SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
23 novembre 2004
nella causa T-84/03: Maurizio Turco contro Consiglio dell'Unione europea (1)
(«Trasparenza — Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Rifiuto parziale di accesso — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezioni»)
(2005/C 31/39)
(Lingua processuale: l'inglese)
Nella causa T-84/03, Maurizio Turco, residente a Pulsano (Italia), rappresentato dagli avv.ti O. W. Brouwer, T. Janssens e C. Schillemans, sostenuto da Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, con domicilio eletto in Lussemburgo), da Regno di Danimarca (agenti: inizialmente sig. J. Liisberg, successivamente sig. J. Molde, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra K. Wistrand, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J.-C. Piris e M. Bauer), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra C. Jackson, assistita dal sig. P. Sales e dalla sig.ra J. Stratford, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, C. Docksey e P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 19 dicembre 2002 che rifiuta parzialmente al ricorrente l'accesso a taluni documenti figuranti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio «Giustizia ed affari interni» 14 e 15 ottobre 2002, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, (relatore), giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 23 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) Il ricorso è respinto nella parte relativa al rifiuto di accesso al parere giuridico del Consiglio.
2) Non vi è più luogo a provvedere per il resto.
3) Il ricorrente ed il Consiglio sopporteranno ciascuno la metà delle
spese relative al ricorso.
4) Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 112 del 10.5.2003.