Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (2013/2155(INI))
Il Parlamento europeo ,
– visti gli articoli 1, 10 e 16 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 11 del TUE e l'obbligo, per le istituzioni, di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 41 (diritto ad una buona amministrazione) e 42 (diritto d'accesso ai documenti),
– visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica(2) ,
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti per il 2009-2010(3) ,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale in materia di accesso ai documenti, e in particolare le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Access Info Europe (causa C-280/11 P), Donau Chemie (C-536/11), IFAW/Commissione (C-135/11)(4) , My Travel (C-506/08 P), Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) e le sentenze del Tribunale nelle cause In 't Veld/Consiglio (T-529/09), Germania/Commissione (T-59/09), EnBW/Commissione (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10), Jordana (T-161/04) e CDC (T-437/08),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 30 aprile 2008 (COM(2008)0229),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presentata dalla Commissione il 20 marzo 2011 (COM(2011)0137),
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 2008 sull'accesso ai documenti ufficiali,
– viste le relazioni annuali per il 2011 e per il 2012 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo sull'accesso ai documenti, trasmesse a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
– visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,
– visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa,
– viste le sue risoluzioni del 12 settembre 2013 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012(5) e del 17 dicembre 2009 sulla necessità di migliorare il quadro giuridico che regola l'accesso ai documenti in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (regolamento (CE) n. 1049/2001)(6) ,
– vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 2012,
– visti l'articolo 48 e l'articolo 104, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0148/2014),
A. considerando che il trattato di Lisbona è in vigore da quattro anni; che l'articolo 15 del TFUE stabilisce un quadro costituzionale per la trasparenza istituzionale dell'UE e sancisce il diritto fondamentale di accesso ai documenti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione per i cittadini dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda in uno Stato membro; che questo diritto va esercitato nel rispetto dei principi generali e delle limitazioni stabiliti dai regolamenti adottati dal Parlamento e dal Consiglio;
B. considerando che l'articolo 298 del TFUE prevede un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente;
C. considerando che è regola generale fornire il pieno accesso ai documenti legislativi, mentre le eccezioni relative ai documenti non legislativi dovrebbero essere limitate;
D. considerando che la trasparenza è essenziale per un'Unione europea dei cittadini democratica nella quale essi possano partecipare pienamente al processo democratico ed esercitare un controllo pubblico; che un'amministrazione trasparente favorisce gli interessi dei cittadini, la lotta alla corruzione e la legittimità del sistema politico e della legislazione dell'Unione;
E. considerando che l'ampio accesso del pubblico ai documenti è un elemento importante di una democrazia vitale;
F. considerando che in una democrazia sana i cittadini non dovrebbero affidarsi ad informatori per accertare la trasparenza delle competenze e delle attività dei propri governi;
G. considerando che i cittadini hanno il diritto di sapere come funziona il processo decisionale e come agiscono i loro rappresentanti, nonché di chiedere loro conto del loro operato e di sapere a cosa viene destinato il denaro pubblico e come viene speso;
H. considerando che la legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti continua a non essere applicata correttamente dall'amministrazione dell'Unione e che le eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 sono applicate in modo regolare piuttosto che in via eccezionale dall'amministrazione;
I. considerando che, secondo la giurisprudenza, quando l'istituzione interessata decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato da un'eccezione, tra quelle previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (cfr. In 't Veld/Consiglio )(7) ;
J. considerando che un pregiudizio concreto e prevedibile all'interesse in gioco non può essere dimostrato sulla base di un semplice timore di divulgare ai cittadini le divergenze di punti di vista tra le istituzioni circa il fondamento giuridico dell'azione internazionale dell'Unione e, quindi, di insinuare un dubbio sulla legittimità di tale azione (cfr. In 't Veld/Consiglio )(8) ;
K. considerando che sei indagini su dieci relative a casi esemplari («star case») condotte dal Mediatore europeo nel 2012 riguardavano la trasparenza;
