Nel suo articolo pubblicato nel numero 129 del Periodico del Parlamento, il mio collega Jan Wiersma ha affermato che il brutale attacco terrorista contro gli Stati Uniti dell'11 settembre avrebbe rinnovato l'interesse per il risultato del lavoro della Commissione Echelon, le cui conclusioni, secondo lui, apparivano chiare e rivelatrici.
Prima di tutto, a proposito della risoluzione adottata dalla Commissione e,successivamente, dal Parlamento, gradirei sottolineare che, nonostante sia stata dimostrata la probabile esistenza di un sistema anglo-americano per l'intercettazione sistematica e generalizzata delle comunicazioni utilizzando motori di ricerca, non vi è alcun riferimento al fatto che questa tecnologia viene certamente utilizzata dalla Germania e dall'Olanda.
Per quanto riguarda la Germania, questa omissione è alquanto curiosa considerato il fatto che nel suo comunicato esplicativo lo stesso relatore, Gerhard Schmid, ha fornito una descrizione dettagliata delle attività dei servizi segreti tedeschi in relazione all'intercettazione di comunicazioni internazionali.
Il sistema utilizzato dal FIS (Servizi Segreti Federali tedeschi) per intercettare comunicazioni straniere trasmesse via satellite (analisi automatica di comunicazioni intercettate a caso attraverso l'uso di termini di ricerca autorizzati a priori dalla così detta Commissione G 10) è simile, per caratteristiche tecniche, al così detto Sistema Echelon, anche se le sue capacità di analisi sono sicuramente più limitate. Nonostante questo sistema abbia un fondamento giuridico, dovrebbe comunque essere sollevata la questione della sua compatibilità con il principio dell'interferenza proporzionata sancito dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (ECHR). In realtà, prima di essere ricercate e filtrate, le comunicazioni via satellite vengono sottoposte a interferenza a caso e a priori. Inoltre, secondo la legge, possono essere sottoposti a trattamento solamente i collegamenti utilizzati da cittadini stranieri o ditte straniere all'estero. Questa disposizione discriminatoria sulla protezione della privacy significa che ogni cittadino di uno Stato Membro diverso dalla Germania è esposto alle attività intrusive dei servizi segreti tedeschi. Naturalmente la Germania non è l'unica: il buon senso fa supporre che i servizi segreti intercettano comunicazioni dall'estero, spesso senza autorizzazione e sulla base della sicurezza nazionale, e che alcuni Stati Membri intercettano anche le comunicazioni effettuate da istituzioni, cittadini o attività commerciali di altri Stati Membri.
A proposito dell'opinione del collega Wiersma, che riflette quella adottata dalla Commissione Temporanea nel suo rapporto conclusivo, dovrebbe essere ulteriormente incoraggiato l'impiego di tecnologie per il crittaggio allo scopo di proteggere le comunicazioni confidenziali dei cittadini europei e dell'industria dalle intrusioni illegali. Personalmente non confiderei così tanto in questa soluzione perché ritengo che il potenziamento delle capacità di crittaggio creeranno una specie di circolo vizioso. Infatti, nonostante metodi più potenti di crittaggio possano contribuire a proteggere la privacy, la loro introduzione condurrà inevitabilmente alla comparsa di mezzi legali di tecniche di decodificazione, dato il legame indissolubile tra lo sviluppo dei sistemi di crittaggio, di decodifica e di intercettazione.
Per questo motivo, come ho affermato nella mia dichiarazione minoritaria annessa al rapporto conclusivo, le soluzioni devono essere ricercate in via prioritaria in campo politico: attraverso accurate analisi legali e parlamentari delle attività di intercettazione e di monitoraggio della polizia, della sicurezza e dei servizi segreti; prevenendo la proliferazione di organi di controllo che operino con criteri per la protezione delle informazioni diversi e senza alcuna genuina analisi democratica e legale (come ad esempio Europol o Enfopol); regolando la protezione della privacy dei cittadini europei dalle interferenze preventive da parte delle autorità governative sulla base dei criteri più alti e della giurisprudenza dell'ECHR, e offrendo a tutti i cittadini europei le stesse garanzie legali a proposito della protezione della privacy e del carattere confidenziale della corrispondenza.
Infine, secondo il signor Wiersma, i tragici eventi dell'11 settembre dimostrano la necessità di un sistema efficiente di intercettazione globale delle telecomunicazioni. Prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre, la nostra attenzione era rivolta ai pericoli e alle minacce di sistemi quali l'Echelon e simili. Adesso, dobbiamo concentrale la nostra attenzione sulla necessità di potenziare tali sistemi globali di intercettazione dei sistemi di comunicazione internazionale che costituiscono uno strumento importante nella lotta contro il terrorismo e il crimine internazionali. Dal mio punto di vista, quest'ultima affermazione solleva forti dubbi. In primo luogo, secondo molti specialisti e osservatori, la procedura delle intercettazioni globali e automatiche filtrate attraverso un motore di ricerca si è dimostrata relativamente fallimentare in relazione al crimine e al terrorismo internazionali e al traffico della droga.
Secondariamente, i tragici eventi del settembre scorso non modificano il principio di fondo che qualsiasi intercettazione di comunicazioni rappresenti una grave interferenza con l'esercizio individuale del diritto alla privacy. In altri termini, quanto avvenuto l'11 settembre non deve essere usato come un pretesto per infrangere libertà e diritti fondamentali. L'articolo 8 dell'ECHR, che garantisce il rispetto della vita privata, è molto chiaro in proposito: non è sufficiente che l'interferenza sia semplicemente utile o desiderabile agli occhi degli interessi della sicurezza nazionale, l'interferenza effettuata dallo stato deve essere soprattutto necessaria, appropriata, proporzionata e limitata nel tempo all'interno di una società democratica.
Per essere più chiari, sotto la Convenzione Europea per i Diritti Umani e in base al regolamento emendato dalla Corte per i Diritti Umani, qualsiasi forma di sorveglianza elettronica generale su larga scala o di esplorazione, anche se è ritenuta desiderabile da alcuni, è proibita. L'attuale richiesta dell'aumento della cooperazione tra le agenzie di servizi segreti europee allo scopo di combattere il terrorismo non deve dimenticare questa premessa.
*Maurizio Turco, (NI/LB) è il presidente dei deputati radicali al Parlamento Europeo e un ex membro della Commissione Temporanea sul Sistema Echelon