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1962 03 16 * Crimen Sollicitationis (ITA) * Alfredo Ottaviani

DALLA SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO

A TUTTI I PATRIARCHI, ARCIVESCOVI, VESCOVI
E ALTRI MEMBRI DEL CLERO DEI LUOGHI
«ANCHE DI RITO ORIENTALE»



ISTRUZIONE
SULLA PROCEDURA NELLE CAUSE DI MOLESTIA



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ISTRUZIONE
Sulla procedura nelle cause di molestia



DA CONSERVARSI DILIGENTEMENTE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DELLA CURIA IN RAPPORTO ALLA NORMA INTERNA DA NON PUBBLICARE E DA NON ACCRESCERE CON ALCUN COMMENTO



PRELIMINARI

1.Il reato di molestia si ha quando un sacerdote o nell’atto del sacramento della confessione; o prima o immediatamente dopo la confessione; o in occasione o con il pretesto della confessione; o anche al di fuori dell’occasione della confessione nel confessionale o in altro luogo destinato ad ascoltare le confessioni o scelto con il pretesto di ascoltare la confessione proprio in quel luogo, abbia, tentato di incitare o invitare un penitente - qualsiasi persona sia - a comportamenti disonesti e vergognosi sia con parole, sia con segni, sia con cenni, sia con contatto fisico o attraverso la scrittura da leggere al momento o in seguito o abbia tenuto con lui discorsi o pratiche illecite e disoneste con audacia sconsiderata (Const. Sacramentum Poenitentiae, §1).

2. Informarsi su questo orribile reato spetta in prima istanza agli Ordinari dei luoghi nel territorio dei quali l’accusato ha la residenza (V. più avanti nn. 30 e 31), e ciò non solo per proprio diritto, ma anche per speciale delega della Sede Apostolica; e si ordina assolutamente a loro, essendo gravemente obbligata la loro coscienza, che da ora innanzi curino di introdurre, discutere e concludere quanto prima le cause di questo tipo davanti al proprio tribunale. Tuttavia, per particolari e gravi ragioni anche queste cause, a norma Can. 247, §2, possono essere direttamente deferite alla S. Congregazione del S. Uffizio o possono essere avocate a se stessa dalla stessa S. Congregazione. Anzi, anche agli stessi accusati convenuti in giudizio spetta integro il diritto di ricorrere al S. Uffizio; ma il ricorso così intervenuto non sospende, escluso il caso di appello, l’esercizio di giurisdizione nel giudice che comincia già a conoscere la causa; ed egli perciò potrà proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, se non avrà constatato che la Sede Apostolica ha avocato a sé la causa (cfr. Can. 1589).

3. Con il nome di Ordinari dei luoghi qui si intendono, ciascuno in rapporto al proprio territorio, il Vescovo residenziale, l’Abate o il prelato nullius (cioè con territorio e popolo separati ed esenti) l’Amministratore, il Vicario e il Prefetto Apostolico e coloro che, mancando i predetti, hanno la successione nel frattempo secondo quanto prescritto nel diritto o secondo decreti approvati (Can. 1589); non tuttavia il Vicario Generale, se non per speciale delega.

4. L’Ordinario dei luoghi in queste cause è giudice al posto dei “Regolari” sebbene esentati; infatti ai loro Superiori è rigorosamente vietato intromettersi nelle cause spettanti al Santo Uffizio (Can. 198 §1). Salvo tuttavia il diritto dell’Ordinario, ciò non impedisce che i Superiori stessi, se siano venuti a conoscenza per caso che un loro sottoposto abbia mancato nell’amministrazione del Sacramento della Penitenza, possano e debbano vegliare su di lui, adoperando anche salutari penitenze e ammonirlo e correggerlo e, se sia il caso, rimuoverlo da qualsiasi mansione; potranno anche trasferirlo altrove, se l’Ordinario del luogo non abbia vietato ciò a causa della denuncia ricevuta e a causa dell’inchiesta iniziata.

5. L’Ordinario del luogo può o presiedere di persona a cause di questo tipo, o affidarne l’investigazione ad un altro, vale a dire ad un ecclesiastico autorevole e di età matura, certamente non abitualmente per la totalità di queste cause, ma delegando un documento per ogni singola causa, salvo la disposizione Can. 1613, §1.

6. Sebbene di regola, a causa del segreto, sia prescritto un giudice unico in cause di questo tipo, non è vietato tuttavia che l’Ordinario nei casi più difficili si associ con uno o due assessori consulenti da scegliere fra i sinodali (Can. 1575); o anche che affidi la causa da trattare a tre giudici, ugualmente da scegliere fra i sinodali, con il mandato di procedere collegialmente secondo il Can. 1577.

7. Il promotore di giustizia, il difensore dell’accusato e il notaio, che è necessario che siano sacerdoti autorevoli, di età matura, di integra fama, dottori in diritto canonico o peraltro esperti e conosciuti per ardore di giustizia (Can. 1589), e che non devono trovarsi nei confronti dell’accusato nelle condizioni, sulle quali Can. 1613, sono nominati con nomina scritta dall’Ordinario, promotore di giustizia (che può essere diverso dal Promotore di giustizia della Curia) per tutte quante le cause di questo genere; difensore dell’accusato e notaio (sono nominati) altrettante volte nei singoli casi. Per ultimo non è proibito che l’accusato proponga un difensore benvisto da lui (Can. 1655), che tuttavia sia sacerdote e che deve essere approvato dall’Ordinario.

8. Ogniqualvolta (cosa che è detta negli articoli che lo riguardano) viene richiesto il suo intervento, senza che il promotore di giustizia sia citato, a meno che, anche se non citato non sia in realtà presente, gli atti dovranno essere considerati non validi; se invece, legalmente citato non sarà presente in alcuni atti, gli atti saranno certamente validi, ma in seguito dovranno essere sottoposti al suo esame affinché possa, sia a voce sia per scritto, osservare e proporre tutte quelle cose che abbia giudicato necessarie e opportune (Can. 1587).

9. Al contrario è necessario che il notaio sia presente assolutamente in tutti gli atti, sotto pena di nullità e che li scriva di propria mano o almeno li sottoscriva (Can. 1585 §1). Per la speciale natura di questi processi tuttavia è lecito all’Ordinario dispensare, per cause ragionevoli, dall’intervento del notaio nell’accogliere, come verrà annotato a suo tempo, le denunce e anche nel trattare quelle che definiscono “diligenze” (= accurate investigazioni) e nell’esaminare i testimoni introdotti.

10. Non siano adoperati come aiutanti dei minorenni, se non quelli assolutamente necessari; e questi si scelgano, per quanto si potrà fare, dall’ordine sacerdotale; sempre però siano di provata fedeltà e superiori ad ogni obiezione. Si deve tuttavia osservare che, quando lo richieda la necessità, possono essere nominati per ricoprire alcuni incarichi anche non sottoposti che vivono in territorio lontano o l’Ordinario di quel territorio (Can. 1570, §2): fatte salve sempre le cautele di cui sopra e il Can. 1613.

11. Infatti quello che nel trattare queste cause deve essere curato e osservato in misura più grande è che le medesime si svolgano segretissimamente e che, dopo che siano state determinate e ormai affidate ad esecuzione siano vincolate da un perpetuo silenzio (Instr. del Santo Uffizio, 20 febbraio 1867, n.14); tutti anche presi singolarmente, in qualsiasi modo appartenenti al tribunale, o ammessi a causa del loro incarico alla conoscenza degli avvenimenti sono tenuti a conservare inviolabilmente il segreto strettissimo, che è comunemente definito segreto del Santo Uffizio, sotto pena di incorrere nella scomunica latae sententiae, immediatamente e senza altra dichiarazione, e riservata alla sola persona del Sommo Pontefice, ad esclusione della Sacra Penitenziaria. Gli Ordinari sono vincolati da questa legge ipso iure o dall’importanza del proprio incarico; gli altri aiutanti ex iuramento che sempre debbono prestare prima di cominciare il proprio compito; e sono vincolati anche coloro che sono delegati, interpellati informati in contumacia, ex praecepto nelle lettere di delega, di citazione, di istruzione imponendolo loro con l’espressa menzione del segreto del Santo uffizio.

12. Il premesso giuramento, la formula del quale si trova in Appendice di questa Disposizione (form. A), deve essere prestato (da quelli naturalmente che lo prestano abitualmente, una volta per sempre; da quelli invece che sono assegnati soltanto per un qualche determinato incarico o causa, ogni volta) davanti all’Ordinario o al suo Delegato sopra i Santi Vangeli di Dio (anche dai sacerdoti) e non altrimenti, aggiungendo la promessa di adempiere fedelmente l’incarico, promessa alla quale non si estende la scomunica di cui sopra. Bisogna fare attenzione, da parte di coloro che presiedono queste cause, che nessuno anche fra gli aiutanti sia ammesso alla conoscenza dei fatti, se non nella misura in cui la parte o il compito che egli deve ricoprire lo richieda necessariamente.

13. Debbono prestare sempre il giuramento di conservare il segreto anche gli accusatori, sia i denuncianti che i testimoni; essi però, non sono sottoposti a nessuna censura, a meno che per caso non ne sia stata inflitta loro qualcuna durante l’accusa, la deposizione o l’escussione. L’accusato sia però ammonito pesantemente a mantenere anche lui il segreto con tutti tranne che con il suo difensore, sotto pena di sospensione immediata a divinis in caso di trasgressione.

14. Per quanto attiene la redazione, la lingua, la conferma, la custodia e la eventuale nullità degli atti, si deve osservare quanto è prescritto nei Canoni 1642-43, 379-80-81-82 rispettivamente.


TITOLO PRIMO
RIGUARDO ALLA PRIMA NOTIZIA DEL DELITTO

15. Poiché il delitto di molestie si suole compiere lontano da testimoni, perché non rimanesse nascosto e impunito con inestimabile danno delle anime, è stato necessario costringere il penitente davvero molestato, unico consapevole di quel fatto, a rivelarlo attraverso una denuncia imposta da una legge stabilita. Dunque:

16. «A norma delle Costituzioni Apostoliche e particolarmente della Costituzione di Benedetto XIV Sacramentum Poenitentiae 1 giugno 1741, il penitente deve denunciare entro un mese il sacerdote colpevole del delitto di molestie in confessione, al Vescovo del luogo o alla Sacra Congregazione del Santo Uffizio; e il confessore deve, essendo gravemente impegnata la sua coscienza, ammonire il penitente riguardo a questa responsabilità» (Can. 904).

17. Del resto, secondo il proposito Can. 1935, chiunque fra i fedeli può denunciare il delitto di molestie di cui abbia avuto sicura notizia; anzi l’obbligo della denuncia preme ogniqualvolta che qualcuno sia spinto a ciò dalla stessa legge naturale a causa del pericolo della fede o della religione o a causa di qualche altro male pubblico imminente.

18.” Il fedele invero che abbia tralasciato scientemente di denunciare colui dal quale sia stato molestato contro quanto prescritto dal (citato sopra) Canone 904, incorre in scomunica latae sententiae che non è risparmiata a nessuno, e non deve essere assolto se non dopo che abbia soddisfatto l’obbligo o abbia promesso che lo soddisferà più tardi” (Can. 2368, §2).

