELON esiste e che si tratta del solo sistema di sorveglianza noto a livello plurinazionale. Le capacità del sistema sono effettive, ma hanno raggiunto il loro limite, non solo perché gli sforzi dispiegati non sono più proporzionali all’esplosione delle comunicazioni, ma anche perché determinati obiettivi hanno appreso a tutelarsi.

    Il sistema ECHELON si discosta dagli obiettivi originari legati al contesto della Guerra Fredda, sicché non è improbabile che le informazioni raccolte vengano utilizzate, a fini politici ed economici, contro altri Stati della NATO.

    ECHELON potrebbe costituire una minaccia per le libertà fondamentali, e a questo riguardo solleva numerosi problemi che richiedono risposte appropriate. È erroneo supporre che gli Stati membri di ECHELON cessino le proprie attività; vari indizi sembrano piuttosto indicare che è stato costituito un nuovo sistema, con nuovi partner, per spingersi oltre i confini di ECHELON, con l’ausilio di nuovi mezzi.

    5.10.3. Relazione del comitato parlamentare italiano per i servizi d’informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

    In Italia il comitato parlamentare per i servizi d’informazione e di sicurezza ha elaborato una relazione sul ruolo dei servizi d’informazione e sicurezza nel caso ECHELON(136), trasmessa il 19 dicembre 2000 alle Presidenze del parlamento italiano.

    Le conclusioni sull’esistenza di un sistema denominato ECHELON sono vaghe. Secondo la relazione, in seguito alle audizioni in seno alla commissione, si esclude in ampia misura che esista un sistema integrato di intercettazione denominato in tal modo e istituito dai cinque paesi che fanno parte del patto UKUSA (USA, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada) e che servirebbe all’intercettazione delle comunicazioni a livello mondiale. Certo, è chiaro che esiste una stretta collaborazione tra i paesi anglosassoni, ma i risultati delle indagini della commissione non consentono di affermare che tale cooperazione miri alla creazione di un sistema integrato di intercettazione, ovvero di una rete globale di intercettazione. Secondo la commissione, è probabile che la denominazione ECHELON si riferisca a uno stadio dello sviluppo tecnologico nel settore della tecnica di intercettazione satellitare. Si fa esplicitamente riferimento al fatto che il servizio segreto italiano SISMI avrebbe escluso che esista attualmente una procedura per il riconoscimento automatico delle parole pronunciate nell’ambito di colloqui, e che pertanto un’intercettazione mirata di discorsi contenenti tali parole cifrate non sarebbe possibile.

    6.   È possibile che esistano altri sistemi d’intercettazione globali?

    6.1.   Condizioni necessarie

    6.1.1.   Requisiti tecnico-geografici

    Per l’intercettazione globale di comunicazioni internazionali trasmesse mediante satelliti di prima generazione, è necessario disporre di stazioni riceventi nella zona dell'Atlantico, nella zona dell'Oceano Indiano e nell'area del Pacifico. Per i satelliti di ultima generazione, che dirigono i segnali verso un'area ristretta, occorre soddisfare ulteriori requisiti relativi alla posizione geografica delle stazioni d’intercettazione, onde coprire tutte le comunicazioni trasmesse via satellite.

    Un altro sistema d’intercettazione globale deve necessariamente allestire le proprie stazioni al di fuori dei territori nazionali degli Stati UKUSA.

    6.1.2.   Requisiti politico-economici

    Per allestire un sistema d’intercettazioni mondiale, le autorità che lo controllano devono ritenerlo giustificato dal punto di vista economico e politico. Il beneficiario (o i beneficiari) del sistema devono avere interessi economici, militari o di sicurezza a livello mondiale o perlomeno credere di appartenere al gruppo delle cosiddette potenze mondiali. Ciò riduce la cerchia dei potenziali aspiranti alla Cina ed agli Stati del G-8, esclusi Stati Uniti e Regno Unito.

    6.2.   Francia

    La Francia dispone di propri territori, dipartimenti ed entità territoriali nei tre settori menzionati in precedenza.

    Nel settore atlantico, Saint Pierre et Miquelon si trovano ad est del Canada (65° O/47° N), la Guadalupa (61° O/16° N) e la Martinica (60° O/14° N) sono situate a nord-est del Sudamerica e la Guyana Francese occupa parte della costa nordorientale sudamericana (52° O/5° N).

    Nel settore dell'Oceano Indiano si trovano, ad est dell'Africa meridionale, le isole di Mayotte (45° O/12° S) e della Riunione (55° O/20° S), nonché, all'estremità meridionale, le Terres Australes et Antarticques Francaises. Nel settore del Pacifico troviamo la Nuova Caledonia (165° O/20° S), Wallis et Futuna (176° O/12° S) e la Polinesia Francese (150° O/16° S).

    Scarseggiano le informazioni sull’esistenza di eventuali stazioni del servizio francese di spionaggio DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) in queste regioni d’oltremare. Secondo dichiarazioni di giornalisti francesi(137), esistono stazioni a Kourou nella Guyana Francese e a Mayotte. Non si dispone di dati specifici sulle dimensioni delle stazioni o sul numero di antenne satellitari e relative grandezze. Altre stazioni si troverebbero in Francia, a Domme, presso Bordeaux e a Alluetts-le-Roi nella regione parigina. Jauvert stima un totale di 30 antenne satellitari. L’autore Erich Schmidt-Enboom(138) ritiene che sia operativa una stazione anche in Nuova Caledonia e che venga utilizzata anche dal servizio informazioni tedesco.

    Teoricamente la Francia, disponendo di premesse tecniche e finanziarie oltre che geografiche, potrebbe gestire un sistema d’intercettazione globale. Per una valutazione seria, tuttavia, il relatore non dispone di sufficienti informazioni accessibili al pubblico.

    6.3.   Russia

    Il servizio d’informazione russo FAPSI (Federal Agency of Government Communications and Information, Federalnoye Agentstvo Pravitelstvennoy Svyazi), responsabile della sicurezza delle comunicazioni e della SIGINT, gestisce congiuntamente con il servizio informazioni delle forze armate russe stazioni di terra GRU in Lettonia, Vietnam e Cuba.

    Secondo la base giuridica, obiettivo della FAPSI è la raccolta di informazioni nel settore politico, economico, militare e scientifico-tecnico per sostenere lo sviluppo economico, nonché il progresso scientifico, tecnico e militare(139). Inoltre, il direttore della FAPSI 1997 cita quale sua funzione primaria l’individuazione di comunicazioni cifrate esterne, nonché l’intercettazione globale(140).

    Nel settore atlantico si trova la stazione di Lourdes, a Cuba (82°O, 23°N), gestita congiuntamente con i servizi segreti cubani. Mediante tale stazione, la Russia raccoglie informazioni strategiche, nonché comunicazioni commerciali e militari(141). Nel settore dell'Oceano Indiano esistono stazioni in territorio russo, sulle quali non disponiamo di ulteriori informazioni. Un’ulteriore stazione di Skrunda in Lettonia è stata chiusa nel 1998(142). Nel settore del Pacifico vi sarebbe una stazione nella Baia di Cam Rank nel Vietnam settentrionale. Si ignorano particolari sulle stazioni, quali numero e grandezza delle antenne.

    Tenendo conto delle stazioni ubicate in territorio russo, teoreticamente è possibile realizzare una copertura globale. Anche in questo caso le informazioni disponibili sono comunque insufficienti per una valutazione sicura.

    6.4.   Altri Stati del G-8 e Cina

    Gli altri Stati del G-8 e la Cina non dispongono di territori propri o di alleati stretti nei necessari settori del mondo per poter operare un sistema globale di intercettazioni.

    7.   Compatibilità di un sistema d’intercettazione delle comunicazioni del tipo “ECHELON” con il diritto dell’Unione europea

    7.1.   Approfondimento tematico

    Il mandato della commissione prevede, tra l'altro, il compito specifico di determinare la compatibilità di un sistema d’intercettazione delle comunicazioni di tipo “ECHELON” con il diritto comunitario(143), con l'obbligo, in particolare, di valutarne la compatibilità con entrambe le direttive sulla tutela dei dati personali 95/46/CE e 97/66/CE, con l’articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea e con l'articolo 8 del trattato sull’Unione europea.

    Appare necessario abbordare tale determinazione da due punti di vista distinti. Il primo aspetto risulta dalla dimostrazione indiziale contenuta nel capitolo 5, secondo cui il sistema denominato “ECHELON” è stato ideato come sistema per captare le comunicazioni inteso a fornire ai servizi segreti USA, canadesi, australiani, neozelandesi e britannici informazioni su avvenimenti all’estero attraverso la raccolta e la valutazione di dati di comunicazione. Si tratta dunque di un classico strumento di spionaggio dei servizi di informazione esteri(144). Il primo passo deve quindi servire a determinare la compatibilità di una tale attività del servizio d’informazione con il diritto dell'Unione.

    Inoltre, la relazione STOA, presentata da Campbell, accusa questo sistema di essere oggetto di impiego abusivo a fini di spionaggio della concorrenza, arrecando così danni onerosi all'economia dei paesi europei, e cita al riguardo dichiarazioni dell'ex direttore della CIA R. James Woolsey secondo cui gli Stati Uniti effettuerebbero operazioni di spionaggio ai danni di imprese europee unicamente al fine di ristabilire condizioni di uguaglianza di mercato, in quanto gli ordini si ottengono unicamente attraverso la corruzione(145). In caso di conferma dell'uso dei sistemi a fini di spionaggio della concorrenza, si pone nuovamente la questione della compatibilità con il diritto comunitario. Questo secondo aspetto va quindi studiato separatamente in una seconda fase.

    7.2.   La compatibilità di un sistema di raccolta di informazioni con il diritto dell'Unione

    7.2.1. Compatibilità con il diritto comunitario

    Attività e misure al servizio della sicurezza dello Stato e della giustizia penale non rientrano fondamentalmente nella giurisdizione del trattato CE. Poiché la Comunità europea, in ossequio al principio di sussidiarietà, può intervenire unicamente laddove sia titolare di una competenza corrispondente, essa di conseguenza ha escluso questi ambiti dal campo di applicazione delle direttive sulla tutela dei dati di carattere personale fondate sul trattato CE, in particolare sull'articolo 95 (ex articolo 100 A). La direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(146) e la direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(147) non si applicano “comunque ai trattamenti(148)/alle attività(149) riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale”. La proposta di direttiva attualmente all'esame del Parlamento sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nella comunicazione elettronica(150) riprende la medesima formulazione. L'appartenenza di uno Stato membro ad un sistema d’intercettazione finalizzato alla sicurezza dello Stato non entra pertanto in contraddizione con le direttive per la tutela dei dati personali delle CE.

    Parimenti, non si ravvisa nessuna violazione dell'articolo 286 del trattato CE, che amplia il campo di applicazione delle direttive sulla tutela dei dati al trattamento dei dati da parte di organi ed istituzioni della Comunità. Lo stesso vale per il regolamento n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(151). Anche quest'ultimo regolamento è applicabile unicamente all'attività degli organi ricadente nell'ambito del trattato CE(152). Per evitare malintesi, è utile rilevare esplicitamente che nessuno ha mai supposto che organi ed istituzioni della Comunità partecipino ad un sistema d’intercettazione e il relatore non dispone di nessun indizio in tal senso.

    7.2.2. Compatibilità con altri rami del diritto dell'Unione europea

    Negli ambiti del titolo V (Politica estera e di sicurezza comune) e del titolo VI (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) non esiste una normativa sulla protezione dei dati paragonabile alle direttive comunitarie. Il Parlamento europeo ha più volte rilevato l'urgente necessità di procedere in tal senso(153).

    La protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in questi ambiti è garantita unicamente dagli articoli 6 e 7, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in cui l'Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e riconosciuti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. In aggiunta al carattere obbligatorio dei diritti fondamentali, in particolare della CEDU, per gli Stati membri (cfr. al riguardo il capitolo 8), ne deriva anche un'obbligatorietà dei diritti fondamentali per l'Unione nello svolgimento della sua attività legislativa ed amministrativa. Ma data l'assenza, finora, di una normativa sull'ammissibilità della sorveglianza delle telecomunicazioni a fini di sicurezza o di raccolta di informazioni da parte dei servizi d’informazione(154), non si pone per intanto la questione della violazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE.

    7.3.   La questione della compatibilità in caso di impiego abusivo di un sistema di intercettazione a fini di spionaggio della concorrenza

    Qualora uno Stato membro desse il proprio sostegno ad un sistema d’intercettazione che comprendesse tra le proprie attività anche lo spionaggio della concorrenza, consentendo la strumentalizzazione dei propri servizi d’informazione o, rispettivamente, mettendo il proprio territorio a disposizione di servizi d’informazione esteri per tali fini, ci si troverebbe senz'altro in presenza di una violazione del diritto comunitario. Infatti, gli Stati membri, a norma dell'articolo 10 del trattato CE, hanno un obbligo di lealtà totale, che comprende in particolare il divieto di tutte le misure che potrebbero inibire la realizzazione degli obiettivi del trattato. Anche nel caso in cui la captazione di telecomunicazioni non avvantaggiasse l'economia dello Stato membro interessato (eventualità che, tra l'altro, equivarrebbe all'erogazione di un aiuto di Stato, in violazione dell'articolo 87 del trattato CE), bensì quella o quelle di paesi terzi, tale attività risulterebbe in radicale contraddizione con il concetto fondamentale del trattato CE del mercato comune, perché comporterebbe una distorsione del gioco della concorrenza.

    Un tale comportamento, a parere del relatore, costituirebbe anche una violazione della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni(155), perché la questione dell'applicabilità delle direttive va affrontata mediante interpretazioni funzionali e non organizzative. Ciò non si evince solamente dalla formulazione letterale della norma del campo di applicazione, ma anche dal senso della legge. Se i servizi d’informazione fanno uso delle loro potenzialità a fini di spionaggio della concorrenza, allora la loro attività non si svolge a fini di sicurezza o di giustizia penale, bensì esula dai compiti istituzionali dei servizi e ricade pienamente nel campo di applicazione della direttiva. Quest'ultima, però, obbliga gli Stati membri (articolo 5) a garantire la riservatezza delle comunicazioni, vietando in particolare “l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti“. A norma dell'articolo 14, sono ammesse eccezioni solo se sono necessarie per motivi di sicurezza dello Stato, difesa del territorio o giustizia penale. Poiché lo spionaggio economico non è motivo ammissibile di deroga, anche in questo caso si sarebbe in presenza di una violazione del diritto comunitario.

    7.4.   Conseguenze

    In conclusione, possiamo affermare che in via di principio allo stato attuale del diritto un sistema di raccolta di informazioni del tipo ECHELON non viola il diritto dell'Unione europea, perché non presenta le intersezioni con il diritto dell'Unione necessarie per causare un'incompatibilità. Ciò vale unicamente se il sistema viene utilizzato in senso lato esclusivamente al servizio della sicurezza dello Stato. Se invece l'impiego che se ne fa esula dai compiti istituzionali e risulta finalizzato ad atti di spionaggio della concorrenza ai danni di imprese estere, allora risulta in violazione del diritto comunitario. Qualora ciò avvenisse con la partecipazione di uno Stato membro, quest'ultimo si troverebbe in violazione del diritto comunitario.

    8.   La compatibilità della sorveglianza delle comunicazioni da parte di servizi d’informazione con il diritto fondamentale alla vita privata

    8.1.   Sorveglianza delle comunicazioni quale violazione del diritto fondamentale alla vita privata

    Tutte le intercettazioni di comunicazioni, anche solo la raccolta di dati da parte di servizi di informazione al fine di realizzarle(156), costituiscono una profonda violazione della vita privata del singolo cittadino. Solo in uno “Stato di polizia” è consentita l'intercettazione senza restrizioni da parte dello Stato. Per contro, negli Stati membri dell'UE, democrazie mature, è universalmente riconosciuta la necessità del rispetto della vita privata da parte degli organi di Stato - compresi dunque anche i servizi d’informazione -, sancita di norma dalle costituzioni dei singoli Stati. La vita privata gode pertanto di una tutela particolare e le deroghe ad essa sono ammesse unicamente previa considerazione dell'equilibrio giuridico e nel rispetto del principio di proporzionalità.

    Anche negli Stati UKUSA esiste la consapevolezza di questa problematica. Le misure di tutela previste riguardano comunque il rispetto della vita privata dei cittadini di quegli stessi Stati e dunque non giovano di norma al cittadino europeo. Secondo le norme statunitensi che disciplinano la sorveglianza elettronica, l'interesse dello Stato di disporre di un servizio d’informazione funzionante non è contrapposto agli interessi di un’efficace tutela generale di un diritto fondamentale, bensì della tutela necessaria della vita privata di “US-Persons”.(157)

    8.2.   La tutela della vita privata in virtù di accordi internazionali

    Il rispetto della vita privata quale diritto fondamentale è sancito da numerosi accordi di diritto internazionale(158). A livello mondiale, occorre citare in particolare il “Patto internazionale sui diritti civili e politici"(159) delle Nazioni Unite del 1966, che garantisce, all'articolo 17, la tutela della vita privata. Tutti gli Stati UKUSA accettano l'arbitrato della Commissione dei diritti umani istituita a norma dell'articolo 41 per statuire sulle violazioni del patto a norma del diritto internazionale, ove si tratti di querele presentate da altri Stati. Il Protocollo addizionale(160), che estende le competenze della commissione dei diritti umani a reclami individuali, non è stato sottoscritto dagli Stati Uniti, con la conseguenza che in caso di violazione del patto da parte di questi ultimi i singoli cittadini non hanno la possibilità di rivolgersi alla Commissione dei diritti umani.

    A livello dell'UE, si è cercato di realizzare una tutela fondamentale speciale europea attraverso la redazione di una “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. L'articolo 7 della Carta, intitolato “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, disciplina esplicitamente il diritto al rispetto delle comunicazioni(161). Inoltre, l'articolo 8 disciplina il diritto fondamentale alla “protezione dei dati di carattere personale”. Tale norma avrebbe tutelato il singolo nei casi in cui i suoi dati (in modo automatico o non automatico) fossero stati trattati, come di norma avviene nel caso di intercettazioni e di altre captazioni.

    La Carta non è ancora stata integrata nel trattato, e pertanto le disposizioni in essa contenute hanno un effetto vincolante solo per i tre organi che l’hanno accolta nella “Dichiarazione solenne” a margine del Consiglio europeo di Nizza, vale a dire Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. Secondo il relatore, detti organi non sono in alcun modo coinvolti in attività di servizi segreti. Anche nel momento in cui la Carta verrà inserita nel trattato ed entrerà pienamente in vigore si dovrà considerare con molta attenzione il suo ristretto ambito di applicazione. Ai sensi dell’articolo 51 le disposizioni della Carta si applicano “… alle istituzioni e agli organi dell'Unione … come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.” Gli effetti della Carta si produrrebbero tutt’al più con il divieto degli aiuti di Stato che creano condizioni perniciose per la concorrenza (cfr. capitolo7, 7.3).

    L'unico strumento efficace, a livello internazionale, per la protezione globale della vita privata deriva dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    8.3.   La normativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

    8.3.1. Importanza della CEDU nellambito dell’UE

    La tutela dei diritti fondamentali riconosciuta dalla CEDU assume particolare importanza nella misura in cui la Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE e pertanto costituisce un livello unitario europeo di tutela. Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati, a norma del diritto internazionale, a garantire i diritti sanciti dalla CEDU e hanno accettato di sottostare alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Pertanto, la Corte di Strasburgo può controllare che le varie norme nazionali adempiano alla CEDU e, in caso di violazione dei diritti umani, condannare gli Stati a pagare un risarcimento. Inoltre, la CEDU ha acquistato prestigio in seguito alle ripetute istanze in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'ambito di cause pregiudiziali, l'ha posta accanto ai principi giuridici generali degli Stati membri considerati per formulare una decisione. Il trattato di Amsterdam, all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE, ha poi stipulato l'obbligo dell'UE a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

    8.3.2. Estensione territoriale e personale della tutela garantita dalla CEDU

    I diritti sanciti dalla CEDU stabiliscono diritti umani generali, dunque non vincolati ad una cittadinanza, che devono essere garantiti a tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione degli Stati firmatari. Ciò significa che i diritti umani devono essere sempre riconosciuti su tutto il territorio degli Stati firmatari, in quanto deroghe locali costituirebbero una violazione della Convenzione. Inoltre, tali diritti valgono anche al di fuori del territorio degli Stati firmatari nella misura in cui anche il loro potere politico viene esercitato al di fuori di essi. I diritti garantiti dalla CEDU nei confronti di uno Stato firmatario valgono anche per coloro che si trovano al di fuori del territorio dello Stato stesso, purché quest'ultimo ne abbia violato la vita privata al di fuori di esso(162).

    Da ultimo, riveste qui particolare importanza, perché la questione dei diritti fondamentali presenta la particolarità, nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni, per cui lo Stato responsabile della sorveglianza, il soggetto sorvegliato e l'effettiva intercettazione possono trovarsi in territori diversi. Ciò vale soprattutto per le comunicazioni internazionali, ma può valere anche per le comunicazioni nazionali ove queste usufruiscano di collegamenti all’estero. Nel caso dell'attività di servizi d’informazione esteri, questa configurazione è il caso più tipico. Non si può nemmeno escludere che le informazioni ottenute con la sorveglianza svolta da un servizio d’informazione possano essere trasmesse ad altri Stati.

    8.3.3. Ammissibilità della sorveglianza delle telecomunicazioni a norma dell'articolo 8 della CEDU

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 della CEDU “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.” La tutela della telefonia o della telecomunicazione non viene nominata esplicitamente, ma secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo essa rientra nella tutela riconosciuta attraverso i concetti di “vita privata” e “corrispondenza” di cui all'articolo 8 della CEDU(163). L'estensione della tutela del diritto fondamentale non si limita al contenuto della comunicazione, ma comprende anche la rilevazione di altri dati relativi alla conversazione. Ciò significa che anche quando il servizio d’informazione si limita a rilevare dati quali ora e durata della comunicazione e il numero composto, si ravvisa una violazione della vita privata(164).

    L'articolo 8, paragrafo 2 della CEDU non garantisce questo diritto senza apporvi restrizioni. Violazioni del diritto fondamentale alla vita privata possono essere ammesse ove siano giuridicamente giustificate dalla legge dello Stato interessato(165). Il diritto deve essere generalmente accessibile e deve avere conseguenze prevedibili.(166)

    Gli Stati membri non hanno piena libertà nella definizione di queste violazioni. L'articolo 8 della CEDU le ammette esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi elencati al paragrafo 2, in particolare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, ma anche il benessere economico della nazione(167), il che comunque non giustifica lo spionaggio economico, in quanto comprende unicamente violazioni “necessarie in una società democratica”. In ciascun caso occorre utilizzare il mezzo più moderato possibile adatto al raggiungimento dello scopo e devono essere costituite garanzie sufficienti contro gli abusi.

    8.3.4. Conseguenze dell'articolo 8 della CEDU per l'attività dei servizi di informazione

    In base a questi principi generali, per strutturare l'attività dei servizi d’informazione in modo che sia conforme alla legge, occorre considerare quanto segue. Ove il mantenimento della sicurezza nazionale appaia giustificare l'intercettazione o quanto meno la raccolta di dati di connessione da parte dei servizi d’informazione, ciò deve essere previsto dalla legge dello Stato interessato e la norma deve essere accessibile a tutti. Le conseguenze devono essere prevedibili per il singolo, badando però a tutelare le speciali esigenze di segretezza dei servizi. La Corte, in una decisione sulla conformità all'articolo 8 di controlli segreti di dipendenti in settori sensibili per la sicurezza nazionale, ha statuito che l'esigenza di prevedibilità in questo caso specifico non può essere uguale a quella vigente in altri settori(168). Ma anche in questo caso, la Corte ha posto l'esigenza che la legge debba specificare le circostanze e condizioni in presenza delle quali il potere politico è autorizzato a violare segretamente - con la potenziale pericolosità che questo comporta - la vita privata di un individuo(169).

    Affinché l'attività dei servizi d’informazione non risulti lesiva dei diritti umani, occorre badare a che la sicurezza nazionale ne giustifichi l'operato nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 8, paragrafo 2 della CEDU: anche la sicurezza nazionale può giustificare violazioni solo se queste sono necessarie in una società democratica. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiaramente affermato che l'interesse dello Stato di tutelare la propria sicurezza nazionale va bilanciato con la gravità con cui si ledono gli interessi del singolo nel momento in cui se ne viola la vita privata(170). Tali violazioni non sono limitate ai casi imprescindibili, ma d'altra parte non basta a giustificarle allegarne semplicemente l'utilità o l'auspicabilità(171). Il punto di vista secondo cui l'intercettazione di tutte le comunicazioni rappresenterebbe la miglior protezione contro la criminalità organizzata sarebbe contrario all'articolo 8 della CEDU anche se fosse ammesso dalla legislazione statale.

    Inoltre, considerando il carattere particolare dell'attività dei servizi d’informazione, che richiede la riservatezza e la ricerca di un equilibrio degli interessi in gioco, occorre prevedere possibilità di controllo specialmente rigorose. La Corte di Strasburgo ha chiaramente affermato che un sistema segreto di sorveglianza finalizzato al mantenimento della sicurezza nazionale comporta il rischio di minare o addirittura distruggere la democrazia che presume di difendere, rendendo dunque necessario costituire garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi(172). L'attività legale dei servizi di sicurezza è dunque giuridicamente giustificata solo se lo Stato firmatario della CEDU ha disposto adeguati sistemi di controllo ed altre garanzie contro gli abusi. Al riguardo, la Corte di Strasburgo ha dichiarato, relativamente all'attività dei servizi d’informazione svedesi, di attribuire particolare importanza alla presenza di deputati in seno all'organo di controllo della polizia, nonché alla sorveglianza svolta dal ministro della Giustizia, dal difensore civico parlamentare e della commissione Giustizia del parlamento. Desta invece preoccupazione il fatto che Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Spagna non dispongano di nessuna commissione parlamentare di controllo specifica per i servizi segreti(173) e di nessun sistema di controllo equivalente al difensore civico parlamentare degli Stati nordici(174). Il relatore accoglie quindi favorevolmente le iniziative della commissione Difesa dell'Assemblé Nationale francese volte ad istituire una commissione di controllo(175), tanto più che la Francia, per motivi tecnici e geografici, dispone di notevoli capacità nell'attività dei suoi servizi d’informazione.

    8.4.   L'obbligo di vigilanza sull'attività dei servizi d’informazione esteri

    8.4.1. Inammissibilità dell'aggiramento dell'articolo 8 della CEDU attraverso l'intervento di servizi di informazione esteri

    Come esaurientemente esposto, gli Stati firmatari devono soddisfare una serie di condizioni affinché l'attività dei loro servizi d’informazione risulti compatibile con l'articolo 8 della CEDU. È evidente che i servizi d’informazione non possono liberarsi da questi obblighi valendosi dell'attività di altri servizi di informazione vincolati da norme meno severe. Altrimenti, il principio di legalità, con entrambe le sue componenti di accessibilità e prevedibilità, risulterebbe invalidato e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo inficiata nei contenuti.

    Ne deriva, da un lato, che lo scambio di dati tra servizi d’informazione è ammissibile solo con restrizioni. Un servizio d’informazione può richiedere dati ad un altro servizio d’informazione solo se i dati in questione sono stati ottenuti in condizioni tali da adempiere alle prescrizioni del diritto nazionale del richiedente. Il campo d'azione previsto dalla legge non può essere ampliato attraverso accordi con altri servizi. Analogamente, un servizio può svolgere attività per conto di un servizio straniero applicandone le istruzioni solo se ne ha verificato la compatibilità con il proprio diritto nazionale. Anche se le informazioni sono destinate ad un altro Stato, ciò nulla toglie all'illegalità di una violazione dalle conseguenze imprevedibili per il soggetto giuridico interessato.

    Dall'altro lato, gli Stati firmatari della CEDU non possono autorizzare servizi d’informazione esteri ad operare sul loro territorio ove sussista il dubbio che le loro attività non adempiano alle prescrizioni della CEDU(176).

    8.4.2. Conseguenze delle attività tollerate di servizi d’informazione extraeuropei svolte sul territorio degli Stati membri della CEDU
    8.4.2.1. La giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo

    Con la ratifica della CEDU, gli Stati firmatari si sono impegnati a subordinare l'esercizio della loro sovranità al controllo costituzionale. Essi non possono liberarsi da quest'obbligo rinunciando alla loro sovranità. Gli Stati rimangono responsabili del loro territorio e pertanto responsabili nei confronti dei soggetti giuridici europei nel caso in cui l'esercizio dell'autorità territoriale sia usurpato dall'attività dei servizi segreti di un altro Stato. La giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo afferma inoltre l'obbligo degli Stati firmatari di adottare misure positive a tutela della vita privata onde evitare violazioni dell'articolo 8 della CEDU anche da parte di privati (!), dunque a livello orizzontale, ponendo così il caso in cui il singolo non si trovi contrapposto al potere dello Stato, bensì ad un'altra persona(177). Se uno Stato consente che un servizio segreto straniero operi sul proprio territorio, l'esigenza di tutela ne risulta sostanzialmente maggiore, perché in questo caso un'altra autorità ne esercita la sovranità territoriale. È dunque logico dedurne che lo Stato debba vigilare sul rispetto dei diritti umani da parte dei servizi segreti attivi sul proprio territorio.

    8.4.2.2. Conseguenze per le stazioni

    La Germania concede agli Stati Uniti d'America l'uso del proprio territorio, a Bad Aibling, al fine esclusivo di effettuare captazioni satellitari. A Menwith Hill, in Gran Bretagna, esiste una situazione di uso comune del territorio per lo stesso scopo. Se in queste stazioni un servizio segreto USA intercettasse comunicazioni non militari di privati o imprese originanti in uno Stato firmatario della CEDU, entra in gioco l'obbligo di sorveglianza ai sensi della CEDU. All'atto pratico, ciò significa che la Germania e il Regno Unito, quali firmatari della CEDU, hanno l'obbligo di verificare la costituzionalità dell'operato dei servizi segreti USA. Tanto più che rappresentanti della NRO e della stampa hanno ripetutamente espresso dubbi sull'attività della NSA.

    8.4.2.3. Conseguenze per le intercettazioni eseguite per incarico estero

    A Morwenstow, in Gran Bretagna, secondo informazioni in nostro possesso, il GCHQ in collaborazione con la NSA e su istruzioni di quest'ultima capta comunicazioni civili e le trasmette agli USA in forma di materiale grezzo. Anche in caso di attività svolte per incarico di terzi vale l'obbligo di verificare la costituzionalità della richiesta.

    8.4.2.4. Obbligo particolare di cautela nei confronti di paesi terzi

    Gli Stati firmatari della CEDU possono, entro certi limiti, ritenere reciprocamente che ambe le parti osservano quanto prescritto dalla Convenzione, a meno che risulti di uno Stato firmatario che viola la CEDU in modo sistematico e permanente. Nel caso degli Stati Uniti, si tratta di uno Stato che non è Parte della CEDU e non si è assoggettato a nessun sistema di controllo equivalente. L'attività dei suoi servizi d’informazione è meticolosamente regolamentata ove riguardi cittadini americani o residenti legali degli Stati Uniti, ma l'attività della NSA all'estero è disciplinata da altre norme di cui molte sono coperte da segreto e pertanto inaccessibili. Desta poi ulteriore preoccupazione il fatto che nonostante i servizi d’informazione americani siano sottoposti al controllo di commissioni del Congresso e del Senato, tali commissioni parlamentari mostrano scarso interesse per l'attività della NSA all'estero.

    Appare quindi opportuno fare appello alla Germania e al Regno Unito affinché prendano sul serio gli obblighi derivanti dalla CEDU e subordinino l'autorizzazione di ulteriori attività di servizio d’informazione della NSA sui loro territori alla loro compatibilità con la CEDU. A tal fine, occorre prendere in considerazione tre aspetti principali.

    1.   A norma della CEDU le violazioni della vita privata sono lecite solo se fondate su norme di diritto generalmente accessibili e le cui conseguenze per il singolo sono prevedibili. Questo requisito è adempiuto solo se gli Stati Uniti rendono pubblico ai cittadini europei come e in che circostanze vengono eseguite le investigazioni. Fintanto che esistono incompatibilità con la CEDU, occorre adeguare le norme al livello europeo di tutela.

    2.   A norma della CEDU, le violazioni non possono essere sproporzionate ed occorre porre in atto il mezzo più moderato possibile. Dal punto di vista del cittadino europeo, una violazione commessa da parte europea è meno grave di una commessa da parte americana, in quanto ha la possibilità di adire le istanze giuridiche solo nel primo caso(178). Pertanto, nella misura del possibile, le violazioni devono essere commesse da parte tedesca e inglese, e in ogni caso quelle che rientrano nel campo di applicazione della procedura penale. La parte USA ha tentato più volte di giustificare l'intercettazione di telecomunicazioni con l'accusa di corruzione ed estorsione da parte europea(179). Occorre ricordare agli Stati Uniti che tutti gli Stati dell'UE dispongono di sistemi penali funzionanti. In caso di circostanze sospette, gli USA devono lasciare che gli Stati interessati si occupino del procedimento penale. In assenza di tali circostanze, la sorveglianza risulta sproporzionata e pertanto lesiva dei diritti umani e come tale inammissibile. La compatibilità con la CEDU si ravvisa dunque unicamente se gli Stati Uniti si limitano ad adottare misure di sorveglianza finalizzate alla loro sicurezza nazionale, astenendosi dall'intervenire a fini della giustizia penale.

    3.   Come si è detto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa alla costituzionalità esige l'esistenza di sistemi di controllo e garanzie contro gli abusi. Ne consegue che la sorveglianza delle telecomunicazioni sul territorio europeo da parte degli Stati Uniti è compatibile con i diritti umani solo se gli USA, nei casi in cui captano dal loro territorio comunicazioni ai fini di mantenere la loro sicurezza nazionale, mettono in atto controlli efficaci o, rispettivamente, se la NSA subordina la propria attività sul territorio europeo alle istituzioni di controllo dello Stato ospitante (rispettivamente Germania o Regno Unito).

    Affinché l'attività di captazione di telecomunicazioni da parte degli Stati Uniti risulti compatibile con la CEDU devono essere osservate le condizioni esposte nei tre punti precedenti ed occorre garantire il rispetto del livello integrale di tutela in Europa stipulato dalla CEDU.

    9.   I cittadini dell'UE sono sufficientemente tutelati rispetto all’attività dei servizi d’informazione?

    9.1.   Tutela dall’attività dei servizi d’informazione: un compito dei parlamenti nazionali

    L'attività dei servizi d’informazione potrà costituire un aspetto futuro della politica estera e di sicurezza comune, ma poiché attualmente non esiste a livello dell'UE nessuna normativa in tal senso(180), la configurazione della tutela dall'attività dei servizi d’informazione dipende esclusivamente dagli ordinamenti giuridici nazionali.

    I parlamenti nazionali svolgono una doppia funzione: nella loro veste legislativa decidono sia sull'entità e sulle attribuzioni delle agenzie di spionaggio, che sulla struttura del controllo delle loro attività. Come discusso esaurientemente nel capitolo precedente, i Parlamenti, nell'elaborare le norme che disciplinano l'ammissibilità della sorveglianza delle telecomunicazioni, devono attenersi alle restrizioni stipulate dall'articolo 8 della CEDU, vale a dire che le norme adottate devono essere necessarie, proporzionate e tali da avere conseguenze prevedibili per i singoli interessati. Inoltre occorre prevedere meccanismi di controllo adeguati ed efficaci relativi alle attribuzioni delle autorità di controllo.

    Inoltre, i Parlamenti nazionali hanno, nella maggior parte degli Stati, un ruolo attivo di controllo, poiché il controllo dell'esecutivo (e quindi dei servizi di spionaggio) costituisce, accanto alla funzione legislativa, la seconda funzione “classica” di un parlamento. La configurazione di questi aspetti, tuttavia, presenta notevoli differenze da uno Stato membro all'altro dell'UE e spesso si verifica la coesistenza di organi parlamentari e non parlamentari.

