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2005 04 30 * Ricorso - Comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106/14 IT - pag. 14

Ricorso di Maurizio Turco contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, nella causa T-84/03, Maurizio Turco, sostenuto dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 febbraio 2005.

(Causa C-52/05 P)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 9 febbraio 2005, Maurizio Turco, residente in Pulsano (Italia), rappresentato dai sigg. O. W. Brouwer e C. E. Schillemenns, lawyers, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, nella causa T-84/03 1, Maurizio Turco, sostenuto dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2004 con cui questo:

a) ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente nella parte relativa al rifiuto di accesso al documento n. 9077/02, contenente un'opinione del Servizio giuridico concernente una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

b) ha condannato il ricorrente ed il Consiglio a sopportare ciascuno la metà delle spese relative al ricorso;

- ove necessario, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo;

- condannare il Consiglio alle spese, ivi incluse quelle sostenute da eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale contiene errori di diritto relativi all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 2, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il "regolamento").

I fondamenti dell'impugnazione e gli argomenti giuridici su cui il ricorrente si basa consistono nel fatto che, nella fattispecie, il Tribunale:

(i) non ha interpretato ed applicato correttamente il termine giuridico "consulenza legale" di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento;

(ii) ha qualificato erroneamente il parere legale come "consulenza legale" ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento e ha contravvenuto allo scopo ed al contenuto degli artt. 4, n. 2 e 4, n. 3, ed al sistema e alla struttura correlati del regolamento;

(iii) ha interpretato ed applicato erroneamente (ai sensi della giurisprudenza comunitaria consolidata) il principio secondo cui deve essere garantito il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni comunitarie e che eccezioni a tale principio devono essere ammesse in limiti quanto più restrittivi;

(iv) ha interpretato ed applicato erroneamente (ai sensi della giurisprudenza comunitaria consolidata) il principio secondo cui le domande di accesso a documenti debbano essere valutate caso per caso;

(v) ha interpretato ed applicato erroneamente il concetto di "interessi pubblici prevalenti" e ha commesso un errore di diritto ponendo il relativo onere della prova in capo al ricorrente;

(vi) ha violato il principio di diritto comunitario secondo cui l'ordinamento giuridico comunitario si fonda sul principio di legalità; e

(vii) non ha fornito una motivazione sufficiente e ha omesso di replicare a certi argomenti dedotti dal ricorrente.

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1 - GU C 112 del 10.5.2003, pag. 38.

2 - GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43