19. L’onere della denuncia è personale e deve essere adempiuto regolarmente dalla stessa persona molestata. Ma se venga impedito da gravissime difficoltà che di persona possa portare a termine ciò, allora o per lettera o attraverso un’altra persona benvista da lui, raggiunga il suo Vescovo o la Congregazione del Santo Uffizio o la S. Penitenziaria, dopo aver esposto tutte le circostanze (Instr. Sancti Officii, 20 febbraio 1867, n.7).

20. Le denunce anonime generalmente devono essere trascurate; potranno tuttavia avere un valore di sostegno o offrire occasione ad ulteriori investigazioni, se le specifiche cose aggiunte rendano credibile l’accusa (cfr. Can 1942, §2).

21. L’obbligo di denuncia da parte del penitente molestato non viene meno per la spontanea confessione eventualmente fatta dal confessore autore delle molestie, né per il suo trasferimento, promozione, condanna, presunta correzione e altri motivi di questo genere; viene meno tuttavia per la sua morte.

22. Ogniqualvolta accada che un confessore o un altro ecclesiastico sia deputato a ricevere una qualche denuncia, insieme con l’istruzione riguardante l’acquisizione degli atti in base alla procedura giudiziaria, sia invitato espressamente a trasmettere subito tutto all’ Ordinario o alla persona che lo ha incaricato, senza lasciarne assolutamente in suo possesso modello o traccia.

23. Nel ricevere le denunce si osserverà regolarmente questo ordine: Per prima cosa sia sottoposto al denunciante il giuramento di dire la verità toccando i Ss. Vangeli; sia poi interrogato secondo la formula (Form. E), con l’avvertenza che racconti tutti i fatti e le singole cose riguardanti le molestie che ha subito brevemente e convenientemente, ma chiaramente e distintamente; in nessun modo tuttavia si chieda se sia stato consenziente alla molestia, anzi sia ammonito che non è tenuto a manifestare il consenso eventualmente offerto; le risposte, non solo per quanto attiene alla sostanza, ma anche alle parole del testimone (Can. 1778) siano senza indugio riportate per scritto; sia riletto allora al denunciante il documento con voce chiara e distinta, dopo avergli dato la facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e fare variazioni; si esiga infine la sua firma o, se non sappia o non possa scrivere, il segno di croce; e mentre egli è ancora presente venga aggiunta la firma sottoscritta di colui che riceve (la denuncia) e, se è presente, quella del notaio; e prima che sia congedato, si riferisca, come sopra, il giuramento di conservare il segreto, minacciando, se fosse necessario, la scomunica riservata all’Ordinario del luogo o alla S. Sede (cf. n. 13).

24. E se talvolta, impedendolo gravi ragion sempre da riprodurre negli atti, questa prassi ordinaria non possa essere mantenuta, si permetta che venga omessa una o l’altra delle formule prescritte, fatta salva tuttavia la sostanza. Così se non possa essere prestato il giuramento sopra i SS. Vangeli, potrà essere prestato in altro modo e anche solamente con le parole; se il documento della denuncia non possa essere redatto per scritto senza indugio, potrà essere registrato in tempo e luogo più opportuno da chi lo riceve o da chi fa la denuncia e in seguito essere confermato e firmato dallo stesso denunciante con un giuramento, in presenza di chi lo riceve; se non si possa rileggere il documento stesso al denunciante, si potrà darglielo da leggere.

25. Nei casi più difficili inoltre è permesso anche che la denuncia (previa concessione del denunciante, affinché non sembri che sia violato il sigillo sacramentale) sia ricevuta dal confessore nella stessa sede confessionale. In questo caso, se non possa essere fatto immediatamente, sia scritta a casa dal confessore o dallo stesso denunciante, e in un altro giorno conveniente ad ambedue nella sede confessionale, sia riletta o data da rileggere e sia confermata dal denunciante con un giuramento e la propria firma o il segno di croce (se sia impossibile del tutto apporre queste). Di tutte queste cose tuttavia, come è già stato detto nel paragrafo superiore, deve sempre essere fatta espressa menzione negli atti.

26. Infine, se si imponesse una causa veramente grave e straordinaria, la denuncia potrà essere fatta anche attraverso una relazione scritta dal denunciante, purché tuttavia sia confermata e sottoscritta in seguito con un giuramento davanti all’Ordinario del luogo o al suo delegato e al notaio, se è presente; cosa che deve essere detta ugualmente di una denuncia rozza, per lettera, per esempio, o fatta a voce al di fuori del processo.

27. Una volta ricevuta una denuncia qualsiasi, l’Ordinario è tenuto a sub gravi a comunicarla quanto prima al promotore di giustizia che per scritto deve dichiarare se nel caso specifico ci si trovi davanti a uno specifico delitto di molestia nel senso n.1 oppure no e, se l’Ordinario dissentisse da lui, deve presentarla al Santo Uffizio.

28. Se al contrario l’Ordinario e il promotore di giustizia concordassero, o comunque il promotore di giustizia non facesse ricorso al Santo Uffizio, allora l’Ordinario, se avrà decretato che non è presente lo specifico delitto di molestia, ordini di riporre gli atti nell’archivio segreto o si serva del suo diritto e incarico in rapporto alla natura e alla gravità delle denunce; se però abbia deliberato che è presente (il delitto di molestia), proceda immediatamente all’indagine (cf. Can. 1942, §1).


TITOLO SECONDO
IL PROCESSO


Cap. I - L’Inchiesta

29. Avuta attraverso le denunce la prima notizia del reato di molestia, si deve compiere una speciale inchiesta “per constatare se e su quale fondamento si appoggi l’imputazione” (Can. 1939, §1); e ciò tanto più per il fatto che un delitto di questo tipo, come è stato già detto sopra, è solito essere commesso di nascosto, e testimonianze dirette di questo si possono avere solo raramente, tranne dalla parte lesa.

Aperta l’inchiesta, se il sacerdote denunciato è un Religioso, l’Ordinario potrà impedire che sia trasferito altrove prima della conclusione del processo.

Tre sono i punti ai quali soprattutto tale inchiesta deve tendere, cioè:

a) ai precedenti del denunciato;

b) alla consistenza della denuncia;

c) ad altre persone molestate dallo stesso confessore o comunque al corrente del crimine se alcune, come avviene non di rado, sono citate dal denunciante.

30. Per quanto attiene il primo punto (a), l’Ordinario non appena abbia ricevuto qualche denuncia riguardante il delitto di molestia, se il denunciato, sia che appartenga al clero secolare sia a quello regolare (cf. n.4), abbia la residenza nel suo territorio, indaghi se esistano in archivio altre denunce contro di lui anche riguardanti materia diversa e le riprenda; e se eventualmente avrà soggiornato in altri territori, chieda ai rispettivi Ordinari e, se un religioso, ai superiori regolari, se abbiano qualcosa che lo possa incriminare in qualche modo. E se riceverà questi documenti, li riporti negli atti da accumulare insieme, sia per presentarli insieme al processo, in ragione dell’estensione o della connessione delle cause (cf. Can. 1567), sia per stabilire e valutare la circostanza di recidività, nel senso del Can. 2208.

31. Se invece si tratti della denuncia di qualcuno che non abbia la residenza nel suo territorio, l’Ordinario trasmetta gli atti all’Ordinario dello stesso denunciato o, non essendo conosciuto costui, alla Suprema Congregazione del Santo Uffizio, fatto salvo il diritto di negare al sacerdote denunciato la facoltà di esercitare le mansioni ecclesiastiche nella propria diocesi o quella eventualmente concessa di revocarla, qualora si sia avvicinato o sia tornato ad essa.

32. Per quanto riguarda il secondo punto (b), il peso di ciascuna denuncia, le caratteristiche e le circostanze devono essere valutate accuratamente perché sia chiaro se e quale fede le stesse meritino. Né è sufficiente che ciò sia noto in qualche modo, ma che lo sia in forma certa e giudiziaria; cosa che è solita essere indicata nel foro del Santo Uffizio con la formula “diligentias peragere”.

33. A questo fine non appena l’Ordinario avrà ricevuto una qualche denuncia riguardante il crimine di molestia, o attraverso lui stesso o attraverso il sacerdote specialmente delegato convocherà due testimoni (ben inteso separatamente e con la circospezione conveniente), per quanto si potrà fare, provenienti dal ceto ecclesiastico, ma comunque superiori ad ogni obiezione, che conoscano bene sia il denunciato che il denunciante e li interrogherà, in presenza del notaio (cf, n. 9) che riporti per scritto le domanda e le risposte, con il vincolo della santità del giuramento sul dire la verità sul mantenere il segreto con la minaccia, qualora sembri necessario, di scomunica riservata all’Ordinario del luogo o alla S. Sede (cf. n. 13), sulla vita le abitudini e la pubblica fama sia del denunciato sia del denunciante; se giudichino il denunciante degno di fede; o al contrario capace di mentire, calunniare, spergiurare; e se conoscano una qualche causa di odio, rivalità o inimicizie tra lo stesso denunciante e denunciato.

34. Se le denunce fossero numerose, nulla impedisce che gli stessi testimoni siano adoperati a favore di tutti o all’opposto a favore dei singoli, sempre tuttavia con l’avvertenza che ciascun denunciato e denunciante abbia un testimone.

35. Se non possono essere trovati due testimoni che conoscano ciascuno sia dei denunciati che dei denuncianti o se non possano senza pericolo di scandalo o danno della reputazione essere interrogati su questo e su queste cose, si applichino, come dicono, le diligentiae dimidiatae (Form. H), interrogati evidentemente due testi riguardanti il solo denunciato e altri due riguardanti i soli denuncianti. Tuttavia in questo caso si dovrà prudentemente indagare in altro luogo se i denuncianti abbiano motivi di odio, inimicizia o altro sentimento umano contro il denunciato.

36. Se non possono essere applicate neppure le diligentiae dimidiatae (investigazioni dimezzate?) o perché non si possono trovare testimoni adatti o perché si ha ragione di temere uno scandalo o un danno della reputazione, si potrà supplire, con cautela e prudenza tuttavia, per mezzo di informazioni extragiudiziali riguardanti il denunciato e il denunciante e le loro mutue personali relazioni che devono essere verbalizzate; o anche attraverso prove sussidiarie che rafforzino o infirmino l’accusa.

37. Per quanto riguarda infine il terzo punto (c), se nelle denunce, cosa che avviene non di rado, vengano eventualmente introdotte persone ugualmente molestate o che possano in qualche modo portare testimonianza di questo delitto, anche tutte queste devono essere esaminate e particolarmente con procedura giudiziaria (Form. 1): e per prima cosa devono essere interrogate in senso generale (per generalia), poi per gradi, finché così suggerisca la situazione, arrivando ai fatti particolari (ad particularia), se e come anche esse siano state molestate, o se siano a conoscenza o abbiano sentito dire che altre persone siano state molestate (Instr. del Santo Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 9).

38. Bisogna tuttavia usare grandissima circospezione nell’invitare queste persone; infatti non sempre sarà opportuno che esse si radunino nel luogo pubblico della cancelleria, in particolare se debbano essere sottoposte ad esame o ragazze o ammogliate o addette alla servitù; allora sarà più saggio convocarle, in base alla prudente valutazione dell’Ordinario o del giudice, con prudenza o nelle cappelle o altrove (per esempio in sede confessionale) per esaminarle. Se quelle che devono essere esaminate si trovassero o nei monasteri o negli ospedali o nelle pie case delle fanciulle, allora si dovranno chiamare con grande attenzione e in diversi giorni secondo le particolari circostanze (Istr. del Santo Uffizio, 20 luglio 1890).