    9.2.   Attribuzioni delle autorità nazionali relativamente all'attuazione di misure di sorveglianza

    Le misure di sorveglianza attuate dallo Stato sono ammesse, di norma, ai fini della giustizia penale, del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato(181) (contro minacce esterne).

    Ai fini della giustizia penale, in tutti gli Stati membri è ammesso derogare alla riservatezza delle telecomunicazioni ove sussista sufficiente sospetto della perpetrazione di un reato (talvolta specificamente qualificato, ovvero di maggior gravità rispetto ad altri) da parte di una persona in concreto. In considerazione della gravità della violazione derogata, di norma è necessaria l'autorizzazione di un giudice(182); esistono norme precise relative alla durata consentita della sorveglianza, ai controlli ed alla cancellazione dei dati.

    Per garantire la sicurezza interna e l'ordine pubblico, la raccolta di informazioni da parte dello Stato viene ampliata in indagini individuali in caso di concreti sospetti di attività criminale. Ai fini del riconoscimento tempestivo di movimenti estremisti o sovversivi, il legislatore nazionale autorizza l'ottenimento di ulteriori informazioni su determinate persone o gruppi. La raccolta di dati pertinenti e l'analisi degli stessi sono competenza di speciali servizi di informazione interni.

    Da ultimo, le misure di sorveglianza attuate ai fini della sicurezza dello Stato rappresentano una quota considerevole delle attività di questo tipo. Il trattamento, la valutazione e la presentazione di informazioni rilevanti su paesi stranieri è di norma competenza di un apposito servizio segreto competente per l'estero(183). Generalmente la sorveglianza non riguarda individui specifici, bensì particolari settori o frequenze. A seconda dei mezzi a disposizione del servizio segreto competente per l'estero e delle sue attribuzioni legali, è possibile avere un ampio spettro, dal semplice ascolto di comunicazioni radio militari di onda corta alla sorveglianza di tutti i tipi di connessioni di telecomunicazione verso l'estero. In alcuni Stati membri la sorveglianza delle telecomunicazioni a fini di spionaggio è vietata(184), mentre in altri essa - in alcuni casi previa autorizzazione di una commissione indipendente(185) - è autorizzata mediante ordinanza ministeriale(186) e per alcune forme di comunicazione può avvenire senza restrizioni(187). Le attribuzioni proporzionalmente ampie di taluni servizi segreti derivano dal fatto che essi si dedicano alla sorveglianza di comunicazioni effettuate all'estero, che quindi riguardano solo in piccola misura i cittadini del paese cui appartiene il servizio, destando per questo motivo ben pochi scrupoli.

    9.3.   Il controllo dei servizi d’informazione

    È particolarmente importante effettuare controlli efficaci e completi perché da un lato i servizi d’informazione operano in condizioni di segretezza, svolgono attività di lunga durata e le persone interessate spesso non hanno riscontri della sorveglianza di cui sono oggetto per lungo tempo o (secondo quale sia la legge vigente) mai, e dall'altro lato perché le misure di sorveglianza spesso riguardano ampi gruppi mal definiti di persone, per cui lo Stato può entrare in possesso in brevissimo tempo di un'ingente quantità di dati personali.

    Naturalmente tutti gli organismi di controllo - indipendentemente dalla loro struttura - si trovano ad affrontare il problema per cui, a causa del particolare carattere dei servizi segreti, spesso è quasi impossibile determinare se tutte le informazioni raccolte siano poi messe a disposizione o se una parte di esse venga occultata. È questo un ulteriore incentivo ad adottare una normativa rigorosa. Fondamentalmente si può ritenere che un'elevata efficienza dei controlli e di conseguenza una garanzia durevole della legalità delle violazioni sono possibili se il potere di autorizzazione della sorveglianza delle telecomunicazioni è riservata al livello amministrativo più alto, se è necessaria la autorizzazione preventiva di un giudice per poter procedere e se un organo indipendente vigila anche sull'esecuzione delle misure. Inoltre, la democrazia politica e lo Stato di diritto sono considerazioni che portano ad auspicare che l'operato dei servizi segreti, compatibilmente con il principio della divisione dei poteri, sia integralmente sottoposto al controllo di un organo parlamentare.

    Ciò si verifica pienamente in Germania, dove le misure di sorveglianza a livello nazionale delle telecomunicazioni sono decise dal ministro federale competente. Salvo in casi in cui un ritardo sarebbe pericoloso occorre, prima di procedere, informare dell'azione una commissione indipendente e non vincolata (“G10-Kommission”(188)), che delibera sulla necessità e sull'ammissibilità delle misure proposte. Nei casi in cui il servizio segreto tedesco per l'estero BND sia giustificato a procedere alla sorveglianza di telecomunicazioni via etere con l'ausilio di filtri attraverso termini chiave di ricerca, la commissione delibera anche sull'ammissibilità dei termini chiave. La “G-10 Kommission” esercita anche i controlli sulla comunicazione, obbligatoria per legge, agli interessati, nonché sulla distruzione dei dati ottenuti da parte della BND.

    Esiste anche un organo parlamentare di controllo (PKGr)(189), composto da 9 deputati del Parlamento nazionale, che vigila sull'attività dei tre servizi d’informazione tedeschi. Il PKGr ha diritto di accesso ai documenti, di ascolto degli addetti ai servizi d’informazione e di visita dei servizi e indagine; quest'ultimo diritto può essergli negato solo per gravi motivi di accesso alle informazioni o di tutela dei diritti personali di terzi, oppure se è in gioco il cuore della responsabilità specifica dell'esecutivo. Le deliberazioni del PKGr sono segrete ed i suoi membri sono tenuti alla riservatezza anche dopo la fine dell'incarico. A metà e alla fine della legislatura il PKGr trasmette al Bundestag tedesco una relazione sull'attività di controllo.

    Un controllo così completo dei servizi segreti è comunque l'eccezione negli Stati membri.

    In Francia(190), per esempio, richiedono l'autorizzazione del Primo Ministro solo le misure di sorveglianza che comportano l'intercettazione da cavi. Solo queste ultime sono sottoposte al controllo di un'apposita commissione (Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité), cui appartengono un deputato e un senatore. L'autorizzazione di un'intercettazione da parte di un ministro o di un suo delegato passa al vaglio del presidente della commissione, che in caso di dubbio sull'ammissibilità può presentarla all'esame della commissione, la quale emana poi raccomandazioni e, ove ritenga essere in presenza di un'infrazione rilevante, ne informa il pubblico ministero. Intercettazioni finalizzate alla difesa di interessi nazionali che comportano l'ascolto di comunicazioni via etere - dunque anche via satellite - non sono sottoposte a nessuna restrizione ed esulano pertanto dal controllo di una commissione.

    Inoltre, l'operato dei servizi segreti francesi non è sottoposto al controllo di una commissione parlamentare specifica, sebbene siano in corso iniziative in tal senso. La commissione Difesa dell'Assemblea nazionale ha adottato una proposta in tal senso(191), ma la discussione in plenaria non ha ancora avuto luogo.

    Nel Regno Unito ogni sorveglianza di comunicazioni su territorio britannico richiede l'autorizzazione ministeriale (“Secretary of State”). La formulazione della legge, tuttavia, non chiarisce se la captazione generica di un ampio spettro di comunicazioni, successivamente vagliate in base a parole chiave, rientri anch'essa nel concetto di “interception” quale è impiegato nella “Regulation of Investigatory Powers Act 2000” (RIP) qualora il vaglio non avvenga su territorio britannico, bensì il "materiale grezzo" venga inviato all'estero prima di essere esaminato. Il controllo dell'osservanza di quanto disposto dal RIP 2000 è affidato (ex post) a “Commissioner”, giudici di alta istanza in servizio o in pensione nominati dal Primo Ministro. Il “Commissioner” responsabile delle misure di intercettazione (“Interception Commissioner”) esercita il controllo sulla concessione di autorizzazioni di intercettazione ed appoggia l'investigazione di reclami relativi ad intercettazioni. L’“Intelligence Service Commissioner” vigila sulle autorizzazioni per attività dei servizi segreti e di sicurezza ed appoggia l'investigazione di reclami relativi a questi servizi. L’“Investigatory Powers Tribunal”, presieduto da un giudice di alta istanza, indaga su tutti i reclami relativi alle intercettazioni e all'attività dei servizi.

    Il controllo parlamentare è svolto dall’“Intelligence and Security Committee” (ISC)(192), che vigila su tutti e tre i servizi d’informazione civili (MI5, MI6 e GCHQ) ed è responsabile, in particolare, della verifica dell’emissione dei risultati e dell'amministrazione, nonché del controllo delle procedure del servizio di sicurezza, del servizio segreto e del GCHQ. La commissione si compone di 9 membri della Camera bassa e della Camera alta, di cui nessuno può ricoprire l'incarico di ministro. A differenza delle commissioni di controllo di altri Stati, che generalmente sono prescelte o nominate dal parlamento o dal presidente del parlamento, i membri di questa commissione sono nominati dal Primo Ministro previa consultazione con i capi dell'opposizione.

    Questi esempi bastano per vedere quanto il livello di tutela differisca da uno Stato all'altro. Per quanto riguarda il controllo parlamentare, il relatore desidera rilevare che l'esistenza di una commissione specifica di controllo per la sorveglianza dei servizi d’informazione è molto importante. Tali commissioni presentano il vantaggio, rispetto a commissioni generiche, di godere di maggiore fiducia da parte dei servizi d’informazione, poiché i loro membri sono tenuti alla riservatezza e le loro riunioni non sono pubbliche. Inoltre, esse dispongono di diritti particolari, conferiti per consentire loro di svolgere il loro speciale compito, circostanza che risulta imprescindibile per la sorveglianza di attività segrete.

    Fortunatamente, la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha istituito commissioni parlamentari specifiche di controllo. In Belgio(193), Danimarca(194), Germania(195), Italia(196), Paesi Bassi(197) e Portogallo(198) esistono commissioni parlamentari di controllo responsabili di controllare i servizi segreti militari e civili. Nel Regno Unito(199) la commissione speciale di controllo sorveglia unicamente i servizi d’informazione civili (che tuttavia sono di gran lunga i più importanti), mentre i servizi militari sono sottoposti al controllo della generica commissione di difesa. In Austria(200) i due rami del servizio segreto sono competenza di due diverse commissioni di controllo, organizzate nello stesso modo e dotate degli stessi diritti. Negli Stati nordici di Finlandia(201) e Svezia(202), sono incaricati del controllo parlamentare difensori civici indipendenti nominati dal Parlamento. In Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Spagna non esiste nessuna commissione parlamentare specifica e l'attività di controllo è svolta unicamente dalle commissioni generiche nel contesto dell'attività generale del Parlamento.

    9.4.   Valutazione della situazione per il cittadino europeo

    La situazione in Europa per il cittadino europeo appare poco soddisfacente. Le attribuzioni dei servizi d’informazione nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni sono assai diverse tra loro in quanto alla portata e lo stesso vale per le commissioni di controllo. Non tutti gli Stati membri che dispongono di un servizio d’informazione si sono dotati di organi parlamentari di controllo indipendenti muniti delle necessarie attribuzioni di controllo. Siamo molto lontani dall'avere un livello uniforme di protezione.

    Dal punto di vista dell'Europa questa situazione è tanto più deplorevole in quanto essa non incide particolarmente sui cittadini degli Stati interessati, i quali attraverso l'esercizio democratico del voto potrebbero influire sul grado di protezione esistente. Le conseguenze negative riguardano principalmente cittadini di altri Stati, poiché il campo di azione dei servizi d’informazione si trova prevalentemente fuori dei confini nazionali. Il singolo cittadino si trova relativamente indifeso di fronte all'azione di sistemi stranieri, nei confronti dei quali vi è quindi una maggiore esigenza di tutela. Non bisogna poi dimenticare che a motivo del carattere particolare dei servizi segreti, i cittadini dell'UE possono essere interessati contemporaneamente dall'attività di più servizi di spionaggio. Un livello uniforme di protezione adeguato ai principi democratici sarebbe auspicabile in questo caso. In questo contesto, occorre anche riflettere sulla fattibilità di promulgare in questo campo direttive di protezione dei dati a livello dell'UE.

    Inoltre, la questione della tutela del cittadino europeo si porrà nuovamente allorché, nell'ambito della politica di sicurezza comune, si inizierà una collaborazione tra servizi d’informazione degli Stati membri. Al riguardo, si invitano le istituzioni europee a promulgare norme di tutela adeguate. Sarà compito del Parlamento europeo, quale difensore dei principi dello Stato di diritto, premere per svolgere la funzione di controllo che gli corrisponde in qualità di organo democraticamente legittimato. Si coglie anche l'occasione per invitare il Parlamento europeo a realizzare le condizioni affinché il trattamento riservato di dati sensibili e di altri documenti segreti sia affidato ad una commissione appositamente istituita i cui membri siano tenuti alla riservatezza. Solo soddisfacendo queste condizioni diventerà realistico e, in considerazione di una collaborazione funzionante dei servizi d’informazione - collaborazione assolutamente indispensabile ai fini di una politica di sicurezza comune credibile - responsabile esigere questi diritti di controllo.

    10.   La tutela contro lo spionaggio economico

    10.1.   Gli obiettivi dello spionaggio economico

    In un’impresa economica rispetto alla segretezza si possono delineare tre categorie di informazioni. In primo luogo vi sono informazioni a cui viene data di proposito la più ampia diffusione possibile. Si tratta di informazioni specifiche relative ai prodotti dell’impresa (ad esempio caratteristiche del prodotto, prezzi, e così via) e di informazioni pubblicitarie che influenzano l’immagine dell’impresa.

    In secondo luogo vi sono informazioni che vengono protette e diffuse attivamente, in quanto non riguardano la posizione concorrenziale dell’impresa. Tra queste si annoverano ad esempio la data della gita aziendale, il menu della mensa o la marca del fax utilizzato.

    Infine vi sono informazioni che vengono protette dalla conoscenza da parte di terzi. Tali informazioni sono tutelate contro la concorrenza, ma anche nei confronti dello Stato se un’impresa non intende rispettare le leggi (fisco, regole sull’embargo, e così via) Al riguardo esistono gradi diversi di protezione fino alla segretezza assoluta, ad esempio rispetto ai risultati della ricerca in caso di domanda di brevetto o in merito alla produzione di armamenti(203).

    Nel caso in questione lo spionaggio ha come obiettivo ottenere le informazioni tenute segrete da un’impresa. Se il mandante è un’impresa concorrente, si parla di spionaggio della concorrenza (nonché di spionaggio aziendale, spionaggio industriale). Se invece il mandante è un servizio di informazione statale si parla di spionaggio economico.

    10.1.1. Gli obiettivi dello spionaggio nel dettaglio

    I dati strategici rilevanti per lo spionaggio economico si possono classificare per categorie o settori aziendali.

    10.1.1.1. Categorie

    È evidente che le informazioni relative ai seguenti settori rivestono grande interesse: biotecnologia, tecnologia genetica, tecnologia relativa al settore medico e ambientale, computer ad alto rendimento, software, optoelettronica, tecnica dell’immagine, dei sensori e dei segnali, memorizzazione dati, ceramica tecnica, leghe ad alto rendimento, nanotecnologia. L’elenco non è completo e si modifica del resto al passo con lo sviluppo tecnologico. In questi settori lo spionaggio riguarda soprattutto il furto di risultati della ricerca o a specifiche tecniche di produzione.

    10.1.1.2. Settori aziendali

    Gli obiettivi dello spionaggio riguardano logicamente i settori relativi a ricerca e sviluppo, acquisti, personale, produzione, distribuzione, vendita, commercializzazione, linee di produzione e finanze. Spesso si sottovalutano il significato e l’importanza di tali dati (cfr. infra, capitolo 10, 10.1.4).

    10.1.2. Spionaggio della concorrenza

    La posizione strategica di un’impresa sul mercato dipende dalla sua situazione nei settori ricerca e sviluppo, processi di produzione, linee di produzione, finanziamento, commercializzazione, vendita, distribuzione, acquisti e forze lavoro(204). Le informazioni in materia sono di grande interesse per ogni concorrente sul mercato, perché offrono indicazioni in merito ai piani e ai punti deboli e consentono quindi di adottare contromisure strategiche.

    Una parte di queste informazioni è pubblicamente accessibile. Vi sono aziende di consulenza altamente specializzate che operando in piena legalità conducono studi sulla concorrenza, tra cui si annoverano imprese rinomate, quali ad esempio Roland & Berger in Germania. Del resto negli Stati Uniti la “competitive intelligence” fa parte dei normali strumenti della gestione(205). Dall’insieme di singole informazioni tramite un’analisi professionale è possibile ricavare un quadro chiaro della situazione.

    Il passaggio dalla legalità allo spionaggio illegale della concorrenza è determinato dalla scelta dei mezzi con cui vengono raccolte le informazioni. Soltanto se gli strumenti utilizzati sono illegali secondo lo specifico ordinamento giuridico, l’azione diventa un reato, mentre lo svolgimento di analisi in sé non è perseguibile. L’accesso alle informazioni che rivestono particolare interesse per la concorrenza è naturalmente protetto e si può ottenere soltanto violando la legge. Le tecniche utilizzate a tal fine non si differenziano in alcun modo dai metodi generali di spionaggio descritti nel capitolo 2.

    Non esistono dati precisi in merito all’entità dello spionaggio della concorrenza. Le cifre ufficiose, come nel caso dello spionaggio tradizionale, sono molto elevate. Entrambe le parti interessate (esecutori e vittime) non hanno alcun interesse che la cosa sia resa di pubblico dominio. Per le imprese coinvolte questo significa sempre un danno a livello di immagine e naturalmente neanche i colpevoli hanno interesse a pubblicizzare le loro attività. Per questo soltanto pochi casi sono portati dinanzi al tribunale.

    Ciononostante sempre più spesso la stampa riporta informazioni relative allo spionaggio della concorrenza. Il relatore ha inoltre discusso di tale questione con alcuni responsabili della sicurezza di importanti imprese tedesche(206) e con dirigenti di società statunitensi ed europee. In generale si può constatare che lo spionaggio della concorrenza continua ad esistere, anche se non rappresenta una pratica quotidiana.

    10.2.   I danni arrecati dallo spionaggio economico

    A causa delle elevate cifre ufficiose non si riesce a definire con esattezza l’entità del danno arrecato dallo spionaggio della concorrenza e dallo spionaggio economico. Questa situazione è imputabile al fatto che una parte delle cifre citate sono alte per ragioni di interesse. Aziende che si occupano della sicurezza e servizi di controspionaggio hanno un comprensibile interesse a collocare il danno al massimo grado della scala realisticamente possibile. Ciononostante le cifre forniscono una certa idea.

    Già nel 1988 il Max-Planck-Institut ha stimato che i danni arrecati dallo spionaggio economico in Germania sono equivalenti almeno a 8 miliardi di marchi(207).Il presidente della federazione tedesca delle aziende di consulenza in materia di sicurezza, Klaus-Dieter Matschke, indica sulla base delle valutazioni di esperti un importo pari a 15 miliardi di marchi l’anno. Hermann Lutz, presidente del sindacato europeo di polizia, ritienne che il danno sia di 20 miliardi di marchi l’anno. L’FBI(208) calcola per il 1992/1993 un danno di 1,7 miliardi di dollari arrecato all’economia statunitense dallo spionaggio della concorrenza ed economico. L’ex presidente della commissione di controllo dei servizi segreti dell’House of Representatives degli Stati Uniti parla di una perdita pari a 100 miliardi di dollari, legata alle commesse perse e agli ulteriori costi per la ricerca e lo sviluppo. Tra il 1990 e il 1996 questo ha comportato una perdita di 6 milioni di posti di lavoro.(209)

    In sostanza non è necessario conoscere con precisione l’entità del danno. A prescindere dall’entità del danno economico è compito dello Stato agire tramite polizia e servizi segreti contro lo spionaggio della concorrenza ed economico. Anche per quanto riguarda le decisioni in seno alle imprese in merito alla protezione delle informazioni e all’adozione di proprie misure di controspionaggio le cifre del danno complessivo non costituiscono una base necessaria. Ogni impresa deve valutare il massimo danno possibile che è in grado di sostenere per la sottrazione di informazioni, calcolare le previsioni di entrate e confrontare gli importi risultanti con i costi per la sicurezza. Il vero problema non riguarda la mancanza di cifre precise relative al danno complessivo. Accade piuttosto che ad eccezione delle grandi imprese non si effettuano quasi mai simili valutazioni del rapporto costi/vantaggi con un conseguente danno per la sicurezza.

    10.3.   Chi pratica lo spionaggio?

    Secondo uno studio della Società di analisi economica Ernest Young(210) i principali committenti dello spionaggio nei confronti delle imprese sono per il 39% concorrenti, per il 19% clienti, per il 9% fornitori e per il 7% servizi segreti. Lo spionaggio è ad opera di propri collaboratori, agenzie private di spionaggio, hacker pagati e professionisti dei servizi segreti(211).

    10.3.1. Propri collaboratori (reati interni)

    La letteratura consultata, le indicazioni in merito fornite dagli esperti in seno alla commissione e i colloqui del relatore con responsabili della sicurezza ed autorità di controspionaggio concordano nell’indicare che il maggior rischio a livello di spionaggio è imputabile a collaboratori delusi o insoddisfatti. In qualità di impiegati dell’impresa hanno accesso diretto alle informazioni, si fanno corrompere con offerte di denaro e sottraggono a beneficio dei loro committenti segreti aziendali.

    Si corrono rischi notevoli anche in caso di cambio di lavoro. Oggi non è più necessario copiare montagne di documenti per sottrarre alle imprese informazioni importanti. Si possono registrare di nascosto su dischetto e una volta cambiato posto di lavoro fornirle al nuovo datore.

    10.3.2. Agenzie private di spionaggio

    Il numero delle agenzie specializzate nello spionaggio di dati continua a crescere. Talvolta vi lavorano ex collaboratori di servizi di informazione. Tali agenzie svolgono spesso sia attività di consulenza in materia di sicurezza che attività di investigazione con lo scopo di sottrarre informazioni su commissione. Di solito vengono impiegati mezzi legali, ma vi sono anche agenzie che ricorrono a metodi illegali.

    10.3.3. Hacker

    Gli “hacker” sono esperti informatici che grazie alle loro competenze possono accedere dall’esterno a reti informatiche. All’inizio gli hacker erano appassionati di computer che si divertivano a superare le misure di sicurezza di sistemi informatici. Oggi vi sono hacker che lavorano su commissione sia nei servizi sia sul mercato.

    10.3.4. Servizi d’informazione

    Con la fine della guerra fredda i compiti dei servizi di informazione sono cambiati. I loro nuovi campi di azione sono la criminalità organizzata e il settore economico (maggiori informazioni nel capitolo 10, 10.5).

    10.4.   Come si effettua lo spionaggio?

    Secondo le indicazioni delle autorità di controspionaggio e dei responsabili della sicurezza di grandi imprese, nello spionaggio economico vengono impiegati tutti i metodi e gli strumenti sperimentati dai servizi di informazione (cfr. capitolo 2, 2.4). Le imprese dispongono tuttavia di strutture più aperte rispetto alle istituzioni militari, ai servizi di informazione o agli uffici governativi. Rispetto allo spionaggio economico si aggiungono pertanto alcuni rischi:

    - il reclutamento dei collaboratori è più facile perché le possibilità in materia di sicurezza di un’impresa non sono paragonabili a quelle delle autorità di controspionaggio;
    - la mobilità dei posti di lavoro implica che molte informazioni siano registrate su computer portatili. Rubare computer portatili o copiare furtivamente il disco fisso dopo essersi introdotti nella camera d’albergo fa parte pertanto delle tecniche normali utilizzate dallo spionaggio economico;
    - l’accesso alle reti informatiche è più semplice che nel caso di istituzioni di sicurezza statali perché proprio nelle piccole e medie imprese la consapevolezza e le precauzioni in materia di sicurezza sono molto meno diffuse;
    - per gli stessi motivi è molto più semplice carpire informazioni ascoltandole in loco (cfr. capitolo 3, 3.2).

    La valutazione delle informazioni raccolte in proposito dimostra che lo spionaggio economico avviene per lo più in loco o in caso di trasferte, perché è possibile con meno eccezioni (cfr. infra, capitolo 10, 10.6) reperire le informazioni cercate senza ricorrere alle reti internazionali di telecomunicazione.

    10.5.   Spionaggio economico da parte degli Stati

    10.5.1. Spionaggio economico strategico da parte dei servizi d'informazione

    Con la fine della Guerra Fredda si sono rese disponibili capacità dei servizi d’informazioni, oggi più che in passato impiegate in altri settori. Gli USA dichiarano apertamente che una parte delle attività dei loro servizi di informazione riguardano anche l’economia. Tra queste si annoverano, ad esempio, la sorveglianza sul rispetto delle sanzioni economiche, delle regole sul traffico di armi e sui cosiddetti beni a duplice uso, il controllo degli sviluppi sui mercati delle materie prime e dell’andamento dei mercati finanziari internazionali. Secondo le informazioni del relatore non sono soltanto i servizi statunitensi ad occuparsi di questo settore e al riguardo non vi sono critiche rilevanti.

    10.5.2. I servizi d’informazione quali agenti dello spionaggio della concorrenza

    Le critiche si levano quando i servizi di informazione statali vengono impiegati in modo abusivo per procurare tramite lo spionaggio vantaggi a livello di concorrenza internazionale ad imprese del territorio nazionale. Al riguardo occorre distinguere due casi(212).

    10.5.2.1. Stati hightech

    Stati industriali altamente sviluppati possono trarre ampio vantaggio dallo spionaggio industriale. Grazie allo spionaggio sullo sviluppo di un settore si possono adottare misure specifiche in materia di economia estera e di politica delle sovvenzioni che rendono più competitiva la propria industria o consentono di risparmiare a livello di sovvenzioni. Un altro punto chiave può consistere nel reperire informazioni dettagliate in caso di commesse di alto valore (cfr. infra, capitolo 10, 10.6).

    10.5.2.2. Stati meno sviluppati a livello tecnologico

    Per alcuni di questi Stati si tratta di procurarsi il know-how tecnico che consenta di ovviare all’arretratezza della propria industria senza dover affrontare costi di sviluppo e tasse di concessione. Un altro obiettivo consiste nell’impossessarsi di documenti relativi a prodotti e a tecniche di produzione, al fine di diventare competitivi sul mercato mondiale tramite copie realizzate a basso costo (retribuzioni!). È dimostrato che i servizi russi hanno ricevuto espressamente tale incarico. La legge federale n. 5 della federazione russa sull’informazione estera contempla espressamente tra i compiti dei servizi d'informazione il reperimento di informazioni economiche e tecnico-scientifiche.

    Per altri Stati (ad esempio Iran, Irak, Siria, Libia, Corea del Nord, India e Pakistan) si tratta di carpire informazioni per i loro programmi nazionali di armamento, soprattutto nel settore nucleare e in quello delle armi biologiche e chimiche. Un altro aspetto dell’attività dei servizi di questi Stati consiste nella gestione di imprese fittizie per l’acquisto non sospetto di beni a duplice uso.

    10.6.   ECHELON si presta allo spionaggio industriale?

    Lo spionaggio della concorrenza può ottenere solo in modo fortuito informazioni importanti con il controllo strategico delle telecomunicazioni a livello internazionale. Di fatto, soprattutto all’interno delle imprese stesse si trovano dati aziendali sensibili, e pertanto lo spionaggio della concorrenza si traduce soprattutto nel tentativo di ottenere informazioni dai dipendenti o tramite soggeti introdotti clandestinamente oppure cercando di inserirsi nelle reti informatiche interne. Solo nel caso in cui i dati sensibili vengono trasmessi all’esterno via cavo o via radio (satellite) si può impiegare un sistema di sorveglianza delle comunicazioni a fini di spionaggio della concorrenza. Tale situazione si verifica in modo sistematico nei seguenti tre casi:

    -   imprese che operano in tre aree geografiche con fuso orario diverso, i cui risultati intermedi vengono inviati dall’Europa verso l’America e quindi trasmessi in Asia;

    -   videoconferenze di multinazionali trasmesse tramite sistemi V-sat o via cavo;

    -   ordini importanti le cui trattative si svolgono in loco (ad esempio installazione di impianti, costruzione di infrastrutture delle telecomunicazioni, costruzione di nuovi sistemi di trasporto, e così via), e da lì devono essere definiti con la sede centrale.

    Se in questi casi le imprese non proteggono le loro comunicazioni, la loro intercettazione fornisce dati importanti per lo spionaggio della concorrenza.

    10.7.   Casi pubblicati

    La stampa e la letteratura specializzata hanno riportato alcuni casi di spionaggio economico e della concorrenza. La tabella di seguito illustrata riassume una parte delle fonti analizzate e indica brevemente il soggetto coinvolto, il periodo in cui è avvenuto il fatto, il caso nello specifico, l’obiettivo e le conseguenze.

    La particolarità è che talvolta le informazioni in merito ad uno stesso caso non sono omogenee, come per quanto riguarda, ad esempio, Enercon, per il quale si indica come “colpevole” l’NSA, oppure il ministero dell’Economia statunitense o ancora il concorrente autore delle fotografie.

    Caso Chi Quando Cosa Come Obiettivo Conseguenze Fonte
    Air France DGSE fino al 1994 Conversazioni di uomini d’affari in viaggio Nelle cabine di prima classe di Air France sono nascoste alcune comici – La compagnia aerea ha presentato pubblicamente le proprie scuse Raccogliere informazioni Non comunicate “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?” di Arno Schütze, 1/ 98
    Airbus NSA 1994 Informazioni sugli affari tra Airbus e la linea aerea arabo-saudita Intercettazione di fax e telefonate tra i partner Passare informazioni ai concorrenti statunitensi Boeing e Mc-Donnell-Douglas Gli americani concludono l’affare da 6 miliardi di dollari “Antennen gedreht”, Wirtschaftswoche Nr.46/9 novembre 2000
    Airbus NSA 1994 Contratto di oltre 6 miliardi di dollari con l’Arabia Saudita

    Corruzione del gruppo europeo Airbus.

    Intercettazione di fax e telefonate tra il gruppo europeo Airbus e la compagnia aerea/il governo sauditi tramite satelliti per le comunicazioni Scoprire casi di corruzione McDonnel-Douglas, il concorrente statunitense di Airbus, conclude l’affare Duncan Campbell in STOA 1999, Vol 2/5, con riferimento al Baltimore Sun, America's fortress of Spies, di Scott Shane e Tom Bowman, 3.12.1995, e al Washington Post, French Recent US Coups in New Espionnage, di William Drozdiak
    BASF Vertriebsmann Non comunicato Descrizione di processi per la produzione di materie prime per creme per la pelle della società BASF (settore della cosmesi) Non comunicato Non comunicato Nessuna, perché tentativo sventato “Nicht gerade zimperlich”, Wirtschaftswoche Nr.43 / 16. Ottobre 1992
    Ministero federale dell’Economia (Germania) CIA 1997 Informazioni su prodotti di alta tecnologia nel ministero federale dell’Economia Impiego di un agente Raccogliere informazioni L’agente viene scoperto nel tentativo di agire ed espulso “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?” di Arno Schütze, 1/98
    Ministero federale dell’Economia (Germania) CIA 1997 Retroscena del processo “Mykonos” di Berlino, finanziamenti della Hermes per esportazioni in Iran, creazione di imprese tedesche fornitrici di prodotti di alta tecnologia all’Iran Un agente della CIA sotto mentite spoglie di ambasciatore statunitense ha avuto colloqui in via amichevole con il direttore del dipartimento competente per la regione araba (punto focale: l’Iran) in seno al ministero federale dell’Economia Raccogliere informazioni Non comunicate

    Il funzionario si è rivolto alle autorità tedesche competenti per la sicurezza, che hanno fatto presente agli uffici americani di non gradire l’operazione della CIA. L’agente della CIA è stato quindi “allontanato”.

    “Wirtschaftsspionage. Die gewerbliche Wirtschaft im Visier fremder Nachrichtendienste”, Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Stoccarda, Edizione: 1998
    Dasa Servizi d’informazione russi 1996 – 1999 Vendita e trasmissione di documenti sulla tecnologia degli armamenti di un’impresa di Monaco del settore

    (SZ / 30.05.2000: gruppo Dasa nel settore degli armamenti a Ottobrunn)

    Incarico affidato a 2 tedeschi Raccogliere informazioni su missili teleguidati, sistemi d’arma (anticarro e antiaerei) SZ / 30.05.2000:

    “(...) Tradimento sotto il profilo militare “ non particolarmente grave”. Il tribunale si è pronunciato negli stessi termini anche per quanto riguardava i danni economici.”

    “Anmerkungen zur Sicherheitslage der deutschen Wirtschaft”, ASW; Bonn, 2001

    “Haftstrafe wegen Spionage für Russland”, SZ / 30 maggio 2000

    Embargo BND circa il 1990 Ripristino delle esportazioni verso la Libia di tecnologia soggetta ad embargo (tra l’atro da parte di Siemens) Intercettazione delle telecomunicazioni Scoprire il trasferimento ilelgale di tecnologie ed armi Nessuna particolare conseguenza, forniture non ostacolate in alcun modo “Maulwürfe in Nadelstreifen”, Andreas Förster, pag. 110
    Enercon Esperti in energia eolica di Oldenburg, una dipendente di Kenetech Non comunicato Impianti di energia eolica della società Enercon Non comunicato Non comunicato Non comunicate “Anmerkungen zur Sicherheitslage der deutschen Wirtschaft”, ASW; Bonn, aprile 2001
    Enercon NSA Non comunicato Ruota eolica per produrre energia elettrica, progettata dall’ingegnere Aloys Wobben della Frisia orientale Non comunicato Passare informazioni tecniche di Wobben alla società statunitense La società statunitense anticipa Wobben nella presentazione della domanda di brevetto per la ruota eolica; (violazione del diritto di brevetto) “Aktenkrieger”, SZ, 29 marzo 2001
    Enercon Società statunitense Kenetech Windpower 1994 Importanti dettagli di un impianto eolico ad alta tecnologia (dai sezionatori fino alle schede) Fotografie Riuscire ad ottenere il brevetto negli USA La Enercon GmbH presenta alcuni progetti per aprire il mercato statunitense al ghiaccio “Sicherheit muss künftig zur Chefsache werden”, HB / 29 agosto 1996
    Enercon Ingegnere W. di Oldenburg e società statunitense Kenetech marzo 1994 Aerogeneratore tipo E-40 di Enercon L’ingegnere W. trasmette informazioni, una dipendente di Kenetech fotografa l’impianto + dettagli in campo elettrico Kenetech indagata per violazione di brevetto ai danni di Enercon per aver raccolto illegalmente informazioni su segreti aziendali;

    secondo un collaboratore dell’NSA sono state trasmesse a Kenetech tramite ECHELON le informazioni raccolte su Enercon.

    Non comunicate “Klettern für die Konkurrenz”, SZ 13 ottobre 2000
    Enercon Kenetech Windpower prima del 1996 Dati per l’impianto di energia eolica di Enercon Fotografie dell’impianto scattate dai tecnici di Kenetech Riprodurre l’impianto presso Kenetech A Enercon viene data ragione; le spie vengono denunciate; perdita stimata: varie centinaia di milioni di marchi “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?” di Arno Schütze, 1/98
    Ministero del Commercio del Giappone CIA 1996 Trattative sui contingenti d’importazione delle autovetture statunitense sul mercato giapponese Violazione del sistema informatico del ministero del Commercio del Giappone violato ad opera di hacker Il negoziatore statunitense Mickey Kantor deve accettare l’offerta più bassa Kantor accetta l’offerta più bassa “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?” di Arno Schütze, 1/98
    Autovetture giapponesi Governo statunitense 1995 Trattative sull’importazione di vetture di lusso giapponesi

    Informazioni sui livelli normali di emissioni delle vetture giapponesi.