L. considerando che le statistiche concernenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 mostrano una flessione del numero di domande iniziali presso tutte e tre le istituzioni;
M. considerando che il numero di documenti specifici richiesti è diminuito per quanto concerne il Parlamento (da 1 666 nel 2011 a 777 nel 2012); che, tuttavia, la percentuale delle domande relative a documenti non specifici, per esempio «tutti i documenti riguardanti ...», è aumentata presso la stessa Istituzione (dal 35,5% nel 2011 al 53,5% nel 2012); che il numero di documenti del Consiglio oggetto di richiesta è diminuito (da 9 641 nel 2011 a 6 166 nel 2012)(9) ;
N. considerando che, secondo i dati quantitativi presentati nelle relazioni annuali del 2012, la percentuale di documenti in relazione ai quali l'accesso viene negato completamente è in aumento sia presso la Commissione (dal 12% nel 2011 al 17% nel 2012) sia presso il Consiglio (dal 12% nel 2011 al 21% nel 2012), mentre il Parlamento mostra cifre stabili riguardo al rifiuto totale di accesso (5% sia nel 2011 che nel 2012);
O. considerando che la Commissione mostra un significativo aumento delle domande di conferma (da 165 nel 2011 a 229 nel 2012), con un conseguente lieve aumento delle decisioni integralmente rivedute, una diminuzione delle decisioni parzialmente rivedute e un aumento delle decisioni confermate, mentre sia il Consiglio che il Parlamento registrano dati relativamente stabili in relazione alle domande di conferma (Consiglio: da 27 nel 2011 a 23 nel 2012; Parlamento: da 4 nel 2011 a 6 nel 2012);
P. considerando che alcune domande hanno dato luogo a denunce presentate presso il Mediatore europeo (Commissione: da 10 nel 2011 a 20 nel 2012; Consiglio: da 2 nel 2011 a 4 nel 2012; Parlamento: 1 sia nel 2011 sia nel 2012);
Q. considerando che il Mediatore europeo ha chiuso un certo numero di denunce nel 2011 e 2012 formulando osservazioni critiche o suggerimenti per ulteriori azioni (Commissione: da 10 su 18 nel 2011 a 8 su 10 nel 2012; Consiglio: nessuna informazione; Parlamento: da 0 su 0 nel 2011 a 1 su 1 nel 2012);
R. considerando che un certo numero di domande di accesso ai documenti ha dato luogo a cause intentate dinanzi al Tribunale o per le quali è stato proposto un ricorso in appello presso la Corte di giustizia (Commissione: da 15 cause e 3 ricorsi in appello nel 2011 a 14 cause e 1 ricorso in appello nel 2012; Consiglio: da 1 causa e 2 ricorsi in appello nel 2011 a 1 ricorso in appello nel 2012(10) ; Parlamento: nessuna causa né ricorso in appello per il 2011 o il 2012);
S. considerando che il Tribunale si è ampiamente pronunciato in favore di una maggiore trasparenza, oppure ha formulato chiarimenti riguardo al regolamento (CE) n. 1049/2001 in una serie di cause (Commissione: 5 su 6(11) nel 2011 e 5 su 5 nel 2012(12) ; Consiglio: 1 su 1 nel 2011 (Access Info Europe , T-233/09) e 1 su 4 nel 2012 (In 't Veld , T-529/09); Parlamento: 1 su 2 nel 2011(13) (Toland , T-471/08) e 1 su 1 nel 2012 (Kathleen Egan e Margaret Hackett , T-190/10));
T. considerando che la Corte di giustizia si è ampiamente pronunciata in favore di una maggiore trasparenza nelle seguenti cause - Commissione: 1 su 1 nel 2011 (My Travel , C-506/08) e 1 su 3 nel 2012 (IFAW , C-135/11 P)(14) ; Consiglio e Parlamento: nessuna sentenza per il 2011 o il 2012;
U. considerando che le relazioni annuali della Commissione, del Consiglio e del Parlamento non forniscono statistiche comparabili; che le tre istituzioni non osservano le stesse norme in materia di completezza nella presentazione di statistiche;
V. considerando che la ragione più spesso invocata per giustificare l'eccezione è «la tutela del processo decisionale», cui hanno fatto ricorso la Commissione e il Consiglio a seguito delle domande iniziali (Commissione: 17% nel 2011 e 20% nel 2012; Consiglio: 41% sia nel 2011 sia nel 2012); che «la tutela delle relazioni internazionali» è stata la seconda ragione più spesso invocata dal Consiglio, mentre nel caso del Parlamento, «la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo» costituiva l'eccezione più comune;
W. considerando che le istituzioni hanno omesso di applicare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3, comma 5, del TFUE per quanto riguarda l'obbligo del Parlamento europeo e del Consiglio di riunirsi in seduta pubblica quando si discute un progetto di atto legislativo e di assicurare la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, comma 2;
X. considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede una deroga alla trasparenza «nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione»; che tale disposizione è precedente al trattato di Lisbona e deve essere allineata all'articolo 15 del TFUE;
Y. considerando che la sentenza della Corte di giustizia nella causa Access Info Europe (15) ha confermato che la pubblicazione dei nomi degli Stati membri e le loro proposte non nuoce al processo decisionale; che il Tribunale aveva stabilito nella sua precedente decisione relativa a tale causa che «l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale»;