39. Le cose dette più sopra sul modo di ricevere le denunce, si applichino anche, cambiate le cose da cambiare, all’esame delle persone che sono state indotte.

40. Gli esami di queste persone che hanno ottenuto risultato positivo, dai quali cioè il sacerdote inquisito o un altro risulterà responsabile, si considerino vere e propriamente dette denunce, e su di esse vengano portate a termine tutte le procedure che sono prescritte sulla specificazione del crimine, il recupero dei precedenti e le accurate indagini .

41. Completate tutte queste pratiche, l’Ordinario si metta in comunicazione con il promotore di giustizia affinché veda se tutto si sia svolto secondo le regole oppure no. E se egli al contrario giudicasse che non c’è nulla da obiettare, dichiari chiuso il processo inquisitorio.


Cap. II - Le Ordinazioni canoniche e l’ammonizione del colpevole

42. Chiuso il processo inquisitorio, l’Ordinario, sentito naturalmente il promotore di giustizia, proceda come segue:

a) se constatasse che la denuncia è veramente destituita di ogni fondamento, ordini che ciò sia dichiarato negli atti, e vengano distrutti tutti i documenti dell’accusa;

b) se gli indizi di reato venissero ritenuti vaghi e indeterminati o incerti, ordini che vengano riposti nell’archivio, da riprendere se in seguito si aggiungerà qualche altra cosa;

c) se però gli indizi di reato venissero ritenuti abbastanza gravi ma non ancora sufficienti ad istituire un’azione accusatoria, come in particolare se si abbiano una sola o solo due denunce con regolari investigazioni, ma non rafforzate da alcuna prova sussidiaria (cf. n.36), o anche più denunce, ma con investigazioni incerte o incomplete, si ordini che l’accusato secondo i diversi casi (Form. M) la prima o la seconda volta, sia ammonito paternamente, severamente o molto severamente a norma Can. 2307, dopo avere aggiunto, quando fosse necessario, una esplicita minaccia di processo, sia gravato da qualche altra nuova accusa; e gli atti, come sopra, siano conservati nell’archivio e nel frattempo si vigili sui costumi degli imputati (Can. 1946, §2, n. 2);

d) se infine siano a disposizione argomenti sicuri o almeno probabili per istituire l’accusa, si ordini che l’accusato sia citato e sia assoggettato alle disposizioni.

43. L’ammonizione di cui al numero precedente (c) deve sempre essere fatta segretamente; tuttavia potrà essere fatta anche per lettera o per interposta persona, ma in qualsiasi caso deve risultare prova di essa da qualche documento che deve essere conservato nell’archivio segreto della Curia (cf. Can. 2309, §§ 1 e 5), registrando come il denunciato la abbia accolta.

44. Se dopo la prima ammonizione si aggiungeranno contro lo stesso imputato altre accuse di molestie precedenti la stessa ammonizione, l’Ordinario veda se, secondo il suo parere e la sua coscienza, quella ammonizione si debba ritenere sufficiente o se piuttosto si debba procedere ad una nuova ammonizione o anche ad ulteriori provvedimenti (Ibidem, §6).

45. Contro disposizioni canoniche di questo tipo esiste per l’imputato il diritto di appellarsi al promotore di giustizia e di fare ricorso alla Santa Congregazione del Santo Uffizio entro dieci giorni dalla loro emanazione o notifica. In questo caso si dovranno trasmettere alla medesima S. Congregazione gli atti della causa secondo quanto prescritto nel Can. 1890.

46. Tuttavia le stesse, anche se arrivate a compimento, non estinguono l’azione penale: e perciò, aggiungendosi eventualmente in seguito altre accuse, bisognerà procedere anche riguardo a quei fatti che hanno causato le dette disposizioni canoniche.


Cap. III - Le Disposizioni per gli Accusati

47. Una volta che si abbiano a disposizione argomenti sufficienti per stabilire l’accusa, come è stato detto sopra al n. 42 (d), l’Ordinario, sentito il promotore di giustizia e salvati tutti i provvedimenti, per quanto il tipo particolare di queste cause lo permette, che sono stabiliti nel libro IV, tit. VI, Cap. II del Codice, porti il decreto (Form. O) riguardante l’accusato davanti a sé o al giudice da lui delegato (cf. n.5), citando per i reati a lui contestati quanto si dice comunemente nel foro del S. Uffizio “Reum constitutis subiicere”; curerà solamente che quel provvedimento sia portato a conoscenza dello stesso Accusato secondo la legge prescritta.

48. Il giudice paternamente e dolcemente esorti alla confessione, dopo averlo citato, l’Accusato che compare in giudizio, e se questo accondiscende a queste esortazioni, il giudice, fatto venire il notaio o anche, se lo riterrà più opportuno (cf. n.9), senza l’intervento di questo, riceva la confessione.

49. In questo caso, se la confessione confrontata con gli atti sostanzialmente venga trovata completa, avuto prima il voto del promotore di giustizia da registrare nel verbale, la causa, omessi gli altri atti (vedi cap. IV), potrà essere conclusa con una sentenza definitiva, concessa tuttavia all’Accusato l’opzione di accettare la sentenza stessa o di chiedere lo svolgimento di un regolare processo.

50. Se invece, al contrario, l’Accusato negherà il reato, o farà una confessione sostanzialmente incompleta, o rifiuterà sommariamente, anche in considerazione della confessione, la sentenza emessa, il giudice, in presenza del notaio, gli legga il decreto, di cui al precedente n. 47, e dichiari aperto il procedimento.

51. Aperto il procedimento, il giudice può secondo la disposizione del Canone 1956, dopo avere ascoltato il promotore di giustizia, sospendere completamente dall’esercizio del sacro ministero l’Accusato convenuto o soltanto dall’ascolto delle confessioni sacramentali dei fedeli fino alla conclusione del giudizio. Se però stabilisse eventualmente che egli può incutere timore nei testimoni o subornarli o in altro modo impedire il corso della giustizia, può anche, sentito ugualmente il promotore di giustizia, ordinare che si ritiri in un luogo determinato e lì rimanga sotto una particolare vigilanza (Can. 1957). E contro ambedue i decreti di questo tipo non è concesso ricorso legale (Can. 1958).

52. Dopo questi preliminari, si proceda all’esame dell’Accusato secondo la formula P, con la precauzione più attenta da parte del giudice che non siano svelate le persone degli accusati e soprattutto degli accusanti, e che da parte dell’Accusato non sia violato il sigillo sacramentale in qualunque modo. Anzi se all’Accusato nella foga del discorso sfuggirà qualcosa che sembri sapere di violazione sia diretta che indiretta del medesimo sigillo, il giudice non permetta che ciò sia verbalizzato dal notaio; e se eventualmente è stato sconsideratamente verbalizzato, ordini, non appena se ne accorgerà, di cancellalo completamente. Ma il giudice ricorderà senza dubbio che non è mai lecito obbligare l’Accusato al giuramento di dire la verità (cf. Can. 1744).

53. Completato in ogni parte l’esame dell’accusato e visti e approvati gli atti dal promotore di giustizia, il giudice emetta la sentenza conclusiva nella causa (Can. 1860) e, se per caso sia giudice delegato trasmetta tutti gli atti all’Ordinario.

54. Se eventualmente l’Accusato è contumace, o per motivi veramente gravi le disposizioni non possono essere eseguite nella Curia diocesana, l’Ordinario, riservatosi il diritto di sospendere a divinis l’Accusato, trasferisca tutta la causa al S. Uffizio.


Cap. IV - La discussione della causa, la sentenza definitiva e l’appello

55. L’Ordinario, ricevuti gli atti, a meno che non voglia lui stesso procedere alla sentenza definitiva, sceglierà, per quanto potrà essere fatto, un giudice diverso (cf. n. 5) da quello che ha portato a termine l’indagine o le disposizioni (cf. Can. 1941, §3). Il giudice poi, chiunque egli sia o l’Ordinario o il suo delegato, metta a disposizione del difensore, a suo prudente arbitrio, un periodo di tempo congruo per preparare la difesa e per presentarla in duplice esemplare, uno allo stesso giudice l’altro al promotore di giustizia (cf. Can. 1862-63-64). Il promotore di giustizia, in un tempo che deve essere ugualmente predefinito dal giudice, presenti in forma scritta quella che ora chiamano requisitoria (form. Q) .

56. Infine, frapposto un congruo intervallo di tempo (Can. 1870), in base alla coscienza che si è formata dagli atti e dalle prove (Can. 1869), pronuncerà la sentenza, di condanna definitiva, se certo del reato; o assolutoria, se certo dell’innocenza; o di condono se dubbioso per mancanza di prove.

57. La sentenza scritta secondo le formule annesse a questa Istruzione, munita di decreto di esecuzione (Can. 1918) e in precedenza notificata al promotore di giustizia, dovrà essere solennemente resa nota all’Accusato citato per questo dal giudice nella sessione del tribunale in presenza del notaio. Se però l’Accusato opponendosi alla citazione non comparisse, l’intimazione della sentenza avvenga tramite lettera, raccomandata con ricevuta di ritorno.

58. Sia l’Accusato, se si senta oppresso da questa, sia il promotore di giustizia hanno il diritto di appellarsi contro questa sentenza presso il Supremo Tribunale del Santo Uffizio, secondo quanto prescritto nel Can. 1879 e sgg. entro dieci giorni dalla solenne notifica della stessa; e l’appello di questo tipo è in sospeso, pur rimanendo stabile, se è stata emessa (cf. n. 51) la sospensione dell’Accusato dall’ascolto delle confessioni sacramentali o dall’esercizio del sacro ministero.

59. Una volta sia stato interposto appello con successo, il giudice deve trasmettere un esemplare autentico di tutti gli atti della causa o gli stessi prototipi al Santo Uffizio, quanto più velocemente possibile, dopo avere aggiunto le informazioni che giudicherà necessarie e opportune (Can. 1890).

60. Per quanto attiene al ricorso di nullità, se si presentasse il caso, si osservino esattamente le disposizioni dei Canoni 1892-97; per quanto riguarda l’esecuzione della sentenza, si osservino, in rapporto alla natura di queste cause, le disposizioni dei Canoni 1920-24.


TITOLO TERZO
LE PENE

61. “Colui che abbia commesso … il reato di molestie, sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall’ascolto delle confessioni sacramentali o anche, in ragione della gravità dei reati, sia dichiarato incapace a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, le dignità, della voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutte queste cose, e nei casi più gravi sia assoggettato anche alla degradazione”. Così nel Can. 2368 §1 del Codice.

62. Per una giusta applicazione operativa nel decretare le pene in giusta proporzione secondo il Can. 2218, §1, riguardo al reato di molestia, si abbiano davanti agli occhi nello stimare la gravità del reato queste cose, cioè: il numero delle persone molestate e la loro condizione, come se siano minorenni o in particolare consacrate a Dio con voti religiosi; la forma di molestia, soprattutto se unita ad una falsa dottrina o ad un falso misticismo; l’immoralità non solo formale ma anche materiale degli atti commessi e particolarmente la connessione della molestia con altri reati; la continuità della pratica disonesta; la ripetizione del reato; la recidività dopo l’ammonizione; la confermata malizia del molestatore.

63. Si arrivi alla pena massima della degradazione, che per gli accusati Religiosi potrà essere mutata alla riduzione allo stato di converso soltanto quando, esaminati tutti i punti, appaia evidente che il colpevole, immerso nell’abisso della malizia, nell’abuso del sacro ministero, con grande scandalo dei fedeli e rovina delle anime, sia arrivato a tale avventatezza e consuetudine che, parlando da uomini, non rifulga più addirittura quasi nessuna speranza di una sua correzione.

