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2005 02 05 * Sentenza - Comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 31/20 IT - pag. 20

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 novembre 2004

nella causa T-84/03: Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Trasparenza — Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Rifiuto parziale di accesso — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni»)

(2005/C 31/39)

(Lingua processuale: l'inglese)


Nella causa T-84/03, Maurizio Turco, residente a Pulsano (Italia), rappresentato dagli avv.ti O. W. Brouwer, T. Janssens e C. Schillemans, sostenuto da Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, con domicilio eletto in Lussemburgo), da Regno di Danimarca (agenti: inizialmente sig. J. Liisberg, successivamente sig. J. Molde, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra K. Wistrand, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J.-C. Piris e M. Bauer), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra C. Jackson, assistita dal sig. P. Sales e dalla sig.ra J. Stratford, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, C. Docksey e P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 19 dicembre 2002 che rifiuta parzialmente al ricorrente l'accesso a taluni documenti figuranti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio «Giustizia ed affari interni» 14 e 15 ottobre 2002, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, (relatore), giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 23 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto nella parte relativa al rifiuto di accesso al parere giuridico del Consiglio.

2) Non vi è più luogo a provvedere per il resto.

3) Il ricorrente ed il Consiglio sopporteranno ciascuno la metà delle

spese relative al ricorso.

4) Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

(1) GU C 112 del 10.5.2003.