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2009 01 14 * Parlamento europeo * Risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001) (2007/2154(INI)) (2010/C 46 E/11)

Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione P6_TA(2009)0022

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001) (2007/2154(INI)) (2010/C 46 E/11)

 

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 254 sull'obbligo di pubblicazione degli atti e l'articolo 255, paragrafo 2 sui diritti di accesso dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, sull'obbligo per il Consiglio di specificare nel proprio regolamento le condizioni alle quali il pubblico può avere accesso ai suoi documenti,

- visto il trattato UE, in particolare l'articolo 1 (principio di trasparenza, uno dei principi fondamentali dell'Unione), l'articolo 6 (democrazia), l'articolo 28, paragrafo1 e l'articolo 41, paragrafo 1 (applicazione del diritto di accesso ai documenti riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale),

- visti gli articoli 10 e 16 del trattato sull'Unione europea, come si prevede verrà modificato dal trattato di Lisbona, e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 41 (diritto ad una buona amministrazione) e 42 (diritto di accesso ai documenti),

- visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [1],

- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [2],

- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) e del Tribunale di primo grado in materia di accesso ai documenti, e in particolare le recenti sentenze del Tribunale di primo grado nella causa The Bavarian Lager Co. Ltd. contro Commissione delle Comunità europee (T-194/04) e della CGCE nelle cause Regno di Svezia e Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, "sentenza Turco"),

- viste le attività e i documenti prodotti dal Mediatore europeo e dal Garante europeo per la protezione dei dati sulla questione dell'accesso ai documenti,

- visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa [3],

- vista la proposta della Commissione del 30 aprile 2008 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0229),

- visto il progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali,

- viste le interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione sull'applicazione della sentenza della CGCE nella causa Turco (O-87/2008 e O-88/2008),

- visti i rapporti annuali per il 2006 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo sull'accesso ai documenti e l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001,

- visto l'articolo 45 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0459/2008),

A. considerando che le democrazie basate sullo stato di diritto sono tenute all'osservanza del principio della pubblicità delle norme che riguardano i cittadini, il che implica per le istituzioni dell'Unione europea un obbligo di apertura e trasparenza, segnatamente dei loro processi decisionali, con pubblici dibattiti, riunioni e votazioni degli organi legislativi democratici e disponibilità dei progetti di legge e testi correlati,

B. considerando che, per garantire la responsabilità e legittimità di un sistema politico democratico, i cittadini hanno diritto di conoscere:

- l'operato dei loro rappresentanti una volta che questi siano eletti o nominati a ricoprire cariche in organismi pubblici o che rappresentano lo Stato membro a livello europeo o internazionale (principio di responsabilità),

- il modus operandi del processo decisionale (compresi documenti, emendamenti, calendario, soggetti coinvolti, voti espressi, ecc.),

- il modo in cui viene stanziato e speso il denaro pubblico e con quali risultati (principio della tracciabilità dei fondi),

C. considerando che la comunità internazionale e l'Unione europea, sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri, sono progressivamente pervenuti al riconoscimento di un reale "diritto di accesso ai documenti" e di un "diritto all'informazione" fondati sui principi di democrazia, pubblicità, apertura e trasparenza,

D. considerando che le cifre contenute nei rapporti annuali relativamente all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte delle istituzioni dell'Unione europea indicano che l'accesso ai documenti è stato concesso in un maggior numero di casi (con una diminuzione generale dei rifiuti in termini assoluti e percentuali), e che le ragioni del mancato accoglimento delle richieste variano da un'istituzione dell'Unione europea all'altra (la principale è la protezione del processo decisionale); che relativamente ai documenti sensibili, la Commissione e il Parlamento non hanno iscritto alcuno di questi documenti nei rispettivi registri mentre il Consiglio ha provveduto alla registrazione di 79 documenti sensibili su 409; che l'analisi qualitativa mostra chiaramente che un certo numero di disposizioni del suddetto regolamento ha dato adito ad interpretazioni divergenti circa il corretto modo di applicarle, e che ciò ha indotto i cittadini a rivolgersi al Mediatore europeo e alla CGCE,