64. Comminate convenientemente le pene, per ottenere un effetto di queste più completo e più sicuro, si dovranno aggiungere nelle cause di questo tipo queste sanzioni supplementari, cioè:

a) A tutti gli accusati riconosciuti colpevoli si aggiungano delle congrue, a misura della colpa, e salutari penitenze, non in sostituzione delle pene propriamente dette nel senso del Canone 2312, §1, ma per loro complemento, e tra queste (cf. Can. 2313) soprattutto gli esercizi spirituali, che devono essere fatti per alcuni giorni in qualche casa religiosa con sospensione dalla celebrazione della Messa, per tutta la loro durata.

b) Ai rei convinti e confessi si imponga inoltre l’abiura, secondo i diversi casi, dal sospetto leggero o forte di eresia, nel quale incorrono i sacerdoti che compiono molestie, o anche dalla eresia formale, se eventualmente il reato di molestia sia unito ad una falsa dottrina.

c) Coloro che sono in pericolo di ricadere, e perciò tanto più i recidivi siano sottomessi a una particolare sorveglianza (Can. 2311).

d) Ogniqualvolta, a prudente giudizio dell’Ordinario, sembri necessario, per correzione del colpevole, per rimuovere la più vicina occasione, o per prevenire lo scandalo, si aggiunga la proibizione o la prescrizione di fermarsi in un luogo fissato. (Can. 2302).

e) Infine, poiché, per quanto ciò sia delineato nella Cost. Sacramentum Poenitentiae, non si può avere mai nessuna regola nel foro esterno, dunque di sigillo sacramentale, alla fine della sentenza di condanna si dia al Colpevole il consiglio che, se per caso avesse assolto il complice, provveda alla sua coscienza attraverso il ricorso alla Sacra Penitenziaria.

65. A norma Can. 2236, §3 tutte queste pene, una volta che siano state applicate per obbligo dal giudice, non possono essere condonate se non dalla Santa Sede attraverso la Sacra Congregazione del Santo Uffizio.


TITOLO QUARTO
LE COMUNICAZIONI UFFICIALI

66. Qualsiasi Ordinario, non appena abbia ricevuto una qualche denuncia riguardante il reato di molestia, non tralasci mai di notificarla al Santo Uffizio. E se per caso si tratti di un sacerdote sia secolare che Religioso, che abbia la residenza in un altro territorio, trasmetta contemporaneamente (come già sopra n. 31 è stato detto) all’Ordinario del luogo, dove il denunciato in atto risiede, o, non essendo conosciuto questo, al S. Uffizio, copia autentica della denuncia, con le investigazioni, nel miglior modo si sia potuto farle, e le opportune dichiarazioni e informazioni.

67. Qualsiasi Ordinario che abbia proceduto secondo legge contro qualche sacerdote molestatore, non tralasci di informare sull’esito della causa la Sacra Congregazione del Santo Uffizio e, se la cosa riguardi un religioso, il suo Superiore Generale.

68. Se un sacerdote condannato per il reato di molestia o anche solamente ammonito trasferisse la sua residenza in un altro territorio, l’Ordinario del luogo da cui proviene informi al più presto l’Ordinario del luogo dove si trasferisce dei suoi precedenti e del suo stato giuridico.

69. In una causa di molestia, se un sacerdote sospeso dall’ascolto delle confessioni sacramentali, ma non dalla sacra predicazione si recasse in un altro territorio per predicare, l’Ordinario di questo territorio sia avvertito dal Prelato di costui, sia secolare che religioso, che non può essere adibito per ricevere le confessioni sacramentali.

70. Tutte queste comunicazioni ufficiali dovranno sempre essere fatte sotto vincolo del segreto del Santo Uffizio; e poiché partecipano soprattutto al comune bene della Chiesa, il precetto di compierle obbliga sub gravi.


TITOLO QUINTO
IL DELITTO PEGGIORE

71. Con il nome di “peggiore dei delitti” si intende qui qualsiasi atto osceno esterno, gravemente peccaminoso, compiuto o tentato in qualsiasi modo da un membro del clero con una persona del proprio sesso.

72. Quanto è stato stabilito fin qui sul reato di molestia, valga anche, cambiate necessariamente le cose che devono essere cambiate in rapporto alla natura dell’accaduto, per il peggiore delitto, se per caso avvenga che un membro del clero sia accusato di ciò (che Dio non voglia), essendo stato imposto l’obbligo di denuncia secondo la legge imposta della Chiesa, a meno che la cosa non vada congiunta anche con il delitto di molestia durante la confessione sacramentale. Nelle pene da decretare contro colpevoli di questa fatta, oltre alle cose che si trovano dette sopra, si tenga davanti agli occhi il Canone 2359, §2.

73. Al peggiore delitto va equiparato, per gli effetti penali, qualsiasi azione oscena esterna, gravemente peccaminosa, compiuta da un membro del clero in qualsiasi modo, o tentata, con ragazzi di ciascun sesso o con animali bruti (s). bestialitas.

74. Contro membri del clero accusati di questi reati, se siano Religiosi exempti e se non coincida insieme il reato di molestie, possono procedere, secondo i ss. Canoni e le proprie Costituzioni anche i Superiori Regolari, in maniera sia amministrativa che giudiziaria; essi tuttavia devono sempre comunicare la sentenza emessa e la decisione amministrativa nei casi più gravi alla Suprema Congregazione del Santo Uffizio. I Superiori Religiosi non exempti però possono procedere soltanto con misura amministrativa. In caso di espulsione dell’accusato dalla religione, l’espulsione sarà priva di effetto fino a che non sarà approvata dal S. Uffizio.



DALL’UDIENZA DEL SANTISSIMO DEL 16 MARZO 1962

Il nostro Sommo Signore Giovanni Papa XXIII nell’udienza concessa all’Eminentissimo Cardinale Segretario del S. Uffizio il giorno 16 marzo 1962, si è degnato di approvare e confermare questa Disposizione, affidando a quelli ai quali spetta che la mantengano e la facciano mantenere.

Roma, 16 marzo 1962, ex Aed. S. C.

Loco X Sigilli

A. Card. Ottaviani



* * * * * * * * * * * * * * * * *



APPENDICE
FORMULE DA ADOPERARSI SECONDO LE CIRCOSTANZE



Formula A

Formula del giuramento di esercitare fedelmente
il compito di osservare il segreto del S. Uffizio

Nel nome del Signore.

Io . . . . . chiamato davanti a . . . . . toccati i Sacrosanti Vangeli posti davanti a me, giuro e prometto di esercitare fedelmente il compito . . . . .. Ugualmente sotto pena di scomunica latae sententiae in cui posso incappare immediatamente e senza altra dichiarazione, dalla quale, tranne sul punto di morire, non posso essere assolto, se non dal Sommo Pontefice, escluso anche lo stesso Cardinale Penitenziario, e sotto altre pene anche gravissime, che mi possono essere inflitte in caso di trasgressione ad arbitrio del Sommo Pontefice, prometto, faccio il voto e giuro, che osserverò il segreto inviolabile con tutti e con le singole persone in cui mi sia imbattuto nell’esercizio del compito prima citato, eccettuati quei casi che nel limite e nella realizzazione di questo processo (o di questi processi)legittimamente accada che siano resi pubblici; e che io osserverò questo segreto assolutamente e del tutto con tutti coloro che non hanno legittima parte nella trattazione di questo medesimo processo (oppure che non siano costretti dal medesimo vincolo di giuramento); e che non commetterò mai direttamente o indirettamente, con cenno, parola, scritto o in qualsiasi altro modo e sotto qualunque pretesto, anche di maggiore bene o di urgentissima e gravissima causa qualcosa contro la promessa di questo segreto, tranne se mi sia stata attribuita espressamente dal Sommo Pontefice l’eccezionale facoltà o dispensa.


Formula B

Formula di abiura(1)

Io (nome, cognome etc. dell’abiurante, che se fosse un Religioso, deve aggiungere il nome etc. che usava nel mondo) figlio (nome del padre) di anni . . . . . personalmente costituito in giudizio e inginocchiato davanti a Te (nome, cognome, titoli etc. di quello che sta per ricevere l’abiura), avendo davanti a me e toccando con mano i Sacrosanti Vangeli e sapendo che nessuno può salvarsi se non crede ciò che sostiene, predica, ammette e insegna la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, confesso e mi dolgo di avere gravemente peccato contro di lei attraverso l’abuso e la profanazione del Sacramento della Penitenza [ e attraverso la professione e la dottrina di un falso dogma].

Ora dolendomi e pentendomi dei predetti [errori e anche eresie, persuaso della loro falsità e della verità della Santa Fede Cattolica] abiuro e esecro tutte queste cose con cuore sincero e fede non finta [come generalmente tutti gli altri errori ed eresie contrari alla Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana] e contemporaneamente ricevo e prometto che fedelmente compirò tutte le penitenze imposte o da imporsi a me dal R. P. D. . . . . .: e se non manterrò in qualcosa queste mie promesse e giuramenti (che Dio non voglia), mi sottometto a tutte le pene e i castighi, che sono state stabilite e promulgate dai sacri canoni e altre Costituzioni generali contro siffatti colpevoli. Così Dio mi aiuti e questi Suoi Santi Vangeli, che tocco con le mie proprie mani.

Io . . . . . predetto ho abiurato, giurato e promesso e mi sono obbligato come sopra, e in fede di verità ho sottoscritto di mia mano questa obbligazione di abiura che ho recitato parola per parola (qui si annoti il luogo dove l’abiura è stata fatta).

Nel giorno . . . . . del mese . . . . . dell’anno . . . . .

 

firma

Dopo l’assoluzione colui che ha ricevuto l’abiura e ha dato l’assoluzione firmerà qui come viene annotato nella seguente Formula C.

(1 nota: il testo fra parentesi quadra si aggiunga soltanto nel caso in cui l’abiurante sia stato riconosciuto colpevole non solo di molestie, ma anche di falso dogma)


Formula C

Formula di assoluzione

Letta e munita di sottoscrizione la formula di abiura dal penitente piegato in ginocchio su ambedue le ginocchia dopo avere prima toccato i Santi Vangeli di Dio, l’incaricato dell’assoluzione, indossata almeno la stola violacea, stando seduto reciterà il Salmo, Miserere o De Profundis insieme al Gloria Patri.

 

Poi, stando in piedi, dirà:

Signore abbi pietà. Cristo abbi pietà. Signore abbi pietà.

Padre Nostro in disparte fino a

y. E non indurci in tentazione.

R. Ma liberaci dal male.

y. Fa che sia salvo il tuo servo, o Signore.

R. Dio mio colui che spera in Te.

y. Signore, esaudisci la mia preghiera.