    COMINT, nessuna indicazione più precisa Raccogliere informazioni Nessuna indicazione Duncan Campbell in STOA 1999, Vol 2/5, con riferimento al Financial Post, Canadà, 28.2.1998
    López NSA Non comunicato Videoconferenza di VW e López Intercettazione di Bad Aibling Trasmettere informazioni alla General Motors e alla Opel Grazie alle intercettazioni il pubblico ministero avrebbe ottenuto “prove molto precise” ai fini dell’indagine Il comandante delle forze armate E. Schmidt-Eenboom in “Wenn Freunde spionieren” www.zdf.msnbc.de/news/54637.asp?cp1=1www.zdf.msnbc.de/news/54637.asp?cp1=1
    López López e tre suoi collaboratori 1992 - 1993 Documenti e dati relativi ai settori di ricerca, pianificazione, lavorazione e acquisti (documentazioni per uno stabilimento in Spagna, costi di varie serie di modelli, studi di progetti, strategie di acquisto e risparmio) Raccolta di materiale La VW intende avvalersi della documentazione della General Motors Accordo extragiudiziale. Nel 1996 López si ritira da dirigente della VW e versa 100 milioni di dollari a GM/Opel (presumibilmente le spese legali) e acquista per 7 anni pezzi di ricambio da GM/Opel “Wirtschaftsspionage. Die gewerbliche Wirtschaft im Visier fremder Nachrichtendienste“, Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Stoccarda, Edizione: 1998
    López NSA 1993 Videoconferenza tra José Ignacio López e il responsabile della VW Ferdinand Piëch Registrazione della videoconferenza e consegna del nastro alla General Motors (GM) Proteggere i segreti aziendali della GM statunitense che López intendeva passare alla VW (listini prezzi, piani segreti su nuove marche di vetture e utilitarie) López sparisce, nel 1998 inzia un procedimento penale contro pagamento di un’ammenda;

    nessuna azione nei confronti dell’NSA

    “Antennen gedreht”, Wirtschaftswoche Nr.46 / 9 novembre 2000

    “Abgehört”, Berliner Zeitung, 22 gennaio 1996

    “Die Affäre López ist beendet”, Wirtschaftsspiegel, 28 luglio 1998

    “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?”di Arno Schütze, 1/98

    Los Alamos Israele 1988 Due collaboratori del programma di ricerca nucleare di Israele si inseriscono nel server del laboratorio di armi atomiche di Los Alamos Pirateria informatica Raccogliere informazioni sulla nuovo spoletta per armi nucleari degli USA Nessuna particolare conseguenza, poiché gli hacker fuggono in Israele, dove uno di loro viene temporaneamente messo agli arresti; non vi è alcuna voce ufficiale che confermi il collegamento con i servizi segreti isrealiani “Maulwürfe in Nadelstreifen”, Andreas Förster, pag. 137
    Contrabbando BND anni ‘70 Contrabbando di computer nella DDR Non comunicato Scoprire il trasferimento di tecnologia nel blocco orientale Nessuna particolare conseguenza, nessun ostacolo alle forniture “Maulwürfe in Nadelstreifen”, Andreas Förster, pag. 113
    TGV DGSE 1993 Calcolo dei costi di Siemens

    Contratto per la fornitura alla Corea del Sud di treni ad alta velocità

    Non comunicato Offrire prezzi inferiori Alcatel-Alsthom si aggiudica l’appalto ai danni del costruttore ICE “Wirtschaftsspionage: Was macht eigentlich die Konkurrenz?” di Arno Schütze, 1/98
    TGV Sconosciuto 1993 Calcolo dei costi di AEG e Siemens per l’appalto pubblico nella Corea del Sud relativo alla fornitura di treni ad alta velocità Accusa mossa da Siemens che sostiene che le linee telefoniche e fax della filiale di Seul vengano intercettate Creare condizioni vantaggiose nelle trattative a favore del concorrente franco-britannico GEC Alsthom Il committente sceglie GEC Alsthom, sebbene l’offerta tedesca fosse migliore “Abgehört”, Berliner Zeitung, 22 gennaio 1996
    Thomson-Alcatel contro

    Raytheon

    CIA/

    NSA

    1994 Assegnazione alla società francese Thomson-Alcatel di un contratto brasiliano del valore di miliardi (1,4 miliardi di dollari) per la sorveglianza via satellite dell’Amazzonia Intercettazione delle comunicazioni del vincitore dell’appalto (Thomson-Alcatel, FR) Scoprire casi di corruzione (pagamento di tangenti) Il Presidente Clinton reclama presso il governo brasiliano; in seguito alle insistenze del governo statunitense, l’appalto viene assegnato alla società americana “Raytheon” “Maulwürfe in Nadelstreifen”, Andreas Förster, pag. 91
    Thomson-Alcatel contro

    Raytheon

    Il ministero statunitense dell’Economia “si è scomodato” 1994 Trattative per un progetto del valore di miliardi sulla sorveglianza via radar della foresta tropicale brasiliana Non comunicato Aggiudicarsi l’appalto Il gruppo francese Thomson CSF e Alcatel perdono l’appalto che viene aggiudicato alla società americana Raytheon “Antennen gedreht”, Wirtschaftswoche Nr.46 / 9 novembre 2000
    Thomson-Alcatel contro

    Raytheon

    NSA

    Ministero per il Commercio

    Trattative per un progetto del valore di miliardi (1,4 miliardi di dollari) sulla sorveglianza dell’Amazzonia (SIVA)

    Scoprire casi di corruzione presso il “Selection Panel” (commissione di selezione) brasiliano.

    Osservazione di Campbell: la Rayethon ha installato una stazione d’intercettazione a Sugar Grove

    Intercettazione della trattativa tra la Thomson-CSF e il Brasile e consegna dei risultati alla Raytheon Corp. Scoprire casi di corruzione

    Aggiudicarsi l’appalto

    La Raytheon si aggiudica l’appalto Duncan Campbell in STOA 1999, Vol 2/5, con riferimento al Nex York Times, How Washington Inc makes a sale, di David Sanger, 19.2.1995 e

    www:rayethon:com/sivam/contract:html

    Thyssen BP 1990 Appalto del valore di milioni per la fornitura di gas e petrolio nel Mare del Nord Intercettazione di fax del vincitore dell’appalto (Thyssen) Scoprire casi di corruzione BP cita Thyssen per il risarcimento dei danni “Maulwürfe in Nadelstreifen”, Andreas Förster, pag. 92
    VW Sconosciuto “negli anni scorsi“ Non comunicato Tra l’altro, videocamera a raggi infrarossi nascosta sotto terra che trasmette immagini via radio Raccogliere informazioni su nuovi sviluppi VW denuncia perdite di utili dell’ordine di 1 miliardo “Sicherheit muss künftig zur Chefsache werden”, HB / 29 agosto 1996
    VW Sconosciuto 1996 Linea di prova a Ehra-Lessien di VW Videocamera nascosta Informazioni su nuovi modelli della VW Non comunicate “Auf Schritt und Tritt” Wirtschaftswoche Nr. 25, 11 giugno 1998

    10.8.   Tutela rispetto allo spionaggio economico

    10.8.1. Tutela giuridica

    In tutte gli ordinamenti giuridici degli Stati industrializzati il furto di segreti aziendali è punito penalmente. Come per tutti gli altri aspetti del diritto penale anche il livello di tutela varia notevolmente tra i vari paesi. Si può tuttavia affermare che in linea di principio la gravità della pena è chiaramente inferiore rispetto a quella prevista per i casi di spionaggio connessi alla sicurezza militare. Non di rado lo spionaggio della concorrenza è vietato solo nei confronti delle imprese su territorio nazionale e non di quelle all’estero, situazione, questa, cui non si sottraggono neanche gli Stati Uniti.

    Le leggi in materia vietano sostanzialmente solo le attività di spionaggio tra imprese del settore industriale, mentre non è certo che impongano limitazioni anche all’operato dei servizi d’informazione dello Stato, in quanto questi ultimi sono autorizzati a sottrarre informazioni in virtù delle normative che li istituiscono.

    Si delineerebbe un caso limite qualora i servizi segreti mettessero a disposizione di singole imprese le informazioni ottenute tramite lo spionaggio, poiché di regola le leggi che attribuiscono ai servizi d’informazione particolari poteri non contemplerebbero la fattispecie. In particolare, nell’ambito dell’Unione europea si configurerebbe una violazione del trattato CE.

    A prescindere da tale aspetto, sarebbe tuttavia molto difficile nella pratica formulare una tutela giuridica per un’impresa rivolgendosi ai tribunale, perché l’intercettazione non lascia tracce e non produce alcuna prova che abbia valore legale.

    10.8.2. Altri ostacoli per lo spionaggio economico

    Gli Stati accettano il fatto che i servizi d’informazione operino anche nel contesto dell’economia per ottenere informazioni strategiche generali. Il cosiddetto “gentlemen agreement” viene tuttavia pesantemente violato a causa dello spionaggio della concorrenza a favore della propria industria. Qualora si possa dimostrare che uno Stato ha agito in tal senso, ne risulta danneggiata non poco la sua immagine politica. Questo vale soprattutto se si tratta di una potenza mondiale quale gli Stati Uniti, che vedrebbero enormemente pregiudicato il loro diritto alla guida politica mondiale. Potenze di media grandezza potrebbero cedere alla tentazione di mettersi in mostra, una potenza mondiale non può.

    Oltre ai problemi di natura politica emerge anche una questione di carattere pratico, vale a dire quale singola impresa dovrebbe essere messa a conoscenza dei risultati dello spionaggio della concorrenza. Nel settore delle costruzioni aeronautiche è facile trovare la risposta, perché complessivamente esistono solo due grandi offerenti, mentre in tutti gli altri casi in cui ve ne sono in numero maggiore, inoltre non di proprietà dello Stato, è oltremodo difficile scegliere una singola impresa. Nel caso di informazioni dettagliate sulle offerte dei concorrenti e passate a singole imprese nell’ambito di appalti pubblici internazionali si potrebbe anche ipotizzare di trasmettere informazioni di spionaggio a tutti i concorrenti del proprio paese. Ciò vale in particolare nel caso in cui esista una struttura di sostegno del governo accessibile a tutti i concorrenti nazionali a condizioni di parità, come nel caso del cosiddetto Advocacy Center negli Stati Uniti. Nel caso di furto di tecnologia, che dovrebbe inevitabilmente tradursi in una domanda di brevetto, non sarebbe logicamente più possibile riservare un trattamento uguale alle imprese.

    Tale situazione sarebbe particolarmente problematica per il sistema politico statunitense. I finanziamenti delle campagne elettorali dei politici statunitensi dipendono in larga misura dalle donazioni delle industrie dei rispettivi collegi elettorali. Se anche solo in un caso si palesasse in modo esemplare che i servizi d’informazione hanno riservato un trattamento privilegiato a singole imprese, si abbatterebbero sul sistema politico enormi accuse. Come ha affermato l’ex direttore della CIA Woolsey in occasione di un incontro con in rappresentanti della commissione “In questo caso il colle (vale a dire il Congresso degli Stati Uniti) impazzirebbe!”. Quando ha ragione, ha ragione!

    10.9.   Gli USA e lo spionaggio dopo la guerra fredda

    Dopo il 1990 il governo americano tende sempre più a mettere sullo stesso piano la sicurezza economica e la sicurezza nazionale. La relazione annuale della Casa bianca "National Security Strategy"(213) sottolinea ripetutamente che "la sicurezza economica costituisce una parte integrante non soltanto degli interessi nazionali ma anche della sicurezza nazionale".

    All'origine di questo sviluppo vi sono più cause. In sostanza vi hanno contribuito tre fattori:

    -   l'interesse dei servizi d'informazione a un compito che sopravvive alla guerra fredda,

    -   il semplice riconoscimento da parte del ministero americano degli Affari esteri che ormai, finita la guerra fredda, il ruolo guida degli Stati Uniti nel mondo deve fondarsi non solo sulla forzailitare ma anche sulla potenza economica,

    -   l'interesse manifestato dal Presidente Clinton in materia di politica interna per un rafforzamento dell'economia americana e la creazione di posti di lavoro.

    Questa convergenza di interessi dell'amministrazione americana ha avuto conseguenze pratiche.

    Di conseguenza, dopo il 1992, l'FBI ha concentrato le proprie attività di controspinaggio sullo spionaggio economico e ha lanciato, nel 1994, un "Economic Couterintelligence Program". Si tratta al riguardo, secondo quanto affermato dal direttore dell'FBI Freeh dinanzi al Parlamento, di un programma difensivo. Tale programma è volto ad impedire che la competitività dell'economia americana venga messa a repentaglio dai furti di informazioni.

    Di conseguenza, secondo l'ottica americana, il governo ha fatto ricorso alla CIA e, successivamente, all'NSA per lottare contro la distorsione della concorrenza dovuta alla corruzione. James Woolsey, ex direttore della CIA, non ha ammesso alcun dubbio al riguardo in occasione di una conferenza stampa da lui data il 7 marzo 2000 su richiesta del ministero americano degli Affari esteri(214).

    Di conseguenza, il Ministero americano del commercio ha organizzato le sue attività di promozione delle esportazioni in modo tale che un'impresa americana che voglia esportare si trovi a interagire con un solo interlocutore. Al riguardo, tutte le possibilità del governo sono state concentrate su una prospettiva non soltanto passiva ma anche attiva (per maggiori dettagli al riguardo vedasi il capitolo 10, 10.9.4).

    10.9.1.   La sfida per il governo statunitense: lo spionaggio economico contro le imprese statunitensi

    Le azioni di intelligence riguardanti l'economia americana non sono né inabituali né nuove. Al pari di altre grandi nazioni industriali gli Stati Uniti sono stati per decine di anni l'obiettivo dello spionaggio economico. Tuttavia, durante la guerra fredda, procurarsi informazioni economiche e tecnologiche era semplicemente un'attività accessoria rispetto allo spionaggio classico. Dopo la fine della guerra fredda, lo spionaggio economico è divenuto un obiettivo fine a se stesso(215) .

    Louis J. Freeh, direttore dell'FBI, ha spiegato in modo particolareggiato nel 1996 dinanzi al Congresso che l'economia americana era l'obiettivo dello spionaggio economico cui erano dediti i servizi di informazione di altri paesi. Egli ha detto testualmente che "di conseguenza governi stranieri prendono di mira con tutta una serie di misure persone, aziende, industrie e il governo americano stesso per rubare o ottenere in modo illecito tecnologie, dati e informazioni sensibili al fine di procurare vantaggi concorrenziali alla propria industria"(216). Analogamente però aumentano anche i furti di informazioni commessi da cittadini americani. Le altre dichiarazioni rese dal direttore Freeh dinanzi al parlamento americano sono riassunte in appresso. Il vostro relatore deplora al riguardo che il governo americano non abbia autorizzato una delegazione della commissione a discutere di tali questioni con l'FBI, ciò che avrebbe consentito di aggiornare le informazioni. Per tale motivo nel prosieguo il vostro relatore partirà dall'assunto che nell'ottica del governo americano l'audizione dinanzi alla Camera dei rappresentanti tenutasi nel 1996 rifletto lo stato attuale della minaccia che rappresenta per l'economia americana lo spionaggio economico e farà pertanto riferimento a tale fonte.

    10.9.1.1. I protagonisti

    Al momento dell'audizione l'FBI stava indagando su persone o organizzazioni di 23 paesi diversi sospettate di spionaggio economico ai danni degli Stati Uniti. Taluni nemici ideologici o militari degli Stati Uniti non fanno che proseguire le loro attività dell'epoca della guerra fredda(217). Altri governi invece praticano uno spionaggio economico e tecnologico pur essendo ormai devenuti da diverso tempo alleati militari e politici degli Stati Uniti. Nella fattispecie essi sfruttano solamente la loro facilità di accesso alle informazioni americane. Taluni di essi hanno messo a punto un'infrastruttura propria per sfruttare le informazioni riguardanti le tecnologie di punta e utilizzarle nella concorrenza con le imprese americane. In concreto non è citato alcun paese, sebbene degli accenni farebbero pensare alla Russia, a Israele e alla Francia(218).

    10.9.1.2. Obiettivi dello spionaggio economico.

    Gli obiettivi dello spionaggio economico citati dall'FBI non si differenziano da quanto esposto al capitolo 10, 10.1.1.. Tuttavia, l'alta tecnologia e l'industria della difesa sono citati come obiettivi prioritari. E' interessante constatare come le informazioni su offerte, contratti, clienti e informazione strategiche in questi settori vengano citate come obiettivi dello spionaggio economico perseguiti in modo aggressivo(219).

    10.9.1.3. Metodologie

    Nel quadro dell'Economic Counterintelligence Program l'FBI ha definito tutta una serie di metodologie di spionaggio. Nella maggior parte dei casi vengono utilizzati congiuntamente metodi diversi ed è raro che si faccia ricorso ad uno solo. Secondo l'FBI la fonte migliore è rappresentata da una persona all'interno di un'impresa o di un'organizzazione il che, di norma, vale anche per casi diversi da quelli americani (cfr. capitolo 10, 10.3 e 4). In occasione dell'audizione l'FBI ha segnalato l'utilizzo di persone a fini di spionaggio, senza far sorprendentemente menzione dei metodi elettronici.

    10.9.2.   L'atteggiamento del governo statunitense nei confronti dello spionaggio economico attivo

    In occasione d'una conferenza stampa(220) e d'un colloquio con membri della commissione a Washington l’ex direttore della CIA Woolsey ha in sintesi delineato l'attività spionistica dei servizi segreti statunitensi come di seguito riportato:

    1.   Gli USA sorvegliano le telecomunicazioni internazionali per ottenere informazioni generali sugli sviluppi economici, sulle forniture di beni a duplice uso e sul rispetto degli embarghi.

    2.   Gli USA sorvegliano le comunicazioni mirate di imprese singole nell’ambito di gare d’appalto al fine di impedire distorsioni del mercato dovute a corruzione ai danni delle imprese statunitensi. Interrogato in tal senso, Woolsey non ha tuttavia citato esempi concreti.

    La legge vieta alle società americane di compiere atti di corruzione e i revisori dei conti sono tenuti a comunicare gli eventuali casi di pagamento di tangenti di cui sono venuti a conoscenza. Qualora grazie alla sorveglianza delle comunicazioni si dovessero scoprire casi di corruzione nell’ambito di appalti pubblici, l’ambasciatore britannico interverrebbe presso il governo del rispettivo Stato. Per contro, le società statunitensi candidate non verrebbero direttamente informate. Egli ha escluso categoricamente il puro spionaggio concorrenziale.

    George J. Tenet, direttore della CIA, in occasione di un'audizione dinanzi alla commissione di controllo dei servizi segreti della Camera dei rappresentanti si è espresso in questo stesso senso il 12 aprile 2000(221): "non è né la politica né la prassi degli Stati Uniti di dedicarsi ad attività di spionaggio per procurare uno svantaggio illecito alle imprese americane". In tale occasione Tenet ha poi affermato che in caso di informazioni relative alla corruzione queste vengono trasmesse ad altri servizi del governo affinché possano aiutare le imprese americane(222). In risposta ad una domanda del deputato Gibbons Tenet ha riconosciuto che lo spionaggio di concorrenza non è vietato dalla legge, facendo tuttavia osservare che egli non ravvisa la necessità di un divieto del genere, dal momento che i servizi non si dedicherebbero a tale attività.

    Il Presidente della commissione di controllo sui servizi segreti della Camera dei rappresentanti, Porter Goss, ha descritto in modo analogo le attività di intercettazione in occasione di un colloquio con lui a Washington.

    10.9.3.   Situazione giuridica per quanto riguarda la corruzione di funzionari pubblici (223)

    Corrompere per assicurarsi commesse non è un fenomeno europeo ma mondiale. Secondo il Bribe Payers Index (BPI), pubblicato nel 1999 da Transparency International, che classifica i 19 principali paesi esportatori secondo la loro propensione a pagare tangenti, la Germania e gli Stati Uniti condividono il nono posto. La pratica della corruzione è giudicata minore nel caso della Svezia, dell'Austria, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e del Belgio, mentre solo la Spagna, la Francia e l'Italia hanno una posizione peggiore(224).

    Per giustificare lo spionaggio economico, gli americani invocano le pratiche di corruzione delle imprese europee. Questo approccio è contestabile non soltanto perché dei comportamenti impropri isolati non sarebbero in grado di giustificare uno spionaggio generale ma anche soprattutto perché pratiche del genere, affini al diritto del più forte, sono tollerabili solo in un ambiente al di fuori della legge.

    In Europa, la corruzione è repressa per legge con lo stesso rigore che negli Stati Uniti. L'analogia degli interessi ha portato all'adozione, nel 1997, della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione di funzionari pubblici nelle operazioni commerciali internazionali(225). Tale convenzione obbliga gli Stati firmatari a reprimere la corruzione di un funzionario pubblico straniero e comporta, oltre alla definzione della fattispecie di reato anche disposizioni in materia di sanzioni, giurisdizione e esecuzione.

    La Convenzione, entrata in vigore il 15 febbraio 1999, è stata recepita e ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccettuata l'Irlanda. Gli Stati Uniti hanno recepito la Convenzione rimaneggiando la loro legge denominata Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del 1977 che fa obbligo alle imprese di tenere una contabilità e che vieta la corruzione di funzionari pubblici stranieri, attraverso l'International Anti-Bribery and Fair Competition Act del 1998(226). Né negli Stati Uniti né negli Stati membri dell'UE le tangenti versate ai funzionari pubblici stranieri possono essere dedotte come spese di funzionamento(227).

    Mentre la direttiva dell'OCSE riguarda solo la lotta contro la corruzione di funzionari pubblici stranieri, nel 1999 il Consiglio d'Europa ha adottato due convenzioni più ambiziose che però non sono ancora entrate in vigore: la convenzione penale(228) sulla corruzione ingloba anche la corruzione nel settore privato. Essa è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'UE esclusa la Spagna e anche dagli USA ma è stata finora ratificata solo dalla Danimarca.

    La convenzione civile sulla corruzione(229) prevede regole nel settore della responsabilità e del risarcimento del danno, in particolare la nullità dei contratti e delle clausole contrattuali nella misura in cui obbligano al versamento di tangenti. Essa è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea eccettuati i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna, mentre gli Stati Uniti non l'hanno firmata.

    Anche nell'ambito dell'Unione europea sono stati emanati due atti normativi aventi per oggetto la lotta contro la corruzione: la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione con il coinvolgimento dei funzionari e l'azione comune relativa alla corruzione nel settore privato.

    La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione con il coinvolgimento dei funzionari della Comunità europea o dei funzionari degli Stati membri dell'Unione europea(230) si prefigge di garantire la punibilità in tutta la UE della corruzione passiva e della corruzione attiva dei funzionari. Gli Stati membri sono tenuti a punire la corruzione passiva e la corruzione attiva dei funzionari, che si tratti di uno dei propri funzionari, di un funzionario di un altro Stato membro o di un funzionario comunitario.

    Con l'azione comune sulla corruzione nel settore privato(231) si garantisce che la corruzione passiva e la corruzione attiva nel settore privato diventino reati. Nella fattispecie sono previste sanzioni penali non soltanto per le persone fisiche ma anche per le persone giuridiche. Il campo di applicazione dell'azione comune è tuttavia più limitato di quello della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che vede il coinvolgimento di funzionari nella misura in cui gli Stati membri sono tenuti semplicemente a punire fatti commessi almeno in parte sul loro territorio. Spetta agli Stati membri decidere se l'applicazione della sanzione possa essere estesa alle infrazioni commesse all'estero da propri cittadini o a favore di persone giuridiche nazionali. La Germania e l'Austria considerano ormai reato la corruzione commessa all'estero a condizione che sia considerata reato anche sul territorio dove è commessa.

    10.9.4.   Ruolo dell'Advocacy Center nella promozione delle esportazioni statunitensi

    Con l'Executive Order 12870 nel 1993 il Presidente Clinton istituì il cosiddetto Trade Promotion Coordinating Committee (TPCC)(232). Quest'ultimo deve coordinare lo sviluppo della politica di promozione commerciale del governo americano e concepire una strategia a tal fine. In virtù dell'Executive Order fa parte del TPCC anche un rappresentante del National Security Council (NSC)(233). L'NSC definisce la politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti per quanto riguarda sia le questioni di politica interna, di politica estera e di politica militare sia i compiti dei servizi di informazione. Le priorità d'azione dell'NSC vengono modificate in funzione delle priorità stabilite dal presidente. Il 21 gennaio 1993 il Presidente Clinton ha ampliato l'NSC con il PDD2 conferendo nel contempo maggior peso alle questioni economiche nella formulazione della politica di sicurezza. Fanno parte dell'NSC il presidente, il vicepresidente, il ministro degli affari esteri e il ministro della difesa. Il direttore della CIA è membro a titolo consultivo.

    10.9.4.1. Funzioni dell’Advocacy Center

    L’Advocacy Center in seno al ministero per il Commercio degli Stati Uniti è il fulcro della strategia nazionale per le esportazioni iniziata dal Presidente Clinton e proseguita dall’amministrazione Bush. Esso rappresenta l'interfaccia tra il TPCC e l'economia americana. Il Centro è stato istituito nel 1993 e da allora, stando alla sua propria descrizione, ha aiutato centinaia di imprese americane ad aggiudicarsi appalti pubblici all’estero.

    L'Advocacy Center aiuta le imprese americane(234):

    -   radunando le risorse del governo statunitense - dai vari esperti in campo finanziario, regolamentare, territoriale e settoriale fino alla Casa Bianca passando per la rete mondiale degli agenti commerciali;

    -   adoperandosi per uniformare le norme e promuovere una concorrenza aperta per gli appalti internazionali, dal progetto infrastrutturale di svariati miliardi di dollari fino all'appalto strategico per una piccola impresa;

    -   conducendo negoziati a nome delle imprese americane dall'inizio alla fine, mediante un supporto concreto;

    -   sostenendo l'occupazione americana e promuovendo l'export americano grazie ai successi delle società statunitensi che riescono ad assicurarsi progetti e appalti all'estero;

    -   aiutando le imprese statunitensi che si trovano in una situazione negoziale di blocco a causa dell'inazione o della burocrazia di governi stranieri.

    10.9.4.2. Metodologia del Centro(235)

    All’interno del centro stesso lavorano solo il direttore e un ristretto gruppo formato da 12 persone (dati al 6.2.2001). I settori di attività dei responsabili dei progetti sono la Russia e i nuovi stati indipendenti, l'Africa, l'Asia orientale e il Pacifico, il vicino Oriente e il Nordafrica, l'Asia meridionale, il Bangladesh, l'India, il Pakistan e lo Sri Lanka, l'Europa e la Turchia, la Cina, Hong Kong e Taiwan, il Canada, i Caraibi e l'America latina, le costruzioni aeronautiche e automobilistiche e l'industria della difesa nel mondo intero, le telecomunicazioni, le tecnologie dell'informazione e l'industria informatica nel mondo intero.

    Il Centro funge da primo contatto per le imprese nei rapporti con le diverse autorità dell’amministrazione statunitense che si occupano di promuovere le esportazioni. Le imprese non sono soggette ad alcuna discriminazione, tuttavia il Centro sostiene, sulla base di chiare regole, solo progetti nell’interesse nazionale degli USA. I prodotti forniti, ad esempio, devono provenire dagli USA per almeno il 50% del valore.

    10.9.4.3. Partecipazione della CIA ai lavori del TPCC

    Duncan Campbell ha presentato ai membri della commissione taluni documenti declassificati che provano una partecipazione della CIA ai lavori dell'Advocacy Center. Essi contengono verbali del Trade Promotion Co-ordinating Committee relativi a una riunione del gruppo di lavoro Indonesia tenutasi nel luglio e nell'agosto 1994(236). Secondo il documento in questione, svariati collaboratori della CIA partecipano a questo gruppo, il cui scopo è di concepire una strategia commerciale per l'Indonesia. Nei verbali essi sono menzionati per nome.

    Inoltre, si evince dai verbali che uno dei collaboratori della CIA reputa che l'obiettivo del gruppo consista nel determinare i concreti principali e a inserirli come informazione di base(237).

    10.9.4.4. Questioni aperte connesse al Centro

    Il governo americano non ha autorizzato che si svolgesse l’incontro programmato e promesso dal Centro tra i membri della commissione e il Centro, e quindi non è stato possibile discutere in modo approfondito due questioni che davano adito a dubbi, ciò che il relatore deplora:

    a)   la commissione è in possesso di documenti (cfr. capitolo 10, 10.9.4.3) che dimostrano un coinvolgimento della CIA nelle attività del TPCC;

    b)   nel (precedentemente citato) opuscolo informativo che esso stesso produce, l'Advocacy Center dichiara di raggruppare le risorse di 19 “U.S. government agencies”. In un altro punto dell'opuscolo vengono tuttavia indicati i nomi di sole 18 agenzie. Ci si domanda pertanto il motivo per cui la diciannovesima agenzia non sia espressamente citata.

    Secondo il vostro relatore, il rifiuto di autorizzare i colloqui concordati con l'Advocacy Center significa che hanno luogo colà attività di cui il governo americano non vuol parlare.

    10.10. La sicurezza delle reti informatiche

    10.10.1. L'importanza del presente capitolo

    Come già spiegato al capitolo 10, 10.4, nel campo dello spionaggio economico la penetrazione di reti informatiche o il furto di dati da computer portatili costituisce attualmente il secondo miglior metodo dopo l'utilizzo di spie. I commenti di cui al presente capitolo non riguardano direttamente un sistema di intercettazione delle comunicazioni internazionali organizzato su scala mondiale. Alla luce degli obiettivi della Commissione non è possibile rinunciare nel capitolo dedicato allo spionaggio economico a una breve esposizione di uno dei suoi strumenti più efficaci. Ciò è senza dubbio utile per valutare l'importanza che riveste un sistema di intercettazione delle comunicazioni internazionali nel contesto dello spionaggio economico.

    10.10.2.   Rischi dell'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione nell'economia

    Il moderno trattamento elettronico dei dati ha ormai da lungo tempo fatta la sua comparsa nell'economia. Tutto l'insieme dei dati è compresso su supporti di memorizzazione. I dati informatizzati costituiscono ormai uno dei principali fattori del know-how aziendale. Questa trasformazione della società industriale in società dell'informazione apre prospettive positive ma comporta anche dei rischi non indifferenti sul piano della sicurezza(238).

    10.10.2.1. Aumento del rischio

    In sintesi, l'aumento del rischio può essere descritto nel modo seguente(239):

    Sempre più imprese sono collegate in rete e un numero sempre maggiore di informazioni vengono compresse in un punto dove possono facilmente essere ricopiate dopo aver penetrato la rete. Parallelamente, altre parti sensibili delle informazioni vengono decentrate e si prestano quindi difficilmente a una gestione centrale della sicurezza. La mobilità dei decisori, che si portano dietro sul loro computer portatili informazioni sensibili è all'origine dei rischi supplementari. L'"outsourcing" dei servizi comporta trasferimenti di attività di manutenzione anche nel settore delle tecnologie dell'informazione, per cui sarebbe opportuno, dal punto di vista della sicurezza, astenervisi. La scarsa importanza annessa alla sicurezza delle imprese nella gerarchia aziendale comporta, unita alle insufficienti conoscenze dei decisori in materia di sicurezza, a decisione inopportune.

    10.10.2.2. Alcuni dei rischi in dettaglio

    Compressione delle informazioni su supporti compatti

    Ai nostri giorni, i segreti delle imprese sono memorizzati in modo estremamente concentrato su supporti compatti. E' così possibile trafugare da un'impresa la pianificazione completa di un nuovo lavoro su una disquette della dimensione di un pacchetto di sigarette oppure "risucchiarla" elettronicamente, rapidamente e senza lasciar tracce, penetrando una rete informatica.

    Decentramento delle informazioni segrete

    All'epoca dei cervelloni elettronici centrali era semplice organizzare il controllo degli accessi alle informazioni segrete poiché vi era un solo elaboratore da gestire. Oggi l'utente si trova a disporre in rete sul proprio posto di lavoro di enormi capacità a livello di elaborazione, il che, se per l'utente rappresenta ovviamente un vantaggio non indifferente, dal punto di vista della sicurezza è un disastro.

    Semplificazione della riproducibilità delle informazioni

    All'epoca dei piani disegnati a mano e delle macchine da scrivere meccaniche era estremamente difficile copiare dei fascicoli in grande numero senza rischiare di essere scoperti. Oggi, nell'epoca dell'elettronica ciò non pone problemi. Le informazioni digitali possono essere riprodotte in grande numero, facilmente, rapidamente e senza lasciar traccia. Per questo per procacciarsi il materiale desiderato basta spesso solo un unico accesso, il che riduce considerevolmente il rischio di essere scoperti.

    Mobilità dei decisori

    I decisori di un'impresa si portano dietro, spesso senza esserne sufficientemente consapevoli, sui loro computer portatili, informazioni di importanza strategia per l'impresa. Una rapida copia del disco duro in occasione di un "controllo doganale" o di una perquisizione di una camera d'albergo offre ai servizi di informazione possibilità non indifferenti. Un'altra possibilità è quella di rubare semplicemente il Notebook. E' del resto difficile inserire nella gestione centrale della sicurezza i contenuti dei dischi duri dei computer portatili dei decisori di un'impresa alla luce del decentramento.

    Esternalizzazione della manutenzione

    Dal punto di vista dell'economia aziendale, l'"outsourcing" può essere all'origine di una riduzione dei costi. Nel quadro della tecnologia dell'informazione e della manutenzione degli impianti telefonici, questo sistema consente a tecnici esterni all'impresa di accedere praticamente a tutte le informazioni. Non si smetterà mai di evidenziare sufficientemente i rischi che ne risultano.

    Insufficienza della gestione delle reti

    Parallelamente alle lacune per quanto riguarda la sicurezza del software stesso, che i pirati informatici cercano costantemente di scoprire, il principale pericolo deriva dagli amministratori delle reti che sono insufficientemente consapevoli dei rischi. Nella sua versione base, Windows NT è configurato in modo tale da consentire di scoprire in pratica tutte le informazioni presenti sulla rete, che sono necessarie per il successo di un attacco(240). Se queste impostazioni e le parole d'ordine standard non vengono modificate, penetrare la rete è facilmente possibile. Un errore diffuso consiste anche nell'effettuare spese notevoli per la sicurezza del firewall che protegge male la rete contro un attacco sferrato dall'interno(241).

    10.10.3. Frequenza degli attacchi contro le reti

    Il numero delle irruzioni informatiche su Internet aumenta di anno in anno(242). Secondo il Computer Emergency Response Team (CERT), un'organizzazione creata negli Stati Uniti nel 1988 per garantire la sicurezza su Internet, nel 1989 si erano già registrati 132 attacchi alla sicurezza della rete. Nel 1994, questo numero era già salito a 2241 e nel 1996 raggiungeva i 2573 casi. Non va dimenticato che i casi non registrati sono senz'altro moltissimi. Questa tesi è confermata da un esperimento su grande scala realizzato sui propri computer dal ministero americano della difesa. Si è tentato di penetrare dall'esterno in modo sistematico 8932 server e unità centrali. In 7860 sistemi questi tentativi hanno avuto successo, sono stati scoperti solo 390 casi e solo 19 sono stati notificati. Viene operata una distinzione tra attacchi e attentati alla sicurezza. Un attacco è un tentativo isolato di procurarsi un accesso non autorizzato a un sistema. Un attentato alla sicurezza consiste in tutta una serie di attacchi concertati. Studi sul lungo periodo effettuati dal Pentagono e da università americane, i cui risultati sono stati proiettati su tutto Internet, stimano che gli attentati alla sicurrezza e gli attacchi su Internet siano rispettivamente 20.000 e 2 milioni all'anno.

    10.10.4. Autori e metodi

    I servizi di informazione stranieri che attaccano i sistemi della tecnologia dell'informazione si prefiggono di procurarsi le informazioni in essi contenute se possibile senza farsi notare. In linea di massima si possono distinguere tre gruppi di autori e tre diversi modi operandi.

    Autori interni con diritto d'accesso generale

    Una spia introdotta o ingaggiata che arriva a occupare una funzione di gestore di sistemi o di amministatore della sicurezza in un centro informatico per esercitare la propria attività di spionaggio e procurarsi in pratica tutto il know how del suo datore di lavoro non ha che da utilizzare i poteri che le sono stati ufficialmente conferiti. Lo stesso dicasi per un ingegnere dello sviluppo dirigente che ha un accesso illimitato a tutte le banche dati tecniche dell'impresa.

