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2003 05 10 * Ricorso - Comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 112/38 IT - pag. 38

fonte:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2003/c_112/c_11220030510it00380038.pdf


Ricorso del sig. Maurizio Turco contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa T-84/03)

(2003/C 112/73)

(Lingua processuale: l’inglese)


Il 28 febbraio 2003 il sig. Maurizio Turco, rappresentato dagli avv.ti O.W. Brouwer e Thomas Janssens, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell’Unione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione del convenuto che rifiuta al ricorrente l’accesso a talune proposte legislative che individuano la posizione degli Stati membri e ad un parere legale redatto dal Servizio giuridico del Consiglio;
— condannare il Consiglio alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un membro italiano del Parlamento europeo. Il 22 ottobre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda al convenuto richiedendo l’accesso ai documenti figuranti all’ordine del giorno della 2455a riunione del Consiglio (Giustizia e Affari interni) tenuta a Lussemburgo il 14 e 15 ottobre 2002. Nella sua risposta del 5 novembre 2002 il convenuto ha indicato che si sarebbe potuto accordare l’accesso totale alla maggior parte dei documenti richiesti dal ricorrente. Tuttavia, con riguardo a tre proposte legislative, il convenuto ha indicato che al ricorrente poteva essere accordato solo l’accesso parziale ed in particolare l’accesso medesimo non poteva essere accordato per quelle parti delle proposte che individuano le posizioni adottate dalle delegazioni nazionali a proposito delle materie in discussione. Il convenuto ha rifiutato inoltre di accordare l’accesso ad un quarto documento comprendente un parere legale del Servizio giuridico del convenuto.

A sostegno del ricorso il ricorrente fornisce i seguenti argomenti:

— rifiutando l’accesso ai documenti summenzionati, il convenuto ha violato l’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento CE/1049/2001(1) nonché il principio di proporzionalità;

— il convenuto ha violato l’art. 253 CE e l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento CE/1049/2001 nel senso che ha omesso di motivare in modo sufficiente la sua decisione;

— il ricorrente ha violato i diritti fondamentali politici e civili dei cittadini quali sono garantiti dalle convenzioni europee e dai trattati sull’Unione europea, in particolare l’art. 6 UE, censurando le posizioni degli Stati membri allorché agisce in qualità di legislatore.

(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43