E. considerando che il Consiglio inserisce il numero di riferimento interistituzionale soltanto in un numero limitato di documenti, contrariamente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, rendendo così ardua l'associazione di un documento a una data procedura, e che declassa inoltre i documenti a "documenti di riunione" non registrati o li tratta come documenti "diplomatici", vanificando in tal modo il diritto dei cittadini ad accedere ai documenti stessi,

F. considerando che, a norma del considerando 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, dovrebbe essere accordato l'accesso anche a documenti prodotti nel quadro della procedura di delega delle competenze (comitatologia) e considerando che nove decimi della legislazione sono adottati secondo detta procedura e che, di conseguenza, in tale quadro dovrebbe essere pienamente garantito un controllo parlamentare e democratico adeguato e trasparente,

G. considerando che Internet è divenuto il canale principale di consultazione dei documenti dell'Unione europea per i cittadini e che il numero dei documenti resi disponibili online dalle istituzioni dell'Unione europea è aumentato, il che crea ora la necessità di migliorare ulteriormente la convivialità dei siti web delle istituzioni dell'Unione europea e dei siti documentari nonché la loro interconnessione e di creare un portale unico dell'Unione europea per accedere a ogni documento, procedura o istituzione dell'Unione europea,

H. considerando che le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero ora adottare nuove iniziative per una maggiore apertura, trasparenza e democrazia e muoversi in direzione di un "atto dell'Unione europea sulla libertà dell'informazione", dal momento che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ha portato alla pubblica attenzione una serie di carenze; che le recenti sentenze in materia devono essere analizzate ed attuate con urgenza da parte delle istituzioni dell'Unione europea; che la Commissione dal canto suo ha presentato una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001,

1. sottolinea che l'importante sentenza Turco ha concluso che il regolamento (CE) n. 1049/2001 "impone, in linea di principio, un obbligo di divulgare i pareri del servizio giuridico del Consiglio relativi ad un procedimento legislativo" [4] e che nella stessa sentenza la Corte ha formulato le seguenti conclusioni:

- il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea discende dal carattere democratico delle istituzioni stesse, come disposto al considerando 4 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001,

- le eccezioni contenute nel suddetto regolamento (come la protezione del processo decisionale) devono essere correttamente interpretate tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione, che è legato alle esigenze di democrazia, di più stretta partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di legittimità dell'amministrazione, di efficacia e di responsabilità nei confronti dei cittadini [5],

- tali conclusioni sono ancora più importanti quando le istituzioni dell'Unione europea agiscono nella veste di legislatore [6],

- l'apertura nei confronti della diversità delle opinioni in merito a un atto (e alla sua legalità) "nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia" [7],

- le istituzioni devono fornire una motivazione dettagliata dell'eventuale rifiuto [8];

- l'eccezione può applicarsi solo per il periodo durante il quale la protezione è giustificata tenuto conto del contenuto del documento [9];

2. sottolinea che la sentenza Turco rafforza ulteriormente nell'Unione europea il principio in base al quale le istituzioni democratiche hanno il dovere di assicurare pubblicità alle proprie attività, documenti e decisioni, in quanto condizione della loro legalità, legittimità e responsabilità, principi sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dagli articoli 254 e 255 del trattato CE; che pertanto i documenti devono essere pubblicati e resi comunque accessibili e che ogni eccezione a tale principio dovrebbe essere limitata ed interpretata in senso restrittivo;