    L'efficacia di una spia del genere è massima. In caso di sospetto egli è tuttavia esposto a un forte rischio di essere scoperto, dal momento che le indagini si concentreranno immediatamente sulla cerchia ristretta di persone che dispongono di un accesso generale alle informazioni. Inoltre, non esiste alcun sistema che consenta di mettere una spia in una situazione che gli garantisca un accesso generale: è solo il caso a decidere.

    Autori interni con diritto di accesso localizzato

    Rispetto al pirata informatico che agisce dall'esterno, una spia che lavora all'interno di un'impresa dispone di un netto vantaggio: gli basta semplicemente superare l'ostacolo della sicurezza della rete e non deve neanche confrontarsi con un firewall. Da un posto di lavoro isolato è possibile individuare l'architettura della rete, a condizione di disporre delle conoscenze necessarie, utilizzando le tecniche dei pirati informatici esterni e altre tecniche accessibili alle persone che lavorano all'interno dell'impresa, e di ottenere quindi una notevole quantità di informazioni(243). A ciò si aggiunge che la spia può comunicare, senza suscitare sospetti, con altri membri dell'impresa e per scoprire le parole d'ordine può ricorrere al cosiddetto "social engineering".

    L'efficacia di una spia del genere può senz'altro essere altissima, ma non può essere prevedibile come nel primo caso. Il rischio di scoperta è ridotto, in particolare nelle reti in cui l'amministratore non annette sufficiente importanza alla possibilità di un attacco interno. L'infiltrazione di una spia con una formazione tecnica che gli consenta di penetrare le reti informatiche è molto più semplice (tirocinanti, ricercatori esterni, ecc.).

    10.10.5. Pirateria informatica dall'esterno

    E' conosciuto e provato che i pirati informatici penetrano continuamente dall'esterno le reti informatiche. Ormai anche i servizi d'informazione formano specialisti a tal fine. L'efficacia di un attacco sferrato da un pirata informatico non è né prevedibile né pianificabile; essa dipende in gran misura dalla qualità dell'organizzazione della difesa e dal fatto, ad esempio, che la rete del dipartimento di ricerca sia o meno collegata a Internet. Il rischio per la spia professionista è vicino a zero, anche se l'attacco in quanto tale viene scoperto, poiché per agire egli non deve trovarsi sul posto.

    10.11. Sottovalutazione dei rischi

    10.11.1. Consapevolezza dei rischi in ambito economico

    La consapevolezza dei rischi rappresentati dallo spionaggio economico non è finora molto marcata negli ambienti economici. Prova ne sia il fatto che spesso i responsabili della sicurezza fanno parte dei quadri medi e non della direzione dell'impresa. La sicurezza costa cara e i membri del comitato di direzione la maggior parte dei casi si occupano della sicurezza solo quando ormai è troppo tardi.

    Le grandi imprese hanno comunque i propri servizi di sicurezza e dispongono altresì di specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione. Viceversa, le piccole e medie imprese dispongono solo raramente di esperti in materia di sicurezza e nella maggior parte dei casi, sono già contente quando le attrezzature informatiche semplicemente funzionano. Ciò non toglie che anche queste imprese possano essere l'obiettivo dello spionaggio economico, dal momento che in non pochi casi sono molto innovative. Inoltre, le medie imprese fornitrici rappresentano, alla luce della loro integrazione nel processo produttivo, delle buone basi di partenza per sferrare attacchi alle grandi imprese.

    10.11.2. La consapevolezza dei rischi in ambito scientifico

    Come regola generale, i ricercatori si interessano solo alla propria specialità. Per questo motivo essi rappresentano talvolta una facile preda per i servizi di informazione. Il vostro relatore ha preso atto, non senza un certo stupore, che istituti di ricerca le cui attività si incentrano nettamente sull'applicazione, comunicano in chiaro attraverso la posta elettronica e la rete scientifica. Questa è follia pura e semplice.

    10.11.3. La consapevolezza dei rischi nelle Istituzioni europee

    10.11.3.1. Banca centrale europea

    Le informazioni sull'approntamento delle decisioni della Banca centrale europea potrebbero rivestire grande importanza per i servizi d'informazione. Che poi ciò interresserebbe senz'altro anche i mercati, si capisce da sé. In occasione di una riunione a porte chiuse, la commissione ha anche ascoltato rappresentanti della Banca centrale europeo riguardo alle misure di sicurezza adottate per la protezione delle informazioni. Il vostro relatore si è formato l'idea che la consapevolezza dei rischi è presente e che vengono adottate tutte le misure di sicurezza possibili e immaginabili. Tuttavia, egli dispone di informazioni(244) secondo cui la consapevolezza del rischio non è così sviluppata in numerose Banche centrali nazionali.

    10.11.3.2. Consiglio dell'Unione europea

    Prima di designare l'Alto responsabile per la politica estera e di sicurezza, il Consiglio aveva sostanzialmente imperniato la propria politica in materia di segretezza sulla volontà di nascondere al pubblico e al Parlamento europeo lo svolgimento del processo decisionale e la posizione dei governi degli Stati membri. Esso non avrebbe mai potuto resistere a un'operazione di intelligence condotta da professionisti(245). Ad esempio, la manutenzione delle attrezzature tecniche nelle cabine di interpretazione sarebbe affidata a una ditta israeliana. Il Consiglio si è ormai dotato di norme di sicurezza(246) conformi alle norme della NATO.

    10.11.3.3. Parlamento europeo

    Siccome finora il Parlamento europeo non ha mai dovuto occuparsi di documenti riservati, in materia di protezione dei documenti segreti esso non dispone né di esperienza né di cultura della sicurezza. La necessità in tal senso si farà sentire solo a partire dal momento in cui il Parlamento avrà accesso a documenti riservati. Per il resto, è impensabile che un'Assemblea democratica che deve essere quanto più trasparente possibile si doti di una politica generale in materia di segretezza. Tuttavia, sarebbe opportuno, quanto meno negli interessi della protezione degli informatori e degli autori di petizioni, cifrare, se del caso, la posta elettronica tra i vari uffici dei deputati. A tutt'oggi ciò non è possibile.

    10.11.3.4. Commissione europea

    Nella Commissione europea vi sono direzioni generali in cui, alla luce della natura delle informazioni esaminate, la riservatezza e la protezione non sono necessarie. Al contrario, è opportuno che la trasparenza assoluta rappresenti la norma in tutti i settori attinenti alla legislazione. Il Parlamento europeo dovrebbe vigilare acciocché, in questi settori, norme di riservatezza spropositate non aumentino inutilmente ancor più rispetto a oggi le influenze esercitate da terzi — come aziende interessate, ecc — sulle proposte legislative.

    Vi sono tuttavia anche settori della Commissione in cui circolano informazioni sensibili. Si tratta in particolare, oltre a EURATOM, delle relazioni esterne, del commercio estero e della concorrenza. Sulla base delle informazioni ottenute dalla commissione presso le Direzioni generali interessate in occasione di una riunione a porte chiuse, e soprattutto di altre informazioni in possesso del vostro relatore, sussistono notevoli dubbi circa l'esistenza di una consapolezza dei rischi rappresentati dallo spionaggio e di un approccio professionale in materia di sicurezza in seno alla Commissione europea. Nel quadro di una relazione pubblica non è ovviamente possibile evidenziare le lacune in materia di sicurezza. Il vostro relatore reputa tuttavia inderogabile che il Parlamento europeo si occupi senza indugio e nel modo più adeguato di questo problema.

    Già oggi è tuttavia possibile constatare come i sistemi di cifratura utilizzati dalla Commissione per talune parti delle proprie comunicazioni con gli uffici esterni siano ormai obsoleti. Ciò non vuol dire che il livello della sicurezza sia scadente. Le apparecchiature utilizzate non sono comunque più prodotte e soltanto la metà degli uffici esterni dispone di possibilità di cifratura. E' necessario attuare con urgenza un nuovo sistema che funzioni sulla base di una cifratura della posta elettronica.

    11.   Autotutela tramite la crittografia

    11.1.   Finalità e funzionamento della cifratura

    11.1.1. Finalità della cifratura

    In ogni trasmissione di informazioni esiste il rischio che l’informazione venga intercettata da un estraneo. Se si vuole escludere il rischio che terzi vengano a conoscenza del contenuto della comunicazione, occorre renderla illeggibile o indecifrabile per gli estranei, ovvero occorre cifrarla. Per questo nel settore militare e diplomatico sono state introdotte già da tempo tecniche di cifratura(247).

    Negli ultimi vent’anni l’importanza della cifratura è cresciuta, poiché una percentuale sempre maggiore di comunicazioni è stata trasmessa all’estero, e il singolo Stato non poteva più garantire il segreto epistolare e delle telecomunicazioni. Inoltre le possibilità tecniche più avanzate a disposizione di ogni Stato per intercettare o registrare legalmente le comunicazioni hanno comportato una maggiore esigenza di protezione da parte dei cittadini interessati. Ed infine l’accresciuto interesse da parte della criminalità per l’accesso illegale ad informazioni e la loro falsificazione ha reso indispensabile l’adozione di misure di protezione (ad esempio nel settore bancario).

    Con l’invenzione della comunicazione elettrica ed elettronica (telegrafo, telefono, radio, telescrivente, fax e Internet) la comunicazione di informazioni è diventata molto più facile e incomparabilmente più rapida. Lo svantaggio è stato l’assenza di qualsiasi forma di protezione tecnica che impedisse l’intercettazione o la registrazione, per cui chiunque disponesse di un apparecchio adeguato, riuscendo ad accedere allo strumento che veicolava la comunicazione, era in grado di intercettare la comunicazione. L’intercettazione, se svolta in modo professionale, non lascia praticamente tracce. Pertanto la cifratura ha acquisito un’importanza del tutto nuova. È stato il settore bancario che con l’introduzione dei movimenti finanziari elettronici ha iniziato per primo a proteggere regolarmente con la cifratura la relativa comunicazione. Con la progressiva internazionalizzazione dell’economia si è reso talvolta necessario proteggere la comunicazione anche con la crittografia. In seguito all’ampia diffusione della comunicazione via Internet priva di qualsiasi protezione è sorta l’esigenza anche per i privati di proteggere la comunicazione da possibili intercettazioni.

    Nel quadro di questa relazione ci si chiede quindi se esistano metodi di cifratura della comunicazione economici, legali, sufficientemente sicuri e facili da usare che consentano di autotutelarsi contro le intercettazioni.

    11.1.2. Funzionamento della cifratura

    Il principio della cifratura consiste nel trasformare un testo in chiaro in un testo in codice, in modo tale che venga privato di significato o ne abbia uno diverso. Gli addetti ai lavori possono tuttavia riportare il testo alla forma originale. La cifratura trasforma, ad esempio, una sequenza sensata di lettere in una priva di senso che nessuno dall’esterno può comprendere.

    Questo è possibile tramite un determinato metodo (algoritmo della cifratura) che si basa sulla traslazione delle lettere (metodo della trasposizione ideale) e/o sulla sostituzione (metodo della sostituzione). Oggi il metodo della cifratura (algoritmo) non è tenuto segreto. Al contrario: è stato di recente pubblicato a livello mondiale il nuovo standard globale di cifratura ad uso dell'economia. Questo vale anche per la realizzazione di un determinato algoritmo di cifratura come hardware in un apparecchio, ad esempio in un fax predisposto per la crittografia.

    Il vero segreto è la cosiddetta chiave. Il modo migliore per spiegare questo meccanismo è ricorrere ad un esempio pratico. Di norma il funzionamento delle serrature delle porte è conosciuto, perché sono oggetto di un brevetto. La protezione specifica di una porta dipende dal fatto che per un determinato tipo di serratura possono esistere molti tipi diversi di chiave. Lo stesso accade per la cifratura di informazioni: con un metodo pubblicamente conosciuto di cifratura (algoritmo) si possono tenere segrete molte informazioni diverse grazie a differenti chiavi specifiche tenute segrete dagli interessati.

    Per chiarire i concetti sopracitati può essere utile l’esempio del cosiddetto “cifrario di Cesare”. Il condottiero romano cifrava le informazioni, sostituendo semplicemente ogni lettera con quella che la seguiva di tre posizioni nell’alfabeto, ovvero A con D, B con E, eccetera. La parola ECHELON diventa in questo modo HFKHORQ. Quindi, in questo caso, l’algoritmo di cifratura consiste in uno spostamento di lettere all’interno dell’alfabeto, la chiaveconcreta è l’indicazione di spostarsi di tre posizioni nell’alfabeto! Sia la cifratura che la decrittazione avvengono nello stesso modo: con lo scorrimento delle lettere di tre posti. Si tratta quindi di un sistema simmetrico. Oggi una protezione di questo tipo non durerebbe più di un secondo!

    Nel caso di una buona cifratura il metodo può essere conosciuto pubblicamente e ciononostante la cifratura può essere considerata sicura. È tuttavia necessario che il numero delle chiavi sia talmente alto da rendere impossibile provarle tutte in un determinato periodo di tempo (il cosiddetto brute force attack - attacco di forza bruta) anche ricorrendo all’ausilio del computer. D’altro canto la sola presenza di molte chiavi non è indice di sicurezza crittologica, se il metodo della cifratura veicola un testo in codice che contiene spunti per una decrittazione (ad esempio lo spostamento di determinate lettere)(248). La cifratura di Cesare non è sicura sotto entrambi gli aspetti. Con la semplice sostituzione il metodo può essere decifrato in fretta attraverso le diverse possibilità di spostamento delle lettere in una lingua, dal momento che esistono soltanto 25 possibilità, ovvero 25 chiavi, poiché l’alfabeto consiste soltanto di 26 lettere. Un avversario può scoprire in fretta la chiave: gli è sufficiente fare alcuni tentativi e quindi decifrare il testo.

    In seguito si valuteranno i requisiti che un sistema dovrebbe avere per essere sicuro.

    11.2.   La sicurezza dei sistemi di cifratura

    11.2.1. Il concetto di sicurezza della cifratura in generale

    Quando si afferma che un sistema di cifratura deve essere “sicuro”, si possono intendere due situazioni diverse. Da un lato si può richiedere che esso sia assolutamente sicuro, ovvero che senza conoscere la chiave sia impossibile decifrare il messaggio e che questa impossibilità sia matematicamente certa. Dall’altro lato ci si può accontentare che allo stato attuale della tecnica il codice non possa essere manomesso, il che garantisce la sicurezza per un periodo ampiamente superiore al “periodo critico” entro il quale una notizia dev’essere mantenuta segreta.

    11.2.2. La sicurezza assoluta: la chiave infinita o one-time pad

    Al momento soltanto l’one-time pad rappresenta un sistema del tutto sicuro. Tale sistema è stato sviluppato verso la fine della prima guerra mondiale(249), ma è stato utilizzato anche in seguito per le telescriventi nelle situazioni di crisi tra Mosca e Washington. Il principio consiste in una chiave che dispone le lettere in modo del tutto casuale, senza ripetere mai lo stesso ordine. Mittente e destinatario comunicano in modo cifrato tramite queste sequenze di lettere e distruggono la chiave non appena è stata usata la prima volta. Poiché non esiste alcuna regola interna alla chiave, è impossibile per un crittoanalista violare il codice. Questo è dimostrato con matematica certezza.(250)

    Lo svantaggio di questo sistema è che non è facile creare grandi quantità di chiavi casuali di questo tipo,(251) e che è difficile e poco pratico comunicare per via sicura la chiave. Tale metodo non viene pertanto usato per gli scambi commerciali in generale.

    11.2.3. Sicurezza relativa allo stato attuale della tecnica
    11.2.3.1. L’impiego di macchine per la cifratura e la decrittazione

    Già prima dell’invenzione dell’one-time pad sono state sviluppate procedure crittografiche che mettevano a disposizione un elevato numero di chiavi in grado di elaborare testi in codice contenenti il minor numero possibile di elementi regolari e quindi di punti di riferimento per una crittoanalisi. Al fine di rendere tali metodi applicabili nella pratica con sufficiente rapidità sono state elaborate macchine per la cifratura e la decrittazione. La più spettacolare di questo genere era di certo l’ENIGMA(252), impiegata dalla Germania durante la Seconda guerra mondiale. L’esercito di esperti di decrittazione impegnato a Bletchley Park in Inghilterra riuscì a violare la cifratura dell’ENIGMA con l’aiuto di macchine speciali, le cosiddette “bombe”. Sia l’ENIGMA che le “bombe” erano sistemi meccanici.

    11.2.3.2. L’impiego del computer nella crittologia

    L’invenzione del computer ha rappresentato un evento pionieristico per la crittografia, poiché la sua efficienza consente l’impiego di sistemi sempre più complessi. Sebbene i principi fondamentali della cifratura non siano cambiati, sono subentrate alcune novità. In primo luogo è aumentato di molto il grado di complessità possibile dei sistemi di cifratura, dal momento che l’aspetto meccanico non costituiva più un limite alle possibilità di realizzazione, in secondo luogo è cresciuta drasticamente la velocità del processo di cifratura.

    L’informazione viene rielaborata a livello digitale dai computer con numeri binari. Ciò significa che l’informazione viene trasformata nella sequenza di due segnali, ovvero 0 e 1. 1 corrisponde nel linguaggio fisico ad una tensione elettrica ovvero ad una magnetizzazione (“luce accesa”), 0 alla soppressione della tensione o della magnetizzazione (“luce spenta”). In questo modo è stato creato il codice ASCII(253) che rappresenta ogni lettera con una combinazione a sette posizioni di 0 e 1(254). Un testo assume quindi la forma di una serie di 0 e 1, invece delle lettere vengono cifrati i numeri.

    Al riguardo può essere usata sia la forma della trasposizione (metodo della traslazione), sia quella della sostituzione (metodo della sostituzione). La sostituzione può avvenire per esempio sommando una chiave nella forma di una sequenza qualsiasi di cifre. Secondo le regole della matematica binaria, sommando due numeri uguali si ottiene 0 (quindi 0+0=0 e 1+1=0), mentre sommando due numeri diversi si ottiene 1 (0+1=1). La nuova serie cifrata che risulta dall’addizione è quindi una successione binaria che può essere rielaborata con un sistema digitale o resa di nuovo leggibile sottraendo la chiave sommata.

    L’utilizzo del computer ha consentito di realizzare, con l’introduzione di algoritmi di cifratura più complessi, testi in codice che non offrono praticamente nessun punto di riferimento per una crittoanalisi. Un tentativo di decrittazione è possibile soltanto provando tutte le chiavi possibili. Maggiore è la lunghezza della chiave più si estendono i tempi della procedura anche ricorrendo a computer ad alto rendimento. Vi sono quindi procedure che allo stato attuale della tecnica possono essere considerate sicure.

    11.2.4. Standardizzazione e limitazione deliberata della sicurezza

    Con la diffusione del computer negli anni Settanta si è resa necessaria con sempre maggior urgenza la standardizzazione dei sistemi di cifratura, perché soltanto in questo modo diventava possibile per le imprese una comunicazione sicura con i partner commerciali senza un eccessivo dispendio. I primi tentativi in tal senso sono stati effettuati negli Stati Uniti.

    Una cifratura potente può essere utilizzata anche per scopi illeciti o da potenziali avversari militari; può inoltre rendere più difficile o impossibile lo spionaggio elettronico. Per questo la National Security Agency (NSA) ha ritenuto opportuno che si scegliesse uno standard di cifratura abbastanza sicuro per l’economia, che tuttavia rimanesse decifrabile con la sua specifica dotazione tecnica. A tal fine la lunghezza della chiave è stata limitata a 56 bit. Questo riduce il numero delle chiavi possibili a 100 000 000 000 000 000 blocchi(255). Di fatto il 23 novembre 1976 è stata introdotta ufficialmente con il nome Data Encryption Standard (DES) il cosiddetto algoritmo Lucifer di Horst Feistel nella versione a 56 bit, che ha rappresentato per venticinque anni lo standard ufficiale di cifratura statunitense(256). Anche in Europa e in Giappone è stato introdotto questo metodo soprattutto nel settore bancario. Contro le previsioni di numerosi media, per molto tempo l’algoritmo di DES non è stato decodificato, tuttavia nel frattempo è stato elaborato un hardware sufficientemente potente da provare tutte le chiavi (“brute force attack”). Il triplo DES che ha una chiave a 112 bit, continua invece ad essere considerato sicuro. Il successore di DES, l’AES (Advanced Encryption Standard) è una procedura europea(257) progettata a Lovanio in Belgio sotto il nome di Rijndael.È rapida e viene considerata sicura, poiché si è rinunciato a limitare la lunghezza della chiave. Questo è da ricondurre ad una modificata politica americana in materia di crittografia.

    La standardizzazione ha rappresentato per le imprese una sostanziale semplificazione della cifratura. Permane tuttavia il problema della comunicazione della chiave.

    11.3.   Il problema della comunicazione/trasmissione sicura della chiave

    11.3.1. Cifratura asimmetrica: il sistema a public key

    Finché un sistema opera con una chiave sola con la quale si procede sia alla cifratura che alla decrittazione (cifratura simmetrica) è difficile che possa essere utilizzato da molti partner. La chiave deve essere infatti comunicata ad ogni nuovo partner prima di procedere alla trasmissione in modo da evitare che un terzo possa venirne a conoscenza. Si tratta di una procedura di difficile attuazione nella pratica per il mondo economico e possibile solo in alcuni casi per i privati.

    La cifratura asimmetrica offre una soluzione a questo problema: per la cifratura e la decrittazione non viene utilizzata la stessa chiave. L’informazione viene cifrata con una chiave che può essere conosciuta da chiunque, la cosiddetta chiave pubblica. Il sistema opera tuttavia in una sola direzione, come un’autostrada, e quindi con la chiave pubblica non è più possibile tornare al testo in chiaro. Pertanto chiunque voglia mantenere riservata un’informazione può inviare al proprio interlocutore la chiave pubblica per la cifratura dell’informazione anche attraverso una via poco sicura. Per la decrittazione del messaggio occorre un’altra chiave, la chiave privata, che è mantenuta segreta e non viene inviata.(258) Il paragone più illuminante per capire tale sistema è quello con un lucchetto: chiunque è in grado di far scattare un lucchetto e chiudere quindi in modo sicuro un contenitore, tuttavia può aprirlo soltanto chi possiede la chiave giusta.(259) La chiave pubblica e quella privata sono collegate l’una all’altra; tuttavia dalla chiave pubblica non si può dedurre quella privata.

    Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman hanno inventato un sistema di cifratura asimmetrica, il cosiddetto sistema RSA, che prende il nome dalle iniziali dei loro cognomi. In una funzione unidirezionale (una cosiddetta funzione one-way) si inserisce come parte della chiave pubblica il risultato della moltiplicazione di due grandi numeri primi. In questo modo il testo in chiaro viene cifrato. La decrittazione è possibile soltanto per chi conosce il valore di entrambi i numeri primi utilizzati. Non esiste tuttavia alcuna operazione matematica che consenta a partire dalla moltiplicazione di due numeri primi di calcolare dal risultato quali sono i numeri di partenza. Finora è possibile soltanto procedere per tentativi sistematici. Pertanto allo stato attuale della scienza il sistema è sicuro, se vengono scelti numeri primi abbastanza elevati. L’unico rischio consiste nella possibilità che un giorno un brillante matematico scopra un’operazione più rapida per la scomposizione dei fattori. Per il momento, nonostante numerosi tentativi, nessuno vi è ancora riuscito.(260) Si è più volte sostenuto addirittura che il problema sia irrisolvibile, tuttavia fino ad oggi non si è raggiunta alcuna indicazione esatta in merito.(261)

    In confronto al sistema simmetrico (ad esempio DES), la cifratura a public key richiede sul PC un tempo di calcolo molto più lungo o l’impiego di sistemi rapidi.

    11.3.2. La cifratura a public key per i privati

    Per rendere accessibile in generale il sistema a public key Phil Zimmerman ha ideato un sistema che collega la dispendiosa procedura di calcolo della cifratura a public key con un sistema simmetrico più rapido. L’informazione stessa deve essere cifrata con un sistema simmetrico, il sistema IDEA, elaborato a Zurigo, mentre la chiave per la cifratura simmetrica viene comunicata allo stesso tempo con il sistema a public key. Zimmerman ha inventato un programma di facile uso, chiamato Pretty Good Privacy, che ad un comando da tastiera (o da mouse) crea la chiave necessaria e avvia la cifratura. Il programma è stato messo in Internet, dove chiunque poteva scaricarlo. Il PGP è stato successivamente acquistato dall’impresa statunitense NAI, ma continua ad essere messo gratuitamente a disposizione dei privati.(262) Della versione precedente è stato pubblicato il testo sorgente in modo da dimostrare che vi è alcun sotterfugio. I testi sorgente della versione più recente PGP 7, che erano corredati di una veste grafica espressamente creata per agevolare gli utenti, purtroppo non sono più stati pubblicati.

    Esiste tuttavia anche un’altra realizzazione dello standard OpenPGP, lo GnuPG. Lo GnuPG offre gli stessi metodi di cifratura del PGP con il quale è inoltre compatibile. Si tratta tuttavia di software liberi, il cui codice sorgente è conosciuto e che chiunque può utilizzare e trasmettere. Il ministero tedesco dell’Economia e la tecnologia ha promosso il portale dello GnuPG su Windows e l’elaborazione di una veste grafica, ma purtroppo al momento il progetto non è ancora stato completato. Secondo le informazioni del relatore i lavori procedono.

    Esistono inoltre standard concorrenti di OpenPGP, quali l’S/MIME, che è supportato da molti programmi di posta elettronica. Il relatore non dispone tuttavia di informazioni sulla realizzazione libera.

    11.3.3. Procedure future

    Soluzioni del tutto nuove per la trasmissione sicura della chiave potrebbero emergere in futuro dalla crittografia quantistica. Essa consente di individuare un’eventuale intercettazione durante la trasmissione di una chiave. Se si inviano fotoni polarizzati, non è possibile individuarne la polarizzazione senza modificare i fotoni stessi. In questo modo eventuali interferenze sulla linea potrebbero essere individuate con certezza. Verrebbe quindi utilizzata soltanto una chiave non intercettata. Nelle prove finora condotte è già riuscita una trasmissione su una distanza di oltre 48 km con cavo in fibra di vetro e di oltre 500 km per via aerea.(263)

    11.4.   Sicurezza dei prodotti di cifratura

    Nel contesto del dibattito incentrato sull’effettiva sicurezza dei sistemi di cifratura i prodotti statunitensi e le scappatoie che li caratterizzano sono di nuovo stati messi sotto accusa. La stampa ha dedicato caratteri cubitali, ad esempio, al caso di Excel, nella cui versione per l’Europa spesso non risulta, stando a quanto si afferma, la metà del codice del record di intestazione del file. Microsoft si è anche irritata per l’attenzione che la stampa ha riservato alla notizia secondo cui un hacker avrebbe scoperto una “chiave NSA” nascosta nel programma, fatto, questo, che la società americana ha seccamente smentito. Dal momento che Microsoft non ha comunicato il suo codice sorgente, qualsiasi opinione in merito è oggetto di speculazione. Nondimento per le versioni precedenti di PGP e GnuPG la possibilità di ricorrere a una simile scappatoia si può escludere con certezza, in quanto il corrispondente testo sorgente è stato reso noto.

    11.5.   Cifratura in conflitto con gli interessi dello Stato

    11.5.1. I tentativi di imporre limitazioni alla cifratura

    In alcuni Stati è innanzitutto vietato utilizzare software di cifratura o apparecchiatura per la crittografia e le eventuali eccezioni sono subordinate ad un’autorizzazione. Questa situazione non è propria solo di dittature quali la Cina, l’Iran o l’Irak, ma anche di paesi democratici in cui l’uso o la vendita di programmi o apparecchiature per la cifratura è stata limitata in forza di leggi in materia. Le comunicazioni dovebbero pertanto essere protette contro l’accesso da parte di persone non autorizzate, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità per lo Stato di effettuare intercettazioni legali come in precedenza. La perdita di superiorità sul versante tecnico da parte delle autorità dovrebbe essere bilanciata con divieti legali. Ad esempio, fino a poco tempo fa la Francia ha vietato l’utilizzo della crittografia in generale e l’ha condizionato alla concessione di una singola autorizzazione. Alcuni anni fa anche in Germania è stato sollevato un dibattito sulle limitazioni alla cifratura e sulla necessità di depositare i codici. In passato gli Stati Uniti hanno invece limitato la lunghezza dei codici.

    11.5.2. L’importanza di una cifratura sicura per il commercio elettronico

    Nel frattempo questi tentativi dovrebbero essere definitivamente naufragati. L’interesse dello Stato a poter accedere alla decrittazione e di conseguenza ai testi in chiaro non si contrappone cioè solo al diritto alla tutela dei singoli, ma anche a interessi economici consolidati. Infatti il commercio elettronico e l’electronic banking (automazione dei servizi bancari) dipendono da una comunicazione sicura via Internet. Se non è possibile garantire tale aspetto, queste tecniche sono condannate al fallimento, perché verrebbe a mancare la fiducia dei clienti. È un siffatto contesto che spiega l’inversione di tendenza assunta da statunitensi o francesi sul versante della politica di materia di crittografia.

    A questo punto è emerso che il commercio elettronico necessita di procedure di cifratura sicure per un duplice motivo: non solo per cifrare le informazioni, ma anche per poter comprovare in modo inequivocabile l’identità dei partner commerciali. Per la firma elettronica si può infatti ricorrere ad un uso inverso della chiave pubblica: la chiave privata viene utilizzata per la cifratura, quella pubblica per la decodifica. Questa forma di cifratura conferma l’origine della firma. Chiunque utilizzando la chiave pubblica di una persona può accertarsi della sua autenticità, ma non può contraffarne la firma. Nel PGP è stata inserita anche questa funzione di facile impiego.

    11.5.3. I problemi di chi viaggia per lavoro

    In alcuni Stati a coloro che viaggiano per lavoro non è consentito utilizzare programmi di cifratura sui propri portatili. Questo impedisce di proteggere in qualche modo le comunicazioni con la propria impresa o di tutelare i dati inseriti contro l’accesso indebito.

    11.6.   Domande di carattere pratico sulla cifratura

    Volendo rispondere alla domanda che riguarda per chi e in quali casi sia opportuno ricorrere alla cifratura, sembra giusto operare una distinzione tra privati e imprese.

    Spesso si sostiene che per i privati la codificazione di fax e conversazioni telefoniche tramite telefoni predisposti per la crittografia o fax dotati di sistemi di cifratura non è una soluzione attuabile nella pratica, non solo in quanto i costi da sostenere per la realizzazione di tali apparecchiature sono relativamente elevati, ma anche perché la loro applicabilità presuppone che l’interlocutore disponga a propria volta di apparecchi di questo genere, condizione, questa, che si presenta solo in rarissimi casi.

    Per contro, chiunque può e deve crittare i messaggi di posta elettronica. All’affermazione spesso avanzata secondo cui non si hanno segreti e quindi non c’è alcuna necessità di ricorrere alla cifratura, si deve controbattere che non è usuale inviare le comunicazioni scritte su cartolina, e che si deve considerare che un messaggio di posta elettronica non è niente altro che una lettera senza busta. La cifratura di messaggi di posta elettronica è sicura e non presenta quasi nessuna difficoltà, in Internet i privati possono già reperire sistemi di facile uso e gratuiti, quali PGP e GnuPGP. Purtroppo manca ancora la necessaria diffusione. Sarebbe auspicale che il potere pubblico desse il buon esempio e si impegnasse in un processo di standardizzazione della cifratura onde demistificarla.

    Per quanto attiene alle imprese, si dovrebbe vigilare con particolare rigore che la trasmissione di informazioni sensibili avvenga solo su percorsi sicuri di comunicazione. Sembra ovvio che sia un principio che ben si applica alle grandi imprese, ma è proprio nelle piccole e medie imprese che spesso le informazioni di carattere interno vengono trasmesse per posta elettronica senza essere crittate, perché manca un’adeguata sensibilizzazione nei confronti del problema. In questo caso si deve sperare che le associazioni industriali e le camere di commercio si impegnino più a fondo per fornire spiegazioni in merito. Naturalmente la crittazione di messaggi di posta elettronica è solo una delle tante sfaccettatura della sicurezza, e soprattutto risulta inutile se all’informazione hanno avuto accesso altri ancora prima che questa venisse cifrata. Questo significa che si deve rendere sicuro l’intero ambiente di lavoro, che si deve garantire la sicurezza dei locali utilizzati e controllare l’accesso fisico a uffici e computer. Si deve tuttavia anche impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni tramite rete utilizzando le adeguate protezioni. Il collegamento tra la rete interna e Internet presenta particolari rischi. Se si considera la sicurezza con la dovuta serietà si devono altresì usare solo sistemi operativi il cui codice sorgente è noto e verificato, poiché solo la sicurezza consente di determinare cosa avviene con i dati. Il settore della sicurezza offre altresì una gamma di attività alle imprese. Sul mercato sono presenti già numerose aziende che prestano servizi di consulenza e riconversione nel campo della sicurezza a prezzi accessibili e la cui offerta registra una crescita costante per effetto della domanda. Inoltre c’è da augurarsi che le organizzazioni industriali e le camere di commercio si occupino di questi aspetti soprattutto per richiamare l’attenzione delle piccole imprese sulla questione della sicurezza e per sostenere il progetto e l’attuazione di un concetto di protezione di ampia portata.

    12.   Le relazioni esterne dell’Unione europea e la raccolta di informazioni

    12.1.   Introduzione

    Con l’adozione del Trattato di Maastricht nel 1991 è stata definita la politica estera e di sicurezza comune (PESC) nella sua forma più elementare, quale nuovo strumento strategico per l’Unione europea. Sei anni dopo, il Trattato di Amsterdam ha ulteriormente strutturato la PESC e ha creato la possibilità di iniziative di difesa comuni nell’ambito dell’Unione europea, pur preservando le alleanze esistenti. Sulla base del Trattato di Amsterdam e alla luce dell’esperienza maturata nel Kosovo, nel dicembre 1999 il Consiglio europeo di Helsinki ha lanciato l’iniziativa europea in materia di sicurezza e di difesa. L’iniziativa mira a creare una forza multinazionale costituita da circa 50.000-60.000 effettivi entro la seconda metà del 2003. L’esistenza di tale forza multinazionale renderà inevitabile lo sviluppo di una capacità di intelligence autonoma. La semplice integrazione dell’attuale capacità di intelligence dell’UEO non sarà sufficiente a realizzare tale obiettivo. È inevitabile prevedere una maggiore cooperazione tra le agenzie di intelligence degli Stati membri, che vada ben oltre le forme di cooperazione attuali.

    Nondimeno, l’ulteriore sviluppo della PESC non è l’unico elemento a comportare una maggiore cooperazione dei servizi di informazione dell’Unione. Anche la maggiore integrazione economica nell’ambito dell’Unione europea renderà necessario intensificare la cooperazione nel campo della raccolta di informazioni. Una politica europea comune richiede una percezione comune della realtà economica nel mondo esterno all’Unione europea. Una posizione comune nei negoziati commerciali in seno all’OMC o con i paesi terzi comporta la tutela comune della posizione negoziale. Forti industrie europee hanno bisogno di una protezione comune contro lo spionaggio economico dall’esterno dell’Unione europea.

    Si deve infine sottolineare che l’ulteriore sviluppo del secondo pilastro dell’Unione e delle attività dell’Unione nel settore degli affari interni e della giustizia deve anche portare ad una maggiore cooperazione tra i servizi di informazione. In particolare, la lotta comune contro il terrorismo, il commercio illegale di armi, il traffico di esseri umani e il riciclaggio di denaro non si può attuare senza una stretta cooperazione tra i servizi di informazione.

    12.2.   Possibilità di cooperazione nell’ambito dell’Unione europea

    12.2.1   Cooperazione attuale(264)

    Sebbene tradizionalmente i servizi di informazione si fidino solo delle informazioni raccolte da essi stessi e forse sussista persino una certa diffidenza tra i diversi servizi di informazione all’interno dell’Unione europea, la cooperazione tra i servizi sta già registrando una progressiva intensificazione. Vi sono frequenti contatti in seno alla NATO, all’UEO e nell’ambito dell’Unione europea. Inoltre, mentre i servizi di informazione in seno alla NATO dipendono ancora in larga misura dai contributi di gran lunga più sofisticati degli Stati Uniti, la creazione del centro satellitare dell’UEO a Torrejon (Spagna) e l’istituzione di un ufficio di intelligence presso la sede dell’UEO hanno contribuito ad un’azione europea più autonoma in questo campo.