R. E il mio grido giunga a te.

y. Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

 

 

PREGHIAMO

Dio, al quale è proprio avere pietà e perdonare, supplici ti preghiamo che la commiserazione della tua pietà con clemenza assolva questo tuo servo, che la catena della scomunica costringe. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Poi, di nuovo sedendo, assolva con queste parole il penitente ancora inginocchiato davanti a lui:

Per l’Autorità Apostolica che esercito in questa parte, ti assolvo dal vincolo di Scomunica nella quale [eventualmente] sei incorso e ti restituisco ai sacrosanti Sacramenti della Chiesa, alla Comunione e all’Unità dei fedeli, in Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

Fatto questo, colui che ha impartito l’assoluzione, imponga al penitente salutari penitenze (come per lo più di recitare determinate preghiere, di compiere qualche pio pellegrinaggio o di eseguire altre opere di pietà, di osservare un digiuno particolare, di erogare elemosine per usi pii etc.) e infine sottoscriva allora anche lui la formula di abiura in questo modo:

[In esecuzione degli ordini del R. P. D. (nome etc. del delegante) il sopraddetto (nome etc. del penitente) è stato da me assolto con l’abiura (per esempio: formale, o rigorosa o leggera) e con le salutari penitenze nella forma consueta della Chiesa, in questo giorno e anno detti sopra.

Così è. Io (firma di chi assolve)

[Il Delegato trasmetterà direttamente la formula dell’abiura a Colui dal quale ha ricevuto la delega insieme con l’istruzione,le lettere ricevute e altro, se abbia qualcosa, non trattenendo nulla presso di sé].


Formula D

Formula di delega per ricevere la denuncia

. . . . . il giorno . . . . .

Noi . . . . . deleghiamo con queste Lettere . . . . . a ricevere [senza l’intervento del Notaio], sotto il segreto del Santo Uffizio e secondo l’Istruzione allegata, la denuncia che intende fare una persona non nominata.

Firma dell’Ordinario del luogo che compie la delega

(alla lettera viene annessa la formula E)


Formula E

Modo di ricevere la denuncia in un caso riguardante le molestie

(nota 1: Quanto chiuso in parentesi quadrata valga nel caso che la denuncia sia ricevuta dal delegato o senza l’intervento del notaio. Se poi il delegato, per un grave motivo da indicare, non potesse mantenere questa modalità di ricevere la denuncia, ricorra per istruzione a Colui dal quale ha ricevuto la delega)

Il Notaio, se è presente, subito dopo colui che sta per ricevere la denuncia comincerà l’atto con queste o simili parole:

Giorno . . . . . >mese . . . . . >anno . . . . .>

Spontaneamente sono comparso di persona davanti a colui che è scritto qui (si scrivano il nome, cognome etc. di quello che sta per ricevere l’atto, il quale, se il notaio non fosse presente, scriva: davanti a me scritto qui sotto) residente in (si annotino il luogo e la diocesi dove si trova chi è destinato a ricevere l’atto) [delegato per questo atto soltanto dal R. P. D. …..,come dalla sua lettera diretta [a me] e datata (si indichi espressamente il giorno in cui la lettera allo stesso è stata scritta) da allegare alla presente posizione], N.N. (si scrivano nome e cognome, nome del padre, patria, età, condizione e abitazione della persona che compie la denuncia; e se fosse un religioso/a, anche il nome con il quale era chiamato allo stato laico(nel secolo), al quale, riferito il giuramento di dire la verità, che ha prestato dopo avere toccato i SS. Vangeli di Dio (che deve toccare con la mano, anche se Sacerdote), ha esposto quanto segue, cioè:

A questo punto la persona che compie la denuncia nella lingua del paese [deve dichiarare, che egli è a conoscenza che è stata ottenuta dall’Ordinario del luogo senza l’intervento del notaio la facoltà di ricevere quanto sta per esporre per scarico della sua coscienza, poiché per giusti motivi al Reverendissimo Sacerdote non è possibile presentarsi: poi]deve raccontare subito dopo, con parole discrete e castigate tuttavia, le cose che concernono le molestie fatte a lui o se ci siano state parole, o scritti o atti, descrivendo con cura il luogo, il tempo, l’occasione, le vicende e i singoli fatti collegati, e anche se essi siano avvenuti nell’ atto della confessione, o prima o dopo l’assoluzione sacramentale. Deve nominare la sede confessionale e lo stesso Confessore che compie la molestia, e nel caso che ignori il nome e il cognome di questo o siano stati dimenticati, descriverà accuratamente la sua persona (=del confessore) rilevando chiaramente tutte le caratteristiche, in modo che possa essere riconosciuto. Presti attenzione colui che riceve la denuncia, che non deve essere interrogato il denunciante, se abbia in qualsiasi modo acconsentito all’atto turpe o abbia rifiutato, non essendo egli stesso tenuto a manifestare le sue mancanze; anzi il denunciante sia espressamente avvertito che non è tenuto a manifestare il consenso eventualmente offerto. Scritte queste cose come vengono raccontate e, per quanto è possibile, con le stesse parole del denunciante, si cerchi di sapere quanto segue, e niente altro ancora.

Domanda: Se sappia o abbia sentito dire, che il detto N. N. (nominando la persona) Confessore abbia indotto ad azioni turpi altre penitenti.?

Risposta: (Se la risposta fosse affermativa, chiederà il nome e il cognome della persona molestata e la causa della conoscenza di questo fatto).

Domanda: Sulla reputazione del suddetto Confessore N.N. tanto presso di sé quanto presso gli altri?

Risposta: . . . . ..

Domanda: Se abbia deposto quanto dichiarato prima per odio o per amore, o per inimicizia e altre cose di questo tipo?

Risposta: Sì (se dirà di avere fatto la denuncia per sgravare la propria coscienza).

Se fosse passato più di un mese dalla molestie, si aggiunga inoltre:

Domanda: Perché abbia differito così a lungo a denunciare al proprio Ordinario dei fatti di cui ha parlato prima, e ad alleggerire la sua coscienza?

Risposta:

Compiute tutte queste cose, si legga alla persona che fa la denuncia tutto ciò che è stato trascritto, o, per giusti motivi, si è dovuto riprodurre in tavole, le si consegni il documento perché lo legga da sola davanti a colui che ha ricevuto la denuncia; e dopo che tutto è stato approvato e accettato da lei, insieme con le correzioni, aggiunte e cancellature, se ve ne siano, venga invitata a firmare, e dopo averle presentato il giuramento sulla conservazione del segreto, venga congedata.

Tutte queste formalità saranno trascritte con queste parole:

Tenuti e approvati questi atti, la denunciante è stata congedata/o dopo che ha giurato di conservare il segreto, dopo aver toccato per la seconda volta i Santi Vangeli di Dio (giurerà sul Vangelo per la seconda volta); e in conferma delle cose premesse ha firmato (o se non potesse scrivere: poiché non è capace di scrivere, secondo quanto ha dichiarato (sia annotata la causa), ha tracciato il segno della Croce).

Queste cose sono state compiute da me N.N. notaio (e se fosse stato assunto soltanto per questo atto: assunto solamente per questo atto).

Finalmente firmerà quello che ha ricevuto la denuncia.

L. S.

Se però il notaio non fosse presente, allora chi ha ricevuto la denuncia firmerà così:

Queste cose sono state compiute da me N.N. [delegato solamente per questo atto dal R. P. D. N.N.] .

[ Il Delegato trasmetterà poi l’atto integro direttamente a Colui dal quale ha ricevuto la delega insieme con l’istruzione e la lettera ricevuta, non trattenendo nulla presso di sé].


Formula F

Formula di delega per compiere le indagini

A) PER SVOLGERE INDAGINI COMPLETE

. . . . . giorno . . . . .

Noi . . . . . Ti preghiamo di curare di svolgere le consuete indagini secondo l’annessa istruzione riguardante una denuncia fatta da (p.e. da una donna o da alcune donne) . . . . .

contro il sacerdote . . . . .

interrogando separatamente, formalmente e sotto giuramento di dire la verità e di conservare il segreto, due testimoni, per quanto sarà possibile dell’ambiente ecclesiastico, ma comunque al di sopra di ogni sospetto, che abbiano conosciuto bene sia il denunciato che il denunciante (o, se i denuncianti fossero in numero maggiore, tutti i denuncianti ad uno ad uno).

Nel caso in cui tu non possa trovare soltanto due testimoni che conoscano insieme il denunciato e tutti i denuncianti ad uno ad uno, ne convocherai un numero maggiore, tanti davvero, quanti sarà necessario perché il denunciato e ciascuna denunciante (o ciascuno) abbia un duplice testimonio.

Trasmetterai invero direttamente e per via sicura a Noi l’autentico esemplare degli atti, insieme con l’istruzione e questa lettera, senza trattenere presso di Te nulla del tutto.

L. S. Firma dell’Ordinario del luogo delegante

(Alla lettera viene annessa la Formula G)

 

B) PER SVOLGERE INDAGINI DIMEZZATE

. . . . . il giorno . . . . .

Noi . . . . . Ti preghiamo di organizzare secondo l’annessa istruzione indagini riguardanti (p. e. una donna o delle donne) . . . . .

. . . . . interrogando separatamente, formalmente e sotto giuramento di dire la verità e di osservare il segreto due testimoni, per quanto potrà essere fatto, dell’ambiente ecclesiastico, comunque però al di sopra di ogni sospetto, che conoscano più da vicino (p.e. la stessa donna o le donne).

Trasmetterai direttamente e per via sicura a Noi l’autentico esemplare degli Atti, insieme all’istruzione e questa lettera, senza trattenere presso di te niente del tutto.

L. S.

Firma dell’Ordinario del luogo delegante

(Alla lettera viene allegata la Formula H)


Formula G

Modo di svolgere indagini complete

(Quanto racchiuso in parentesi quadrata è valido nel caso che le investigazioni siano svolta da un delegato)

 

Nel giorno. . . . . mese. . . . . anno. . . . .>

Convocato (o convocata) è comparso davanti a me scritto più sotto (si scrivano nome cognome etc. di colui che sta per comporre l’atto) dimorante (si annotino il luogo e la diocesi dove egli stesso ha il recapito) [delegato specialmente per questo solo atto dal R. P. D. …, secondo la lettera a me diretta e datata il giorno …(si registri in quale giorno la lettera gli sia stata scritta) da allegare alla presente].

N. . . . . . N. . . . . . (nome, cognome e qualifiche del teste convenuto) il quale (o la quale). riferitogli il giuramento di dire la verità, che ha prestato (anche se sacerdote) dopo aver toccato i Santi Vangeli di Dio, è stato da me interrogato……

1 - Domanda: Se conosca il Sacerdote N. N. …(nome, cognome e qualifiche del denunciato).

Risposta: (si scriva la lingua che usa il teste, la sua risposta).

2- Domanda: Quale sia il genere di vita di questo Sacerdote, quali i costumi, quale la considerazione presso il popolo?

Risposta: ……..

3- Domanda: Se conosca N. … N…. (nome, cognome e caratteristiche del denunciante o ,se più di uno, di ciascuno o ciascuna di loro).

Risposta: ….. …

4- Domanda: Quale sia il suo genere di vita (di ciascuno o ciascuna di loro), quali i costumi, quale la considerazione presso il popolo?

Risposta:………

5- Domanda: Se ritenga quello o quella (quelle o quelle) degna o degno di fede (degne o degni) o al contrario li stimi capaci di mentire o calunniare in giudizio o anche di giurare il falso?

Risposta: …. ….

6-Domanda: Se sia al corrente, se per caso tra quella o quello (quelle o quelli) e il predetto Sacerdote esista qualche causa di odio o inimicizia?

Risposta: … ….

Allora, letto come dovuto l’atto al teste e notificatogli il giuramento di conservare il segreto, che ha prestato come sopra, è stato congedato (o congedata), e prima che si allontanasse, ha firmato a conferma delle promesse (o se non possa scrivere: non essendo capace di scrivere, secondo quanto dichiara (si annoti la causa), ha tracciato il segno di Croce).