Z. considerando che gli accordi internazionali hanno effetti e ripercussioni sulla legislazione dell'UE; che i documenti ad essi relativi dovrebbero di norma essere pubblici, fatte salve le eccezioni legittime; che l'eccezione della tutela delle relazioni internazionali si applica come indicato al punto 19 della causa In 't Veld/Consiglio (T-529/09);
AA. considerando che i triloghi tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio stanno definendo l'elaborazione della legislazione dell'UE; che i triloghi non sono pubblici e che i documenti relativi ai triloghi informali, compresi gli ordini del giorno e le relazioni di sintesi, non sono messi d'ufficio a disposizione del pubblico, né del Parlamento europeo, il che è in contrasto con l'articolo 15 del TFUE;
AB. considerando che i documenti prodotti o detenuti dalla presidenza del Consiglio in relazione al suo operato in tale ruolo dovrebbero essere accessibili in base alle regole di trasparenza dell'UE;
AC. considerando che i negoziati sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono in una fase di stallo; che il nuovo strumento dovrà fornire un livello di trasparenza nettamente superiore rispetto alla situazione attuale;
AD. considerando che le richieste relative allo svolgimento a porte chiuse delle riunioni del Parlamento dovrebbero essere valutate, in linea di principio, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1049/2001; che tali richieste dovrebbero essere esaminate dal Parlamento caso per caso, e non essere automaticamente accolte;
AE. considerando che la classificazione dei documenti in livelli di riservatezza che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione o come «documenti sensibili» a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 deve essere svolta sulla base di un'attenta e specifica considerazione; che la classificazione dei documenti a un livello troppo elevato comporta una segretezza inutile e sproporzionata in relazione a documenti e a riunioni che si tengono a porte chiuse senza un'adeguata giustificazione;
AF. considerando che la trasparenza rimane la norma, anche in relazione al programma di clemenza relativo ai cartelli; che un divieto automatico di divulgazione costituisce una violazione della regola della trasparenza, quale sancita dai trattati; che la segretezza è l'eccezione e deve essere giustificata caso per caso da giudici nazionali in relazione alle azioni di risarcimento dei danni;
AG. considerando che si raccomanda che le linee guida dell'UE siano redatte in modo da costituire uno strumento utile per i giudici; che tali linee guida devono distinguere tra documenti aziendali e fascicoli di cartello in possesso della Commissione;
Diritto d'accesso ai documenti
1. ricorda che la trasparenza è la regola generale e che il trattato di Lisbona sancisce il diritto fondamentale di accesso ai documenti;
2. ricorda che è necessario che l'accesso del pubblico ai documenti sia quanto più possibile ampio, in modo da consentire effettivamente ai cittadini e alla società civile di pronunciarsi su tutti gli aspetti dell'attività dell'UE;
3. ricorda che la trasparenza accresce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee in quanto consente loro di essere informati e di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea, contribuendo in questo modo a rendere l'Unione più democratica;
4. rammenta che qualsiasi decisione di negare l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso nonché accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta al cittadino di comprendere il diniego dell'accesso e di potersi avvalere efficacemente dei mezzi di ricorso disponibili;
5. ricorda la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la trasparenza e la protezione dei dati, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza nella causa Bavarian Lager , e sottolinea che la protezione dei dati non dovrebbe essere sfruttata come pretesto, in particolare, per nascondere eventuali conflitti di interesse e l'esercizio di un'indebita influenza nel contesto dell'amministrazione e del processo decisionale dell'UE; osserva che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Bavarian Lager si fonda sulla formulazione attuale del regolamento (CE) n. 1049/2001 e non osta a che la formulazione sia modificata, cosa peraltro urgente e necessaria, in particolare dopo che i trattati e la Carta dei diritti fondamentali hanno chiaramente sancito il diritto di accesso ai documenti;
6. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi ad applicare rigorosamente il regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo pienamente conto della giurisprudenza al riguardo e uniformando allo spirito e alla lettera del regolamento le loro attuali disposizioni interne, in particolare per quanto concerne i termini di risposta alle domande di accesso ai documenti, garantendo nel contempo che ciò non si traduca in un allungamento dei termini; invita il Consiglio a pubblicare i processi verbali delle riunioni dei suoi gruppi di lavoro, indicando anche, alla luce della causa Access Info Europe , i nomi degli Stati membri e le loro proposte;
7. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi a valutare rigorosamente, in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, le possibilità di divulgazione parziale di un documento, una tabella, un grafico, un paragrafo o una frase;
8. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a sviluppare ulteriormente un approccio maggiormente proattivo al tema della trasparenza rendendo pubblicamente accessibile, sui loro siti web, il maggior numero possibile di categorie di documenti, inclusi i documenti amministrativi interni, e a inserirli nei loro registri pubblici; ritiene che tale approccio contribuisca a garantire un'effettiva trasparenza, così come a prevenire inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri inutili sia per le istituzioni che per i cittadini;
9. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a dare integralmente attuazione all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ad istituire registri dei documenti strutturati in modo chiaro e accessibile, dotati di una valida funzione di ricerca, contenenti informazioni regolarmente aggiornate sui nuovi documenti prodotti e registrati nonché riferimenti ai documenti non pubblici e, onde assistere gli utenti pubblici, orientamenti sui tipi di documenti conservati in un registro;
10. invita istituzioni, organi e organismi a pubblicare sistematicamente e senza indugio nei propri registri tutti i documenti che in precedenza non erano pubblicamente disponibili e che sono stati divulgati sulla base di domande di accesso pubblico a documenti;
11. invita le amministrazioni a fornire un'indicazione completa di tutti i documenti che rientrano nel campo di applicazione di una domanda di accesso ai documenti, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, successivamente alla domanda iniziale;
12. sottolinea che il ricorso al Mediatore europeo rappresenta una valida opzione qualora l'amministrazione interessata abbia confermato il rifiuto di accesso a un documento; ricorda, tuttavia, che non esistono strumenti per far rispettare le decisioni del Mediatore;
13. sottolinea che il contenzioso comporta processi molto lunghi, il rischio di costi elevati, se non proibitivi, e un esito incerto, creando un onere eccessivo per i cittadini che intendono contestare una decisione di rifiuto di accesso (parziale); sottolinea che, concretamente, ciò significa che non sussiste un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per impugnare una decisione negativa relativa a una richiesta di accesso ai documenti;
14. invita istituzioni, organi e organismi dell'UE ad adottare con urgenza procedure più veloci, meno onerose e più accessibili per la gestione dei reclami contro il rifiuto di concedere l'accesso, in modo da ridurre la necessità di arrivare a un contenzioso e creare una vera cultura della trasparenza;
15. sottolinea che le relazioni annuali delle tre istituzioni e degli organi e organismi dovrebbero presentare i dati in un formato comparabile, che dovrebbe ad esempio includere il numero di documenti richiesti, il numero di domande, il numero di documenti in relazione ai quali è concesso l'accesso (parziale), il numero di domande accolte prima e dopo la domanda di conferma e i dati relativi all'accesso accordato dal Tribunale, l'accesso parziale accordato dal Tribunale e l'accesso negato;
16. invita le istituzioni dell'UE ad astenersi dal richiedere che la controparte sostenga i costi dei casi giudiziari e a garantire che ai cittadini non sia impedito di impugnare le decisioni per mancanza di mezzi;
17. rileva che gli Stati membri devono adeguarsi al nuovo quadro per la trasparenza istituito dal trattato di Lisbona, come emerge dalla causa Germania/Commissione (T-59/09), in cui la Germania si è opposta alla divulgazione di documenti relativi a una sua diffida, invocando la tutela dell'interesse pubblico nel quadro delle «relazioni internazionali», mentre il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «relazioni internazionali» appartiene al diritto dell'UE e non è quindi applicabile alle comunicazioni tra la Commissione e uno Stato membro;
18. invita le istituzioni dell'UE a migliorare la tempestività della loro risposta alle richieste di accesso ai documenti e alle domande di conferma;
19. decide di esaminare in che modo sia possibile rendere più trasparenti le deliberazioni del suo Ufficio di presidenza e della sua Conferenza dei presidenti, anche mediante la stesura di processi verbali dettagliati e la divulgazione degli stessi al pubblico;
Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001
20. esprime la propria delusione per il fatto che dal dicembre 2011, quando ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2011, non è più stato registrato alcun progresso, giacché il Consiglio e la Commissione non sembrano disposti ad impegnarsi in negoziati concreti; invita dunque il Consiglio a proseguire finalmente la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001; invita il Consiglio e il Parlamento a concordare un nuovo strumento che assicuri una trasparenza nettamente maggiore, compresa l'effettiva applicazione dell'articolo 15 del TFUE;