    12.2.2.   Vantaggi di una politica europea comune in materia di intelligence

    A parte gli sviluppi che si stanno già verificando, è bene rilevare che una politica comune europea in materia di intelligence di fatto presenta vantaggi oggettivi. Tali vantaggi si possono descrivere come segue.

    12.2.2.1.   Vantaggi professionali

    Innanzitutto il materiale riservato e non riservato da raccogliere, analizzare e valutare da parte di una sola agenzia o nell’ambito di accordi bilaterali in seno all’Europa occidentale è semplicemente troppo. Le richieste di servizi di informazione variano dalle informazioni in materia di difesa, alle informazioni riguardanti le politiche economiche interne ed internazionali dei paesi terzi, alle informazioni a sostegno della lotta contro il crimine organizzato e il traffico di droga. Anche se la cooperazione esistesse solo al livello più elementare, cioè per quanto riguarda la raccolta di open-source intelligence (OSINT), tale cooperazione darebbe già risultati di grande importanza per le politiche dell’Unione europea.

    12.2.2.2.   Vantaggi in termini di bilancio

    Nel passato recente le dotazioni di bilancio per la raccolta di informazioni sono state ridotte e, in alcuni casi, continuano a subire tagli. Nel contempo, le richieste di informazioni e quindi di intelligence sono aumentate. I bilanci ridotti non solo rendono possibile tale cooperazione ma, nel lungo termine, essa risulterà anche redditizia. In particolare, nel caso di istituzione e mantenimento di infrastrutture tecniche, le operazioni comuni risultano interessanti in presenza di una scarsità di fondi, ma anche nell’ambito della valutazione delle informazioni raccolte. Una maggiore cooperazione rafforzerà l’efficacia della raccolta di informazioni.

    12.2.2.3.   Vantaggi politici

    In linea di principio, le informazioni raccolte sono usate per consentire ai governi di adottare decisioni migliori su basi migliori. L’ulteriore integrazione politica ed economica a livello di Unione europea significa che le informazioni devono essere disponibili a livello europeo e deve inoltre basarsi su più di una fonte.

    12.2.3.   Osservazioni conclusive

    Questi vantaggi oggettivi illustrano solo la crescente importanza della cooperazione nell’ambito dell’Unione europea. In passato, gli Stati-nazioni erano abituati a garantire la sicurezza esterna, l’ordine interno, la prosperità nazionale e l’identità culturale ciascuno per proprio conto. Oggigiorno, l’Unione europea sta assumendo in molti campi un ruolo almeno complementare a quello dello Stato-nazione. È impossibile che i servizi di informazione rimangano l’ultimo e unico campo non influenzato dal processo di integrazione europea.

    12.3.   Cooperazione oltre il livello dell’Unione europea

    In seguito alla seconda guerra mondiale la cooperazione nel campo della raccolta di informazioni inizialmente non avveniva a livello europeo, ma molto più a livello transatlantico. Si è già rilevato in precedenza che sono stati instaurati stretti rapporti nel campo della raccolta di informazioni tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Tuttavia, anche nel campo dell’intelligence in materia di difesa in seno alla NATO e non solo, gli Stati Uniti erano e continuano ad essere il partner assolutamente dominante. La questione principale è quindi: l’intensificazione della cooperazione europea nel campo della raccolta di informazioni perturberà seriamente i rapporti con gli Stati Uniti o può invece portare a un rafforzamento di tali rapporti? In che modo si svilupperanno le relazioni UE-USA sotto la nuova amministrazione Bush? In particolare, in che modo sarà mantenuto il rapporto speciale tra Stati Uniti e Regno Unito in questo contesto?

    Alcuni sono del parere che non sussista necessariamente una contraddizione tra i rapporti speciali UK-USA e l’ulteriore sviluppo della PESC. Altri ritengono che proprio il settore della raccolta di informazioni possa essere la questione per cui il Regno Unito si vedrà obbligato a decidere se il suo destino sia europeo o transatlantico. I profondi legami tra Regno Unito e Stati Uniti (e gli altri partner dell’accordo UKUSA) possono ostacolare la condivisione dell’intelligence tra gli altri Stati dell’Unione europea, in quanto il Regno Unito potrebbe essere meno interessato alla condivisione intraeuropea ed i partner nell’Unione europea potrebbero fidarsi meno del Regno Unito. Del pari, se gli Stati Uniti ritengono che il Regno Unito abbia sviluppato contatti speciali con i suoi partner dell’Unione, e che ciò rientri in uno speciale accordo europeo, essi potrebbero dimostrarsi restii a continuare a condividere la propria intelligence con il Regno Unito. Promuovere la cooperazione europea nel campo dell’intelligence può quindi costituire un test importante per le ambizioni europee del Regno Unito e per la capacità d’integrazione dell’Unione europea.

    Nelle circostanze attuali, tuttavia, è ben poco probabile che persino progressi estremamente rapidi nella cooperazione tra i partner europei possano, nel breve e persino nel lungo periodo, accorciare le distanze con gli Stati Uniti in termini di vantaggio tecnologico. L’Unione europea non sarà in grado di creare una rete sofisticata di satelliti SIGINT, satelliti per l’acquisizione di immagini e stazioni di terra. L’Unione europea non sarà in grado di sviluppare, nel breve periodo, la rete informatica altamente sofisticata indispensabile per la selezione e la valutazione del materiale raccolto. L’Unione europea non sarà disposta a rendere disponibili le risorse di bilancio necessarie per costituire un’alternativa reale alle attività di intelligence degli Stati Uniti. Pertanto, già dal punto di vista tecnologico e di bilancio sarà nell’interesse dell’Unione europea mantenere stretti rapporti con gli Stati Uniti nel campo della raccolta di informazioni. Nondimeno, anche sotto il profilo politico sarà importante mantenere e, se necessario, rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda la lotta comune contro il crimine organizzato, il terrorismo, il traffico di armi e droga e il riciclaggio di denaro. Operazioni comuni di intelligence sono indispensabili per sostenere una lotta comune. Le iniziative comuni di mantenimento della pace, come nell’ex Iugoslavia, richiedono un maggiore contributo europeo in tutti i settori di intervento.

    D’altro canto, una maggiore consapevolezza europea dev’essere accompagnata da una maggiore responsabilità europea. L’Unione europea dovrebbe diventare un partner a livello più paritario, non solo in ambito economico, ma anche nel settore della difesa e quindi nel campo della raccolta di informazioni. Una capacità europea di intelligence più autonoma non va quindi considerata come un elemento destinato ad indebolire le relazioni transatlantiche, ma andrebbe usata come strumento di rafforzamento, facendo sì che l’Unione europea sia riconosciuta come partner più paritario e dotato di maggiore capacità. Nel contempo, l’Unione europea deve compiere sforzi autonomi per proteggere la sua economia e la sua industria contro minacce illegali e indesiderate, quali lo spionaggio economico, il cybercrimine e gli attacchi terroristici. È inoltre necessaria un’intesa transatlantica nel campo dello spionaggio industriale. L’Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero definire un insieme di norme su ciò che è consentito e ciò che non è consentito in detto campo. Per rafforzare la cooperazione transatlantica in questo ambito, si potrebbe lanciare un’iniziativa comune a livello di OMC, al fine di usare i meccanismi di questa organizzazione per salvaguardare un equo sviluppo economico a livello mondiale.

    12.4.   Osservazioni finali

    Fermo restando il principio fondamentale della tutela della vita privata dei cittadini europei, un ulteriore sviluppo di una capacità comune di intelligence a livello di Unione europea dev’essere considerato necessario e inevitabile. La cooperazione con i paesi terzi, in particolare con gli Stati Uniti, dev’essere salvaguardata e, con ogni possibilità, rafforzata. Ciò non significa necessariamente che le attività SIGINT europee debbano essere automaticamente integrate in un sistema ECHELON autonomo dell’Unione europea o che l’Unione europea debba diventare un partner a pieno titolo dell’attuale accordo UKUSA. Tuttavia, la promozione di un’adeguata responsabilità europea nel campo della raccolta di informazioni dev’essere valutata con efficacia. Una capacità di intelligence europea integrata comporta, al tempo stesso, un sistema di controllo politico europeo sulle attività delle agenzie competenti. Si dovranno adottare decisioni sugli strumenti per la valutazione dell’intelligence e per l’assunzione delle decisioni politiche, sulla base di un’analisi dei rapporti di intelligence. L’assenza di un sistema di controllo politico, e quindi di consapevolezza e responsabilità politica per il processo di raccolta di informazioni, sarebbe pregiudizievole per il processo di integrazione europea.

    13.   Conclusioni e raccomandazioni

    13.1.   Conclusioni

    Sull’esistenza di un sistema di intercettazione globale per comunicazioni private ed economiche (sistema di intercettazione ECHELON)

    Non si può nutrire più alcun dubbio in merito all’esistenza di un sistema di intercettazione delle comunicazioni a livello mondiale, cui cooperano in proporzione gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda nel quadro del patto UKUSA. Che tale sistema o parti dello stesso abbiano avuto, almeno per un certo tempo, il nome in codice “ECHELON” può essere plausibile, alla luce degl'indizi a disposizione e delle numerose dichiarazioni concordanti provenienti da cerchie assai disparate, comprese fonti americane. Ciò che conta è che tale sistema serve non già all'intercettazione di comunicazioni militari, ma all'ascolto di comunicazioni private e commerciali.

    Dall’analisi condotta è emerso che probabilmente le possibilità tecniche di questo sistema non possono essere così enormi come ritenuto da taluni mezzi d'informazione. Ciò nonostante, è inquietante che numerosi responsabili della Comunità interpellati, in particolare membri della Commissione, abbiano dichiarato di non essere assolutamente a conoscenza di questo sistema.

    Sui limiti del sistema di intercettazione

    Il sistema di sorveglianza si basa soprattutto sull’intercettazione globale delle comunicazioni via satellite, tuttavia nelle aree ad elevata densità di comunicazioni solo un volume estremamente ridotto di queste viene trasmesso tramite satellite. Questo significa che la maggior parte di esse non può essere intercettata dalle stazioni di terra, bensì solo inserendosi nei cavi o captando le trasmissioni via radio. Dalle ricerche è tuttavia emerso che gli Stati UKUSA hanno accesso solo ad una parte esigua delle comunicazioni via cavo e via radio e a causa del personale necessario sono in grado di analizzare solo una percentuale ancor più ridotta delle comunicazioni. Per quanto notevoli possano essere i mezzi e le capacità a disposizione per intercettare le comunicazioni, l'enorme numero delle stesse rende in pratica impossibile un controllo approfondito e completo di tutte le comunicazioni.

    Sulla possibile esistenza di altri sistemi di intercettazione

    Poiché l’intercettazione di comunicazioni costituisce un usuale strumento di spionaggio impiegato nell’ambito dei servizi d'informazione, anche altri Stati potrebbero gestire un simile sistema, nella misura in cui dispongano delle corrispondenti risorse finanziarie e dei presupposti geografici adeguati. In considerazione dei suoi territori d’oltremare, la Francia sarebbe l’unico Stato membro dell’Unione europea tecnicamente e geograficamente in grado di gestire da solo un sistema d'intercettazione globale. Inoltre, vi sono molti elementi che consentono di supporre che anche la Russia gestisce un sistema di questo genere.

    Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea

    La questione attinente alla compatibilità di un sistema del tipo ECHELON con il diritto dell’Unione europea richiede di operare una distinzione: se il sistema viene impiegato solo nell’ambito dei servizi di informazione, non si pone alcun elemento di contrasto con la normativa europea, in quanto le attività di sicurezza degli Stati non sono contemplate dal trattato CE, ma rientrerebbero nel titolo V del trattato sull’Unione europea (PESC), benché al momento non sia prevista ancora alcuna regolamentazione pertinente e quindi manchino punti di contatto. Per converso, se l’impiego del sistema è abusivo, quest’ultimo è in contrasto con l’obbligo di lealtà degli Stati membri e con il concetto di un mercato comune caratterizzato dalla libera concorrenza, e quindi uno Stato membro che vi partecipi agisce in violazione del diritto dell’Unione europea.

    Nella sessione del 30 marzo 2000 il Consiglio ha messo in chiaro che non intende accettare la creazione o l'esistenza d'un sistema d'intercettazione che non rispetti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che violi i principi fondamentali del rispetto della dignità umana.

    Sulla compatibilità con il diritto fondamentale alla vita privata (articolo 8 della CEDU)

    Tutte le intercettazioni di comunicazioni rappresentano una profonda ingerenza nella vita privata del singolo. L’articolo 8 della CEDU tutela la vita privata e ammette queste interferenze solo se sono necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale, nella misura in cui le disposizioni in materia siano previste dalla legge nazionale e accessibili in generale, e stabiliscano in quali circostanze e a quali condizioni l’autorità pubblica può ricorrervi. Inoltre le ingerenze nella vita privata devono essere proporzionate rispetto all’interesse da tutelare, e quindi non è sufficiente che siano meramente utili o auspicabili.

    Un sistema dei servizi d'informazione che captasse indiscriminatamente e durevolmente qualsiasi comunicazione costituirebbe una violazione del principio di porporzionalità e non sarebbe pertanto compatibile con la CEDU. Parimenti si sarebbe in presenza di una violazione della CEDU nel caso in cui la normativa che disciplina la sorveglianza delle comunicazioni non preveda alcuna base giuridica, non sia accessibile in generale o sia formulata in maniera tale da non poter ipotizzare quali siano le eventuale conseguenze per i singoli. Poiché le norme che disciplinano l’attività dei servizi di informazione statunitensi all’estero sono in gran parte riservate, vi è ragione almeno di dubitare che il principio di proporzionalità venga rispettato e di sostenere che si è in presenza di una violazione dei principi di accessibilità del diritto e di prevedibilità del suo rispetto sanciti dalla CEDU.

    Sebbene gli Stati Uniti non siano una parte contraente della CEDU, gli Stati membri si devono comportare in conformità della CEDU. Essi non si possono sottrarre agli obblighi che incombono loro in virtù della CEDU, in quanto consentono di operare sul loro territorio ai servizi di informazione di altri Stati che prevedono normative meno rigide, poiché altrimenti il principio di legalità verrebbe privato delle sue due componenti, l’accessibilità e la prevedibilità del suo rispetto, e quanto sancito dalla CEDU svuotato di contenuto.

    La compatibilità con i diritti fondamentali dell’attività dei servizi di informazione legittimata in virtù di una legislazione in materia richiede la presenza di sistemi di controllo adeguati, in modo da controbilanciare il pericolo insito nell’azione segreta di una parte dell’apparato amministrativo. Considerato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato espressamente la necessità di avvalersi di un sistema di controllo efficiente nell’ambito dell’attività dei servizi di informazione, desta preoccupazioni il fatto che alcuni Stati membri non dispongano di alcun proprio organo parlamentare di controllo che si occupi dei servizi segreti.

    Sulla questione se i cittadini dell’Unione europea sono tutelati in modo adeguato nei confronti dei servizi di informazione

    La tutela dei cittadini dell’Unione europea dipende dalla situazione giuridica propria dei singoli Stati membri, i quali sono tuttavia strutturati in modo diverso, e a volte non dispongono di alcun organo parlamentare di controllo, tanto da rendere quasi impossibile sostenere che sia garantita una tutela sufficiente. I cittadini europei hanno un interesse fondamentale a che i rispettivi parlamenti nazionali siano dotati di una commissione di controllo speciale strutturata formalmente, che sorvegli e controlli le attività dei servizi di informazione. Tuttavia persino laddove un organo di controllo è presente questo è più interessato ad occuparsi dell’attività dei servizi di informazione nazionali che non di quelli esteri, in quanto normalmente i cittadini del proprio Stato rientrano solo nel primo caso.

    Qualora i servizi di informazione cooperino nel quadro della PESC e le autorità di pubblica sicurezza nel quadro della CGAI si chiede alle istituzioni di creare condizioni di protezione sufficienti a favore dei cittadini europei.

    Sullo spionaggio economico

    Rientra nell’attività dei servizi di informazione esteri occuparsi di dati economici, quali sviluppi settoriali, andamento dei mercati delle materie prime, rispetto di embarghi economici, rispetto delle regole di fornitura di beni a duplice uso, e così via. Questi elementi spiegano il motivo per cui spesso le imprese pertinenti vengono sorvegliate.

    I servizi d'informazione degli Stati Uniti non si accontentano tuttavia di occuparsi di problemi economici generali. Con la scusa di lottare contro tentativi di corruzione, essi intercettano anche le comunicazioni delle imprese, e ciò in particolare in sede di aggiudicazione di appalti. In una simile attività di intercettazione circostanziata sussiste tuttavia il rischio che le informazioni detenute vengano utilizzate a fini non già di lotta contro la corruzione ma di spionaggio della concorrenza, anche se gli Stati Uniti e il Regno Unito affermano di non agire in questo modo. Al riguardo, è opportuno rilevare che il ruolo dell'Advocacy Center del ministero statunitense del commercio non è ancora stato completamente chiarito e che una visita presso lo stesso che sarebbe servita a far luce sulle cose è stata disdetta da parte americana. E' altresì opportuno rammentare che nel 1997 è stata adottata, nel quadro dell'OCSE, una convenzione relativa alla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici che fa rientrare nel quadro del diritto penale come reati i fatti di corruzione, e questo su scala internazionale. Per tale motivo anche da questo punto di vista la corruzione nei singoli casi non giustifica l'intercettazione delle comunicazioni. Non è in alcun caso tollerabile che i servizi di informazione vengano sfruttati a fini di spionaggio economico per spiare imprese straniere al fine di avvantaggiare quelle nazionali. Tuttavia, contrariamente a quanto viene affermato, non esistono casi provati a sostegno del fatto che il sistema d’intercettazione globale sia stato creato a tale scopo.

    Spesso i dati aziendali sensibili si trovano all’interno delle stesse imprese, e pertanto lo spionaggio della concorrenza si traduce principalmente nel tentativo di ottenere informazioni dai dipendenti o tramite soggetti introdotti clandestinamente oppure, sempre più spesso, cercando di inserirsi nelle reti informatiche interne. Solo nel caso in cui i dati sensibili vengano trasmessi all’esterno via cavo o via radio (satellite) si può impiegare un sistema di sorveglianza delle comunicazioni a fini di spionaggio della concorrenza e che tale situazione si verifica in modo sistematico solo nei seguenti tre casi:

    -   imprese che operano in tre aree geografiche con fuso orario diverso, i cui risultati intermedi vengono inviati dall’Europa verso l’America e quindi trasmessi in Asia;

    -   videoconferenze di gruppi multinazionali trasmesse tramite sistemi V-sat o via cavo;

    -   ordini importanti le cui trattative si svolgono in loco (ad esempio costruzione di impianti, installazione di infrastrutture delle telecomunicazioni, costruzione di nuovi sistemi di trasporto e così via) e da lì devono essere definiti con la sede centrale.

    Nelle piccole e medie imprese, la consapevolezza del rischio e della necessità di sicurezza è purtroppo e in molti casi insufficiente, ed è frequente che i ríschi di spionaggio economico e di intercettazione delle comunicazioni non venga percepito. Siccome anche in seno alle istituzioni europee (ad eccezione della Banca centrale europea e delle Direzioni generali "Relazioni esterne" del Consiglio e della Commissione), il senso della sicurezza non sempre è ben sviluppato, è opportuno agire senza tardare.

    Sulle possibilità di autotutelarsi

    La sicurezza delle imprese si può conseguire solo rendendo sicuro l’intero ambiente di lavoro e proteggendo tutte le vie di comunicazione attraverso le quali vengono trasmesse le informazioni sensibili. Il mercato europeo offre sistemi di cifratura sufficientemente sicuri e a prezzi convenienti. Anche i privati devono ricorrere con urgenza alla crittazione dei messaggi di posta elettronica, poiché un messaggio non crittato è alla stregua di una lettera senza busta. In Internet sono disponibili gratuitamente per gli utenti privati sistemi di uso relativamente facile.

    Sulla cooperazione dei servizi di informazione nell’ambito dell’Unione europea

    Nel dicembre 1999 il Consiglio europeo ha deciso, a Helsinki, di dotarsi di una capacità militare europea più efficace per riuscire a far fronte a tutte le missioni di Petersberg nel contesto della PESC. Per raggiungere tale obiettivo, l'Unione europea dovrà essere in grado, entro il 2003, di dispiegare rapidamente forze militari di circa 50.000-60.000 effettivi, che sarebbero autonome e dotata delle necessarie capacità in materia di comando, controllo e intelligence. I primi passi sulla via della creazione di tali capacità di intelligence sono già stati compiuti nel quadro della UEO e del Comitato politico e di sicurezza permanente.

    Una cooperazione dei servizi di informazione nell’ambito dell’Unione europea è altresì inderogabile, poiché, da un lato, una politica di sicurezza comune che escluda la partecipazione dei servizi segreti non sarebbe sensata, e, dall’altro, vi sarebbero collegati non pochi vantaggi sotto il profilo professionale, finanziario e politico. Essa corrisponderebbe più adeguatamente al concetto di un partner degli USA su un piano di parità e potrebbe riunire tutti gli Stati membri in un sistema pienamente compatibile con quanto sancito dalla CEDU. Ovviamente il controllo di tale cooperazione deve essere affidato al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo sta adottando il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e adeguando il proprio regolamento interno in merito all’accesso a documenti sensibili.

    13.2.   Raccomandazioni

    Sulla conclusione e modifica di accordi internazionali sulla tutela dei cittadini e delle imprese

    1.   S'invita il Segretario generale del Consiglio d’Europa a presentare al comitato dei ministri una proposta di adeguamento della tutela della vita privata garantita ai sensi dell’articolo 8 della CEDU ai moderni metodi di comunicazione e alle possibilità di intercettazione inserendola in un protocollo addizionale o considerandola insieme alla normativa sulla tutela dei dati nel quadro di una revisione della convenzione sulla tutela dei dati, a condizione di non ridurre il livello di protezione giuridica conseguito attraverso il tribunale né di diminuire il grado di flessibilità necessaria per gli adeguamenti agli sviluppi futuri.

    2.   Si esortano gli Stati membri dell'Unione europea a istituire una piattaforma europea composta da rappresentanti delle organizzazioni nazionali responsabili di sorvegliare il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini e di verificare in qual misura le disposizioni giuridiche nazionali riguardanti i servizi d'informazione sono in sintonia con le norme della CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali della UE. Ad essa dovrebbe altresì incombere il compito di verificare le disposizioni di legge per quanto riguarda il rispetto del segreto epistolare e delle comunicazioni. Agli Stati membri dovrebbe altresì essere trasmessa una raccomandazione concernente l'elaborazione d'un Codice di condotta che garantisca a tutti i cittadini europei la tutela della vita privata sull’intero territorio degli Stati membri in conformità di quanto stabilito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che garantisca altresì che l’attività dei servizi di informazione sia compatibile con i diritti fondamentali, nonché esercitata in base alle condizioni di cui all’articolo 8 della CEDU, indicate al capitolo 8 della relazione, in particolare al punto 8.3.4.

    3.   S'invitano gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad approvare un protocollo addizionale che consenta alle Comunità europee di aderire alla CEDU, oppure a riflettere su altre eventuali misure intese ad ovviare ai conflitti giurisprudenziali tra la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo.

    4.   S'invitano gli Stati membri ad adottare, in occasione della prossima Conferenza intergovernativa, la Carta dei diritti fondamentali quale strumento vincolante e impugnabile al fine di migliorare il livello di protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la sfera privata. S'invitano le istituzioni europee, nel quadro della rispettiva sfera di competenza e di azione, ad applicare i diritti fondamentali introdotti dalla Carta.

    5.   S'invitano l'Unione europea e gli Stati Uniti a stipulare una convenzione la quale prevede che ciascuna delle parti contraenti rispetti nei confronti dell'altra le disposizioni in materia di protezione della vita privata dei cittadini e di riservatezza delle comunicazioni delle imprese applicabili ai propri cittadini e alle proprie imprese.

    6.   S'invitano gli Stati membri a stipulare con i paesi terzi una convenzione volta a rafforzare la protezione della vita privata dei cittadini dell'Unione, convenzione per mezzo della quale tutte le parti s'impegnano a che, in caso d'intercettazione operata da una di esse in un altro paese firmatario, la prima informi quest'ultima delle azioni previste.

    7.   S'invita il Segretario generale dell’ONU ad incaricare la commissione responsabile di presentare proposte intese ad adeguare alle innovazioni tecniche l’articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce la tutela della vita privata.

    8.   Si esortano gli Stati Uniti a firmare il protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, affinché, in caso di sua violazione, sia possibile presentare ricorsi individuali contro gli Stati Uniti dinanzi alla tradizionale commissione per i diritti umani. Si sollecitano le ONG statunitensi di pertinenza, in particolare l’ACLU (American Civil Liberties Union) e l’EPIC (Electronic Privacy Information Center), ad esercitare la dovuta pressione sul governo statunitense;

    9.   S'invitano insistentemente il Consiglio e gli Stati membri a dotarsi di un sistema di controllo democratica della capacità di intelligence europea autonoma nonché delle altre attività di intelligence collegate a livello europeo, fermo restando che al Parlamento europeo deve spettare un ruolo importante in questo sistema di controllo.

    Sulle misure legislative nazionali intese a tutelare cittadini e imprese

    10.   S'invitano insistentemente gli Stati membri a verificare che la legislazione nazionale in materia di attività dei servizi d'informazione sia compatibile con i diritti fondamentali quali definiti nella Convenzione sui diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo e, se del caso, ad emanare gli atti normativi del caso. Essi sono altresì invitati a riconoscere a tutti i cittadini europei le stesse garanzie giuridiche per quanto riguarda la protezione della vita privata e la riservatezza della corrispondenza, fermo restando che se le loro leggi concernenti i poteri dei servizi segreti in materia d'intercettazione prevedano discriminazioni, quest'ultime devono essere eliminate.

    11.   Si sollecitano gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l’obiettivo, riguardo all’attività dei servizi di informazione, di una tutela comune e di elaborare a tale scopo un Codice di condotta il cui livello corrisponda al più elevato tra quelli garantiti dagli Stati dell’Unione europea, poiché i soggetti interessati dall’attività di un servizio di informazione estero sono di solito i cittadini di paesi terzi e pertanto anche di altri Stati membri. Analogo Codice di condotta dovrebbe essere negoziato anche con gli Stati uniti.

    12.   S'invitano gli Stati membri a mettere in comune i loro mezzi di intercettazione delle comunicazioni per rafforzare l'efficacia della PESC nei settori dell'intelligence, della lotta contro il terrorismo, della proliferazione nucleare o del traffico internazionale di stupefacenti, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione della vita privata dei cittadini e della riservatezza delle comunicazioni delle imprese, sotto il controllo del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

    Sulle misure legislative speciali volte alla lotta contro lo spionaggio industriale

    13.Si esortano gli Stati membri a riflettere sul modo in cui sia possibile in forza di normative del diritto europeo e di quello internazionale lottare contro lo spionaggio economico e la corruzione come mezzo per assicurarsi appalti, in particolare valutare se sia possibile elaborare una regolamentazione nel quadro dell’OMC che tenga conto delle distorsioni della concorrenza imputabili a un tale comportamento, ad esempio considerando nulli simili accordi. S'invitano gli USA, il Canadà, l'Australia e la Nuova Zelanda ad aderire a tale iniziativa.

    14.Si sollecitano gli Stati membri ad impegnarsi in modo vincolante non soltanto a non condurre alcuna attività di spionaggio economico — né direttamente né dietro il paravento d'una potenza straniera attiva sul loro territorio — ma anche a non permettere che a farlo sia una potenza straniera a partire dal suo territorio, al fine quindi di agire in armonia con lo spirito e le disposizioni del trattato CE.

    15.   S'invitano gli Stati membri e il governo degli Stati Uniti ad avviare un dialogo aperto tra gli USA e l'Unione europea in materia di spionaggio economico.

    16.   S'invitano le autorità del Regno Unito a illustrare il loro ruolo in seno all'Alleanza UK/USA alla luce dell'esistenza di un sistema del tipo "Echelon" e del suo utilizzo a fini di spionaggio economico.

    17.   S'invitano gli Stati membri a garantire che i loro servizi di informazione non vengano abusivamente utilizzati per ottenere informazioni in materia di concorrenza, poiché ciò è contrario agli obblighi di fedeltà degli Stati membri e all'idea di un mercato comune basato sulla libera concorrenza.

    Sulle misure intese all’applicazione del diritto e loro controllo

    18.   S'invitano gli Stati membri a garantire un adeguato controllo parlamentare e giudiziario dei loro servizi d'informazione. Nella misura in cui i parlamenti nazionali non dispongano di un proprio organo di controllo incaricato di sorvegliare i servizi d’informazione, essi sono invitati a istituirne uno.

    19.   S'invitano gli organi di controllo nazionali dei servizi segreti ad attribuire grande peso alla tutela della vita privata nell’esercizio dell’attività di controllo a loro affidata, a prescindere dal fatto che si tratti di sorvegliare i cittadini del proprio Stato, di un altro Stato membro o di paesi terzi.

    20.Si sollecitano i servizi di informazione degli Stati membri ad accettare i dati forniti da altri servizi di informazione solo nel caso in cui la raccolta di tali dati possa avvenire nelle circorstanze previste dal proprio diritto nazionale, poiché gli Stati membri non possono non adempiere gli obblighi derivanti dalla CEDU solo perché richiedono l’intervento di altri servizi di informazione.

    21.Si sollecitano la Germania e il Regno unito a subordinare l’ulteriore autorizzazione sul loro territorio d'intercettazioni di comunicazioni ad opera dei servizi d'informazione degli USA alla compatibilità con la CEDU, vale a dire che tali attività devono soddisfare il principio di proporzionalità, avere base giuridica accessibile e conseguenze prevedibili per il singolo e che dev'essere di conseguenza esercitato un controllo efficiente, poiché essi sono responsabili sul loro territorio della compatibilità dell’attività dei servizi di informazione, sia essa autorizzata o anche solo tollerata;

    Sulle misure intese a promuovere l’autotutela di cittadini e imprese

    22.   S'invitano la Commissione e gli Stati membri a informare i cittadini e le imprese dell'eventuale possibilità di un'intercettazione delle loro comunicazioni internazionali. Tale informazione deve essere corredata da un'assistenza pratica in materia di sviluppo e applicazione di misure di protezione globale anche per quanto riguarda la sicurezza delle tecnologie dell'informazione.

    23.   S'invitano la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a elaborare e ad applicare una politica efficace e attiva in materia di sicurezza della società dell'informazione, fermo restando che un'attenzione particolare dev'essere accordata alla sensibilizzazione di tutti gli utenti dei sistemi di comunicazione moderni per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e che una rete europea coordinata di organismi in grado di fornire un'assistenza pratica in materia di sviluppo e applicazione delle strategie di protezione globale dev'essere attuata.

    24.Si esortano la Commissione e gli Stati membri ad elaborare misure adeguate intese a promuovere, sviluppare e realizzare tecnologie e software di cifratura europei e volte soprattutto a sostenere i progetti incentrati sullo studio di software di crittazione di facile uso il cui testo sorgente sia noto.

    25.Si sollecitano la Commissione e gli Stati membri a sviluppare software di cui sia reso pubblico il testo sorgente, in modo da poter garantire l’assenza di eventuali “backdoor” (cosiddetti “open-source software” o “software liberi”). S'invita la Commissione a definire una norma per il livello di sicurezza dei software destinati allo scambio di dati per via elettronica che cataloghi i software il cui codice fonte non è pubblicato nella categoria "meno affidabile".

    26.   S'invitano le istituzioni europee e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a ricorrere in modo sistematico alla cifratura dei messaggi di posta elettronica, in modo che nel lungo periodo la crittazione diventi un procedimento consueto.

    Sulle misure a favore del rafforzamento della sicurezza nelle istituzioni

    27.   S'invitato le istituzioni comunitarie e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri a prevedere la formazione del loro personale e la familiarizzazione dello stesso con le nuove tecniche di cifratura organizzando i necessari tirocini e corsi di formazione.

    28.   S'incarica la Commissione di far realizzare un'analisi della sicurezza da cui risulti che cosa deve essere protetto e a far mettere a punto una strategia di protezione.

    29.   S'invitano la Commissione ad aggiornare il suo sistema di cifratura, essendo un ammodernamento urgentemente necessario, e l'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento) a prevedere gli stanziamenti necessari a tal fine.

    30.   S'invita la commissione competente a elaborare una relazione di iniziativa avente per oggetto la sicurezza e la protezione della segretezza nelle istituzioni europee.

    31.   S' invita la Commissione a garantire la protezione dei dati nel contesto del trattamento interno e a rafforzare la protezione dei documenti non accessibili al pubblico.

    32.   S'invitano la Commissione e gli Stati membri a investire, nel quadro del Sesto programma quadro di ricerca, nelle nuove tecniche di cifratura e nella ricerca in materia di protezione dai tentativi di decifrazione.

    Su altre misure

    33.Si sollecitano le imprese a rafforzare la cooperazione con i servizi di controspionaggio e a informarli in merito a particolari attacchi dall’esterno a fini di spionaggio industriale, in modo da potenziare l’efficienza di detti servizi.

    34.Si esorta la Commissione a presentare una proposta in merito all’istituzione — in stretta cooperazione con l'industria e gli Stati membri — di una rete coordinata europea di centri di consulenza nel settore della sicurezza delle informazioni delle imprese — soprattutto negli Stati membri dove centri del genere non esistono — volta non solo ad accrescere la sensibilizzazione in tale ambito, ma anche ad offrire un sostegno pratico.

    35.   S'invita la Commissione a dedicare un'attenzione particolare alla situazione dei paesi candidati in materia di sicurezza, fermo restando che questi dovrebbero essere aiutati laddove non siano in misura di dotarsi dei necessari mezzi di protezione o in mancanza di indipendenza tecnologica.