Dopo che il teste abbia firmato qui o abbia tracciato il segno di Croce, colui che ha ricevuto la testimonianza sottoscriverà in questo modo:

Queste cose sono state svolte da me N. N. [delegato specialmente solo per questo atto dal R. P D. N. N.]

L. S.

[Il delegato poi trasmetterà l’atto direttamente a Colui dal quale ha ricevuto la delega insieme con l’istruzione e la lettera ricevuta, non trattenendo nulla presso di sé].


Formula H

Modo di svolgere investigazioni parziali

Nel giorno . . . . . mese . . . . . anno . . . . .

Dopo essere stato convocato (o convocata) è comparso di persona davanti a me scritto più sotto (si scrivano nome, cognome etc., di colui che sta per stilare l’atto) dimorante in (si annotino il luogo e la diocesi dove lo stesso ha il recapito) [ per questo atto soltanto specialmente delegato dal R. P. D. ………., in base alla lettera del Medesimo a me diretta e consegnata nel giorno (si annoti in quale giorno la lettera gli sia stata scritta) da allegare alla presente]. N. N. …….. (nome, cognome e qualifiche del teste convenuto) il quale (o la quale), presentato il giuramento di dire la verità, che ha prestato (anche Sacerdote) dopo avere toccato i Santi Vangeli di Dio, è stato interrogato da me.

1 - Domanda: Se conosca (per esempio la donna) N. N. ? (nome cognome e qualifiche della persona indicata).

Risponde: ….. …… (si scriva di che lingua si serva il teste, la sua risposta).

2 - Domanda: Quale sia il suo genere di vita, quali i costumi, quale la reputazione presso il popolo?

Risponde: … … … .

3 - Domanda: Se ritenga (per esempio quella) degna di fede o al contrario la pensi capace di mentire, di calunniare in giudizio e anche di commettere spergiuro?

Risponde: ……….

4 - Domanda: Se sia a conoscenza se per caso fra (per esempio lei) e il Sacerdote esista o sia esistita una qualche causa di odio o inimicizia?

Risponde: ……….

Allora, letto debitamente l’atto al teste, presentato il giuramento di mantenere il segreto, che ha prestato come sopra, è stata congedato/a, e prima che si allontanasse, ha sottoscritto a conferma delle cose premesse, (o se non possa scrivere: non potendo scrivere, secondo quanto dichiara, (si annoti la causa), ha tracciato il segno della Croce).

Dopo che il teste abbia sottoscritto qui la sua firma o abbia tracciato il segno della Croce colui che ha ricevuto il testimone firmi in tale modo:

Queste cose sono stati svolti da me N. N. ….. [delegato dal R. P. D. N. N. soltanto particolarmente per questo atto].

L. S.

[Il Delegato poi trasmetterà direttamente a Colui dal quale ha ricevuto la delega l’atto insieme con l’istruttoria e la lettera ricevuta, senza trattenere presso di sé nulla del tutto].


Formula I

Modo di compiere l’esame in via generale

 (Nota 1: Quanto compreso fra parentesi quadre vale nel caso che l’esame venga fatto dal delegato, o rispettivamente, senza l’intervento del notaio. Se il delegato però per una grave causa da indicare, non può conservare questa procedura di esame, ricorra per disposizioni a Colui dal quale ha ricevuto la delega).

Il notaio, se è presente, insieme a colui che si accinge a compiere l’esame comincerà l’atto con queste o simili parole:

Giorno … mese … anno…..

In forza del decreto del R. P. D. (si scriva il nome etc. dell’Ordinario del luogo) emesso nel giorno ….. il convocato (o la convocata) è comparso davanti a me scritto più sotto (si scrivano il

nome, cognome etc. di colui che sta per ricevere l’atto, il quale, se il notaio non fosse presente, scriva: davanti a me scritto più sotto), dimorante in (si annotino il luogo e la diocesi dove è reperibile colui che riceverà l’atto) [ per questo solo atto specialmente delegato dal R. P. D. ……, secondo la lettera del Medesimo [ a me] diretta ed emessa nel giorno (si dichiari in quale giorno sia stata scritta allo stesso) da allegare al presente fascicolo], N. N. (si scrivano nome, cognome, nome del padre, patria, età, condizione e abitazione della persona convocata; e se questa fosse un religioso/a, anche il nome con il quale era chiamata quando era nella condizione secolare), alla quale, presentato il giuramento di dire la verità, che ha prestato dopo aver toccato i Santi Vangeli di Dio (che deve toccare con la mano), è stato chiesto:

Domanda: Se sappia o si immagini la ragione della sua convocazione e del presente esame?

Risposta: ………………(Si scriva la risposta nella lingua adoperata dalla persona convocata).

Domanda: Da quanti anni abbia l’abitudine di avvicinarsi al Sacramento della penitenza?

Risposta: ………… .

Domanda: Se sempre abbia ricevuto il Sacramento della penitenza presso un solo e medesimo Confessore o presso più Sacerdoti: inoltre se in una sola e medesima Chiesa o in più Chiese?

Risposta: ………….. .

Domanda: Se dai singoli Sacerdoti dai quali è stata confessata abbia ricevuto sante ammonizioni e opportuni precetti, tali da essere di edificazione per la stessa esaminata, e la tenessero lontano dal male?

Risposta: ……………. .

Se la risposta fosse affermativa, cioè se dicesse di essere stata sempre bene indirizzata, allora si interroghi nel seguente modo:

Domanda: Se sappia o si ricordi di aver detto o di avere udito che un Confessore non si era comportato così santamente e onestamente nei confronti dei penitenti, o le siano state riferite mormorazioni o parole di disprezzo contro lo stesso Confessore: per esempio se la stessa persona esaminata abbia ascoltato simili dicerie da uno o più penitenti, e un anno fa o quattro o tre mesi fa ?

Risposta: …………..

Se dopo questa interrogazione e osservazione la persona esaminata continuasse a negare, si chiuda l’atto nella consueta forma che è esposta in calce a questa istruzione.

Ma se avesse svelato qualcosa riguardante un altro confessore, subito dopo le cose sulle quali è interrogata, verrà interrogata ulteriormente come segue:

Domanda: Che esponga nome, cognome, incarico e età del Confessore, e il luogo ossia la sede della confessione; se sia prete secolare o regolare etc.

Risposta: ………

Domanda: Che esponga in ordine, sinceramente e chiaramente, con parole tuttavia discrete e castigate, tutto quello di disonesto che abbia ascoltato, durante la confessione Sacramentale o prima o in seguito o in occasione della confessione, dal predetto Confessore: o se dal medesimo sia stato compiuto con lei qualcosa in maniera disonesta con cenni, contatti fisici o opera etc.

Risposta: …………….

A questo punto il giudice curerà con solerzia che siano riferiti con la stesse parole usate dal confessore, i discorsi indecenti, le seduzioni, gli inviti a incontrarsi in qualche luogo per cattivo scopo, e tutte le altre cose che costituiscono il reato di molestia, essendo adoperata la lingua del luogo nella quale con attenzione e secondo verità saranno scritte le risposte, con le stesse parole con cui sono date; incoraggi la persona esaminata, se si accorgesse che questa per eccessivo timore o vergogna sia impedita dal manifestare la verità, persuadendo la medesima che tutto sarà gravato da un inviolabile segreto. E infine chiederà il momento in cui siano iniziate le molestie, fino a quando siano continuate, quante volte ripetute, con quali parole e quali atti ributtanti siano state manifestate. Si guarderà accuratamente dallo svolgere inchieste sul consenso alla molestia della stessa persona esaminata, anzi le ricordi espressamente che non è tenuta a manifestare il consenso offerto eventualmente. Così si guarderà da qualsiasi domanda che tradisca il desiderio di conoscere i peccati della medesima persona.

Domanda: Se sappia o abbia sentito dire che il predetto Confessore abbia sollecitato altre penitenti ad azioni sconvenienti; e nel caso affermativo, che le nomini (e a questo punto ordinerà di dare il nome, cognome etc., o almeno quegli indizi migliori dai quali si possano scoprire le altre persone molestate).

Risposta: ………….

Se eventualmente fossero citate altre persone che abbiano subito molestie, sarà compito dello stesso giudice convocarle con prudenza ed esaminarle nello stesso modo.

Domanda: Riguardo alla fama del predetto Confessore, sia presso di sé che presso altre persone?

Risposta: …. ……….

Compiute tutte queste cose, vengano lette alla persona esaminata tutte le cose che sono state verbalizzate, o, per un giusto motivo, raffigurate in disegni, le si consegni il documento perché lo legga da solo davanti a colui che ha compiuto l’esame; e una volta che sono state accettate e approvate da quella, insieme alle correzioni, aggiunte e cancellature, se ve ne siano, sia invitata a firmare, e sia congedata, dopo che le è stato presentato il giuramento di conservare il segreto. Tutti questi atti siano trascritti con queste parole:

Una volta tenute e accettate queste procedure è stato congedato/a dopo avere giurato di conservare il segreto, toccati nuovamente i Santi Vangeli di Dio (giurerà nuovamente sopra il Vangelo) e a conferma di quanto premesso ha firmato (o, se non potesse scrivere: non potendo scrivere, come asserisce (si annoti il motivo), ha tracciato il segno della Croce.)

Dopo che la persona esaminata abbia qui firmato o abbia tracciato il segno della Croce,firmerà il notaio, se fosse presente, in questo modo:

Questi atti sono stati compiuti da me notaio N.N. (e se assunto solo per questo atto: assunto solo per questo atto).

L.     S.


Infine firmerà chi ha ricevuto l’esame. Ma se il notaio non sarà stato presente, allora chi ha svolto l’esame si firmerà così:

Questi atti sono stati compiuti da me N. N. [delegato dal R. P. D. N. N. delegato soltanto per questo atto in particolare].

[Il Delegato trasmetterà poi l’atto integro a colui dal quale ha ricevuto la delega insieme con l’istruttoria e la lettera ricevuta senza trattenere presso di sé niente del tutto ].


Formula L

Formula della proposta che deve fare il promotore di giustizia,
una volta completata l’inchiesta

Premesso un breve riassunto e una disquisizione sopra le ragioni di diritto e di fatto, viene concluso da parte del promotore di giustizia per esempio come segue, tuttavia secondo le circostanze concomitanti:

Compiuti tutti gli esami ritengo che si debba decretare che il Sac. ……. sia ammonito (semplicemente o secondo misura) -o- che si costituisca nella Curia p.e. diocesana e sia fatta una causa secondo la legge (nel frattempo, però, …. e si aggiungano gli opportuni provvedimenti canonici, se al promotore di giustizia sembri opportuno proporli).

giorno … anno …

Firma del Promotore di giustizia


Formula N

Criterio di ammonizione dei denunciati di reato di molestia

Riguardo ai denunciati una volta o una seconda volta dell’abominevole reato di molestia, per lo più, dopo avere fatto le opportune investigazioni, si decreta che: Si ammoniscano (semplicemente o secondo misura) sotto il vincolo del segreto del Santo Uffizio. Colui che ha o al quale è stato affidato il compito di impartire tale ammonizione, chiamerà presso di sé il sacerdote denunciato, con la circospezione dovuta, e lo avvertirà con gravi parole invero, più o meno legate al tenore dei fatti e del decreto, ma contemporaneamente paterne e del tutto generiche, affinché in nessun modo sia direttamente che indirettamente siano palesati i denuncianti che: “che è giunto alle orecchie dell’Autorità Ecclesiastica, che egli nella sacra Tribuna della Penitenza non sempre si è comportato con la prudenza e santità che erano convenienti, così che non senza ragione si deve temere che abbia cercato di mutare lo stesso sacramento della riconciliazione, con audacia temeraria, in rovina delle anime: che importa dunque a lui al massimo grado di guardarsi attentamente che l’Autorità Ecclesiastica non sia spinta a procedere a provvedimenti più gravi”.