3. sollecita tutte le istituzioni dell'Unione europea ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 alla luce della recente giurisprudenza, e segnatamente della sentenza Turco con tutte le sue implicazioni, in particolare per quanto riguarda le procedure legislative (pubblicazione dei pareri del servizio giuridico, interpretazione restrittiva delle eccezioni, obbligo di fornire una motivazione particolareggiata in caso di rifiuto, ecc.) ed invita inoltre il Consiglio a rivedere le proprie norme per garantire la pubblicità di tutti i dibattiti, documenti e informazioni, ivi compresa l'identità delle delegazioni degli Stati membri in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro e gruppi di esperti e ad elaborare trascrizioni delle sue riunioni pubbliche, e ciò in quanto le conclusioni della CGCE secondo cui il pubblico interesse alla trasparenza prevale sull'eccezione dalla protezione del processo decisionale - in quanto la diversità delle opinioni su un atto legislativo accresce la legittimità delle istituzioni - si applicano anche a tale caso;

4. chiede alle istituzioni dell'Unione europea di definire norme comuni su come espletare le procedure amministrative e come presentare, classificare, declassificare, registrare e divulgare i documenti amministrativi all'interno e all'esterno delle istituzioni dell'Unione europea, tenendo presente che il principio della trasparenza è indissociabile dal principio della buona amministrazione enunciato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ritiene, nella stessa ottica, che il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità dell'energia atomica [10] dovrebbe essere integrato nell'ambito della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 onde includere definizioni di norme comuni in materia di archivi vivi, intermedi e storici, onde evitare le attuali incoerenze tra le prassi delle istituzioni dell'Unione europea e quelle degli Stati membri;

5. è persuaso di dover essere in prima linea in fatto di pubblicità, apertura e trasparenza nell'Unione europea e di dover varare, prima delle elezioni europee del 2009, un piano d'azione speciale per assicurare sul proprio sito web, ad esempio nel quadro dell'iniziativa e-Parliament, una maggiore e più agevole disponibilità di informazioni su:

- attività, partecipazione e presenza dei deputati europei ai lavori parlamentari in termini assoluti, relativi e percentuali, rendendo tali dati disponibili ed accessibili ai cittadini anche mediante criteri di ricerca [11],

- attività del Parlamento in plenaria, in commissione, nelle delegazioni e negli organi interni: l'Osservatorio legislativo dovrebbe essere migliorato inserendo riferimenti e link a tutti i pertinenti documenti [12]; i lavori di commissione e delle delegazioni dovrebbero essere trasmessi sul sito web del Parlamento al pari delle sedute plenarie, e dovrebbero inoltre essere registrati e resi disponibili e consultabili dai cittadini attraverso criteri di ricerca; gli organi interni (quali la Conferenza dei presidenti, l'Ufficio di presidenza, i Questori, il Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, ecc.) dovrebbero promuovere e assicurare il massimo livello di trasparenza delle loro attività nei confronti degli altri deputati e dei cittadini mettendo a disposizione tutti i loro documenti,

- indennità e spese dei deputati, conformemente alla posizione assunta dal Mediatore europeo secondo cui il diritto di informazione dovrebbe applicarsi anche a tali dati [13], nonché tutte le dichiarazioni di interessi finanziari per tutti i deputati al Parlamento europeo, e tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea,

ed invita gli Stati membri, i parlamenti nazionali e gli altri organi elettivi a fare altrettanto istituendo un registro di attività dei parlamenti e dei parlamentari;

6. sollecita la Commissione a seguire la raccomandazione del Mediatore europeo (ricorso 3208/2006/GG) sul registro della Commissione, relativamente al suo obbligo di inserire i riferimenti a tutti i documenti di cui all'articolo 3, lettera a) in suo possesso nel registro previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nella misura in cui ciò non sia stato ancora fatto;

7. ritiene che il reperimento di documenti e informazioni risulterebbe più facile se i documenti stessi fossero presentati, registrati e riutilizzati da altre istituzioni legislative conformemente a norme comuni (ad esempio per quanto riguarda i riferimenti a diverse versioni dello stesso documento, le sue modifiche, gli allegati e le rettifiche) [14] usando elaboratori di testi a fonte aperta, un effettivo multilinguismo e tecnologie che permettano anche alle persone con disabilità di avere accesso ad informazioni e documenti, come suggerito dalla Commissione agli Stati membri nella sua comunicazione sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (COM(2008)0583) e come previsto dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico [15];