    36.   S'invita il Parlamento europeo a organizzare un congresso transeuropeo sulla tutela della vita privata contro la sorveglianza delle telecomunicazioni, affinché ONG europee, statunitensi e di altri Stati creino una piattaforma che consenta di confrontarsi su aspetti transfrontalieri e internazionali e di coordinare i settori di attività e gli interventi.

    hr
    (1) Lo STOA (Scientific and Technological Options Assesment) è un servizio della Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo, che elabora studi di ricerca su richiesta delle commissioni parlamentari. Non viene tuttavia effettuata alcuna verifica scientifica di tali attività.
    (2) Duncan Campbell, Il livello tecnologico raggiunto dai servizi di communications intelligence (COMINT) in materia di elaborazione automatizzata a fini di spionaggio delle informazioni intercettate da sistemi di comunicazione multilingue a banda larga e relativa applicabilità alla programmazione e selezione di attività COMINT, compreso il riconoscimento vocale, volume 2/5 in: STOA (Ed.), Lo sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e i rischi dell'abuso di informazioni economiche (ottobre 1999), PE 168.184.
    (3) Steve Wright, An appraisal of technologies for political control, studio interinale dello STOA, PE 166.499/INT.ST (1998), 20.
    (4) Duncan Campbell, Il livello tecnologico raggiunto dai servizi di communications intelligence (COMINT) in materia di elaborazione automatizzata a fini di spionaggio delle informazioni intercettate da sistemi di comunicazione multilingue a banda larga e relativa applicabilità alla programmazione e selezione di attività COMINT, compreso il riconoscimento vocale, volume 2/5 in: STOA (Ed.), Lo sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e i rischi dell'abuso di informazioni economiche (ottobre 1999), PE 168.184.
    (5) Raytheon Corp Press Release, http://www.raytheon.com/sivam/contract.html; http://www.raytheon.com/sivam/contract.html; Scott Shane e Tom Bowman, America's Fortress of Spies, Baltimore Sun, 3.12.1995
    (6) Decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000, B5-0593/2000, GU C 121 del 24.4.2001, pag. 131
    (7) Decisione del 19 aprile 1995 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo (95/167/CE), articolo 3, paragrafi 3-5.
    (8) Vedi capitolo 5, 5.4.
    (9) La Commission on the Roles and Capabilities of the US Intelligence Community ha riscontrato, nella sua relazione “Preparing for the 21st Century: An Appraisal of U.S. Intelligence” (1996), che il 95% delle informazioni di carattere economico proviene da fonti pubbliche (nel capitolo 2, “The Role of intelligence”). http://www.gpo.gov/int/report.html
    (10) Se il servizio informazioni ha accesso alle trasmissioni via cavo, può intercettare sia le comunicazioni provenienti dall'estero, sia quelle destinate all'estero. Se intercetta le comunicazioni via satellite, ha accesso solo al downlink, ma può intercettare tutte le comunicazioni ivi trasportate, anche quelle non riguardanti il suo territorio. Dato che le zone di copertura dei satelliti coprono di norma tutta l'Europa o territori anche maggiori (vedi capitolo 4, 4.2.5.), con l'ausilio di una stazione satellitare ricevente in un paese europeo si può intercettare la comunicazione satellitare in tutta l'Europa.
    (11) Manfred Fink, Lauschziel Wirtschaft – Abhörgefahren und –techniken, Vorbeugung und Abwehr, Richard Boorberg Verlag, 1996.
    (12) Con l'ausilio di una versione dimostrativa di Visual Route, un programma che indica il tragitto di un collegamento Internet, si è potuto mostrare che un collegamento dalla Germania all'Inghilterra, alla Finlandia o alla Grecia passa attraverso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Anche il collegamento fra Germania e Francia passa per la Gran Bretagna. I collegamenti fra Lussemburgo e Belgio, Grecia, Svezia o Portogallo passano per gli Stati Uniti, quelli con la Germania, la Finlandia, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria passano tramite uno "switch" per Londra. http://visualroute.cgan.com.hk/
    (13) Ulrich Freyer, Nachrichtenübertragungstechnik, Hanser Verlag (2000).
    (14) Hans Dodel, Satellitenkommunikation, Hüthig Verlag (1999)
    (15) Lettera del Segretario di Stato presso il ministero federale tedesco della Difesa Walter Kolbow al relatore in data 14.2.2001.
    (16) Süddeutsche Zeitung n. 80, del 5.4.2001, pag. 6.
    (17) Jeffrey T. Richelson, The U.S. Intelligence Community, Ballinger, 1989, pagg. 188-190.
    (18) Lettera del Segretario di Stato preso il ministero federale tedesco della Difesa Walter Kolbow al relatore in data 14.2.2001.
    (19) Maggiore A. Andronov, Zarubezhnoye voyennoye obozreniye, n.12, 1993, pagg. 37-43.
    (20) Comunicazione privata al relatore, fonte riservata.
    (21) Comunicazione privata al relatore, fonte riservata.
    (22) BverfG, 1 BvR 2226/94 del 14.7.1999, paragrafo 1.
    (23) Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Legge sulla limitazione del segreto epistolare, postale e nelle telecomunicazioni) (Legge sull’articolo 10 GG) del 13.8.1968.
    (24) Indicazioni ricavate da risposte delle imprese di telecomunicazioni di alcuni Stati membri dell'UE a quesiti formulati dalla commissione.
    (25) Homepage della Deutsche Telekom: www.detesat.com/deutsch/.
    (26) Hans Dodel, Satellitenkommunikation, Hüthig Verlag (1999); Georg E. Thaller, Satelliten im Erdorbit, Franzisverlag (1999)
    (27) Georg E. Thaller, Satelliten im Erdorbit, Franzisverlag (1999).
    (28) Cfr. Hans Dodel, Satellitenkommunikation, Hüthig Verlag (1999).
    (29) Homepage della Federation of American Scientists: http://www.geo-orbit.org
    (30) Hans Dodel, comunicazione privata.
    (31) Homepage di INTELSAT: http://www.intelsat.com
    (32) Homepage di INTERSPUTNIK: http://www.intersputnik.com.
    (33) Homepage di INMARSAT: http://www.inmarsat.com
    (34) Homepage di PANAMSAT: http://www.panamsat.com
    (35) Homepage di EUTELSAT: http://www.eutelsat.com
    (36) Homepage di ARABSAT: http://www.arabsat.com
    (37) Hans Dodel, Satellitenkommunikation, Hüthig Verlag (1999).
    (38) Hans Dodel, Satellitenkommunikation, Hüthig Verlag (1999) e ricerche su Internet.
    (39) Satellite INTELSAT 706, 307°E, zone di copertura dalla homepage di INTELSAT, http://www.intelsat.com
    (40) Il relatore dispone di informazioni circa la veridicità di quest’affermazione. La fonte è riservata.
    (41) Hager, Nicky: Exposing the global surveillance system http://www.ncoic.com/echelon1.htm 
    Hager, Nicky: Secret Power. New Zealands´s Role in the international Spy Network, Nuova Zelanda 1996.
    (42) Richelson, Jeffrey, Desperately seeking Signals, 4 2000, The Bulletin of the Atomic Scientists, http://www.bullatomsci.org/issues/2000/ma00/ma00richelson.html http://www.bullatomsci.org/issues/2000/ma00/ma00richelson.html 
    Richelson,T.Jeffrey, The U.S. Intelligence Community, Westview Press 1999.
    (43) Duncan Campbell, Lo sviluppo delle tecnologie di sorveglianza (COMINT) nell’elaborazione automatizzata a fini informativi di sistemi controllati e plurilingua a banda larga su linea fissa e le reti pubbliche, nonché applicabilità alla scelta e alla destinazione finale di COMINT, compreso il riconoscimento della lingua, banda 2/5 in STOA (ED), lo sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e il rischio di impiego abusivo di informazioni economiche (ottobre 1999), http://www.europarl.eu.int/dg4/stoa/en/publi/pdf/98-14-01-2en.pdf http://www.europarl.eu.int/dg4/stoa/en/publi/pdf/98-14-01-2en.pdf 
    Duncan Campbell: Inside Echelon, 25.7.2000http://www.heise.de/tp/deutsch/special/ech/6928/1.html http://www.heise.de/tp/deutsch/special/ech/6928/1.html 
    Duncan Campbell: Interception Capabilities n- Impact and Exploitation – Echelon and its role in COMINT, presentato in seno alla commissione Echelon del Parlamento europeo il 22 gennaio 2001 
    Federation of American Scientists, http://www.fas.org/irp/nsa/nsafacil.html http://www.fas.org/irp/nsa/nsafacil.htmlhttp://www.fas.org/irp/nsa/nsafacil.html http://www.fas.org/irp/nsa/nsafacil.html
    (44) Jeffrey T. Richelson: Newly released documents on the restrictions NSA places on reporting the identities of US-persons: Declassified: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html
    (45) Federation of American Scientists
    (46) Military.com; *.mil-Homepages
    (47) Domestic and External Security Secretariat, Department of the Prime Minister and Cabinet, Securing our Nation’s Safety (2000), http://www.fas.org/irp/nsa/nsafacil.html http://www.dpmc.govt.nz/dess/securingoursafety/index.html
    (48) Sigle utilizzate: NAVSECGRU: Naval Security Group, INSCOM: United States Army Intelligence And Security Command, AIA: Air Intelligence Agency, IG: Intelligence Group, IS: Intelligence Sqadron, IW: Intelligence Wing, IOG: Information Operation Group, MIG: Military Intelligence Group.
    (49) “It provides enhhanced intelligence support to Air Force operational commanders and other consumers of communications satellite information collected by Navy-commanded filed stations.” dalla homepage del 544° Intelligence Group http://www.aia.af.mil http://www.aia.af.mil
    (50) Proof Committee Hansard, Joint Standing Committee on Treaties, Riferimento: Pine Gap, 9 agosto 1999, Canberra; http://www.aph.gov.au/hansard.
    (51) Proof Committee Hansard, Joint Standing Committee on Treaties, Reference: Pine Gap, 9 agosto 1999, Canberra; http://www.aph.gov.au/hansard.
    (52) Domestic and External Security Secretariat, Department of the Prime Minister and Cabinet "Securing our Nation's Safety", Dezember 2000, http://www.dpmc.govt.nz/dess/securingoursafety/index.html http://www.dpmc.govt.nz/dess/securingoursafety/index.html
    (53) Domestic and External Security Secretariat, Department of the Prime Minister and Cabinet: "Securing our Nations Safety", Dezember 2000, http://www.dpmc.govt.nz/dess/securingoursafety/index.html http://www.dpmc.govt.nz/dess/securingoursafety/index.html: "In 1989, [...] the GCSB opened its satellite communications interception station at Waihopai, near Blenheim. [...] The signals intelligence is obtained from a variety of foreign communications and other non-communications signals, such as radar. The GCSB not only intercepts the signals, it also processes, decrypts or decodes and/or translates the information the signals contain before passing it on as a report to the appropriate Minister or government department."
    (54) Nicky Hager, Secret Power. New Zealands´s Role in the International Spy Network, Craig Potton Publishing (1996), 182.
    (55) Comunicazione del 31.5.2001 sulla Homepage di INSCOM, http://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asp http://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asp http://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asp http://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asphttp://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asp http://www.vulcan.belvoir.army.mil/bas_to_close.asp
    (56) Christopher Andrew, “The making of the Anglo-American SIGINT Alliance” in B. Hayden, Peake, Samuel Halpern (Eds), In the Name of Intelligence. Essays in Honor of Walter Pforzheimer, pagg. 95 -109.
    (57) Christopher Andrew,The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, ibidem, pag. 99: “At a meeting in London on 31 August 1940 between the British Chiefs of Staff and the American Military Observer Mission, the US Army representative, Brigadier General George V. Strong, reported that ‘it had recently been arranged in principle between the British and the United States Governments that periodic exchange of information would be desirable,’ and said that ‘the time had come or a free exchange of intelligence’. (COS (40)289, CAB 79/6, PRO. Smith, The Ultra Magic Deals, pagg. 38, 43 e segg. Sir F.H. Hinsley, et al., British Intelligence in the Second World War, vol. I, pagg. 312 e segg.).
    (58) Christopher Andrew, The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, ibidem,, pag. 100: “In the spring of 1941, Steward Menzies, the Chief of SIS, appointed an SIS liason officer to the British Joint Services Mission in Washington, Tim O´Connor, …, to advice him on cryptologic collaboration”.
    (59) Christopher Andrew, The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, ibidem,, pag. 100 (Sir F.H. Hinsley, et al., British Intellgence in the Second Worls War, vol II, pag. 56).
    (60) Christopher Andrew, The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, ibidem,, pag. 101 (Sir F.H. Hinsley, et al., British Intellgence in the Second Worls War, vol. II, pag. 48).
    (61) Christopher Andrew, The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, ibidem,, pagg.101 e segg.: Interviste con Sir F.H. Hinsley, „Operations of the Military Intelligence Service War Department London (MIS WD London),” 11 giugno 1945, Tab A, RG 457 SRH-110, NAW
    (62) Harry S. Truman, Memorandum for the Secretaries of the State, War and the Navy, 12 sett. 1945: “The Secretary of War and the Secretary of the Navy are hereby authorised to direct the Chief of Staff, U.S. Army and the Commander in Chief, U.S. Fleet; and Chief of Naval Operations to continue collaboration in the field of communication intelligence between the United States Army and Navy and the British, and to extend, modify or discontinue this collaboration, as determined to be in the best interests of the United States.” (da Bradley F. Smith, The Ultra-Magic Deals and the Most Secret Special Relationship (Presidio 1993)).
    (63) Christopher Andrew, “The making of the Anglo-American SIGINT Alliance” in Hayden, Peake and Samuel Halpern (Eds), In the Name of Inteligence. Essays in Honor of Walter Pforzheimer (NIBC Press 1995) pagg. 95 –109: Interviews with Sir Harry Hinsley, March/April 1994, who did a part of the negotiations; Interviews with Dr. Louis Tordella, Deputy Director of NSA from 1958 to 1974, who was present at the signing.
    (64) Intelligence and Security Committee Annual Report 1999-2000. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, November 2000, 8 Rz 14 
    Testo originale: "The quality of intelligence gathered clearly reflects the value of the close co-operation under the UKUSA agreement. A recent illustration of this occurred when the US National Security Agency's (NSA) equipment accidentally failed and for some three days US customers, as well as GCHQ's normal UK customers, were served directly from GCHQ."
    (65) Domestic and External Secretariat des Department of the Prime Minister and Cabinet von Neuseeland, Securing our Nation's Safety. How New Zealand manages its security and intelligence agencies (2000). 
    Testo originale: "The operation of the GCSB is directed solely by the New Zealand Government. It is, however, a member of a long-standing collaborative international partnership for the exchange of foreign intelligence and the sharing of communications security technology. The other members of the partnership are the USA's National Security Agency (NSA), the UK's Government Communications Headquarters (GCHQ) Australia's Defence Signals Directorate (DSD), and Canada's Communications Security Establishment (CSE). New Zealand gains considerable benefit from this arrangement, as it would be impossible for New Zealand to generate the effectiveness of the five nation partnership on its own."
    (66) “Terms/Abbreviations/Acronyms” pubblicato dall’US Nave and Marine Corps Intelligence Training Centre (NMITC) in http://www.cnet.navy.mil/nmitc/training/u.html.
    (67) Martin Brady, direttore del DSD, Canberra, 16 marzo 2000.
    (68) Andrew, Christopher “The growth of the Australian Intelligence Community and the Anglo-American Connection”, pagg. 223-4.
    (69) Richelson, Jeffrey T., The National Security Agency Declassified, National Security Archive Electronic Briefing Book no. 24, George Washington University http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html
    (70) Richelson, Jeffrey T., The National Security Agency Declassified, National Security Archive Electronic Briefing Book no. 24, George Washington University http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB35/index.html http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB35/index.html
    (71) http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/01-01.htmDocument 1. NSCID 9, "Communications Intelligence," 10 marzo 1950.
    (72) Document 2b. National Security Council Intelligence Directive No. 9, Communications Intelligence, 29 dicembre 1952.
    (73) Document 4. Department of Defense Directive S-5100.20, "The National Security Agency and the Central Security Service," 23 dicembre 1971.
    (74) Document 16. Statement for the Record of NSA Director Lt Gen Michael V. Hayden, USAF before the House Permanent Select Committee on Intelligence, 12 aprile 2000.
    (75) Document 10. Farewell from Vice Admiral William O. Studeman to NSA Employees, 8 aprile 1992.
    (76) Document 7. United States Signals Intelligence Directive [USSID] 18, "Legal Compliance and Minimization Procedures," 27 luglio 1993.
    (77) Document 2a. Memorandum from President Harry S. Truman to the Secretary of State, the Secretary of Defense, Subject: Communications Intelligence Activities, 24 ottobre 1952. 
    Document 2b. National Security Council Intelligence Directive No. 9, Communications Intelligence, 29 dicembre 1952.
    (78) Document 9. NAVSECGRU Instruction C5450.48A, Subj: Mission, Functions and Tasks of Naval Security Group Activity (NAVSECGRUACT) Sugar Grove, West Virginia, 3 settembre 1991.
    (79) Document 12. "Activation of Echelon Units," from History of the Air Intelligence Agency, 1° gennaio-31 dicembre 1994, Volume I (San Antonio, TX: AIA, 1995).
    (80) Document 9. NAVSECGRU Instruction C5450.48A, Subj: Mission, Functions and Tasks of Naval Security Group Activity (NAVSECGRUACT) Sugar Grove, West Virginia, 3 settembre 1991.
    (81) Document 12. "Activation of Echelon Units," from History of the Air Intelligence Agency, 1° gennaio-31 dicembre 1994, Volume I (San Antonio, TX: AIA, 1995).
    (82) Department of the Navy, Naval Security Group Instruction C5450.32E del 9.5.1996
    (83) Naval Security Group Instruction C5450.33B dell’8.8.1996
    (84) COMINT Report der NSA aus Fort George G. Meade, Maryland del 31 agosto 1972
    (85) Department of the Navy, Fact and Justification Sheet for the Establishment of U.S. Naval Security Group Activity vom 23.2.1995 und Department of the Navy, Naval Security Group Instruction C5450.62 del 30.1.1996
    (86) Department of the Navy, Naval Security Group Instruction C5450.63 del 25.10.1995
    (87) Department of the Navy, Naval Security Group Instruction C5450.60A dell’8.4.1996
    (88) Naval Security Group Instruction C5450.55B dell’ 8.8.1996
    (89) Document 9. NAVSECGRU Instruction C5450.48A, Subj: Mission, Functions and Tasks of Naval Security Group Activity (NAVSECGRUACT) Sugar Grove, West Virginia, 3 settembre 1991
    (90) Dissemination of U.S. Government Organizations and Officials, Memorandum del 5 febbraio 1993; Reporting Guidance on References to the First Lady, 8 luglio 1993; Reporting Guidance on Former President Carter’s Involvement in the Bosnian Peace Process, 15 dicembre 1994; Understanding USSID 18, 30 settembre 1997; USSID 18 Guide, 14 febbraio 1998; 
    NSA/US IDENTITIES IN SIGINT, marzo 1994; Statement for the record of NSA Director Lt Gen Michael V. Hayden, USAF, 12 aprile 2000).
    (91) Document 4. Department of Defense Directive S-5100.20, "The National Security Agency and the Central Security Service," 23 dicembre 1971
    (92) Document 5a. NSCID 6, "Signals Intelligence," 17 febbraio 1972.
    (93) Cfr. al riguardo http://www.intelsat.int/index.htm http://www.intelsat.int/index.htmhttp://www.intelsat.int/index.htm http://www.intelsat.int/index.htm
    (94) Cfr. al riguardo http://www.inmarsat.org/index3.html http://www.inmarsat.org/index3.htmlhttp://www.inmarsat.org/index3.html http://www.inmarsat.org/index3.html
    (95) Duncan Campbell, Inside Echelon. Storia, tecnica e funzione del sistema di ascolto e filtraggio globale conosciuto con il nome di Echelon, 1, http://www.heise.de/tp/deutsch/special/ech/6928/1.html http://www.heise.de/tp/deutsch/special/ech/6928/1.html
    (96) Homepage dell’Advocay Centers, http://www.ita.doc.gov/td/advocacy/index.html 
    In occasione del suo viaggio a Washington DC, il relatore voleva offrire all’Advocacy Center l’opportunità di prendere posizione in merito a tali accuse. Un appuntamento in origine concordato è stato tuttavia cancellato all’ultimo momento dal Commerce Department Center.
    (97) Jeffrey T.Richelson, The National Security Agency Declassified, National Security Archive Electronic Briefing Book no. 24, George Washington University, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB23/index.html
    (98) Jeffrey T. Richelson, Desmond Ball 1985: The Ties That Bind, Boston UNWIN HYMAN (1985).
    (99) Jeffrey T. Richelson : “The U.S. Intelligence Community 4”, Westview Press (1999).
    (100) Jeffrey T. Richelson: “Desperately seeking Signals”, The Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 56, No. 2/2000, pagg. 47-51, http://www.bullatomsci.org/issues/2000/ma00/ma00richelson.html http://www.bullatomsci.org/issues/2000/ma00/ma00richelson.html
    (101) James Bamford, The Puzzle Palace, Inside the National Security Agency, America's most secret intelligence organization (1983)
    (102) James Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency. From the Cold War Through the Dawn of a New Century, Doubleday Books (2001)
    (103) James Bamford, Body of Secrets. Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency. From the Cold War Through the Dawn of a New Century, Doubleday Books (2001), 404.
    (104) Bo Elkjaer, Kenan Seeberg, ECHELON singles out the Red Cross, A bombshell in the surveillance scandal: The organization is a possible surveillance target, Ekstra Bladet, Denmark, 8.3.2000, http://cryptome.org/echelon-red.htm http://cryptome.org/echelon-red.htm
    (105) Bo Elkjaer, Kenan Seeberg, Echelon was my baby – Interview with Margaret Newsham, Ekstra Bladet, 17.1.1999
    (106) Intervista televisiva dell’NBC "60 Minutes" del 27.2.2000; http://cryptome.org/echelon-60min.htm.
    (107) Il Communication Security Establishment, subordinato al Ministero della Difesa canadese, gestisce SIGINT.
    (108) Intervista televisiva dell’NBC "60 Minutes" del 27.2.2000; http://cryptome.org/echelon-60min.htm.
    (109) Florian Rötzer, Die NSA geht wegen Echelon an die Öffentlichkeit; 
    http://www.heise.de/bin/tp/issue/download.cgi?artikelnr=6633&rub_ordner=special
    (110) Intervista televisiva dell’NBC “60 Minutes” del 27.2.2000; http://cryptome.org/echelon-60min.htm.
    (111) Intervista dell’emittente australiana Channel 9 del 23..3.1999; 
    http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/8789/sunday1.htm
    (112) Jim Bronskill, Canada a key snooper in huge spy network, Ottawa citizen, 24.10.2000, http://www.ottawacitizen.com/national/990522/2630510.html.
    (113) James Woolsey, Remarks at the Foreign Press Center, Transcript, 7.3.2000, http://cryptome.org/echelon-cia.htm http://cryptome.org/echelon-cia.htm
    (114) Commons Written Answers, House of Commons Hansard Debares.
    (115) .7.1995.
    (116) .10.1994
    (117) .12.1997
    (118) .5.2000
    (119) .7.1995
    (120) .3.1999, 6.7.1999
    (121) .12.1997
    (122) Intelligence and Security Committee, Annual Report 1999-2000, Z. 14, presentato al Parlamento nel novembre 2000 dal Primo Ministro.
    (123) Lettera del 16.3.1999 di Martin Brady, Direttore del DSD, a Ross Coulthart, Sunday Program Channel 9, http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/transcript_335.asp http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/transcript_335.asp; http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/article_335.asp http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/article_335.asp
    (124) Defence Signals Directorate, servizio d’informazione australiano che gestisce SIGINT.
    (125) Lettera del 16 marzo 1999 di Martin Brady, Direttore del DSD, a Ross Coulthart, Sunday Program; cfr. anche: http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/transcript_335.asp; http://sunday.ninemsn.com/01_cover_stories/article_335.asp.
    (126) Domestic and External Secretariat des Department of the Prime Minister and Cabinet von Neuseeland, Securing our Nation's Safety. How New Zealand manages its security and intelligence agencies (2000) 
    Per il testo originale, cfr. nota a piè di pagina al punto 5.4.2.2.
    (127) Lettera a Tweede Kamer su “Het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen” del 19.1.2001.
    (128) Francesco Sorti, Dossier esclusivo. Caso Echelon. parla Luigi Ramponi. Anche i politici sapevano, Il mondo, 17.4.1998.
    (129) Interrogazione scritta P-0501/98 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) al Consiglio (17.1.1998). Già il 14.5.1997, Jonas Sjöstedt aveva presentato un’interrogazione (H-0330/97) sulla risoluzione del Consiglio del 17.1.1995 sul controllo legittimo delle telecomunicazioni e chiesto se questo sia in rapporto diretto con ECHELON. Quest’ultima parte dell’interrogazione non ha avuto risposta. Le interrogazioni di Mihail Papayannakis (G-004/98) e Nel van Dijk (H-035/98) sull’attività britannica di spionaggio hanno invece ottenuto il 18.2.1998 una risposta, secondo la quale le questioni concernenti i servizi d’informazione sono di competenza esclusiva delle autorità nazionali, per cui il Consiglio non dispone di informazioni al riguardo.
    (130) Interrogazione scritta E-0499/98 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) al Consiglio (27.2.1998), interrogazione scritta E-1775/98 di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio (8.6.1998), interrogazione orale H-1086/98 al Consiglio di Patricia McKenna (16.121998), interrogazione orale H-1172/98 al Consiglio di Patricia McKenna (13.1.1999), interrogazione orale H-1172/98 al Consiglio di Inger Schörling (13.1.1999), interrogazione orale H-0526/99 al Consiglio di Pernille Frahm (6.10.1999), interrogazione orale H-0621/99 al Consiglio di Lone Dybkjaer (19.11.1999) e altri.
    (131) Interrogazione scritta E-1039/98 di Nel van Dijk (V) alla Commissione (15.5.1998), interrogazione scritta E-1306/98 di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione (15.6.1998), interrogazione scritta E-1429/98 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione (25.6.1998), interrogazioni scritte E-1987/98 e E-2329/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione (3.9.1998, 25.9 1998), interrogazione scritta 1776/98 di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione, interrogazione scritta 3014/98 di Paul Lannoye (V) alla Commissione (6.11.1998), interrogazione orale H-0547/99 di Pernille Frahm alla Commissione, interrogazione orale H-1067 di Patricia McKenna (V) alla Commissione (16.12.1998), interrogazione orale H-1237/98 di Inger Schörling alla Commissione (13.1.1999), interrogazione orale H-0092/99 di Ioannis Theonas alla Commissione (13.1.1999), interrogazione orale H-0547/99 di Pernille Frahm alla Commissione (6.10.1999), interrogazione orale H-0622/99 di Lone Dybkjaer alla Commissione (17.12.1999) e altri.
    (132) Commissario Bangemann a nome della Commissione il 25.9.1998 all’interrogazione scritta E-1776/98 dell’on. Lucio Manisco (GUE/NGL).
    (133) Presidente della Commissione Santer a nome della Commissione il 3.9.1998 all’interrogazione scritta E-1987/79.
    (134) Discussioni del Parlamento europeo, riunione di lunedì 14.9.1989, punto 7 dell’ordine del giorno : Relazioni transatlantiche e sistema Echelon.
    (135) Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission de la défense nationale et des forces armées, sur les systèmes de surveillance et d'interception électroniques pouvant mettre en cause la sécurité nationale, N° 2623 Assemblöe nationale , enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2000.
    (136) "Il ruolo dei servizi di informazione e sicurezza nel caso 'Echelon'." Relazione del comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Approvata nella seduta del 29 novembre 2000. Trasmessa alle Presidenze il 19 dicembre 2000.
    (137) Jean Guisnel, L'espionage n'est plus un secret, The Tocqueville Connection, 10.7.1998. 
    Vincent Jauvert, Espionnage comment la France écoute le monde, Le Nouvel Observateur, 5.4.2001, n. 1900, pag. 14.
    (138) ErichSchmidt-Eenboom, Streng Geheim, Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Heidelberg (1999), pag. 180.
    (139) Legge federale della Federazione russa sull’intelligence straniera (Foreign Intelligence), approvata dalla Duma l’8.12.1995, Sezioni 5 e 11.
    (140) Citato in Gordon Benett, Conflict Studies and Research Center, The Federal Agency of Government Communications and Information, August 2000, http://www.csrc.ac.uk/pdfs/c105.pdfhttp://www.csrc.ac.uk/pdfs/c105.pdf
    (141) Citato in Gordon Bennett, UK Ministry of Defence, The Federal Agency of Government Communications and Information, und Homepage der Federation of American Scientists.
    (142) Homepage della Federation of American Scientists (FAS), http://www.fas.org http://www.fas.org.
    (143) Cfr supra capitolo 1, 1.3.
    (144) Cfr. supra capitolo 2.
    (145) Cfr. capitolo 5, 5.6. e 5.8.
    (146) GU L 281 del 1995, pag. 31.
    (147) GU 1998 L 24/1.
    (148) Art. 3 par. 2 dir. 95/46.
    (149) Art. 1 par. 3 dir. 97/66.
    (150) COM (2000) 385 def., GU C 365 E/223.
    (151) Regolamento (CE) n. 45/2001, GU 2001 L 8/1.
    (152) Art. 3 par. 1; cfr. altresì il considerando 15 “Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. L'accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all'articolo 255 TCE, che si applica anche ai titoli V e VI del TUE”.
    (153) Cfr. ad esempio il punto 25 della risoluzione relativa al piano d'azione del Consiglio e della Commissione concernente la miglior collocazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e diritto (13844/98 - C4-0692/98 - 98/0923(CNS)), GU C 219 del 30.7.1999, pag. 61 e segg.
    (154) Nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni attualmente esistono in ambito UE solo due testi legislativi, nessuno dei quali disciplina la questione dell'ammissibilità: 
    - la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni (GU C 329 del 4.11.1996), il cui allegato contiene requisiti tecnici per la realizzazione di misure legali di sorveglianza in sistemi moderni di telecomunicazione e 
    - l'atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1, art. 17 f), che definisce le condizioni a cui è possibile l'assistenza giudiziaria in materia penale relativamente all’intercettazione delle telecomunicazione. I diritti degli intercettati non ne risultano assolutamente sminuiti perché lo Stato membro in cui risiede l'intercettato può sempre vietare l'assistenza giudiziaria ove non sia ammissibile a norma del proprio diritto interno.
    (155) Direttiva 97/66/CE, GU L 24 del 1998, pag. 1.
    (156) Corte costituzionale tedesco-federale (BVerfG), 1 BvR 2226/94 del 14.7.1999, par. 187 “Eingriff ist [...] schon die Erfassung selbst, insofern sie die Kommunikation für den Bundesnachrichtendienst verfügbar macht und die Basis des nachfolgenden Abgleichs mit den Suchbegriffen bildet.”
    (157) Cfr. la relazione al Congresso americano di fine febbraio 2000 “Legal Standards for the Intelligence Community in Conducting Electronic Surveillance”, http://www.fas.org/irp/nsa/standards.html, quella sul Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), riportata al titolo 50, capitolo 36 U.S.C. par. 1801 e segg. e l'Exec. Order No. 12333, 3 C.F.R. 200 (1982), riportato al titolo 50, capitolo 15 U.S.C. par. 401 e segg., http://www4.law.cornell.edu/uscode/50/index.html.
    (158) Articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite; articolo 7 della Carta dell’Unione europea, articolo 8 della CEDU; raccomandazione del Consiglio dell'OCSE su direttive per la sicurezza dei sistemi di informazione, adottata il 26-27.11.1993 C(92) 188 def.; articolo 7 della Convenzione del Consiglio d'Europa relativa all'elaborazione automatica dei dati personali; cfr. lo studio commissionato dallo STOA “Sviluppo delle tecnologie di sorveglianza e rischio di impiego abusivo di informazioni economiche; volume 4/5: The legality of the interception of electronic communications: A concise survey of the principal legal issues and instruments under international, European and national law” (Chris Elliot), ottobre 1999, 2.
    (159) Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16.12.1966.
    (160) Protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16.12.1966.
    (161) “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
    (162) Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Loizidou/Turchia, 23.3.1995, punto 62 con ulteriori rimandi “...the concept of ‘jurisidiction’ under this provision is not restricted to the national territory of the High Contracting Parties.[...] responsibility can be involved because of acts of their authorities, whether performed within or outside national boundaries, which produce effects outside their own territory” con appunto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, Drozd e Janousek, 26.6.1992, punto 91. Cfr. l'esauriente Jacobs, The European Convention on Human Rights (1996), pag. 21 e segg.
    (163) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Klass e a., 6.9.1978, punto 41.
    (164) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Malone, 2.8.1984, punto 83 e segg.; nonché Davy, B/Davy/U, Aspekte staatlicher Informationssammlung und Art 8 MRK, JBl 1985, pag. 656.
    (165) Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare Sunday Times, 26.4.1979, punto 46 e segg., Silver e a., 25.3.1983, punto 85 e segg.) il concetto “law” (legge) di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non comprende solo leggi in senso formale, ma anche disposizioni giuridiche di livello inferiore agli atti legislativi, nonché addirittura il diritto non scritto. La condizione è, in ogni caso, che sia riconoscibile da parte del soggetto in quali circostanze possa avvenire la violazione. Per informazioni più precise, vedasi Wolfgang Wessely, Das Fernmeldegeheimnis – ein unbekanntes Grundrecht? ÖJZ 1999, pag. 491 e segg., pag. 495.
    (166) Silver e a., 25.3.1983, punto 87 e segg.
    (167) La giustificazione del “benessere economico” è stata accolta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in una causa relativa al trasferimento di dati medici significativi per l'assegnazione di risarcimenti pubblici M.S./Svezia, 27.8.1997, punto 38; nonché in una causa relativa all'espulsione dai Paesi Bassi di una persona che viveva della previdenza sociale in seguito al venir meno del motivo per cui le era stato rilasciato un permesso di soggiorno Ciliz/Paesi Bassi, 11.7.2000, punto 65.
    (168) Corte europea dei diritti dell’uomo, Leander, 26.3.1987, punto 51.
    (169) Corte europea dei diritti dell’uomo, Malone, 2.8.1984, punto 67.
    (170) Corte europea dei diritti dell’uomo, Leander, 26.3.1987, punto 59, Sunday Times, 26.4.1979, punto 46 e segg.
    (171) Corte europea dei diritti dell’uomo, Silver e a., 24.10.1983, punto 97.
    (172) Corte europea dei diritti dell’uomo, Leander, 26.3.1987, punto 60.
    (173) A conoscenza del relatore, Lussemburgo e Irlanda non dispongono di servizi d’informazione competenti per l'estero o di un SIGINT. L'esigenza di un'istanza di controllo speciale si riferisce qui unicamente alle attività del servizio d’informazione nell’ambito del territorio nazionale.
    (174) Sulla situazione del controllo dei servizi d’informazione negli Stati membri cfr. il capitolo 9.
    (175) Cfr. al riguardo la proposta legislativa "Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires pour le renseignement", e la relativa relazione del deputato Arthur Paecht, a nome della commissione della difesa nazionale e delle forze armate sulla proposta di legge (N. 1497) di Paul Quilès e altri, volta all’istituzione di una delegazione parlamentare per le questioni connesse all’informazione, registrata presso la Presidenza dell’Assemblea nazionale il 23 novembre 1999.
    (176) Dimitri Yernault, “Echelon” et l'Europe. La protection de la vie privée face à l'espionnage des communications, Journal des tribunaux, Droit Européen 2000, pagg. 187 e segg.
    (177) Corte europea dei diritti dell’uomo, Abdulaziz, Cabales e Balkandali, 28.5.1985, punto 67; X e Y/Paesi Bassi, 26.3.1985, punto 23; Gaskin/Regno Unito 7.7.1989, punto 38; Powell e Rayner, 21.2.1990, punto 41.
    (178) Ne deriva anche la conformità con l'articolo 13 della CEDU, che conferisce alla parte lesa il diritto di adire le istanze nazionali.
    (179) James Woolsey (ex direttore della CIA), Why America Spies on its Allies, The Wall Street Journal Europe, 22.3.2000, 31; Remarks at the Foreign Press Center, Transskript, 7.3.2000, http://cryptome.org/echelon-cia.htm http://cryptome.org/echelon-cia.htm
    (180) Cfr. al riguardo anche il capitolo 7.
    (181) Questi scopi sono riconosciuti anche dall'art. 8, par. 2 della CEDU quali motivi giustificati per violare la privacy. Cfr. al riguardo supra 8.3.2.
    (182) Ma dispone altrimenti il diritto britannico, che conferisce la decisione dell'autorizzazione al Secretary of State (Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Section 5 (1) e (3) (b)).
    (183) Riguardo all'attività dei servizi di spionaggio all'estero cfr. l'esposizione completa al capitolo 2.
    (184) Come in Austria e in Belgio.
    (185) Come avviene in Germania, a norma del Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post-, und Fernmeldegeheimnisses (Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz). Ai sensi del par. 9, la commissione (salvo in caso di urgenza) deve essere informata prima dell'esecuzione.
    (186) Così in Gran Bretagna (Regulation of Investigatory Powers Act, Section 1) e in Francia per comunicazioni via cavo (Art. 3, 4 Loi 91-646 du 10 Juillet 1991, loi relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications).
    (187) Così avviene per le comunicazioni via etere in Francia (art. 20 Loi 91-646 du 10 Juillet 1991, loi relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications).
    (188) Una descrizione completa si trova in: Die Parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste in Deutschland, Stand 9.9.2000, edito dal Deutscher Bundestag, Sekretariat des PKGr.
    (189) Gesetz über die Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (PKGrG) vom 17. Juni 1999 BGBl I 1334 idgF.
    (190) Loi 91-646 du 10 Juillet 1991, loi relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
    (191) Cfr. al riguardo la proposta di legge “Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires pour le renseignement”, e la relativa relazione del deputato Arthur Paecht, a nome della commissione della difesa nazionale e delle forze armate sulla proposta di legge (N. 1497) di Paul Quilès e altri, volta all’istituzione di una delegazione parlamentare per le questioni connesse all’informazione, registrata presso la Presidenza dell’Assemblea nazionale il 23 novembre 1999.
    (192) Intelligence services act 1994, Section 10.
    (193) Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Comité permanent R, Loi du 18 juillet 1991 /IV, organique du contrôle des services de police et de renseignements.
    (194) Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester, lov 378 af 6/7/88.
    (195) Das parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), Gesetz über die Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (PKGrG)vom 17. Juni 1999 BGBl I 1334 idgF.
    (196) Comitato parlamentare, L. 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
    (197) Tweede-Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 17. Reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-General, Art. 22.
    (198) Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações (CFSI), legge 30/84 del 5 settembre 1984, modificata dalla legge 4/95 del 21 febbraio 1995, legge 15/96 del 30 aprile 1996 e legge 75-A/97 del 22 luglio 1997.
    (199) Intelligence and Security Committee (ISC), intelligence services act 1994, Section 10.
    (200) Ständigen Unterausschuss des Landesverteidigungsausschusses zur Überprüfung von nachrichtendienstlichen Maßnahmen zur Sicherung der militärischen Landesverteidigung und dem Ständigen Unterausschuss des Ausschusses für innere Angelegenheiten zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit, Art 52a B-VG, §§ 32b ff Geschäftsordnungsgesetz 1975.
    (201) Mediatore parlamentare, fondamento giuridico per il controllo per la polizia (SUPO): Poliisilaki 493/1995 §33 e Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta 366/1999 §15, per le forze armate: Poliisilaki 493/1995 §33 e Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 1251/1995 §5.
    (202) Rikspolisstyrelsens ledning, Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen (Ordinanza (1989:773) sull'autorità nazionale di polizia).
    (203) Informationen für geheimschutzbetreute Unternehmen, Ministero federale tedesco dell'economia 1997.
    (204) Michael E. Porter, Competitive Strategy.
    (205) Roman Hummelt, Wirtschaftsspionage auf dem Datenhighway, Hanserverlag (1997).
    (206) Nomi e dettagli sono riservati.
    (207) IMPULSE, 3/97, pag.13 e segg.
    (208) Louis J. Freeh, direttore dell’FBI, Statement for the Record, Hearing on Economic Espionage, House Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, Washington D.C., 9.5.1996.
    (209) Robert Lyle, Radio Liberty/Radio Free Europe, 10 febbraio 1999.
    (210) Computerzeitung, 30.11.1995, pag. 2.
    (211) Roman Hummelt, Spionage auf dem Datenhighway, Hanser Verlag (1997), pag. 49 e segg.
    (212) Colloquio privato del relatore con un addetto del servizio di controspionaggio, fonte riservata.
    (213) Stategia di sicurezza nazionale.
    (214) State Department Foreign Press Center Briefing, Subject: Intelligence Gathering ad Democracies: The Issue of Economic and Industrial Espionage, Washington DC, 7.3.2000.
    (215) Statement for Recordi of Louis J. Freeh, Director FBI, Hearing on Economic Espionage, House Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, Washington DC, 9.5.1996
    (216) „Consequently foreign governments, through a variety of means, actively target U.S. persons, firms, industries and the U.S. government itself, to steal or wrongfully obtain critical technologies, data and information in order to provide their own industrial sectors with a competitive advantage."
    (217) „The end of the Cold War has not resulted in a peace dividend regarding economic espionage“, Freeh, Statement for the Record of Louis J. Freeh, Director FBI, Hearing on Economic Espionage, House Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, Washington DC, 9.5.1996.
    (218) Interpretazione del vostro relatore delle dichiarazioni criptiche rese da Louis J. Freeh alla commissione.
    (219) In questi ambiti l'intercettazione di comunicazioni rappresenta un metodo promettente!
    (220) James Woolsey, Remarks at the Foreign Press Center, trascrizione, 7.3.2000, http://cryptome.org/echelon-cia.htm
    (221) „It is not the policy nor the practice of the U.S. to engage in espionage that would provide an unfair advantage to U.S. Companies“.
    (222) „As I indicated also in my testimony, there are instances where we learn, that foreign companies or their governments bribe, lie, cheat or steal their way to disenfranchise American companies. When we generate this information, we take it to other appropriate agencies, make them aware of it. They use that information through other means and channels to see if they can assist an American company. But we play defense, we never play offense, and we never will play offense.”
    (223) Albin Eser, Michael Überhofer, Barbara Huber (Eds), Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht. Ein rechtsvergleichendes Gutachten zu den Bestechungsdelikten im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, edition iuscrim (1997)
    (224) La scala va da 10 (basso tasso di corruzione) a 0 (tasso di corruzione elevato): Svezia (8,3), Australia (8,1), Canada (8,1), Austria (7,8), Svizzera (7,7), Paesi Bassi (7,4), Regno Unito (7,2) Belgio (6,8), Germa,nia (6, 2), USA (6,2), Singapore (5,7), Spagna (5,3), Francia (5,2), Giappone (5,1), Malaysia (3,9), Italia (3,7), Taiwan (3,5), Corea del Sud (3,4), Cina (3,1). 
    http://www.transparency.org/documents/cpi/index.html#bpi http://www.transparency.org/documents/cpi/index.html#bpi
    (225) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 
    http://www.oecd.org/daf/nocorruption/20nov1e.htm http://www.oecd.org/daf/nocorruption/20nov1e.htm
    (226) OFFICE OF THE CHIEF COUNSEL FOR INTERNATIONAL COMMERCE, Legal Aspects of International Trade and Investment, http://www.ita.doc.gov/legal/ http://www.ita.doc.gov/legal/
    (227) http://www.oecd.org/daf/nocorruption/annex3.htm http://www.oecd.org/daf/nocorruption/annex3.htm
    (228) Criminal Law Convention on Corruption, http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=173&CM=8&DF=21/06/01 http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=173&CM=8&DF=21/06/01http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=173&CM=8&DF=21/06/01 http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=173&CM=8&DF=21/06/01
    (229) Civil Law Convention on Corruption ETS no.: 174, http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=174&CM=8&DF=21/06/01 http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=174&CM=8&DF=21/06/01http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=174&CM=8&DF=21/06/01 http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=174&CM=8&DF=21/06/01
    (230) Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 3, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.
    (231) Azione comune del 22 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla corruzione nel settore privato (98/742/JI), GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.
    (232) Archivi della Casa Bianca, http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/orders/tradepromotion.html
    (233) Homepage des National Security Council (NSC), http://www.whitehouse.gov/nsc http://www.whitehouse.gov/nsc
    (234) Opuscolo del TPCC sull'Advocacy Center, Ottobre 1996
    (235) Homepage dell'Advocacy Center, http://www.ita.doc.gov/td/advocacy/
    (236) TPCC Working Group Meeting, Agenda, 18.7.1994, TPCC Indonesia Advocacy-Finance Working Group, Distribution List, Verbale della seduta del 17.8.1994, da lettera del U.S. & Foreign Commercial Service dell'25.8.1994
    (237) ibidem: “Bob Beamer suggested that any primary competitors known to the group for these projects should be included as background information”, Bob Beamer è un rappresentate della CIA
    (238) Computerspionage, Dokumentation Nr. 44, Ministero federale dell'economia, luglio 1998
    (239) Roman Hummelt, Wirtschaftsspionage auf dem Datenhighway, Hanser Verlag, München 1997
    (240) George Kurtz, Stuart McClure, Joel Scambray, Hacking exposed, Osborne/McGraw-Hill (2000), 94
    (241) Martin Kuppinger, Internet- und Intranetsicherheit, Microsoft Press Deutschland (1998), 60
    (242) Othmar Kyas, Sicherheit im Internet, International Thomson Publishing (1998), 23
    (243) Anonymus, Hacker’s guide, Markt &Technik-Verlag (1999)
    (244) Comunicazione privata, fonte riservata
    (245) Comunicazione dei membri del COREPER e di funzionari del Consiglio, fonti riservate
    (246) Decisione del Consiglio del 19 marzo 2001 che adotta il regolamento di sicurezza del Consiglio, GU L 101 dell'11.4.2001, pagg. 1 e segg.
    (247) Le notizie al riguardo risalgono fino all’antichità, gli Spartani nel V secolo d.C. utilizzavano per esempio lo scitale.
    (248) Otto Leiberich, Vom diplomatischen Code zur Falltürfunktion - Hundert Jahre Kryptographie in Deutschland, Spektrum der Wissenschaft, giugno 1999, pag. 26 e segg.
    (249) Tale procedura è stata introdotta dal maggiore Joseph Mauborgne, responsabile della sezione di ricerca crittografica dell’esercito americano. Simon Singh, Geheime Botschaften, Carl Hanser Verlag (1999), pag. 151.
    (250) Simon Singh, Geheime Botschaften, Carl Hanser Verlag (1999), pag. 151 e segg.
    (251) Reinhard Wobst, Abenteuer Kryptologie2 (1998), pag. 60.
    (252) L’Enigma è stato elaborato da Arthur Scherbius e brevettato nel 1928. Assomigliava in un certo modo ad una macchina per scrivere, poiché era dotato di una tastiera sulla quale veniva digitato il testo in chiaro. Mediante una serie di contatti elettrici e cilindri rotanti il testo veniva codificato in base ad una determinata disposizione e quindi decodificato con la stessa macchina sulla base di dizionari.
    (253) American Standard Code for Information Interchange.
    (254) A = 1000001, B= 1000010, C= 1000011, D= 1000100, E = 1000101, ecc.
    (255) Tale cifra, rappresentata su base binaria, consiste in una successione di 56 zero e uno. Cfr. al riguardo Singh, Geheime Botschaften, Carl Hanser Verlag (1999), pag. 303.
    (256) Simon Singh, Geheime Botschaften , Carl Hanser Verlag (1999), pag. 302 e segg.
    (257) È stato ideato da due crittografi belgi all’Università Cattolica di Lovanio, Joan Daemen e Vincent Rijmen.
    (258) L’idea della cifratura asimmetrica nella forma di sistema a public key è stata di Whitfield Diffie e Martin Hellmann.
    (259) Simon Singh, Geheime Botschaften, Carl Hanser Verlag (1999), pag. 327.
    (260) Johannes Buchmann, Faktorisierung großer Zahlen, Spektrum der Wissenschft 2 1999, pag. 6 e segg.
    (261) Simon Singh, Geheime Botschaften, Carl Hanser Verlag (1999), pag. 335 e segg.
    (262) Informazioni sul software si trovano all’indirizzo www.pgpi.com.
    (263) In merito alla crittografia quantistica, vedasi Reinhard Wobst, Abenteuer Kryptographie2 , Adison-Wesley (1998), pag. 234 e segg.
    (264) Charles Grant, Intimate relations. Can Britain play a leading role in European defence - and keep its special links to US intelligence? 4.2000, Centre for European Reform