Sia conservato, del resto, in tutto e per tutto il più stretto segreto del Santo Uffizio.

Se l’ammonizione fosse fatta per lettera, si tenga lo stesso criterio di ammonizione.

[Il Delegato a fare l’ammonizione, informi a tempo opportuno Colui dal quale ha ricevuto la delega dei risultati, trasmettendo tutti i documenti, se ce ne siano, allo Stesso, senza trattenere nulla presso di sé].


Formula O

Formula del decreto per la costituzione dell’imputato

Le formule proposte qui non sono, come è evidente, definitive: esse possono e devono essere cambiate in rapporto alle diverse circostanze concomitanti. Si propongono dunque per esempio.

A) Per convocare semplicemente l’imputato

Si convochi il Sacerdote ……….. nella Curia diocesana su tutte le questioni dedotte contro di lui e venga fatta la causa secondo il diritto.

Questi atti sono stati emessi ……………. (luogo di residenza dell’Ordinario del luogo)

Giorno ……. mese ………..anno……

Firma dell’Ordinario del luogo

Firma del notaio




B) Per convocare l’imputato, con l’aggiunta dei provvedimenti canonici

Il Sacerdote ………… venga convocato nella Curia diocesana su tutte le questioni dedotte contro di lui e venga fatta la causa secondo il diritto. Nel frattempo però (p. e. rimanga sospeso dalla celebrazione della Messa, o dall’esercitare i sacri ministeri o i doveri spirituali; - abbandoni il luogo …….. e si ritiri nel luogo ….. e lì rimanga sotto vigilanza etc.).

Questi decreti sono stati emessi ……… (come sopra) nel giorno ….. mese …….

L.    S.

Firma dell’Ordinario del luogo

Firma del Notaio


Formula P

Modo di esercitare le disposizioni

N.B. A norma dell’articolo 52 il giudice non costringa l’accusato al giuramento di dire la verità.


Il notaio comincerà l’atto:

“ Nel giorno…… mese …… anno

Dopo essere stato convocato è comparso di persona davanti al sottoscritto (si scrivano nome, cognome etc. di colui compie le disposizioni) [delegato specialmente per questo atto] il sac. N. N. che è stato:

Interrogato sul suo nome, cognome, genitori, patria, età, condizione etc.

Risponde …….(Il Notaio scriverà in lingua volgare e, per quanto sarà possibile, con le stesse parole che usa l’accusato, le sue risposte).

Interrogato: se sappia o eventualmente immagini il motivo della sua convocazione?

Risponde….. (e così continuerà fino alla fine, annotando le singole domande e le relativa risposte)”.

Se la risposta a questa seconda domanda sarà stata affermativa, il giudice inviterà l’accusato ad esporre ogni cosa ad una ad una e sinceramente; altrimenti lo ammonirà a dire, esaminata la propria coscienza, se per caso si senta colpevole di qualche colpa. E se infine rispondesse affermativamente, lo inviterà, come sopra, per la seconda volta a confessare, con l’umiltà e la sincerità convenienti, le proprie colpe, manifestando i nomi di quelli che hanno sbagliato con lui e le parole e i fatti e le altre circostanze concomitanti che costituiscono l’occasione e la caratteristica dei reati commessi.

E poiché è difficile che l’accusato si possa ricordare di tutto fin dall’inizio, il giudice potrà stabilire per lui un periodo di due o tre giorni, durante i quali possa esaminare diligentemente la propria coscienza nella preghiera e nelle lacrime, concedendogli anche la facoltà, se lo volesse, anche di affidare ad uno scritto la sua confessione, che il giudice riceverà formalmente nella seguente ordinanza o, se sarà stata affidata a uno scritto, riceverà dalle sue mani il foglio in cui è contenuta, e lo affiderà al cancelliere che annoterà il fatto in questo modo p. e. : “L’accusato ha consegnato il foglio, che riferisce per scritto, come asserisce, la sua confessione, che comincia …(annoterà le prime parole del documento), e finisce….. (annoterà le ultime), e che io mentre lo ricevevo ho segnato con la lettera A (segnerà il foglio con questa o altra lettera dell’ alfabeto) e ho allegato agli atti”. Questa misura si dovrà sempre osservare ogniqualvolta che si dovrà inserire negli atti un documento di qualsiasi genere consegnato dall’accusato.

Dopo di ciò, il giudice confrontando la confessione fatta dall’accusato a voce o per scritto con le denunce esistenti agli atti, se invero appurerà che in essa nulla è stato tralasciato o omesso, tralasciate le contestazioni, procederà alle ultime domande; se però troverà in queste qualcosa che l’accusato non abbia confessato in alcun modo o completamente, gli contesterà solamente ciò, come sarà detto più sotto.

Che se al contrario l’accusato negherà ancora, il giudice lo interrogherà ulteriormente se sappia nei confronti di quali delitti procede il Supremo Tribunale; se non lo sapesse, gli enumererà i reati di questo tipo (eresia, invito ad azioni riprovevoli [cosiddette molestie], il peggiore dei delitti, la violazione del sigillo etc.). Quindi chieda se abbia commesso uno di questi reati: se rispondesse affermativamente, lo inviterà ad una confessione spontanea, come prima, altrimenti gli leggerà il decreto, con il quale è stato ordinato che si sottometta alle Disposizioni. Poi gli ordinerà di esporre il percorso e l’ordine della propria vita; dove sia nato e dove sia stato educato, quali studi abbia portato a termine, se e quali gradi accademici si sia meritato, dove abbia abitato, quali cariche e funzioni abbia ricoperto e altre cose simili. Infine gli chiederà se abbia dei nemici, chi mai essi siano e quale sia la causa della loro inimicizia.

Premesse queste domande generali, il giudice, prima di contestare all’accusato le singole denunce, lo interrogherà sui particolari riguardanti le persone, i luoghi e i tempi, dei quali si parla nella denuncia e che possono dimostrare la probabile verità o falsità: vale a dire la collocazione del confessionale nella chiesa o quella delle camere nella casa del sacerdote; se riceva in casa i penitenti talvolta prima o dopo la confessione per impartire consigli, prestare libri etc.; se accada che parli a lungo, sia in casa sia in sacrestia, dopo la confessione con una donna sola, se nel tal giorno si sia trattenuto in tale paese o città etc.

Poi il giudice contesterà all’accusato - sempre tacendo il nome del denunciante - le singole denunce, non invero, come si suole dire, tutte d’un fiato, ma leggendo all’accusato distintamente tutte le parti della denuncia e per così dire esponendo prima l’intera denuncia e poi separatamente attraverso le parti che sono state esposte nella denuncia.

Il giudice comincerà dalle parole e dai fatti meno gravi e procederà a poco a poco verso quelli più gravi; e non tralascerà di contestare qualche detto o fatto non riprovevole, se questo sia stato riferito dai denuncianti, affinché se per caso in seguito l’accusato negherà detti e fatti accusatori, possa essere accusato che tutti quei fatti sono così congiunti, che la pubblica Autorità della Chiesa non può considerare le une vere e le altre false. A conferma delle singole denunce dovranno essere portate, qualora ci siano, le investigazioni favorevoli al denunciante e in sfavore del denunciato; inoltre dovranno essergli contestate le informazioni a suo sfavore di cui si sia in possesso. In ragione della connessione o della contiguità il giudice contesterà all’accusato anche i reati non spettanti al S. Uffizio, dei quali l’accusato sia stato denunciato e per i quali non sarà ancora sottoposto a giudizio.

Ugualmente dovranno essergli contestate le contraddizioni, nelle quali eventualmente sia caduto, sia riguardanti (il S. Uffizio??) sia non spettanti e anche le tergiversazioni, le scappatoie, e le risposte non soddisfacenti.

Terminate le contestazioni di tutte le denunce, se ci fossero più denunce e l’accusato continuasse a negare, il giudice non tralasci di dichiarare che contro di lui esista un maggiore numero di denunce, distinte nel tempo e fatte da diverse persone, che si sa da sicure testimonianze che sono credibili, completamente degne di fede e incapaci di calunniare, vicendevolmente sconosciute fra loro, per cui una cospirazione è impossibile, e che né per inimicizia né per altra umana passione sono state spinte ad accusare, ma soltanto per provvedere alla propria coscienza, soddisfacendo un obbligo inevitabile.

Condotte le cose fino a questo punto, il giudice gli chiederà che cosa provi riguardo al sesto comandamento del Decalogo e al Sacramento della Penitenza; se ritenga che sia lecito per un confessore comportarsi così con i penitenti, come è provato da sicure documentazioni che egli si sia comportato (o se avrà confessato, dalla sua stessa confessione); se per caso ritenga che tutte queste cose siano lontane dal peccato; se conosca la Costituzione Apostolica di s. m. Benedetto XIV che inizia: “Il Sacramento della Penitenza”, e le pene che essa e i sacri canoni comminano ai confessori che abusano del sacro ministero per la rovina delle anime; e infine se possa portare qualcosa a propria scusa.

Poi il giudice gli chiederà se ritenga legittimo il processo qui e adesso o abbia qualcosa da obbiettare contro questo, e sia soddisfatto di essere assistito da un difensore d’ufficio o voglia nominare un proprio difensore, e se insisterà a favore di qualche riserva, se eventualmente voglia che sia ripetuto l’esame dei denuncianti.

Se darà risposta affermativa a questa ultima domanda, o se in qualsiasi modo addurrà qualcosa in suo favore a causa della quale si debbano ascoltare dei testimoni, (come, del resto se sorgesse una inaspettata grave difficoltà), vengano sospese le Ordinanze che devono essere riprese dopo che le persone che hanno fatto la denuncia siano state nuovamente interrogate, o siano stati ascoltati i testimoni, le deposizioni dei quali il giudice, riprese le Ordinanze, attesterà in seguito formalmente all’inquisito.

Completate le contestazioni delle denunce, il testo deve essere consegnato al Promotore di giustizia, perché lo sottoponga ad esame e dichiari se vi sia qualcosa da osservare, se vi siano da fare nuove contestazioni o nuovi atti etc.

Il giudice non dovrà chiudere le ordinanze se prima non avrà il consenso espresso dal Promotore di giustizia.

Alla fine di ciascuna sessione si leggeranno all’accusato tutte le cose verbalizzate dal notaio, e una volta che siano state approvate e accettate da lui insieme alle correzioni, aggiunte e cancellature, se ve ne siano, sarà invitato a firmare; e una volta ammonito solennemente di conservare il segreto, sarà congedato. Il notaio descriverà tutte queste cose con queste parole: “Tenuti e accettati questi atti, l’accusato è stato congedato con l’ammonizione di conservare il segreto e prima che si allontanasse, a conferma di quanto premesso ha apposto la sua firma”.

Dopo che l’accusato convenuto avrà apposto la propria firma qui, il notaio firmerà in questo modo: “Questi atti sono stati compiuti da me N.N. notaio (e se sarà stato chiamato soltanto per questo atto: chiamato soltanto per questo atto)”. Infine apporrà la propria firma il giudice costituente.

