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2000 09 06 * Parlamento europeo * Proposta di risoluzione comune dei gruppi Partito Popolare Europeo, Unione per l'Europa delle Nazioni, Verdi, Europa delle Democrazie e delle Diversità (RC-B5-0710/2000)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0710/2000

6 settembre 2000

presentata a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento da   

– Francesco Fiori, Peter Liese e Marie-Thérèse Hermange, a nome del gruppo PPE-DE
– Paul A.A.J.G. Lannoye e Hiltrud Breyer , a nome del gruppo Verts/ALE
– Elizabeth Montfort, Nicole Thomas-Mauro, Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN
– Hans Blokland, a nome del gruppo EDD

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi
– PPE-DE (B5‑0710/2000),
– UEN (B5‑0751/2000),
– Verts/ALE (B5‑0753/2000),
– EDD (B5‑0764/2000),

sulla clonazione umana

 Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione dei nuclei cellulari (la cosiddetta “clonazione terapeutica”),

–  viste le proprie risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica(1) e sull'inseminazione artificiale "in vivo" e "in vitro"(2), del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani(3), del 12 marzo 1997 sulla clonazione(4), del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana(5) e del 30 marzo 2000(6),

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 sull'argomento(7), e visto altresì il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri umani,

–  vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'impiego di embrioni umani,

–  visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità e i relativi programmi specifici,

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(8),

A.  considerando che la dignità umana e il conseguente valore di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri, come sancito da molte moderne costituzioni,

B.  considerando che la dignità umana implica da un lato l'eguaglianza di tutti gli esseri umani, a prescindere da qualsiasi diversità di condizioni individuali o sociali, compresa l'età, e dall'altro il principio che la vita umana è sempre il risultato finale e mai il mezzo,

C.  considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,

D.  considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto di ricerca,

E.  considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche" (1998-2002) affermano: "Parimenti, non sarà condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso del termine "clonazione", volta a sostituire il nucleo di una cellula germinale o embrionale con quello della cellula di un altro individuo o con una cellula embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano all'ultimo stadio di sviluppo",

F.  considerando che è pertanto vietato utilizzare , direttamente o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca,

G.  considerando che la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche afferma che nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume;

H.  considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana,

I.  considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori sviluppi nella produzione e nell’utilizzo di embrioni,

J.  considerando che il Parlamento definisce la clonazione umana come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo a partire dalla fecondazione, senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito,

K.  considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono il consenso dei membri di entrambi i rami del Parlamento, che avranno il diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla questione,

1.  ritiene che i diritti dell’uomo e il rispetto della dignità umana e della vita umana debbano costituire l’obiettivo costante dell’attività politica legislativa e che, in caso di dubbio, debbano essere interpretati in un’ottica di estensione della protezione e non già di una sua limitazione;

2.  ritiene che la “clonazione terapeutica”, che implica la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della ricerca e sia in contrasto con l'impostazione in materia di ordine pubblico adottata dall’Unione europea;

3.  invita il governo britannico a rivedere la propria posizione sulla clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri del Parlamento del Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo coscienza e di respingere la proposta di autorizzare la ricerca che fa uso di embrioni creati mediante trasferimento del nucleo cellulare;

4.  reitera il proprio invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;

5.  è del parere che la distinzione tra clonazione riproduttiva e non riproduttiva sia inaccettabile;

6.  chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi a livello politico, legislativo, scientifico ed economico a favore di terapie che impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti o che, in ogni caso, non comportano la distruzione di una vita embrionale umana;

7.  chiede il varo di un programma scientifico europeo dedicato alla ricerca di tecniche biomolecolari speciali che producano effetti benefici per i pazienti colpiti da varie patologie senza utilizzare cellule staminali embrionali;

8.  ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica in campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali;

9.  reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare di generare embrioni superflui;

10.  chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di provvedere a che sia riaffermata l'esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e dalla clonazione e di adottare le necessarie misure regolamentari in tal senso;

11.  invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini del Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici, e sottolinea che il modo migliore di dare attuazione alla decisione in questione è garantire che nessun istituto di ricerca che sia in qualche modo coinvolto nella clonazione di embrioni umani ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei suoi lavori;

12.  chiede alla Convenzione incaricata di redigere un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di comprendervi il divieto di clonazione degli esseri umani in tutte le fasi del loro sviluppo;

13.  ribadisce con forza l’idea che debba essere imposto un divieto universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;

14.  ritiene che una commissione temporanea costituita da questo Parlamento per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi della genetica umana debba prendere come punto di partenza i pareri già espressi nelle risoluzioni; tale commissione dovrebbe esaminare questioni sulle quali il Parlamento non ha ancora espresso una posizione chiara; i suoi poteri, la sua composizione e la durata del suo mandato saranno definiti su proposta della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione delle competenze della commissione permanente responsabile per le questioni attinenti al controllo e all'applicazione del diritto comunitario in materia;

15.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai membri del Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.
(2) GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.
(3) GU C 315 del 22.11.1993, pag. 224.
(4) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
(5) GU C 34 del 2.2.1998, pag. 164.
(6) Testi approvati in tale data, punto 9.
(7) GU C 320 del 20.9.1996, pag. 268.
(8) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.