21. invita tutte le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'UE ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001 coerentemente con le disposizioni della convenzione di Aarhus; appoggia pienamente la politica dell'Agenzia europea dei medicinali di pubblicare su richiesta le relazioni sulle sperimentazioni cliniche dei farmaci disponibili sul mercato europeo, una volta ultimato il processo decisionale per il farmaco in questione; sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe rispettare integralmente la Convenzione di Aarhus e definire le eccezioni in piena conformità con la stessa;
22. raccomanda che ogni istituzione od organismo dell'UE nomini all'interno delle sue strutture di gestione un funzionario per la trasparenza responsabile della conformità e del miglioramento delle pratiche;
23. invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione di irregolarità e chiede la protezione degli informatori; invita in particolare la Commissione a riferire al Parlamento in merito alle proprie esperienze circa le nuove disposizioni in materia di informatori adottate nel 2012 per il personale dell'UE e circa le relative misure di applicazione; invita la Commissione a presentare una proposta per proteggere gli informatori non solo moralmente, ma anche finanziariamente, al fine di tutelarli e sostenerli in maniera adeguata quale parte del sistema democratico;
Relazioni
24. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad armonizzare le rispettive relazioni annuali in materia di accesso ai documenti e a presentare statistiche simili, aventi una forma compatibile e una portata quanto più possibile ampia e inclusiva (per esempio all'interno di tabelle contenute nell'allegato, che consentono di effettuare confronti diretti);
25. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare le raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione precedente sull'accesso del pubblico ai documenti;
26. invita le istituzioni dell'UE a includere nelle rispettive relazioni annuali sulla trasparenza una risposta alle raccomandazioni del Parlamento;
Documenti legislativi
27. invita la Commissione a migliorare la trasparenza dei gruppi di esperti e dei gruppi di comitatologia, mediante riunioni aperte al pubblico nonché la pubblicazione della procedura di assunzione dei membri e delle informazioni riguardanti l'adesione, le procedure, i documenti considerati, i voti, le decisioni e i verbali delle riunioni, che devono essere disponibili on line in un formato standard; sottolinea che i membri dei gruppi di esperti e dei gruppi di comitatologia devono dichiarare anticipatamente l'esistenza di eventuali interessi personali rispetto ai temi da discutere; invita la Commissione a migliorare e ad applicare pienamente le linee guida interne per tutte le DG in materia di procedura di assunzione (concernenti, ad esempio, la composizione equilibrata, la politica in tema di conflitto di interessi, i bandi di gara) e le disposizioni sui rimborsi, nonché a riferire in proposito non solo nel quadro della relazione annuale sull'accesso ai documenti, ma anche nelle relazioni annuali d'attività delle DG; chiede alla Commissione, in particolare, che siano fornite informazioni sul gruppo consultivo dei portatori d'interesse del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);
28. invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento a garantire una maggiore trasparenza dei triloghi informali, mediante riunioni aperte al pubblico, la pubblicazione della documentazione, fra cui calendari, ordini del giorno, verbali, documenti esaminati, emendamenti, decisioni prese, informazioni sulle delegazioni degli Stati membri e le posizioni e i verbali relativi, in un ambiente on line di facile accesso e standardizzato, e a provvedere in tal senso d'ufficio e fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
29. ricorda che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sui documenti sensibili è un compromesso che non riflette più i nuovi obblighi costituzionali e giuridici in essere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
30. invita istituzioni, organi e organismi dell'UE a mantenere aggiornati i dati pubblici sul numero di documenti classificati da loro detenuti, in base alla loro classificazione;
Classificazione dei documenti
31. invita la Commissione a proporre un regolamento che stabilisca regole e criteri chiari per la classificazione dei documenti da parte di istituzioni, organi e organismi dell'UE;
32. invita le istituzioni a valutare e giustificare le richieste di riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001;
33. invita le istituzioni dell'Unione a istituire un'autorità di sorveglianza indipendente dell'UE per la classificazione dei documenti e l'esame delle richieste relative allo svolgimento di sessioni a porte chiuse;
Informazioni finanziarie