8. ritiene che l'accesso alle informazioni relative alle istituzioni dell'Unione europea continui ad essere un percorso irto di ostacoli per i normali cittadini a causa della mancanza di una politica interistituzionale efficace orientata verso il cittadino e improntata alla trasparenza e alla comunicazione; ritiene che, a prescindere dai punti di accesso, i cittadini dell'Unione europea dovrebbero poter seguire una data procedura legislativa o amministrativa e accedere a tutti i documenti ad essa relativi [16]; ritiene che, come già richiesto nel 2001, occorra definire una tabella di marcia interistituzionale per migliorare, semplificare e completare i registri e le pagine web delle istituzioni dell'Unione europea e renderli interoperabili; ritiene che le istituzioni dell'Unione europea che mirano a guidare lo sviluppo delle tecniche di pubblica amministrazione online dovrebbero essere capaci e disposte a creare un vero motore di ricerca interistituzionale che renda più facile per il pubblico l'accesso ai documenti e alle informazioni;

9. si rammarica profondamente per il fatto che, contrariamente a quanto previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001, molti documenti legislativi preparatori (quali i "documenti di riunione" prevalentemente discussi in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio redatti dal Coreper 1) non sono registrati e quando lo sono mancano del codice interistituzionale, il che rende impossibile la loro inclusione in un registro comune interistituzionale quale parte del progetto pilota interistituzionale "Trasparenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia" (Trans-GAI) lanciato già nel 2004 per le procedure legislative relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; prende atto della nuova scadenza (2010) annunciata in Aula dalla Vicepresidente Wallström e prevede che neanche tale scadenza verrà rispettata se le istituzioni dell'Unione europea non metteranno immediatamente a disposizione un funzionario di collegamento che possa inserire il codice interistituzionale qualora manchi nel documento originale; ritiene che l'attuale situazione rappresenti non solo uno spreco di denaro pubblico ma anche un modo per tenere i cittadini distanti dal lavoro legislativo quotidiano in ambiti molto delicati come quello relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sollecita la Commissione ad anticipare l'entrata in vigore di tale strumento all'inizio della prossima legislatura;

10. è persuaso che le istituzioni dell'Unione europea debbano istituire un unico registro/portale dell'Unione europea per le informazioni e i documenti, che permetta ai cittadini di seguire una determinata procedura e di consultare tutti i documenti attinenti [17]; tale progetto dovrebbe partire da una semplificazione e un completamento dei registri e delle pagine web delle singole istituzioni dell'Unione europea, per arrivare alla loro reciproca integrazione in un portale unico dell'Unione europea; chiede la creazione, prima della prossima legislatura, di un bollettino quotidiano interistituzionale di aggiornamento contenente informazioni e documenti attinenti alle attività e agli ordini del giorno legislativi e non legislativi dell'Unione europea, come previsto dal progetto Trans-GAI, basato su un accordo interistituzionale del 2004 e purtroppo non ancora operativo;

11. invita le istituzioni dell'Unione europea ad assicurare che, prima dell'inizio della prossima legislatura:

- tutti i documenti preparatori rechino il riferimento alla procedura legislativa,

- tutti gli ordini del giorno e i risultati dei lavori del Consiglio e degli organi preparatori facciano chiaro riferimento ai documenti di supporto e siano registrati in tempo utile e pubblicati nel registro del Consiglio (compresi i cosiddetti documenti di riunione),

- i cittadini siano informati in modo corretto e trasparente in merito alla struttura organizzativa delle istituzioni, precisando le competenze dei propri servizi interni, illustrandone il flusso di lavoro interno, fornendo scadenze indicative per i fascicoli di loro competenza, ed indicando a quali uffici i cittadini debbano rivolgersi per ottenere assistenza, informazioni o presentare ricorsi amministrativi;

- tutte le proposte legislative siano accompagnate da una valutazione d'impatto accessibile al pubblico;

