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2008 04 29 * Camera dei Deputati * Interrogazione sulla Crimen sollicitationis (e relativa risposta) * Maurizio Turco

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00060

presentata da MAURIZIO TURCO

martedì 29 aprile 2008 nella seduta n.001

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -


Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.

- Per sapere - premesso che:

il 16 marzo 1962 la «Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio» della Santa Sede (oggi «Congregazione per la dottrina della Fede», in origine «Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione») diramava «a tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e Ordinari di altre sedi, anche di "Rito Orientale"», l'Istruzione «Crimen sollicitationis», destinato ad essere «diligentemente conservato nell'archivio segreto della curia», con la quale si impone il silenzio perpetuo, pena la sospensione «a divinis», a tutte le persone coinvolte in processi in materia di crimini sessuali commessi da membri del clero;

detto documento non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Santa Sede in conformità con il canone 8 § 1 del Titolo I del «Codice di diritto canonico» («Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella Gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare ...»);

da tale documento emerge che la Santa Sede ha prescritto, adottato e fatto adottare, proposto ed imposto alle suddette autorità ecclesiastiche comportamenti volti a sottrarre ad ogni pubblica conoscenza e alla giustizia gli abusi sessuali compiuti da membri del clero; il 18 maggio 2001 la «Congregazione per la dottrina della Fede» della Santa Sede diramava l'epistola «De Delictis Gravioribus», con la quale si «attualizza» l'istruzione «Crimen sollicitationis» del 1962;

in detto documento, scrivendo dei delitti contro la morale, si cita quello «commesso da un membro del clero contro il sesto comandamento del decalogo con un minore di diciotto anni d'età» che viene riservato «al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede» e quindi soggetto «al segreto pontificio»;

il cardinale Tarcisio Bertone, all'epoca dei fatti Segretario della «Congregazione per la dottrina della Fede in una intervista rilasciata nel febbraio 2002 al mensile «30 giorni», diretto dal Sen. Giulio Andreotti, ebbe a dire che «Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all'interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un'autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l'obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il «segreto professionale» dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile»

-: quali iniziative conoscitive nonché diplomatiche intenda prendere in relazione al fatto che le istruzioni contenute in questi documenti sono in contrasto con le politiche e le leggi della Repubblica Italiana, nonché con le norme ed i trattati dell'Unione europea e delle Nazioni unite in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali e di lotta agli abusi sessuali, in particolare contro i bambini e le donne;

se intenda invitare la Santa Sede a rimuovere quelle prescrizioni che sono chiaramente ed esplicitamente volte a sottrarre all'amministrazione della giustizia i presunti responsabili di gravi delitti;

se intenda compiere un'indagine per verificare se i rapporti giuridici che regolano le relazioni tra la Repubblica italiana e la Santa sede e che concedono privilegi al clero, non siano in contrasto con le leggi della Repubblica, nonché con le norme e i trattati dell'Unione europea e delle Nazioni unite.(4-00060)

Atto Camera

Risposta scritta

pubblicata martedì 5 agosto 2008
nell'allegato B della seduta n. 048

All'Interrogazione 4-00060
presentata da MAURIZIO TURCO

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, si fa presente quanto segue.

L'articolo 7, primo comma, della Costituzione sancisce il principio secondo il quale lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, separando espressamente l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa. Nell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato nel 1984, sono presenti specifiche norme ispirate al dettato costituzionale, con le quali la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica riaffermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese (articolo 1). La Repubblica italiana inoltre riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica (articolo 2).

In relazione al contenuto dell'interrogazione, che chiede al Governo di invitare la Santa Sede a rimuovere alcune prescrizioni che fanno parte del proprio ordinamento giuridico, si osserva come dalla normativa costituzionale e pattizia richiamata risulti evidente la salvaguardia della sovranità e della libera giurisdizione della Chiesa, con conseguenti limitazioni ad interventi statali in tale ordine per tutti gli aspetti inerenti l'esercizio della sovranità, tra cui, ovviamente, il potere legislativo nelle materie ecclesiastiche, relativamente agli appartenenti alla religione cattolica. È opportuno, inoltre, ricordare l'inviolabilità del segreto confessionale, nonché la tutela del segreto professionale dei sacerdoti sulle informazioni ricevute da fedeli. Come ha sottolineato il cardinale Bertone nell'intervista riportata dallo stesso interrogante, non sussiste per un vescovo l'obbligo giuridico di denunciare alla magistratura un sacerdote che abbia confessato di aver commesso dei delitti. L'articolo 4 dell'Accordo del 1984 stabilisce, infatti, che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero. Norme di analogo contenuto sono presenti nelle leggi di approvazione delle intese con confessioni religiose concluse ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con riferimento ai rispettivi ministri di culto. Del resto, lo stesso codice di procedura penale, all'articolo 200, esonera dall'obbligo della testimonianza i ministri di culto su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero.

