Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni

2004 11 23 * Sentenza (Massime) del Tribunale di Primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione)

Causa T‑84/03

Maurizio Turco

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Trasparenza — Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Rifiuto parziale di accesso — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni»

Massime della sentenza

1.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2)

2.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dei pareri giuridici — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2)

3.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela dei pareri giuridici — Interesse pubblico prevalente — Nozione — Onere della prova

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art 4, n. 2)

1.      I termini «pareri giuridici», richiamati all’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, vanno intesi nel senso che la tutela dell’interesse pubblico può opporsi alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti dal servizio giuridico del Consiglio nell’ambito di procedimenti giudiziari ma anche a qualsiasi altro fine. Se è vero che le deroghe all’accesso ai documenti devono essere interpretate ed applicate restrittivamente, in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni, tale principio esposto dalla giurisprudenza si applica tuttavia soltanto alla definizione della portata di un’eccezione quando quest’ultima può dar luogo a numerose e diverse interpretazioni. Nel caso di specie, l’espressione «pareri giuridici» non presenta come tale alcuna difficoltà d’interpretazione, di modo che non occorre ritenere che essa prenda in considerazione soltanto i pareri redatti nell’ambito di procedure giurisdizionali. L’interpretazione contraria avrebbe la conseguenza di privare di qualsiasi effetto utile la menzione dei pareri giuridici tra le eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 60‑62)

2.      Il tenore letterale dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, nonché l’interpretazione che risulta dal suo raffronto con il codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione e con le decisioni delle istituzioni relative all’accesso del pubblico ai loro documenti, adottate prima del regolamento n. 1049/2001, dimostrano che il legislatore comunitario si è prefisso di consacrare, con tale regolamento, un’eccezione relativa ai pareri giuridici distinta da quella relativa alle procedure giurisdizionali. Orbene, poiché la nozione di «procedure giurisdizionali» è già stata interpretata, relativamente al diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, va considerato che tale definizione, formulata nell’ambito dell’interpretazione della decisione 94/90, sull’accesso del pubblico ai documenti della Commissione, è pertinente nell’ambito del regolamento n. 1049/2001. Così, dato che i pareri giuridici redatti in rapporto a procedure giurisdizionali sono già inclusi nell’eccezione relativa alla tutela delle procedure stesse, la menzione espressa dei pareri giuridici tra le eccezioni ha necessariamente una portata distinta da quella dell’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali. Ne consegue che un ricorrente non ha il diritto di far valere che un parere giuridico riferentesi all’attività legislativa di un’istituzione non può rientrare nell’eccezione relativa ai pareri giuridici ai sensi dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, l’istituzione deve valutare in ciascun caso concreto se i documenti di cui si richiede la divulgazione rientrino effettivamente nelle eccezioni elencate nel regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 57‑58, 64‑66, 69)

3.      L’interesse pubblico prevalente, di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che può giustificare la divulgazione di un documento arrecante pregiudizio alla tutela dei pareri giuridici deve, in linea di principio, essere distinto dai principi di trasparenza, di apertura e di democrazia o di partecipazione dei cittadini al processo decisionale, principi che sono attuati dall’insieme delle disposizioni di tale regolamento. In assenza di un interesse siffatto, incombe quanto meno al richiedente dimostrare che, alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, il far valere codesti stessi principi presenta una rilevanza tale da superare il bisogno di tutela del documento controverso. Inoltre, benché sia possibile che l’istituzione di cui trattasi individui essa stessa un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di un documento siffatto, incombe al richiedente il quale intenda avvalersi di un tale interesse farlo valere nell’ambito della sua domanda al fine di invitare l’istituzione a pronunciarsi su tale punto.

(v. punti 81‑84)