12. esorta le istituzioni dell'Unione europea ad una maggiore trasparenza in relazione alle procedure di comitatologia e agli accordi in prima lettura negoziati fra le istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di procedure di codecisione (i cosiddetti "triloghi") e le invita a provvedere a che gli accordi interistituzionali siano pienamente conformi agli obblighi di pubblicità, apertura e trasparenza delle procedure legislative, dal momento che un'assemblea parlamentare deve attenersi alla regola di tenere riunioni pubbliche e di pubblicare i documenti esaminati;

13. sottolinea il fatto che le procedure vigenti per la legislazione delegata (i cosiddetti "atti di comitatologia"), riguardante nove decimi degli atti giuridicamente vincolanti adottati ogni anno dalle istituzioni dell'Unione europea, dovrebbero essere riviste e applicate in modo tale da assicurare che siano garantiti i principi democratici e di trasparenza, che i membri, i procedimenti e le votazioni dei comitati di comitatologia siano resi pubblici e che i deputati nazionali ed europei così come i cittadini abbiano accesso immediato ai documenti nel registro della comitatologia non appena vengono inviati ai membri dei comitati di comitatologia (come promesso nel 2001 dall'allora Commissario Barnier); ritiene che una maggiore trasparenza dovrebbe riguardare in particolare i progetti di regolamento, mentre il Parlamento dovrebbe organizzare l'elaborazione di tali proposte nel modo più aperto e trasparente possibile, evitando in tal modo situazioni poco chiare come quelle emerse nell'ambito dei regolamenti sulla sicurezza aerea per quanto concerne i liquidi e i "body scanner";

14. ritiene che il principio della leale cooperazione fra istituzioni implichi l'obbligo per le stesse - specie in sede di esame di fascicoli legislativi o di trattati internazionali (ad esempio cooperazione UE-USA in ambito GAI, PNR e protezione dati) o nel quadro di procedure di nomina (ad esempio, la nomina del direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) - di scambiarsi tutti le informazioni e i documenti pertinenti, comprese quelli sensibili o riservati, e che le prassi attuali vadano urgentemente migliorate;

15. plaude all'opera svolta dal Mediatore europeo per assicurare una maggiore trasparenza da parte delle istituzioni dell'Unione europea e condivide il parere del Garante europeo per la protezione dei dati riguardo all'equilibrio fra la protezione dei dati personali e il diritto alla privacy di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [18] e al regolamento (CE) n. 1049/2001; invita il Mediatore europeo a predisporre per il Parlamento neoeletto una relazione sull'accesso ai documenti che tratti le tematiche sollevate nella presente risoluzione;

16. chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di promuovere una cultura amministrativa comune della trasparenza, fondata sui principi delineati dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla giurisprudenza della CGCE, dalle raccomandazioni del Mediatore europeo e dalle migliori prassi degli Stati membri; ritiene che, come già avviene nel caso dei responsabili della protezione dei dati, ogni Direzione generale delle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe assicurare che i documenti siano presentati, registrati, classificati, declassificati e divulgati conformemente al principio di buona amministrazione, al regolamento (CE) n. 1049/2001 e ai regolamenti interni delle istituzioni dell'Unione europea interessate;

17. chiede che venga lanciato un Anno europeo della trasparenza e che sia promossa una campagna europea sulla trasparenza nel 2009, in occasione delle elezioni europee, in modo che i cittadini siano consapevoli dei propri diritti di accesso ai documenti dell'Unione europea e delle norme dell'Unione europea in materia di pubblicità, apertura e trasparenza, così come negli Stati membri;

18. ritiene che la trasparenza a livello dell'Unione europea debba riflettersi negli Stati membri al momento del recepimento della legislazione dell'Unione europea nel diritto nazionale e invita i parlamenti nazionali e la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea ad esaminare le proposte contenute nella presente risoluzione e a promuovere un registro dell'Unione europea riguardante le attività dei parlamenti e dei deputati, che potrebbe servire ad assicurare e aumentare la cooperazione e la consultazione reciproche tra l'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, ricorrendo altresì alle migliori prassi in termini di trasparenza nel quadro di e- Parliament ed e-Government;