    arrow_title_doc PARERE DI MINORANZA di Giuseppe di Lello, Pernille Frahm e Alain Krivine
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    La relazione della Commissione conferma l'esistenza del sistema d'intercettazione Echelon, gestito da diversi Stati, fra i quali il Regno Unito, Stato membro dell'Unione Europea, con la collaborazione della Germania.

    Un simile sistema non differenziato d'intercettazione di comunicazioni, di dati e documenti viola il diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dagli articoli 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6 del trattato dell'Unione europea.

    Tale sistema viola dunque in modo flagrante le libertà dei cittadini europei, la logica del libero mercato e la sicurezza dell'Unione; a prescindere dal nostro apprezzamento o dalla nostra opposizione a tali logiche o a tali trattati, queste violazioni sono inaccettabili.

    Nelle sue conclusioni, la relazione avrebbe dovuto chiedere al Regno Unito di dissociarsi dal sistema Echelon e alla Germania di chiudere la base d'ascolto situata sul suo territorio. Non si può che deplorare il fatto che l'Unione europea sia preoccupata più per lo spionaggio industriale che per le intercettazioni individuali.


    arrow_title_doc PARERE DI MINORANZA di Patricia McKenna e Ilka Schröder
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    La relazione, pur sottolineando il fatto che Echelon esiste, non trae le debite conclusioni politiche. È un atteggiamento ipocrita quello assunto dal Parlamento europeo che critica le intercettazioni effettuate da Echelon, ma partecipa ai piani volti ad istituire un servizio segreto europeo.

    A livello mondiale non esistono dispositivi efficaci di controllo pubblico dei servizi segreti e delle loro pratiche antidemocratiche. I servizi segreti che, per natura, non possono essere controllati, devono quindi essere aboliti. La presente relazione serve a legittimare un servizio segreto europeo che viola i diritti fondamentali - proprio come fa Echelon.

    La maggioranza del Parlamento si concentra sull'industria, i cui profitti sono apparentemente minacciati dallo spionaggio industriale. Tuttavia la questione essenziale è che nessuno ormai può più comunicare con una certa riservatezza a lunga distanza. Lo spionaggio politico costituisce una minaccia molto più grande dello spionaggio economico.

    La presente relazione minimizza costantemente questi pericoli di Echelon, mentre tace sul progetto di intercettazione ENFOPOL nell'UE. Per qualsiasi società la decisione se vivere o meno sotto un controllo permanente riveste un'importanza fondamentale. Nell'approvare la presente relazione, il Parlamento europeo dimostra di non preoccuparsi della difesa dei diritti umani e delle libertà dei cittadini.


    arrow_title_doc PARERE DI MINORANZA di Jean-Charles Marchiani
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    È senza sorpresa che il gruppo UEN ha preso atto dei risultati della votazione sulla relazione dell'on. Schmid, che inizialmente si riteneva riguardasse il sistema di spionaggio anglosassone Echelon.

    La maggioranza di questo Parlamento aveva sin dall'inizio indicato chiaramente le sue intenzioni, privilegiando questa commissione ad hoc all'instaurazione di una vera e propria commissione d'inchiesta. Non aveva più nulla da temere da lavori in cui la capacità del relatore di creare sistematicamente diversivi non era assolutamente minacciata da un cartello di malcontenti dalle motivazioni troppo disparate.

    Il nostro messaggio è limpido: gli sforzi dell'on. Schmid non hanno potuto occultare la prova dell'esistenza del sistema ECHELON, né quella dell'implicazione attiva o passiva di un certo numero di Stati membri.

    Ci si trova quindi di fronte a una grave violazione dei principi dei trattati che avrebbe dovuto dar luogo a sanzioni o, come minimo, a misure in grado di evitare che la solidarietà intraeuropea sia subordinata agli imperativi della solidarietà anglosassone.

    La pesante relazione dell'on. Schmid è ricca di informazioni, che però esulano dall'argomento. Vogliamo quindi distanziarcene, respingendo un funzionamento che permette a questo Parlamento, allo stesso tempo, di adottare sanzioni "preventive" contro un governo democraticamente eletto e di astenersene in circostanze analoghe…


    arrow_title_doc PARERE DI MINORANZA di Maurizio Turco
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    A.   Mentre si è evidenziata la probabile presenza di un sistema angloamericano di "intercettazioni sistematiche e generalizzate filtrate con motori di ricerca", si è omesso che questa capacità tecnologica è certamente utilizzata da Germania e Olanda -e probabilmente Francia. Conseguentemente - poiché i servizi segreti in nome della sicurezza nazionale intercettano comunicazioni provenienti dall'estero senza autorizzazione - alcuni paesi membri intercettano attività di istituzioni, cittadini e imprese di altri Stati membri.

    B.   Il potenziamento del criptaggio, sebbene favorisca la protezione della privacy, d'altra parte comporta il potenziamento dei mezzi di decifrazione tecnici e legali; in virtù di un legame indissolubile fra sviluppo di sistemi crittografici, crittanalitici e tecniche d'intercettazione.

    C.   Le soluzioni vanno dunque cercate in ambito politico:

    - attraverso il controllo giurisdizionale e parlamentare sulle attività di intercettazione e sorveglianza dei servizi di polizia, sicurezza e spionaggio;
    - impedendo il moltiplicarsi delle autorità di controllo che operano con standard diversi di protezione dei dati e in assenza di un vero controllo democratico e giurisdizionale;
    - regolamentando - verso lo standard più alto e riprendendo la giurisprudenza della CEDU - la protezione della privacy dei cittadini europei dalle intrusioni preventive delle autorità statali ed eliminando le discriminazioni esistenti nell'Unione tra cittadini di diversi Stati membri.

    arrow_title_doc Allegato I: Elenco degli esperti che hanno fornito informazioni in commissione
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    1.   Deputati dei parlamenti nazionali

    On.   Arthur PAECHT, Assemblea nazionale francese

    Senn.   Armand De DECKER, Presidente del Senato belga

    Anne-Marie LIZIN, Senato belga

    Hans VAN HEVELE, Segretariato del Senato belga

    Onn.   Guilherme SILVA, Parlamento portoghese

    Ludwig STIEGLER, Bundestag, Germania

    Dieter ANTONI, Parlamento austriaco

    Desmond O´MALLEY, Parlamento irlandese

    2.   Rappresentanti dei servizi segreti

    Sigg.   Ernst UHRLAU, Coordinatore dei servizi segreti presso la Cancelleria federale, Germania

    Harald WOLL, Ufficio regionale di difesa della Costituzione, Baden-Württemberg, Germania

    3.   Esperti in telecomunicazione e sicurezza delle reti e dell'informatica

    Sig.   José Manuel MENDES ESTEVES SERRA VERA, Direttore tecnico, Banco Espirito Santo, Portogallo

    Sig.   Clive FEATHER, Direttore della progettazione di software, Demon Internet Ltd, Regno Unito

    Sig.   Jacques VINCENT-CARREFOUR, ex direttore del servizio per la sicurezza della rete, France Telecom

    Sig.   Bruno PELLERO, Consulente specializzato nell'intercettazione di telecomunicazioni, Italia

    Sigg.   Erhard MÖLLER, Lutz BERNSTEIN e Bernd SCHINKEN, Politecnico di Aquisgrana, Germania

    4.   Autori e giornalisti specializzati in ECHELON

    Sigg.   Duncan CAMPBELL, Regno Unito

    Bo ELKJAER, Danimarca

    Kenan SEEBERG, Danimarca

    James BAMFORD, Washington D.C.

    Nicky HAGER, Nuova Zelanda

    5.   Esperti in criptaggio

    Sigg.   Reinhard WOBST, Unix Software, Germania

    Bernd ROELLGEN, Ciphers GmbH, Germania

    Peter BAHR, Ciphers GmbH, Germania

    Johan KEMPENAERS, KBC Bank, Belgio

    Leo VERHOEVEN, KBC Bank, Belgio

    Bart PRENEEL, Professore di criptologia, Università cattolica di Lovanio, Belgio

    Danny de TEMMERMAN, Commissione europea

    Desmond PERKINS, Commissione europea

    6.   Esperti in spionaggio economico e questioni affini

    Sigg.   Sorbas VON COESTER, Direttore di Salamandre (consulenze), Francia

    Christian HARBULOT, Ecole de guerre économique, Francia

    Thierry LA FRAGETTE, Circé, Francia

    Ralf NEMEYER, Articon-Integralis, Germania

    7.   Diritti dell'uomo e tutela della vita privata

    Sigg.   Dimitri YERNAULT, Università libera di Bruxelles

    Simon DAVIES, Privacy International, Regno Unito

    Jérôme THOREL, Privacy International, Francia

    Yaman AKDENIZ, Cyber Rights and Cyber Liberties, Leeds, Regno Unito

    David NATAF, Alexandre COSTE, Millet-Sala-Nataf (Studio legale), Parigi

    Rüdiger DOSSOW, Consiglio d'Europa, Strasburgo

    8.   Rappresentanti di istituzioni europee

    Commissione europea

    Commissario Christopher PATTEN (Relazioni esterne)

    Commissario António VITORINO (Giustizia e Affari interni)

    Commissario Erki LIKKANEN (Imprese e società dell'informazione)

    Sig.   Lodewijk BRIET, Direzione generale Relazioni esterne

    Sig.   Jacques DE BAENST, Capo del Protocollo e della Sicurezza

    Sig.ra Françoise DE BAIL, Direzione generale Commercio

    Sig.ra Susan BINNS, Direzione generale Mercato interno

    Consiglio dell'Unione europea

    Sigg.   Brian CROWE, Direttore generale, Relazioni esterne

    Roland GENSON, Rappresentanza permanente del Lussemburgo, competente per Giustizia e Affari interni

    Hervé MASUREL, rappresentante della Presidenza francese

    Ambasciatore Gunnar LUND, rappresentante della Presidenza svedese

    Banca centrale europea

    Sigg.   Christoph BOERSCH, Wolfgang SCHUSTER, Dominique DUBOIS, Banca centrale europea

    9.   Interlocutori durante le missioni

    Missione del presidente e del relatore il 18 e 19 gennaio 2001, a Parigi

    Sigg.   Jean-Claude MALLET, Segretario generale, SGDN

    Bertrand DUMONT, Generale dell'aeronautica, Segretario generale aggiunto, SGDN

    Sig.ra. Claude-France ARNOULD, Direttrice degli affari internazionali e strategici, SGDN

    Sigg.   Henri SERRES, Direttore responsabile della sicurezza dei sistemi d´informazione, SGDN

    Stéphane VERCLYTTE, Consigliere per le questioni giuridiche ed europee, SGDN

    Philippe DULUC, Consigliere per le questioni scientifiche e tecniche, SGDN

    Gérard ARAUD, Direttore degli Affari Strategici, Ministero degli Affari esteri

    Olivier MOREAU, Direttore della Sicurezza, Ministero degli Affari esteri

    Eric PERRAUDAU, Consigliere, Ministero della Difesa

    Jean-Pierre MILLET, avvocato

    Missione del presidente e del relatore il 24-26 gennaio 2001, a Londra

    On.   Tom KING, Presidente della commissione "Informazioni e sicurezza", Camera dei Comuni

    Sig.   Alistair CORBETT, Capo del Segretariato della CIS, Camera dei Comuni

    Onn.   Donald ANDERSON, Presidente della commissione Affari esteri, Camera dei Comuni

    Bruce GEORGE, Presidente della commissione Difesa, Camera dei Comuni

    Jack STRAW, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni

    Sigg.   Michael GILLESPIE, Coordinatore del Servizio di sicurezza

    Charles GRANT, Direttore, Centre for European Reform

    Casper BOWDEN, Direttore del FIPR

    Missione della presidenza della commissione, dei coordinatori e del relatore dal 6 al 12 maggio 2001, a Washington D.C.

    S.E.   Günter BURGHARDT, Capo della Delegazione della Commissione a Washington D.C.

    Sigg.   James WOOLSEY, ex Direttore della CIA

    Jeffrey RICHELSON, Direttore, National Security Archive, Università George Washington

    Marc ROTENBERG, Electronic Information Privacy Centre

    Wayne MADSEN, Electronic Information Privacy Centre

    David SOBEL, Electronic Information Privacy Centre

    Barry STEINHARDT, Condirettore, American Civil Liberties Union

    Onn.   Porter J. GOSS, Presidente della commissione permanente ad hoc "Intelligence" della Camera dei Rappresentanti

    Nancy PELOSI, Vicepresidente della commissione permanente ad hoc "Intelligence" della Camera dei Rappresentanti

    Sig.   Robert DAVIS, Deputy Counsel per l'Intelligence Policy Review, Ministero della Giustizia, USA.


    arrow_title_doc Allegato II.: Bibliografia
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    OPERE CITATE

    12.04.2000 http://www.nsa.gov/releases/DIR_HPSCI_12APR.HTML

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    Andrew, Christopher, The growth of the Australian Intelligence Community and the Anglo-American Connection, 223-224 in E. Hayden, H. Peake and S. Halpern eds, In the Name of Inteligence. Essays in honor of Washington Pforzheimer (Washington NIBC Press 1995), 95-109

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    Andronov, Major A., Zarubezhnoye voyennoye obozreniye, Nr.12, 1993, 37-43

    Anonymus, Hacker’s guide, Markt &Technik-Verlag (1999)

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    Berliner Zeitung, Abgehört, 22.1.1996

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    Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie der Bundesrepublik Deutschland, Computerspionage, Dokumentation Nr. 44, Juli 1998

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    Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland, BVerfG-Urteil, 1 BvR 2226/94 vom 14.7.1999 (zu Art. 10 GG, Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz)

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    arrow_title_doc Allegato III: Definizioni e note esplicative sull'intercettazione di comunicazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale
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    1.   Introduzione

    Nel corso dell'attività della commissione, discutendo su ammissibilità, effetti e pericoli dei sistemi globali di intercettazione a fini di spionaggio, si è fatto ripetutamente riferimento a misure e attività nell'Unione europea che interessano sì l'intercettazione delle comunicazioni, ma rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

    Nella parte principale della sua relazione, il relatore non fa quindi riferimento a tali misure, perché la questione della legittimità delle intercettazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale non dovrebbe essere associata alla legittimità delle intercettazioni delle comunicazioni a fini di spionaggio. Sebbene in entrambe i casi si tratti di interferenze nella vita privata giustificate da motivi di sicurezza (in senso molto ampio), metodologia ed obiettivi sono talmente diversi che le disposizioni che possono apparire ragionevoli ed equilibrate per un settore non lo sono necessariamente per l'altro. Non è quindi opportuno discutere del significato e dell'equità delle misure penali nel contesto della valutazione politica delle misure di spionaggio.

    Onde eliminare qualsiasi ambiguità, si affrontano in questa sede le questioni sollevate e si procede ad illustrare talune definizioni. Come primo passo si metteranno in evidenza le differenze tra le intercettazioni ai fini penali e quelle a fini di spionaggio (2), quindi si illustreranno gli atti comunitari aventi attinenza con l'intercetazione delle comunicazioni a fini penali (3) e infine si illustreranno ulteriori definizioni ripetutamente emerse in commissione nel contesto delle attività interstatali nell'ambito dell'intercettazione delle comunicazioni (4).

    2.   Definizione: intercettazione di comunicazioni ai fini penali/di spionaggio

    L'intercettazione delle comunicazioni da parte dei servizi segreti stranieri (come il sistema denominato ECHELON) non ha come scopo la sorveglianza di singole persone all'interno di un paese, bensì la sorveglianza generale di attività all'estero per ottenere in anticipo informazioni rilevanti ai fini della sicurezza. Tale attività si svolge in tutta segretezza e non si propone neppure a lungo termine di diventare di dominio pubblico. Con la giustificazione che solo la segretezza può garantire la sicurezza e che non si tratta dei propri soggetti giuridici, si consente spesso ai servizi segreti di operare in una zona giuridicamente "incerta", in cui le disposizioni sono nebuolose e i controlli carenti.

    Per contro, l'ntercettazione delle comunicazioni a fini penali, in presenza di fondato sospetto, ha lo scopo di impedire al singolo di compiere un reato, ovvero di punirlo. Le misure di sorveglianza sono stabilite a livello nazionale dalle competenti autorità. Qualora si rendano necessarie misure di sorveglianza all'estero, esse vengono adottate dalle autorità locali tramite rogatoria. Poiché le azioni sono rivolte contro i propri cittadini, dall'abolizione dello Stato di polizia esistono disposizioni molto concrete e meccanismi di controllo efficaci basati sulla ponderazione degli interessi. Le misure di sorveglianza, quindi, possono essere applicate solo ad un caso specifico e in presenza di fondato sospetto; in molti Stati membri è necessaria l'autorizzazione di un giudice. Anche se la sorveglianza ha luogo di nascosto, l'obiettivo è quello di utilizzare le prove raccolte in un procedimento penale pubblico, di modo che le stesse autorità sono interessate ad acquisirle legalmente.

    3.   Attività all'interno dell'UE in materia di intercettazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale

    3.1.   Osservazioni generali

    L'introduzione di un titolo sulla politica estera e di sicurezza comune nel TUE ha creato le premesse per la cooperazione dei servizi segreti a livello europeo. Finora, tuttavia, se ne è fatto scarso uso.

    Nella misura in cui esistono regolamentazioni e attività a livello UE nel campo dell'intercettazione delle comunicazioni, queste riguardano esclusivamente l'aspetto penale, vale a dire la cooperazione nei settori giustizia e affari interni.

    3.2.   Limitazione delle competenze dell'UE alle regolamentazioni a carattere tecnico

    Al momento attuale, a regolamentazione dell’ammissibilità delle misure in materia di intercettazione rientra esclusivamente nella sfera di competenza nazionale degli Stati membri. In base al principio dell'autorizzazione limitata, l’UE può intervenire solo laddove, sulla base di accordi pregressi, le sono riconosciute competenze. Il titolo VI del TUE "Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale " non prevede tuttavia una siffatta competenza. Nell’ambito della cooperazione in materia di polizia (articolo 30 paragrafo 1 del TUE) è prevista un’azione comune esclusivamente per quanto concerne gli aspetti operativi, quindi quelli riguardanti il tipo e le modalità di esecuzione delle funzioni di polizia. Per quanto riguarda la cooperazione sul piano giudiziario, nell’ambito delle azioni comuni l’articolo 31, lettera c) prevede in linea generale la "garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri", ma ciò è ammesso solo nella misura "necessaria per migliorare la suddetta cooperazione", quindi in funzione di regolamentazioni specifiche sulla cooperazione. E il "ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale" ai sensi dell’articolo 29, ultimo trattino, si limita alla definizione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni" (articolo 31, lettera e). Riepilogando, si può affermare che la regolamentazione della questione riguardante i presupposti che giustificano l’adozione di misure in materia di intercettazione rimane riservata al diritto nazionale. Del resto, al relatore non sono note iniziative di alcuno degli Stati membri atte a interferire in questa competenza esclusivamente nazionale.

    La cooperazione tra gli Stati membri sulla base dei trattati UE può pertanto attuarsi solo limitatamente alla questione dell’esecuzione delle misure in materia di intercettazione ammesse dal diritto nazionale, quindi ad un livello inferiore. Nei casi in cui in base alla legislazione nazionale è ammessa l’intercettazione delle telecomunicazioni, lo Stato membro in questione deve poter richiedere il supporto degli altri Stati membri per l’esecuzione tecnica delle misure. Il fatto di valutare positivamente o negativamente la semplificazione tecnica a cui si mira, che permetterà sicuramente una maggiore efficienza nelle intercettazioni internazionali finalizzate all'azione penale contro la criminalità organizzata, dipende ampiamente dalla fiducia nel proprio stato di diritto. È bene tuttavia ribadire che – pur semplificando la sorveglianza internazionale con misure tecniche uniformi, e nell'impossibilità di impedire, eventuali abusi in casi specifici – non si toccano i presupposti dell‘ammissibilità delle intercettazioni che sono disciplinate da norme giuridiche meramente nazionali.

    3.3 Interventi e atti giuridici nel settore dell'intercettazione delle telecomunicazioni

    Nel settore dell’intercettazione delle telecomunicazioni nell’ambito dell’UE sono stati finora emessi due provvedimenti giudiziari: la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni, il cui contenuto dovrebbe essere esteso agli paesi terzi attraverso un memorandum specifico, e per il quale era inoltre progettato un "up-date" (entrambi i provvedimenti sono stati predisposti in "Documenti ENFOPOL"), e la convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

    Risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni (1)

    La risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni pare risalire alla collaborazione tra gli esperti impegnati nei seminari ILET (cfr. la parte 4) e coincidere nella sostanza con gli IUR (international user requirements) ivi elaborati.

    Obiettivo di questa risoluzione è la creazione in tutti gli Stati membri dei requisiti atti a garantire alle autorità nazionali, nell‘ambito delle relative competenze, l’accesso ai dati, mettendole in grado di realizzare tecnicamente le funzioni loro affidate dalla legislazione nazionale.

    A tal fine in un pertinente allegato si recepiscono in dettaglio i "requisiti" che occorrono agli Stati membri, con cui il Consiglio "prende atto", che essi "rappresentano, nei moderni sistemi di telecomunicazione un’importante sintesi dei bisogni delle autorità competenti per l’esecuzione tecnica delle misure legali di intercettazione". Tali requisiti consistono, ad esempio nella possibilità di accesso in tempo reale a dati rilevanti ai fini del collegamento, o nell’offrire all’operatore di rete la possibilità di rendere note le comunicazioni intercettate alla sezione di monitoraggio. Nella risoluzione il Consiglio ritiene necessario tener conto dei suddetti requisiti "nella definizione e nell’esecuzione delle misure […]" ed invita gli Stati membri ed i ministri competenti a "cooperare ai fini dell’applicazione dei requisiti per quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di servizi di telecomunicazione ".

    A questo proposito è necessario sottolineare che l'atto formale scelto non ha alcun carattere vincolante, per cui agli Stati membri non comporta diritti né doveri. La confusione che ha condotto alla risoluzione ed ai documenti correlati, non è tanto riconducibile al contenuto, ma alle circostanze in cui essi sono stati elaborati, in particolare alla mancanza di trasparenza.

    Memorandum of understanding

    Con il "Memorandum of Understanding"(2) che segue i paesi terzi sono stati invitati a recepire i requisiti tecnici indicati nella risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995. Inoltre, si mirava a garantire l’informazione sulle innovazioni tecniche e sui nuovi requisiti che ne derivano sia all’FBI che al Segretariato del Consiglio. Ciò in funzione del fatto che la produzione delle tecnologie di informazione spesso è in mano a gruppi multinazionali e quindi la cooperazione con le autorità di sorveglianza di quegli Stati in cui hanno sede importanti impianti di produzione diventa inevitabile.

    Il Memorandum è stato sottoscritto in data 23.11.1995 dagli Stati membri dell’UE e dalla Norvegia, ma non da altri paesi terzi. Dagli USA, Australia e Canada sono soltanto pervenute informazioni scritte secondo cui ne sarebbe stata avviato il recepimento nelle norme di diritto interno.(3)

    Purtroppo, fino ad oggi il testo non è stato pubblicato, dando adito a numerose speculazioni da parte della stampa.

    Progetto di risoluzione del Consiglio sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni in materia di nuove tecnologie

    Come già esposto nella relazione del 23 aprile 1999(4), il "Progetto di risoluzione del Consiglio sull’intercettazione nel settore delle telecomunicazioni in materia di nuove tecnologie" è un "up-date" della risoluzione del 1995. La nuova risoluzione si propone di chiarire che i "requisiti" della risoluzione del Consiglio del 1995, a cui ne sono stati aggiunti alcuni, valgono anche per le nuove tecnologie di comunicazione, ad es. per la comunicazione via satellite e via Internet, e che i termini tecnici finora adottati devono essere interpretati anche in funzione delle nuove tecnologie (ad es. numero telefonico = identificazione Internet). Il progetto è stato approvato dal Parlamento europeo(5), ma è attualmente congelato dal Consiglio.

    Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale(6)

    Il secondo atto è la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale. Agli artt. 17 e segg. determina su quali presupposti sia possibile come forma di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione all’intercettazione nel settore delle telecomunicazioni. Senza scendere nei dettagli della regolamentazione, deve essere chiaro che attraverso la convenzione, i diritti dell’intercettato non vengono in alcun modo lesi, in quanto lo Stato membro in cui si trova la persona intercettata può comunque rifiutare in qualunque momento l’assistenza giudiziaria qualora essa non sia ammessa dalla legislazione nazionale.

    4.   Definizioni e note esplicative su ulteriori attività interstatali nell'ambito dell'intercettazione delle telecomunicazioni

    I diversi gruppi di lavoro che esistevano ed esistono nel settore della politica di sicurezza, oltre ai vari atti giuridici dell'UE, hanno dato ripetutamente adito a malintesi. Di seguito si precisa il significato di alcune definizioni.

    ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar)

    I seminari ILET sono riconducibili ad una iniziativa dell’FBI. Nel 1993 l’FBI ha invitato le autorità giudiziarie ed i servizi di informazione dei paesi con cui si intrattengono rapporti di amicizia a Quantico, ad un convegno sulla questione dell’intercettazione nel settore delle telecomunicazioni. Vi ha partecipato la maggior parte degli attuali Stati dell’UE, nonché l’Australia e il Canada.(7) Da allora si sono ripetuti incontri a scadenze regolari per discutere sulle esigenze di un sistema internazionale di intercettazione più efficiente.

    In un incontro avvenuto a Bonn nel 1994 i paesi partecipanti all’ILETS hanno concordato un documento contenente linee guida politiche, a cui era allegata una lista di "international user requirements" (IUR 1.0 o IUR 95). Tale lista stabiliva i requisiti da richiedere ai diversi operatori nel settore delle telecomunicazioni al fine di semplificare il processo di intercettazione. Questi IUR 1.0 servivano – anche se non ufficialmente – come base per la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni. Sulla scorta di questi provvedimenti si sono svolti altri incontri di esperti sul tema IUR e sulla loro possibile conversione ed adeguamento al nuovo sistema di telecomunicazione.