Nel caso che le Ordinanze non siano terminate, come per lo più, in una sola e medesima sessione, ma siano necessarie più sessioni, ciascuna di esse sarà aperta e chiusa nello stesso modo, con le firme apposte in calce sia dell’accusato convenuto, sia del notaio, sia del giudice, e alla fine di ciascuna sessione il giudice fisserà per l’imputato il giorno della sessione successiva, il che il notaio annoterà in questo modo: “Tenuti e accettati questi atti l’imputato, dopo che è stato fissato per lui il giorno…mese per comparire di nuovo, è stato congedato con l’ammonizione etc.” come sopra. Nella sessione seguente la prima domanda sarà: “Se l’accusato abbia qualcosa da aggiungere, togliere o correggere a quanto si è svolto nelle precedenti sessioni”; e una volta trascritta la risposta, si continuerà dal punto dove è terminato il precedente esame.




N.B. E’ quasi inutile avvertire che il giudice, prima di arrivare mettere in atto le Ordinanze, debba sottoporre accuratamente ad esame informativo tutti gli atti del processo - cioè tutte le denunce sia formali che informali anche sulle materie non riguardanti il Santo Uffizio; le indagini sui costumi e l’attendibilità dei denuncianti, e anche le indagini e le informazioni sulla vita, i costumi e la pubblica fama del denunciato, le lettere d’amore eventualmente scritte da lui etc.- così che il medesimo giudice abbia a disposizione tutti gli elementi, per mezzo dei quali sia in grado di confutare le negazioni dell’imputato, di respingere le affermazioni del medesimo e di costringerlo mediante parziali concessioni a fare più ampie ammissioni.


Formula Q

Formula di giustizia petitoria che deve presentare il promotore di giustizia

A) NEL CASO CHE SI DEBBANO PROPORRE LE DIMISSIONI

Premesso un breve riassunto e una breve disquisizione sulle ragioni di diritto e di fatto, si conclude; p. e.

Esaminato ogni fatto ritengo che si debba decretare che il Sac. ……….. si dimetta con pesante ammonizione, rimanendo stabile il processo. E ad mentem . Mens (l’intenzione??) è che si vigili con la massima diligenza: sia distolto completamente da qualsiasi amicizia con le donne, adoperate anche le censure ecclesiastiche, e se si sorprendesse qualcosa di meno onesto nel suo modo di vivere (o se meno conveniente alla vita sacerdotale etc.), sia subito deferito nuovamente al tribunale.

Giorno …. Mese …. Anno …..

Firma del Promotore di giustizia



B) NEL CASO CHE SI DEBBA PROPORRE UNA CONDANNA

Premesso quanto sopra etc.

……… ritengo che si debba decretare che, imposte congrue (o gravi) salutari penitenze, tra le quali esercizi spirituali da svolgersi per …….. giorni in qualche casa religiosa, durante i quali rimanga sospeso dalla celebrazione della messa, il Sac. ………. sia dimesso (qui si esprimano le pene secondo il Can. 2368 §1 e inoltre le sanzioni supplementari che sembri opportuno infliggere nel caso). Che se per caso l’imputato avesse assolto il complice, provveda alla sua coscienza per mezzo del ricorso alla S. penitenziaria.

Giorno …. Mese …. Anno ….

Firma del Promotore di giustizia



C) NEL CASO CHE SI DEBBA PROPORRE L’ASSOLUZIONE

……. Ritengo che si debba decretare: che dagli atti risulta l’innocenza dell’imputato; perciò il Sac. …….. sia dimesso assolto


Formula R

Modo di esprimere la sentenza di condanna nelle cause di molestie quando l’imputato abbia continuato a negare

Noi (si annoti il nome, cognome, qualifiche etc. del giudice Ordinario o Delegato).

Poiché ………… (nome, cognome, nome del padre, età, condizione etc. dell’Imputato,

e se fosse un Religioso, si aggiunga anche il nome secolare) non ha avuto scrupolo di abusare del Sacramento della Penitenza con parole ed atti sui quali nelle Costituzioni Pontificie e particolarmente nella Costituzione di Benedetto XIV, che inizia SACRAMENTUM POENITENTIAE, dicendo e facendo queste cose ….. (qui per sommi capi, con parole prudenti e discrete, si dichiari in che modo, quante volte etc. l’imputato abbia mancato):

E poiché per tutti questi motivi, è stato denunciato al nostro tribunale, e lì, istituito contro di lui un regolare processo e debitamente citato nel giorno (si annoti il giorno e mese della citazione), è stato soggetto alle Leggi nei giorni (si indichi in quali): abbia però continuato a negare, ma nondimeno sia stato riconosciuto colpevole.

Sebbene inoltre abbia affermato di avere un’idea giusta della fede e della dottrina cattolica (ammettendo che davvero le cose stiano così) e il difensore non abbia mancato di promuovere e sostenere in base al suo compito le dovute difese in suo favore:

Nondimeno, soppesata ogni cosa seriamente e secondo le regole, Noi Giudice Ordinario o Delegato in questo giorno (si annoti il giorno in cui viene emanata la sentenza) secondo gli atti e le prove riteniamo e manteniamo per fermo che debba essere emanata la sentenza che segue.

Perciò invocato il nome di Dio e quello della beatissima e sempre Vergine Maria Madre di Dio e quello del Nostro Signore Gesù Cristo, con questa Nostra definitiva Sentenza che pronunciamo sedendo davanti al Tribunale in questi atti nella causa che davanti a Noi si svolge tra D………(Nome, cognome etc. del Promotore di Giustizia) e il Promotore



MANCA LA PAGINA 57


Formula S

Modo di emettere la sentenza di condanna nelle cause di molestia
quando l’imputato ha confessato le sue colpe

Noi (si annoti il nome, il cognome, le qualifiche etc. del giudice Ordinario o del Delegato).

Poiché …………. (nome, cognome, nome del padre, età condizione etc. dell’accusato, e se fosse un Religioso, si aggiunga anche il nome secolare) non ha avuto scrupolo di abusare del Sacramento della Penitenza con parole ed atti di cui nelle Costituzioni Pontificie e in particolare nella Costituzione di Benedetto XIV, che inizia SACRAMENTUM POENITENTIAE, dicendo e facendo ciò ………… (qui sommariamente, con parole discrete e prudenti, si dichiari in che modo, quante volte etc. l’Imputato abbia mancato).

E poiché per tutti questi motivi, è stato denunciato al Nostro Tribunale, e lì, costruito contro di lui un regolare processo e citato debitamente nel giorno (si annoti il giorno e mese della citazione), è stato soggetto alle Leggi nei giorni (si dica in quali giorni); ha confessato questo e quest’altro (si riassuma in breve la sua confessione).

Sebbene abbia affermato di avere una idea giusta della fede e della dottrina cattolica (supponendo che davvero le cose stiano così) e il difensore secondo il suo compito non abbia mancato di promuovere e sostenere opportunamente le dovute difese a suo favore;

Nondimeno, valutata ogni cosa seriamente e secondo le regole, Noi Giudice Ordinario o Delegato, in questo giorno (si annoti il giorno in cui viene emessa la sentenza) secondo gli atti e le prove riteniamo e confermiamo che debba essere emessa la sentenza che segue.

Perciò, invocato il Nome di Dio, e quello della beatissima e sempre Vergine Maria Madre di Dio e del Nostro Signore Gesù Cristo, con nostra definitiva sentenza che emaniamo sedendo davanti al Tribunale in questi atti nella causa che viene trattata davanti a Noi tra il D. ………(nome, cognome etc. del Promotore di Giustizia) Promotore di giustizia presso questo Tribunale e ……… (viene ripetuto il nome, cognome etc. dell’Accusato, come sopra) diciamo, decretiamo, dichiariamo e sentenziamo che ……………. (viene ripetuto il nome, cognome etc. dell’Imputato), per quelle colpe che ha confessato, è stato giudicato riguardo al delitto di istigazione ad atti osceni (e di falso dogma), e che per questo motivo ha meritato le censure e le pene che sono state emesse, stabilite e promulgate dai sacri canoni contro tali colpevoli.

Perché i sopraddetti errori e colpe non rimangano senza pena, e l’Accusato continui a vivere in maggiore sicurezza, e sia di esempio per gli altri, lo condanniamo così ……(si aggiunga la parte dispositiva della sentenza).

Ugualmente come salutari penitenze gli imponiamo ……… (si indichino le penitenze che vengono imposte).

Poiché invero spontaneamente il medesimo accusato ha confessato i sopraddetti errori e colpe e ha chiesto umilmente perdono per essi, per questo motivo noi lo abbiamo voluto assolvere dalla scomunica nella quale potrebbe incorrere, purché prima con cuore sincero e fede non finta abiuri gli stessi errori e detesti le colpe; come con questa nostra sentenza ordiniamo che debba fare nel modo e nella forma da stabilire.

E così diciamo, decretiamo, dichiariamo, ordiniamo e intendiamo e vogliamo affidare a sentenza definitiva e anche ad esecuzione, come di fatto affidiamo nel miglior modo e in quella forma che possiamo e dobbiamo per legge, e contemporaneamente istruiamo con la presente lettera che l’Accusato per il giorno ….. sia citato ad ascoltare la lettura e l’intimazione di questa Nostra sentenza.

Così proclamiamo (e l’atto si chiuda con l’indicazione del luogo e del giorno nei quali è stato scritto).

L.     S..

Firma del giudice Ordinario o Delegato

Firma del Notaio

Formula T

Modo di fare la dichiarazione di promulgazione e intimazione della sentenza nelle cause di molestia

Il Notaio cominci l’atto con queste parole:

In forza del decreto emanato da …… (nome, cognome etc. del giudice) nel giorno (si annoti il giorno in cui la sentenza è stata emanata), davanti al medesimo residente in (si annoti il luogo etc.), presente il notaio, è comparso di persona N. N. (nome, cognome, nome del padre, età, condizione etc. dell’Accusato, e se fosse un Religioso, si aggiunga anche il nome secolare), al quale attraverso il predetto giudice assiso davanti al tribunale è stato letto quanto segue:

E qui parola per parola viene letto integralmente il documento con il quale è stata emanata la sentenza.


Poi viene aggiunto:

Nel giorno … del mese… dell’anno … con questi scritti è stata promulgata la sentenza detta prima dal sopraddetto (nome etc. del giudice) che siede davanti al tribunale (si dica in quale luogo), e dal medesimo letta ad alta e intelligibile voce, presente il citato (nome etc. dell’Imputato) che ascolta, comprende e non si oppone:- (se fosse confesso, si aggiunga: che anzi, volendo obbedire, genuflesso davanti al giudice, toccando i sacrosanti Vangeli di Dio posti davanti a lui, ha abiurato i sopraddetti errori [e eresie e in generale tutti gli altri errori ed eresie contrari alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana], come nella scheda della sua abiura, con la quale, compiuta l’abiura, ancora genuflesso, è stato assolto nella forma consueta alla Chiesa, dalla sentenza di scomunica e riconciliato con Santa Madre Chiesa, essendo state adoperate le solite e consuete preghiere e cerimonie) - e inflitte a lui le salutari penitenze contenute nella detta sentenza. Tenutesi queste formalità è stato congedato, dopo che ha giurato toccando ……





MANCA LA PAGINA 61, MA SARA’ LA SOLITA FORMULA!