19. prende atto delle preoccupazioni espresse riguardo al progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel suo parere n. 270(2008), e invita gli Stati membri a includere nel progetto di convenzione almeno gli emendamenti presentati dai membri di detta Assemblea;

20. invita il Consiglio europeo e la CGCE (quest'ultima per quanto riguarda le sue funzioni amministrative), che sono gli unici due organismi che non applicano ancora il regolamento (CE) n. 1049/2001 ai propri documenti, a riflettere e adottare misure idonee a porre rimedio a tale situazione;

21. invita le istituzioni dell'Unione europea ad elaborare un ambizioso "atto dell'Unione europea sulla libertà d'informazione" sulla base dell'attuale proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore europeo, al Garante europeo per la protezione dei dati e al Consiglio d'Europa.

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[2] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1.

[3] GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

[4] Punto 68 della sentenza Turco.

[5] Un documento che potrebbe formare oggetto di eccezione (come un "parere legale") andrebbe esaminato nel merito per stabilire quali sue parti debbano essere oggetto di tale eccezione; il rischio connesso alla divulgazione deve essere "ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico"; occorre trovare un equilibrio fra tale rischio e "l'interesse generale all'accessibilità a tale documento, tenendo conto dei vantaggi che derivano […] da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico".

[6] Giacché "la possibilità per i cittadini di conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici" (punto 46 della sentenza Turco). Il preminente pubblico interesse sottolineato nel regolamento (CE) n. 1049/2001 consiste nel fatto che "la divulgazione dei documenti […] su questioni giuridiche sorte nel corso del dibattito su iniziative legislative" non fa che "aumentare la trasparenza e l'apertura del procedimento legislativo e rafforzare il diritto democratico dei cittadini europei" (punto 67 della sentenza Turco).

[7] Punto 59 della sentenza Turco.

[8] Punto 69 della sentenza Turco.

[9] Punto 70 della sentenza Turco.

[10] GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

[11] Ad esempio: quanti giorni ciascun deputato è stato presente al Parlamento europeo e dove ha firmato e/o votato e quando e quante volte si sono tenute votazioni per appello nominale, in plenaria e in commissione; a quali riunioni di organi istituzionali ha partecipato (plenaria e/o commissioni e/o delegazioni, ecc.). I dati dovrebbero essere consultabili anche mediante criteri di ricerca, come ad esempio nome del deputato/plenaria/commissione/delegazione/votazione/presenza/giorno/mese/ anno/legislatura/ecc. e link a questa pagina web dovrebbero essere presenti nelle pagine web dei deputati e in altre pagine web pertinenti; le pagine web dei deputati dovrebbero riprendere queste informazioni unitamente al nome degli assistenti, ai pareri espressi, agli emendamenti depositati in commissione e in plenaria a relazioni ed altri atti, alle dichiarazioni di voto,agli interventi audio-video, alle dichiarazioni scritte firmate, compreso l'elenco di tutti i firmatari, ecc.

[12] Procedure e documenti in commissione, quali: prima relazione ed emendamenti, pareri di altre commissioni, pareri del servizio giuridico, emendamenti depositati in plenaria, votazioni per appello nominale, corrispondenza interistituzionale, soprattutto quella attinente alle procedure legislative, a livello di commissione e di plenaria, ecc.

[13] Progetto di raccomandazione del Mediatore europeo al Parlamento europeo nel ricorso 3643/2005/(GK)WP.

[14] Questo non avviene attualmente dato che la Commissione, il Parlamento e il Consiglio seguono prassi diverse.

[15] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

[16] Proposta originaria, verbali di riunioni, relazioni, emendamenti, votazioni e loro risultato, dibattiti, testi in vigore, attuazione negli Stati membri, relazioni valutative, eccetera.

[17] Ad esempio: proposta originaria, verbali di riunioni, relazioni, emendamenti, votazioni e loro risultato, dibattiti, testi in vigore, attuazione negli Stati membri, relazioni valutative, ecc.

[18] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.