    Gruppo TREVI

    Nell’ambito del gruppo TREVI i ministri della Giustizia e dell’Interno degli Stati CE hanno discusso, prima dell’entrata in vigore del trattato di Maastricht (che introduceva con il TUE le disposizioni sulla cooperazione nel settore giudiziario e degli affari interni) questioni inerenti la sicurezza interna. Il gruppo TREVI non è più attivo, in quanto nel frattempo i temi di interesse sono stati trasferiti nelle competenze dei singoli gruppi di lavoro del Consiglio (RAG).

    Per il settore di interesse nel caso specifico sono da citare principalmente due gruppi di lavoro del Consiglio: il gruppi di lavoro del Consiglio "Assistenza giudiziaria in materia penale" che ha elaborato, nell’ambito della cooperazione nel settore giudiziario e degli affari interni, la convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia penale, e il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di polizia", che si è occupato di questioni riguardanti l’intercettazione legale delle telecomunicazioni, ivi inclusa la sorveglianza dei nuovi sistemi di comunicazione (telefonia mobile, Internet, e-mail); quest’ultimo gruppo si è occupato anche dell’allineamento degli standard dei requisiti richiesti dalle autorità di sorveglianza delegate dalla legge agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

    "ENFOPOL"

    Il termine "ENFOPOL" non designa, contrariamente alla convinzione di numerosi autori, un gruppo di lavoro o un’organizzazione, ma è un’abbreviazione che designa documenti di lavoro in materia di polizia o di perseguimento penale, così come il gruppi di lavoro del Consiglio "Cooperazione in materia di polizia"(8). I rispettivi documenti non hanno titolo ENFOPOL, ma sono classificati in base ad esso.

    hr
    (1) GU C 329 del 4.11.1996.
    (2) N. 10.037/95 ENFOPOL 112, non pubblicato. 
    In relazione al contenuto, cfr. la risposta scritta del Ministro austriaco degli Interni, Karl Schlögel all’interrogazione parlamentare dell’on. Alexander Van der Bellen; 4739/AB XX.GP. 
    http://www.parlament.gv.at/pd/pm/XX/AB/his/047/AB0479_.html
    (3) Così si è esplicitamente espresso il Ministro degli Interni austriaco Karl Schlögel (cfr; nota precedente); nebulosa la risposta fornita del Presidente in carica del Consiglio Michiel Patijn all'interrogazione orale di Jonas Sjödstaedt H-0330/97 durante il tempo delle interrogazioni del 14.5.1997, secondo cui "tali norme" (si riferisce ai requisiti contenuti nella risoluzione del Consiglio del 17.1.1995) sarebbero state sottoscritte anche da Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia.
    (4) A4-0243/99.
    (5) Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo del 7.5.1999, GU C 279 dell'l 1.10.1999, pag. 498.
    (6) Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea; GUCE 2000 C 197/1, art. 17 e segg.
    (7) Per il contenuto cfr. la risposta scritta del ministro austriaco degli Interni Schlögel all’interrogazione parlamentare dell’on. Van der Bellen; 4014/AB XX.GP. 
    http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_.html http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_.html
    (8) Così cita la risposta orale del ministro austriaco degli Interni Schlögel all’interrogazione parlamentare dell’on. Van der Bellen; 4739/AB XX. GP. 
    http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/04014_.html http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/040/AB04014_.html ; 
    altrettanto è riportato in Campbell ILETS, dietro ENFOPOL 98, 
    http://heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6396/1.html


    arrow_title_doc ALLEGATO IV
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    Riepilogo dei Servizi di informazione e Autorità di controllo parlamentari

    degli Stati membri e degli Stati UKUSA

    S
    t
    a
    t
    o
    Servizio di informazione

    Base
    giuridica
    Compiti Capa-cità SIGINT Autorità
    di controllo
    Base
    giuridica
    Poteri
    A
    U
    S
    T
    R
    I
    A

    Heeresnach-richtenamt (HnA)

    Abwehramt (AbwA)

    Servizio militare di informazione

    Dipendono dal ministero della Difesa

    § 20 Abs 3 Militärbefugnisgesetz (MBG) BGBl I 86/2000"

    Informazioni di tipo militare nell'ambito del servizio di informazione;

    intervento contro attività che minacciano la sicurezza dall'estero

    Sottocommissione parlamentare:

    Sottocommissione permanente della Landesverteidigungs-

    Ausschuss (commissione di difesa) preposta al controllo delle misure del servizio di informazione per la sicurezza della difesa militare del paese (14 membri, tutti i partiti in Parlamento devono essere rappresentati)

    1 Garante per la tutela giuridica

    Art 52a Bundes-verfassungsgesetz
    (B-VG);

    §§ 32b ff Geschäft-sordnungsG 1975

    Diritto di accedere a tutte le informazioni di pertinenza tramite il ministero competente, nonché di consultare i corrispondenti documenti, nella misura in cui così agendo si prevenga una minaccia nei confronti della sicurezza nazionale e della sicurezza delle persone
    Sondereinheit für Observation (SEO)

    Servizio civile di informazione

    Dipende dal ministero dell'Interno

    §§ 6, 14, 15 Sicherheits-polizeigesetz (SPG, BGBl 566/1991 idgF);

    Sondereinheiten-Veror-dnung (BGBl II 207/1998)

    Salvaguardia della sicurezza pubblica; controspionaggio sul territorio nazionale;

    tutela dei principi sanciti dalla costituzione; lotta ai movimenti estremisti, al terrorismo e alla criminalità organizzata

    Sottocommissione parlamentare:

    Sottocommissione permanente della Ausschuss für innere Angelegenheiten (commissione per gli affari interni) preposta al controllo delle misure volte alla tutela delle istituzioni costituzionali e della relativa capacità d'agire (14 membri, tutti i partiti in Parlamento devono essere rappresentati)

    1 Garante per la tutela giuridica

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    Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armöes (S.G.R.)

    Servizio militare di informazione e di sicurezza

    Dipende dal ministero della Difesa nazionale

    Loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

    Raccolta di informazioni e di dati nei settori militare, politico, economico e tecnologico-scientifico, salvaguardia della sicurezza delle strutture militari e del personale militare

    Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité permanent R), (Comitato permanente di controllo dei servizi di informazione e di sicurezza)

    Costituito da tre membri nominati dal Senato;

    non possono espletare alcun mandato che venga assunto tramite elezione, e nessun'altra attività che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza

    Service d'enquêtes des services de renseignements

    (servizio di indagine dei servizi di informazione)

    aggiunto al Comité permanent R, membri nominati dal Comité R

    Loi du 18 juillet 1991 (VI) organique du contrôle des services de police et de renseignements

    Diritto di consultazione dei regolamenti interni dei servizi e relativi documenti;

    diritto di indagine nei confronti dei servizi; in caso di rifiuto è prevista una condanna fino ad un anno; l'informazione può essere rifiutata nel caso di procedimenti pendenti; nel caso di rifiuto a motivo del pericolo di una persona fisica, il presidente del Comité permanent R decide in merito all'ammissibilità

    Sûreté de l'Etat (V.S.)

    Servizio civile di informazione e di sicurezza

    Dipende dal ministero della Giustizia

    Loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

    Salvaguardia della sicurezza interna ed esterna, controspionaggio, osservazione dell'estremismo politico

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    Forsvarets Efterretningstjeneste (FE(T))

    "Servizio segreto di difesa "

    Dipende dal ministero della Difesa

    Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

    Lov 909 af 8/12/1993

    ["Legge quadro", laddove il FE(T) non è citato]

    [nel prossimo futuro sarà approvata una nuova legge in materia di FET & PET]

    Raccolta e valutazione di informazioni segrete di importanza determinante per la difesa su CSI, Europa centrale e orientale nei settori militare, politico, economico, tecnologico-scientifico, nonché SIGINT; decrittazione

    Personale & bilancio: informazioni riservate

    2 commissioni di controllo:

    Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets efterretning-stjenester (Wamberg-udvalget)

    (composta di funzionari e avvocati)

    nominata dal Ministro della Giustizia

    Udvalget vedrørende efterretnings-tjenesterne

    commissione parlamentare

    (composta di 5 membri del Folketing)

    Nessuna base giuridica specifica

    Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester

    lov 378 af 6/7/88

    Diritto di accedere alle informazioni relative alle attività dei servizi di informazione

    Politiets Efterretningstjeneste (PET)

    "Servizio segreto del corpo di polizia "

    Dipende dal ministero della Giustizia

    Nessuna legislazione specifica

    [nel prossimo futuro sarà approvata una nuova legge in materia di FET & PET]

    Controspionaggio, prevenzione di e interventi contro attività che potrebbero pregiudicare la sicurezza del paese: spionaggio, terrorismo, ecc.; sicurezza del governo e della famiglia reale

    Personale: circa 370 unità (1998)

    Bilancio: informazione riservata

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    Pääesikunnan tiedusteluosasto

    "Divisione militare di informazione dello stato maggiore finlandese"

    Sotto l'autorità del ministero della Difesa

    Laki puolustusvoimista N:o 402/1974 2§

    "Legge sulle forze di difesa" (divisione per le informazioni non menzionata)

    Sorveglianza del territorio del paese, delle zone di mare e dello spazio aereo in cooperazione con altre autorità preposte alla sorveglianza, garantendo l'integrità territoriale dello Stato

    Nessun organo specifico di controllo

    Il ministro della Difesa presenta al mediatore parlamentare una relazione annuale sull'intercettazione

    Poliisilaki 493/1995 §33

    "Legge sul corpo di polizia"

    Laki pakkokeinolain muuttamisesta N:o 402/1995 §15

    "Legge sulle misure di esecuzione forzata"

    [per quanto riguarda il compito del mediatore parlamentare relativo al controllo delle intercettazioni su cui presenta una relazione al ministero]

    "Controllo del controllo" per quanto riguarda le relazioni sulle intercettazioni redatte dal ministero, indagini in merito alle denunce sporte dai cittadini

    Suojelupoliisi (SUPO)

    "Pubblica sicurezza finlandese"

    Sotto l'autorità del ministero dell'Interno

    Laki poliisin hallinnosta N:o 110/1992, 1§, 10§ 1. ja 2. momentti

    Asetus poliisin hallinnosta N:o 158/1996 8§

    Laki poliisin henkilörekistereistä N:o 509/1995 23§, 9§

    "Legge e decreto sull'amministrazione del corpo di polizia", "Legge sui dati personali del corpo di polizia"

    Controspionaggio;

    attività di disturbo che potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale della Finlandia e le relazioni internazionali, interventi antiterrorismo, lavoro di prevenzione mirato alla sicurezza

    Nessun organo specifico di controllo;

    Il corpo di polizia deve segnalare tutti i casi di intercettazione al ministro degli Affari interni, che sottopone al mediatore parlamentare una relazione annuale

    Tullin tiedusteluyksikkö

    "Sezione per le informazioni delle dogane finlandesi"

    Ministero delle Finanze

    Tullilaki N:o 1466/1994

    "La legge in materia di dogane"

    Raccolta e analisi di dati intese a prevenire e scoprire reati a danno delle dogane, fornendo loro le rispettive unità per l'impiego

    Nessun organo specifico di controllo

    Le dogane devono segnalare tutti i casi di intercettazione alla commissione nazionale delle dogane e al ministero degli Affari interni, che sottopone al mediatore parlamentare una relazione annuale

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    Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

    Dipende dal ministero della Difesa

    Direction du renseignement militaire (DRM)

    Dipende dal ministero della Difesa

    Raccolta di dati del servizio di informazione importanti sotto il profilo politico, militare, economico e tecnologico-scientifico

    Ricerca e analisi delle informazioni attinenti alla sicurezza della Francia

    Controspionaggio (al di fuori del territorio nazionale)

    4.100 persone;

    1,7 Mia FF

    Fornisce le informazioni di tipo militare necessarie all'esercito

    1 700 persone, 90 Mio FF, sicurezza militare interna, appoggio all'esercito

    Al momento non esiste alcun organo specifico di controllo parlamentare (l'istituzione di tale organo è in fase di discussione; la commissione di difesa dell'Assemblea nazionale ha avanzato due volte la proposta in merito alla creazione di una commissione di controllo; nn. 1951 e 2270)

    Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (esclusivamente controllo di intercettazioni effettuate tramite collegamento ai cavi)

    Vi fanno parte, tra l'altro, 1 deputato e 1 senatore

    Direction de la surveillance du territoire (DST)

    Servizio civile d'informazione

    Dipende dal ministero dell'Interno

    Décret n°82-1100 du 22 décembre 1982

    Controspionaggio su territorio francese

    1.500 persone; salvaguardia della sicurezza pubblica, controspionaggio su territorio nazionale

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    Bundesnachrichten-dienst (BND)

    Dipende dal Cancelliere

    Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BNDG), BGBl 1990 I 2954 idgF

    Raccolta e analisi di informazioni sull'estero, che sono importanti sotto il profilo della politica estera e di sicurezza

    Parlamentarisches Kontrollgremium

    (PKGR)

    Autorità di controllo parlamentare per i 3 servizi segreti, composta di 9 deputati del Bundestag

    G 10-Kommission

    Non soggetta ad istruzioni;

    può, ma non deve necessariamente essere costituita da deputati;

    4 membri nominati dal PKGR

    Gesetz über die Kontrolle nachrichten-dienstlicher Tätigkeit des Bundes

    (PKGrG) del 17. giugno 1999 BGBl I 1334 idgF

    § 5 Abs 5, § 9 Abs 2•4 Gesetz zu Art 10 Grundgesetz

    (G10•G) del 13. agosto 1968, BGBl I 949 idgF

    (legge sulla limitazione del segreto postale e telefonico)

    Diritto di accedere a documenti e archivi dei servizi, di interrogare i collaboratori dei servizi e di effettuare ispezioni presso i servizi;

    l'esercizio di diritti può essere rifiutato per motivi plausibili

    Mansioni di controllo nel settore della sorveglianza di posta e telecomunicazioni, autorizzazione delle intercettazioni. Informazione mensile da parte del Ministro degli Interni prima dell'esecuzione del provvedimento

    Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)

    Dipende dal ministero dell'Interno

    Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für den Verfassungsschutz(BVerfSchG, BGBl 1090 I 2954)

    Raccolta e analisi di informazioni relative ad azioni che minacciano la sicurezza e in merito ad attività dei servizi di informazione generici sul territorio nazionale

    Militärischer Abschirmdient (MAD)

    Dipende dal ministero della Difesa

    Gesetz über den militärischen Abschirmdienst (MADG) BGBl 1990 I 2954 idgF

    Sicurezza dell'efficienza dell'esercito, salvaguardia della sicurezza delle strutture militari e del personale militare

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    Ethniki Ypiresia Pliroforion (EYP)

    "Servizio nazionale di informazione"

    Sotto l'autorità del KYSEA (Consiglio nazionale della sicurezza: Primo ministro + ministri degli Affari esteri e della Difesa nazionale)

    Legge 1645/86

    Servizio nazionale di informazione (Ethniki Ypiresia Pliroforion)

    - Raccolta ed elaborazione di informazioni attinenti alla sicurezza nazionale del paese (informazioni relative a crimine organizzato, terrorismo, nonché in capo militare, economico e politico);

    inoltro alle autorità competenti

    -   Controspionaggio; osservazione di attività di funzionari dei servizi di informazione esteri che agiscono contro il paese

    Commissione parlamentare speciale per la tutela della segretezza delle comunicazioni.

    Nessun particolare diritto di controllo.

    Composizione:

    1 Vicepresidente del Parlamento, 1 deputato per gruppo politico, 1 esperto su questioni legate alle comunicazioni

    Legge 2225/1994

    Aporrito epikoinonion

    (Segretezza delle comunicazioni)

    [Informazioni in merito non disponibili]

    Organismo per la tutela dei dati personali

    Legge 2472/1997

    Prostasia apo tin epeksergasia dedomenon prosopikou charaktira(Protezione del trattamento dei dati personali)

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    Garda Síochána (pubblica sicurezza) si occupa di questioni relative alla sicurezza nazionale

    La polizia dipende dal Ministro della Giustizia

    Diritto di intercettazione basato su Interception of Postal Packets and Telecommunications Messages (Regulation) Act 1993

    Intercettazione autorizzata negli interessi della sicurezza dello Stato

    Joint Committee on Justice, Equality and Women’s Rights (commissione congiunta per la giustizia, l'uguaglianza e i diritti delle donne): ha la responsabilità del contesto generale dei diritti civili

    Intelligence Staff

    Interessi legati alla sicurezza nazionale dell'Irlanda (soprattutto IRA), sicurezza dell'esercito nazionale, sviluppi tecnologici di forze armate straniere

    Non esiste una specifica autorità di controllo

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    Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)

    Commissione parlamentare

    (4 deputati + 4 senatori)

    L. del 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11

    Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

    Controlla l'applicazione della legge

    Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)

    Servizio informazioni operative segrete (SIOS)

    Dipendono dal ministro della Difesa; designa il direttore del servizio e gli alti funzionari

    L. 24 ottobre 1977, n. 801, art. 4 Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

    Compiti di informazione e di sicurezza per la difesa, a livello militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato

    Controspionaggio

    Raccolta di informazioni estere in merito a questioni politiche, militari, economiche e tecnologico-scientifiche

    Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)

    Direzione investigazioni anti-mafia (DIA)

    Dipendono dal ministro dell'Interno; designa il direttore dei servizi e gli alti funzionari

    L. 24 ottobre 1977, n. 801, art. 6 Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

    Compiti di informazione e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni

    Informazioni su tentativi che minacciano la sicurezza sul territorio nazionale

    Controspionaggio, misure antiterrorismo e di lotta alla criminalità organizzata

    Il governo presenta al Parlamento una relazione semestrale sulla politica in materia di informazioni e sicurezza

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    Service de renseignement

    Servizio nazionale di informazione e di sicurezza

    Sotto l'autorità del ministro di Stato (= presidente del governo)

    Loi concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'État du 30 juillet 1960

    Garantire la protezione dei segreti di cui all'art. 120 acties del codice penale* e ricercare le informazioni importanti per la salvaguardia della sicurezza esterna del Granducato di Lussemburgo e degli Stati con i quali è stato concluso un accordo regionale in prospettiva di una difesa comune

    * "infrazioni commesse a danno del Granducato di Lussemburgo"
    Nessun controllo parlamentare

    (il controllo di ogni forma di comunicazione allo scopo di individuare le infrazioni commesse contro la sicurezza dello Stato richiede l'autorizzazione di una commissione formata dal presidente della Cour supérieure de Justice, dal presidente del Comité du contentieux du Conseil d'Etat e dal presidente della Chambre des comptes)

    Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d'instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4

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    Militaire Inlichtingendienst MID, ossia il recente MIVD

    Dipende dal Ministero della Difesa

    Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

    Legge 635/87 del 3 dicembre 1987, ultima modifica legge 194/1999 del 19 aprile 1999.

    [È attualmente in fase di discussione una legge completamente nuova]

    Servizio militare di informazione; raccolta di informazioni su eserciti stranieri

    si

    Tweede-Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

    "Commissione della seconda Camera per i servizi di informazione e di sicurezza nazionale"

    Commissione parlamentare (4 membri: i presidenti dei 4 maggiori partiti)

    17. Reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-General, Art. 22

    "Regolamento della seconda Camera dei Paesi Bassi,
    Art. 22: commissione per i servizi di informazione e di sicurezza "

    Responsabile del coordinamento e del controllo di tutti i servizi di informazione e di sicurezza nazionale, compreso il servizio di sicurezza militare

    Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD,  ossia il recente AIVD

    Dipende dal Ministero degli Affari interni

    Servizio di sicurezza nazionale, lotta all'estremismo di destra e di sinistra

    Controspionaggio

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    Serviçio de Informações Estrarégicas de Defesa e Militares (SIEDM)

    Dipende dal ministero della Difesa

    Legge 30/84 del 5 settembre 1984, modificata dalle leggi n. 4/95 del 21 febbraio 1995, n. 15/96 del 30 aprile 1996, nonché dalla legge n. 75-A/97 del 22 luglio 1997

    Servizio di informazione per l'estero; servizio di informazione strategico attinente a questioni di carattere politico, militare ed economico

    Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações (CFSI).

    È composto da tre cittadini eletti dalla Assembleia da República (parlamento nazionale) con un mandato quadriennale.

    L'Assemblea Repúblicapuò chiedere un'audizione dei direttori del SIS e del SIEDM in seno ad una commissione parlamentare

    Le leggi già menzionate prevedono l'istituzione dell'organo di controllo

    Controlla le attività di entrambi i servizi e garantisce il rispetto della costituzione e della legge, segnatamente i principi e i diritti civili fondamentali dei cittadini portoghesi

    Serviço de Informações de Seguranca (SIS)

    Dipende dal ministero degli Affari interni

    Servizio di sicurezza per questioni interne; protezione della costituzione (nessun potere esecutivo); raccolta e analisi di informazioni relative ad attività criminose e contro lo Stato

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    Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)

    Sotto l'autorità del ministero della Difesa

    R.D.   2632/1985 de 27.12.1985
    (BOE 20.01.1986)

    Estructura interna y relaciones del Centro Superior de la Defensa;

    modif. par R.D. 266/1996 de 16.02.1996

    Modif. de la estructura organica del CESID

    Servizio di informazione estero e nazionale;

    raccolta di informazioni di carattere politico, economico, tecnologico-scientifico e militare;

    servizio di informazione estero,

    controspionaggio all'interno e al di fuori del territorio nazionale

    Nessun organo specifico di controllo;

    controllo generale parlamentare in qualità di organi di governo da parte di commissioni parlamentari

    Dirección General de la Guardia Civil (GC)

    Sotto l'autorità del ministero della Difesa e del ministero degli Affari interni

    L.Org.   2/1986 de 13.03.1986 (BOE 14.03.1986) de Fuerzas y cuerpos de seguridad

    Autorità spagnola centrale di pubblica sicurezza paramilitare comprendente il servizio di informazione di pubblica sicurezza;

    lotta alla criminalità organizzata; proliferazione sul territorio nazionale

    Dirección General de la Policia

    Sotto l'autorità del ministero degli Affari esteri

    Autorità spagnola centrale di pubblica sicurezza comprendente il servizio di informazione di pubblica sicurezza;

    servizio di informazione nazionale ed estero

    formazioni terroristiche e fondamentalismo islamico in Medio Oriente e nel Nord Africa

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    Säkerhetspolisen

    (SÄPO)

    Servizio civile d'informazione e di sicurezza

    Sotto l'autorità del Ministro della Giustizia

    Polislag (1984:387)

    Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

    "Legge in materia di polizia (1984:387)

    Il regolamento (1989:773) con la direttiva per la commissione nazionale di polizia"

    Responsabilità:

    -   Controllo della sicurezza
    - Controspionaggio
    - Antiterrorismo
    - "Tutela della costituzione"

    Organico nel 1999: circa 800 unità.

    Bilancio 1995: 475 milioni di SKR (55,7 milioni di euro)

    Commissione nazionale di polizia costituita da 5 deputati, da 2 membri del personale e dal commissario nazionale di polizia.

    Registernämnd, composta da un massimo di 8 membri. Al momento è formata da due «magistrati», due deputati, un avvocato e un esperto.

    Entrambi gli organi riferiscono al governo in merito al loro operato

    Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

    "Il regolamento (1989:773) con la direttiva per la commissione nazionale di polizia"

    Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden

    "Il regolamento (1986:730) con la direttiva per la Registernämnden"

    Nell'ambito dell'attività di controllo la commissione nazionale di polizia si concentra sui seguenti aspetti:

    - che il lavoro svolto dalla polizia sia conforme alle priorità e agli orientamenti definiti dal parlamento e dal governo;
    - che il lavoro svolto dalla polizia sia efficiente e soddisfi i requisiti di legge
    - che l'amministrazione all'interno del servizio di polizia funzioni correttamente.

    La polizia è tuttavia sottoposta al controllo da parte di vari altri organismi quali il mediatore parlamentare, il procuratore generale, i revisori del parlamento e l'ufficio nazionale svedese di revisione

    Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten (MUST)

    "Direzione militare per le informazioni e la sicurezza"

    Fa parte del comando militare svedese.

    Servizio militare di informazione e di sicurezza;

    Sotto l'autorità del Ministro della Difesa

    Legge 2000:130 e regolamento 2000:131 sul servizio militare di informazione

    raccolta e analisi di informazioni segrete di carattere militare o politico;

    controspionaggio; misure antisovversive, antisabotaggio e antisommossa; protezione dell'esercito e dell'industria degli armamenti

    Försvarets underrättelsenämnd

    Commissione di controllo per il servizio d'informazione della difesa, composto in parte di deputati

    Regolamento 1988:552 con direttiva per la Försvarets underrättelsenämnd / Commissione di informazione della difesa

    Controspionaggio,

    sicurezza della protezione,

    sicurezza delle comunicazioni,

    sicurezza informatica

    Försvarets Radioanstalt (FRA)

    Unità speciale indipendente

    (stazione radio)

    Informazioni militari e non militari, decrittazione di comunicazioni; sorveglianza radar

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    Goverment's Communication Headquarters (GCHQ)

    Dipende dal ministero degli Esteri

    Intelligence Services Act 1994

    Spionaggio all'estero/ istruzione del servizio di informazione all'estero;

    SIGINT in campo politico, economico, tecnologico-scientifico e militare

    The Security Service Commissioner è nominato dal Primo Ministro, giudice o ex giudice di grado elevato

    The Investigatory Powers Tribunal

    The Intelligence and Security Committee

    (ISC)   

    La commissione è composta da 9 membri (Camera dei Comuni + Camera dei Lords, nessuno dei quali deve essere un ministro della Corona) nominati dal Primo Ministro.

    Intelligence Services Act 1994. §8

    Intelligence Services Act 1994. §9

    Intelligence Services Act 1994. §10

    Obbligo per ciascun membro dell'Intelligence Service, del GCHQ e per ogni funzionario del dipartimento della segreteria di Stato di mostrare o consegnare al Commissioner documenti, dietro richiesta di quest'ultimo…

    Condurre indagino in merito a denunce che riguardano l'Intelligence Service o il GCHQ

    Verificare le spese, esaminare l'amministrazione e la polizia del servizio di sicurezza dell'Intelligence Service e del GCHQ.

    Secret Intelligence Sevice (SIS) = MI6

    Dipende dal ministero degli Esteri

    Intelligence Services Act 1994

    Raccolta di informazioni su attività dei servizi di informazione ed avvenimenti politici all'estero

    Secret Security Service = MI5,

    Dipende dal Ministro dell'Interno

    Security Services Acts 1989 and 1996

    Acquisizione di informazioni al fine di garantire la sicurezza nazionale; controspionaggio, misure contro movimenti estremisti (compresa l'IRA), antiterrorismo, e antisovversive

    The Security Service Commissioner

    The Intelligence and Security Committee

    Security Service Act 1989. §4

    Intelligence Services Act 1994. §10

    Obbligo per ciascun membro del Servizio d'informazione e per ogni funzionario del dipartimento della segreteria di Stato di mostrare o consegnare al Commissioner documenti o fornire informazioni, dietro sua richiesta…

    Verificare le spese, esaminare l'amministrazione e la polizia del servizio di sicurezza dell'Intelligence Service e del GCHQ. La commissione (Committee) è composta da 9 membri (Camera dei Comuni + Camera dei Lords) nessuno dei quali deve essere un ministro della Corona.

    Defense Intelligence Staff (DIS)

    Dipende dal Ministro della Difesa

    Sostegno alla sicurezza militare;

    valutazione e analisi di informazioni di carattere militare, politico, tecnologico-scientifico ed economico

    USA

    Central Intelligence Agency (CIA)

    National Security Act 1947

    Raccolta di intelligence a livello mondiale; controspionaggio all'estero, responsabilità centrale per tutte le questioni legate ai servizi d'informazione negli USA

    Senate: Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House of Representatives: House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI)

    Istituita da decisione del Senato del 19.5.1976; disciplinata in Intelligence Oversight Act 1980

    H.   Res. 658 of the 95th Congress

    Istituita da decisione della House of Representatives del 17.7.1977, disciplinata in Intelligence Oversight Act 1980

    Entrambe le commissioni hanno diritto d'indagine; diritto illimitato all'informazione;

    Entrambe le commissioni partecipano alla nomina dei massimi responsabili dei servizi d'informazione

    Defense Intelligence Agency (DIA)

    Istituita dalla Directive 5105.21 del 1961 del Ministro della Difesa

    Executive Order 11905 del 1976

    DoD Directive 5105.21 
    1978 Executive Order 12036 
    1981 Executive Order 12333

    Competente per la messa a disposizione di informazioni militari alle truppe operative e agli organi decisionali presso il Ministero della Difesa e il governo

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    Cfr.   sopra

    Cfr.   sopra

    National Security Agency (NSA)

    Executive Order 12333 of 4 December 1981

    Competente per la sicurezza dei sistemi d'informazione USA, in particolare per il criptaggio;

    Competente per l'intercettazione delle comunicazioni all'estero

    si

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    National Imagery and Mapping Agency (NIMA)

    National Imagery and Mapping Agency Act of 1996.

    Competente per la messa a disposizione di foto e carte e loro interpretazione;

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    National Reconnaissance Office (NRO)

    Competente per lo sviluppo e l'impiego di sistemi satellitari di spionaggio (SIGINT, foto)

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    US Army Intelligence

    (z.   B Deputy Chief of Staff for Intelligence,

    Intelligence and Security command (INSCOM)

    Executive Order 12333 (December 4,1981)

    Raccolta di informazioni e analisi in campo militare; elaborazione di progetti e sistemi per l'intelligence militare e la guerra elettronica

    si

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Marine Corps Intelligence Activity (MCIA)

    National Maritime Intelligence Center (NMIC)

    Executive Order 12333 (December 4, 1981)

    Intelligence per la Marina; 
    ricognizione militare ed elaborazione di criptaggi e dispositivi elettronici da guerra

    si

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Office of Naval Intelligence (ONI)

    Executive Order 12333 (December 4, 1981)

    Intelligence per la Marina – questioni marittime,

    Analisi di flotte estere, raccolta di dati sul sistema di ricognizione degli oceani, su piattaforme e sistemi di armi sottomarini

    Si

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Air Intelligence Agency (AIA)

    Executive Order 12333 (December 4, 1981)

    Intelligence per la Airforce, ricognizione militare

    si

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Federal Bureau of 
    Investigation (FBI)

    Title 28, United States Code (U.S. Code), Section 533 
    istituito nel 1908; 
    nome dal 1935.

    Controspionaggio; 
    Polizia federale;

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Drug Enforcement 
    Administration

    Executive Order on July 1, 1973

    Raccolta di informazioni su droga e riciclaggio di denaro all'interno e all'estero

    Senate Select Committee on Intelligence (SSCI)

    House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    C
    a
    n
    a
    d
    a

    Communication Security Establishment (CSE);

    coadiuvato da Canadian Forces Supplementary Radio System (CFSRS)

    Il mandato formale è riservato, probabilmente avallato dal Gabinetto

    Consulenza a governo ed economia su questioni legate alla sicurezza di trasmissione ed elaborazione dati (Infosec), sviluppo di sistemi di criptaggio

    si

    Autorità di controllo non autonoma (controllo solo tramite Auditor General e il Ministro della Difesa che risponde al Parlamento)

    (1977 Auditor General Act)

    "value-for-money" auditing 
    "compliance" auditing 

    Canadian Security 
    Intelligence Service (CSIS)

    Dipende dal Ministro degli Interni

    Canadian Security Intelligence Service Act (CSIS Act) aus 1984

    Controspionaggio, lotta contro le azioni di sabotagggio e il terrorismo internazionale nel Paese

    The Security Intelligence Review Committee (SIRC)

    Organo indipendente, composto di 5 membri, che non sono deputati

    Canadian Security Intelligence Service Act (CSIS Act) del 1984

    Ampio diritto d'indagine e d'informazione

    Director General Intelligence Division 
    (parte del 
    Deputy Chief of the Defence Staff)

    Dipende dal Ministro della Difesa

    Intelligence in campo militare

    A
    u
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    a
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    i
    a

    Defence Signals Directorate (DSD)

    Dipende dal Ministro della Difesa

    Raccolta e diffusione di signal intelligence;

    Messa a disposizione di prodotti per la sicurezza delle informazioni (Infosec) a governo e militari.

    Inspector General of Intelligence and Security (IGIS)

    (nominato dal Primo Ministro)

    Inspector-General of Intelligence and Security Act 1986

    Ampio diritto d'informazione e d'indagine;

    Verifica il rispetto delle leggi

    Defence Intelligence Organisation (DIO)

    Dipende dal Ministro della Difesa

    Raccolta e valutazione di informazioni e intelligence a carattere strategico e militare

    Inspector-General of Intelligence and Security (IGIS)

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Australian Secret 
    Intelligence Service

    (ASIS)

    Servizio d'informazione -estero

    Dipende dal Ministro degli Esteri

    Raccolta di informazioni sull'estero, in partic. Sudest asiatico, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'economia e delle relazioni esterne

    Inspector-General of Intelligence and Security (IGIS)

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    Australian Security 
    Intelligence 
    Organisation (ASIO)

    The Australian Security Intelligence Organisation Act 1979 (the ASIO Act)

    Protezione contro la violenza politicamente motivata; sicurezza personale e materiale;

    Lotta contro il terrorismo internazionale e il trasferimento illegale di tecnologia

    Parliamentary Joint Committee on the Australian Security Intelligence Organization

    Inspector-General of Intelligence and Security (IGIS)

    Section 92C of the ASIO Act 


    cfr. sopra

    Riferisce all'Attorney General, e, previo suo assenso, al Parlamento

    Il Parliamentary joint Committee non può verificare:

    -   ricezione e trasmissione di "foreign intelligence";

    -   attività ASIO riguardanti cittadini non australiani o altri abitanti dell'Australia

    -   questioni operative delicate

    -   reclami individuali.

    Office of National 
    Assessments

    Organo indipendente

    Office of National Assessments Act 1977

    Riferisce al Primo Ministro

    Inspector-General of Intelligence and Security (IGIS)

    cfr.   sopra

    cfr.   sopra

    N
    u
    o
    v
    a

    Z
    e
    l
    a
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    d
    a

    Government Communications Security Bureau (GCSB)

    Dipende dal Primo Ministro

    Istituito nel 1977;

    manca ancora la base giuridica;

    è già stato presentato un progetto in Parlamento (Government Communications Security Bureau Bill)

    Acquisizione di informazioni sull'estero;

    sicurezza delle comunicazioni, sicurezza dei computer e delle informazioni (Infosec);

    sicurezza tecnica

    si

    Inspector-General of Intelligence and Security

    Intelligence and Security Committee

    (Primo Ministro, capi dell'opposizione, 3 deputati)

    The Inspector-General of Intelligence and Security Act 1996

    The Intelligence and Security Committee Act 1996

    Verifica l'attività di GCSB e SIS

    -   in ordine al rispetto delle leggi;

    -   in caso di reclamo di una "New Zealand person", riferisce per iscritto al ministro responsabile

    verifica politica, amministrazione e spese di GCSB e SIS (riceve informazioni operative solo in misura limitata)

    riferisce al Parlamento

    New Zealand Security Intelligence Service (SIS)

    Servizio d'informazione – interni

    Dipende dal Primo Ministro

    New Zealand Security Intelligence Service Act 1969

    Controspionaggio, proterzione contro il terrorismo e la violenza politicamente motivata, sensibilizzazione del mondo scientifico e industriale su spionaggio industriale e trasferimento illegale di tecnologia

    External Assessments Bureau (EAB)

    Servizio d'informazione - estero

    Dipende dal Primo Ministro

    Analizza sviluppi politici ed elabora relazioni su avvenimenti e tendenze di carattere politico ed economico

    Directorate of Defense Intelligence and Security (DDIS)

    Servizio d'informazione militare

    Dipende dal Ministro della Difesa

    Servizio d'informazione mitlitare;

    raccolta di dati rilevanti ai fini militari, soprattutto nella regione pacifico-asiatica; analisi di informazioni tattico-strategiche

    Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2002 Avviso legale