Tutto ciò premesso, venendo al tema specifico, si precisa che la normativa canonica sanziona penalmente gli abusi sessuali compiuti dai chierici, sia sacerdoti che diaconi, nei confronti di minori. Il codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983, al can. 1395, comma 2, recita testualmente: «il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del decalogo (rispetto a quelli di cui al paragrafo precedente), se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto di sedici anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti». Per quanto concerne i due documenti richiamati nel testo dell'interrogazione, si precisa, in particolare, quanto segue. L'istruzione Crimen sollicitationis emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede, allora Sant'Uffizio, il 16 marzo 1962, durante il pontificato del Beato Giovanni XXIII (1881-1963), affronta, tra l'altro, la delicata questione degli abusi sessuali compiuti dai chierici. Essa, in realtà, nasce non per occuparsi specificamente della pedofilia, bensì delle violazioni del sacramento della confessione: infatti, dopo settanta paragrafi dedicati alla disciplina del Crimen commesso dal sacerdote che abusa del sacramento della confessione per intessere relazioni sessuali con le loro penitenti, nei paragrafi dal 70 al 74 si afferma l'applicabilità della stessa normativa al crimen pessimus, cioè alla relazione sessuale di un sacerdote «con una persona dello stesso sesso», e nel paragrafo 73, per analogia con il crimen pessimus, anche ai casi in cui un sacerdote dovesse avere relazioni con minori prepuberi. Rivestono particolare rilievo, in relazioni agli specifici profili dell'interrogazione, il paragrafo 16, in cui si impone alla vittima degli abusi di «denunciarli entro un mese», il paragrafo 17, che estende l'obbligo di denuncia a qualunque fedele cattolico che abbia «notizia certa» degli abusi, ed il paragrafo 18 secondo cui chi non ottempera all'obbligo di denuncia di cui ai paragrafi 16 e 17 «incorre nella scomunica». L'istruzione dispone, pure, che i relativi processi si svolgano a porte chiuse, a tutela della riservatezza delle vittime, dei testimoni e anche degli imputati. La segretezza attiene, quindi, al processo, non al delitto. Il delitto non è affatto destinato a rimanere segreto, anzi se ne chiede la denuncia sotto pena di scomunica; è questa segretezza del processo che è tutelata con la minaccia di scomunica ai giudici, ai funzionari e allo stesso accusato nei paragrafi 12 e 13, a tutela come detto di tutte le parti in causa.

Il 30 aprile 2001 viene emanata la Sacramentorum sanctitatis tutela, lettera apostolica di Giovanni Paolo II (1920-2005) - pubblicata in Acta Apostolicae Sedis XCIII (2001) 737-739 - che precisa le competenze della Congregazione per la dottrina della fede rispetto ai cosiddetti delicta graviora. Ad essa fa seguito, il 18 maggio 2001, la lettera ai vescovi e altri ordinari e gerarchi della chiesa cattolica interessati circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede De delictis gravioribus, pubblicata in Acta Apostolicae Sedis XCIII (2001), nella quale si afferma che fra i delicta graviora è contemplato «il delitto contro il sesto precetto del Decalogo, commesso da un chierico contro un minore di diciotto anni», il cui giudizio, ai sensi dell'articolo 52 della costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor bonus del 28 giugno 1988, è riservato alla Congregazione medesima, innalzando la soglia del delitto dai sedici ai diciotto anni. La lettera introduce, inoltre, una disciplina più severa per il caso di abuso di minori, prevedendo che l'azione criminale per i delicta graviora si estingue per prescrizione dopo dieci anni, ma che, nel caso di un delitto compiuto da un chierico con un minore, i termini per la prescrizione decorrono dal giorno in cui il minore compie diciotto anni. Il processo adotta la procedura prevista dal codice di diritto canonico per il processo penale (cann. 1717-1731), con le peculiarità proprie fissate dalla Congregazione per la dottrina della fede.

Entrambi i documenti si preoccupano, in sostanza, di precisare a chi spetti, una volta instaurato un giudizio ecclesiastico, la competenza, tra la Congregazione per la dottrina della Fede, che in questi casi agisce «in qualità di tribunale apostolico» (così testualmente la Sacramentorum sanctitatis tutela) e altri tribunali ecclesiastici, riservando il giudizio sui «crimini più gravi», tra cui alcuni di natura sessuale, ad uno dei massimi organi della Santa Sede, quale segno del massimo rilievo che la Chiesa dà a tali delitti. L'espressione «competenza esclusiva» sta ad indicare la esclusività della Congregazione a giudicare su tali delitti rispetto alla competenza di altri tribunali ecclesiastici: la portata e l'ambito delle norme è di regolare questioni di competenza all'interno dell'ordinamento giuridico canonico.

Infine, per quanto più specificamente concerne i profili di diritto internazionale, si ricorda che la Santa Sede ha ratificato, in data 20 aprile 1990, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, nonché, in data 24 ottobre 2000, il relativo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia minorile, firmato a New York il 25 maggio 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito.


VITO ELIO - RISPOSTA GOVERNO
SOLLECITO IL 29/05/2008
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/06/2008
SOLLECITO IL 09/07/2008
SOLLECITO IL 31/07/2008
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/08/2008
RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/08/2008
CONCLUSO IL 05/08/2008

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