34. invita le istituzioni a rendere pubblicamente disponibili e accessibili ai cittadini i documenti relativi al bilancio dell'Unione, alla sua esecuzione e ai beneficiari di fondi e sovvenzioni dell'Unione e sottolinea che tali documenti devono essere altresì accessibili attraverso un sito web e una banca dati specifici, nonché in una banca dati dedicata alla trasparenza finanziaria all'interno dell'Unione;
Negoziati internazionali
35. esprime preoccupazione per il regolare ricorso all'eccezione basata sulla tutela delle relazioni internazionali per giustificare la classificazione dei documenti;
36. ricorda che quando l'istituzione interessata decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse pubblico nell'ambito delle relazioni internazionali;
37. sottolinea che, a prescindere da questi principi, ciò non viene ancora messo in pratica, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale nella causa T-529/09 (In 't Veld/Consiglio ) in merito al rifiuto da parte del Consiglio di fornire l'accesso a un parere del suo servizio giuridico sull'accordo TFTP UE-USA;
Pareri dei servizi giuridici
38. sottolinea che i pareri dei servizi giuridici delle istituzioni devono in linea di principio essere divulgati, come sottolineato dalla sentenza del Tribunale nella causa Turco , secondo cui «il regolamento (CE) n. 1049/2001 è volto, come indicano il suo quarto 'considerando' e il suo art. 1, a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni»(16) ;
39. ricorda che, prima di valutare se si applica l'eccezione contemplata all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, relativa alla tutela dei pareri giuridici, l'istituzione deve assicurarsi che il documento di cui viene chiesta la divulgazione costituisca effettivamente un parere giuridico e, in caso affermativo, determinare quali ne siano le parti effettivamente interessate che possono rientrare quindi nel campo di applicazione di detta eccezione (Turco , punto 38);
40. invita le istituzioni ad attenersi alla sentenza Turco riguardo ai pareri dei servizi giuridici elaborati nel quadro del processo legislativo, secondo la quale «proprio la trasparenza su tale punto, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia» e che «di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso»(17) ;
41. sottolinea che, come deciso nella causa the In 't Veld/Consiglio (T-529/09)(18) , un pregiudizio concreto e prevedibile all'interesse in gioco non può essere dimostrato sulla base di un semplice timore di divulgare ai cittadini le divergenze di punti di vista tra le istituzioni circa il fondamento giuridico dell'azione internazionale dell'Unione e, quindi, di insinuare un dubbio sulla legittimità di tale azione;
Programmi di clemenza relativi ai cartelli
42. sottolinea che la Corte di giustizia ha statuito nella causa C-536/11, punto 43, che «qualsiasi domanda di accesso ai [fascicoli di un cartello] deve formare oggetto di una valutazione caso per caso [da parte dei giudici nazionali] che tenga conto di tutti gli elementi della causa»;
o
o o
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Consiglio d'Europa.
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1.
GU C 51E del 22.2.2013, pag. 72.
Cfr. la causa IFAW/Commissione (C-135/11 P), nella quale al punto 75 è stabilito che «avendo omesso di consultare esso stesso detta lettera, il Tribunale non poteva valutare in concreto se l'accesso a tale documento potesse essere validamente rifiutato sulla base delle eccezioni».
Testi approvati, P7_TA(2013)0369.
GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 12.
In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 19.
In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 75.
La Commissione non precisa il numero dei documenti richiesti. Il numero di domande iniziali relative ai documenti della Commissione è pari a 6 447 nel 2011 e 6 014 nel 2012.
Consiglio/In 't Veld (intervento del Parlamento a sostegno di In 't Veld).
Cause Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 e T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) e LPN (T-29/08).
Germania/Commissione (T-59/09), EnBW/Commissione (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10) ed European Dynamics (T-167/10).
L'altra causa è Dennekamp (T-82/08), nella quale il Tribunale ha confermato la decisione del Parlamento sulla base della protezione dei dati personali.
Cfr. la causa IFAW relativa ai documenti provenienti da uno Stato membro e all'obbligo del Tribunale di valutare i documenti in questione, nonché altri due casi relativi a procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione, Agrofert (C-477/10 P) ed Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). Queste tre sentenze del Tribunale non sono descritte nella relazione annuale della Commissione.
Consiglio/Access Info Europe , causa C-280/11 P.
Cause riunite Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea (C-39/05 P e C-52/05 P), punto 35.
Cause riunite Regno di Svezia e Turco/Consiglio dell'Unione europea (C-39/05 P e C-52/05 P), punto 59.
In 't Veld/Consiglio (T-529/09), punto 75.